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mercoledì 1 luglio 2026

La Polizia postale segnala l'aumento di siti web di false agenzie vacanza - alcuni validi suggerimenti

Fonte: comunicato stampa
8 giugno 2026
Sono in rete siti web fraudolenti che si presentano come agenzie di viaggio, creando siti web identici a quelli reali, aprendo partite IVA e utilizzando numeri telefonici - fissi e mobili – che erano in uso ad attività esistenti, per apparire il più possibile credibili. Queste piattaforme propongono offerte di viaggio particolarmente vantaggiose, invitando gli utenti a effettuare prenotazioni o pagamenti online. Ma, una volta effettuato il pagamento, il servizio si rivela inesistente: è una truffa. Si tratta di un tentativo di frode volto a sottrarre denaro sfruttando l’apparente autenticità dei contatti indicati.

Il consiglio:

• Verifica sempre l’autenticità del sito attraverso canali ufficiali

• Non fidarti di offerte eccessivamente vantaggiose

• Non effettuare pagamenti senza aver verificato l’agenzia

• Contatta direttamente l’azienda tramite riferimenti ufficiali

• Se hai dubbi, interrompi la procedura e segnala il sito

venerdì 12 giugno 2026

Vacanze “a vita”? Attenzione ai club vacanza: ad Ancona, il giudice cancella l'iscrizione

Una telefonata, la promessa di un viaggio gratuito, un invito in hotel per ritirare un coupon.

Poi una lunga presentazione commerciale, pressioni insistenti e un contratto da quasi 20.000 euro per entrare in un “club vacanze” valido fino al 2053.

È la vicenda finita davanti al Tribunale di Ancona, che ha dato ragione ai consumatori dichiarando nullo il contratto di “vacanze a lungo termine”.

Una decisione importante per chi si trova coinvolto in offerte aggressive di resort, multiproprietà o club vacanza (per maggiori informazioni o una valutazione della vicenda, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).


    a.- Il caso: dal “premio gratuito” a un contratto trentennale

Tutto inizia con una classica telefonata promozionale: una coppia viene informata di aver vinto una vacanza gratuita da ritirare durante un evento in hotel.

Una volta arrivati, però, i consumatori partecipano a una presentazione commerciale dedicata a un sistema di vacanze in resort internazionali, descritto come conveniente, flessibile e persino redditizio.

I promotori parlano infatti di un presunto “investimento”: la settimana vacanza, secondo quanto promesso, potrebbe essere affittata o rivenduta recuperando i costi sostenuti.

Dopo ulteriori incontri a domicilio, arriva la firma dei documenti.

Ma i problemi emergono presto:

  • oltre 19.000 euro versati;
  • nessuna reale possibilità di ottenere i vantaggi promessi;
  • difficoltà di prenotazione;
  • obbligo di pagare spese annuali di gestione;
  • iscrizione al club valida fino al 2053;
  • settimana “floating”, quindi senza periodo garantito;
  • nessuna concreta possibilità di rivendere il diritto acquistato.

Quando i consumatori comprendono la reale portata dell’impegno economico, chiedono chiarimenti e la restituzione delle somme. Nel frattempo, la società entra addirittura in liquidazione giudiziale.

sabato 23 maggio 2026

Contratto Happiness (ex Atlantis) dichiarato nullo: cosa cambia per i consumatori e fine delle spese di gestione Club Getaway

Negli ultimi anni i tribunali italiani si sono pronunciati ripetutamente sulla nullità dei contratti di adesione al Club Getaway venduti da società come Happiness S.r.l. (già Travel Sun e Atlantis) e simili. Queste decisioni rappresentano un importante passo di tutela dei diritti dei consumatori, con effetti concreti: annullamento dell’obbligo di pagare le spese di gestione annuali del Club Getaway e possibilità di ottenere la cancellazione dal registro del club e la restituzione delle somme versate (per maggiori informazioni, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Ma l'effetto più importante per i consumatori coinvolti in questo tipo di vicende è quello di non dover più essere oggetto di pressanti richieste di pagamento provenienti, con cadenza periodica, da numeri di telefono spagnoli, messaggi whatsapp o mail ove viene ventilato il possibile avvio di azioni legali.

Le sentenze italiane che hanno annullato questi contratti si sono fondate principalmente su tre profili di illegittimità:

giovedì 16 aprile 2026

Rinuncia alla proprietà immobiliare - le Sezioni Unite chiariscono alcuni importanti aspetti

La sentenza che proponiamo di seguito affronta un argomento delicato, già trattato con nostri precedenti interventi, ma che vede una nuova interpretazione a seguito della recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (per maggiori informazioni o aiuto, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Stiamo parlando della rinuncia abdicativa della proprietà, atto unilaterale che è oggetto di ripetute discussioni, in quanto contrastato dallo Stato in particolare laddove non tratti immobili pericolanti o per i quali sono richiesti importanti opere di restauro.


a.- La rinuncia abdicativa ad un diritto reale  

Si tratta di un atto con cui il proprietario decide volontariamente di non essere più titolare di un bene immobile (una casa, un terreno, una multiproprietà ecc.), senza che lo stesso sia trasferito a qualcun altro (anche allo Stato) e senza ricevere nulla in cambio.

In termini più semplici non siamo di fronte ad una vendita, né ad una donazione o una cessione, ma una dichiarazione unilaterale (“rinuncio alla mia proprietà”) che comporta la perdita del diritto di proprietà.

Il diritto rinunciato può accrescere il diritto degli altri proprietari, nel caso di multiproprietà, o quello dello Stato nel caso di proprietà piena.

Caratteristiche principali

     Atto unilaterale: lo decide solo il proprietario, non serve un accordo con altri.

     Non recettizio: non deve essere comunicato a un destinatario specifico (diverso, ad                 esempio, da una donazione che richiede l’accettazione).

    Non traslativo: non si trasferisce la proprietà a un’altra persona privata, ma si “abbandona” il bene.

  Forma scritta: deve essere fatto con atto notarile o scrittura privata autenticata, perché riguarda un immobile.

  Trascrizione: deve essere registrato nei registri immobiliari per avere effetto verso terzi.


b.- La vicenda

La questione arrivata davanti alla Corte di Cassazione riguarda dei proprietari decisi a rinunciare formalmente alla proprietà di terreni in zone franose e a rischio idrogeologico, quindi inutilizzabili e pieni di oneri. 

I proprietari si recano dal notaio e dichiarano di voler rinunciare alla proprietà, con atto di rinuncia che comporta il trasferimento del bene immobile allo Stato.

Quest'ultimo, attraverso il Ministero dell'Economia e l'Agenzia delle Entrate (Ufficio del Demanio) si è opposto , sostenendo che questa “rinuncia abdicativa” non è prevista dalla legge e serve solo a scaricare costi e responsabilità sulla collettività.

In termini più semplici, l'opposizione dello Stato sosteneva che l’ordinamento non ammette un simile negozio abdicativo, o comunque che l’atto notarile debba essere considerato illecito/immeritevole perché volto a riversare sulla collettività i costi e le responsabilità connessi ai beni.

Le questioni a cui viene chiamata a decidere la Cassazione è se il nostro ordinamento preveda, e consideri ammissibile, la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare (negozio unilaterale, non recettizio, non traslativo); e quale sia l’estensione del controllo giudiziale su tale atto (meritevolezza, liceità, abuso del diritto) e se possa arrivare alla dichiarazione della sua nullità.


c. - Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 20393/2025

La Suprema Corte risolve le questioni operando, in primo luogo, una ricostruzione dell'istituto della rinuncia abdicativa, delineandone i caratteri fondamentali.

In seguito, affronta la prima delle due questioni, ossia se il nostro sistema giuridico possa prevedere la possibilità del proprietario di spogliarsi del bene immobile attraverso un atto unilaterale.

Il Giudice di legittimità ritiene che il proprietario sia legittimato alla rinuncia della proprietà, con conseguente acquisizione a titolo originario da parte dello Stato, così come previsto dall'art. 832 c.c..

Tale istituto è previsto nel nostro ordinamento e non può essere negato a colui che legittimamente intenda farne uso, con la conseguenza che gli effetti del negozio unilaterale non recettizio possono produrre gli effetti sugli altri proprietari o, in ultima istanza, verso lo Stato.

E quest'ultimo non può contestare la nullità o l'inammissibilità dell'atto di rinuncia contestandone l'assenza di oggetto o per illiceità della causa.

Sotto altro profilo, dando riscontro alla seconda questione sottoposta alla decisione, le Sezioni Unite hanno osservato che seppur un atto di rinuncia possa essere esplicativo di un fine egoistico, ciò non può giustificare l'utilizzo dell'istituto della nullità al fine di contrastare l'esercizio del legittimo atto da parte del proprietario. 

La Corte conclude richiamando i due principi:

(1) "La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 cod. civ., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹‹trova causa››, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un ‹‹altro contraente››.".

(2) "Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall’art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale». Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.".

Cassazione Sezioni Unite - sentenza n. 20393/2025

giovedì 12 marzo 2026

Torino: certificato Getaway nullo e il consumatore non deve pagare più nulla

La recente sentenza del Tribunale di Torino, il quale ha disposto la cancellazione dei nominativi dei consumatori da Club Getaway, ci consente di tornare a segnalare una vicenda conosciuta dai consumatori coinvolti in queste vicende (multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Negli ultimi anni molti consumatori ci hanno scrito, raccontandoci la loro storia ed in molti casi le esperienze sono molto simili: una telefonata, un invito a ritirare un buono vacanza, oppure una presentazione in hotel o a domicilio.

Durante l’incontro vengono prospettate vacanze scontate, possibilità di viaggiare in resort di pregio o addirittura l’opportunità di rivendere o scambiare il proprio diritto di soggiorno, ed una promessa: "provala....se non ti piace te la vendiamo noi, oppure te la ricompriamo. Ti ridiamo i soldi".

In quel contesto, spesso informale e persuasivo, viene proposta la sottoscrizione di un contratto per acquistare un certificato vacanza o aderire a un club turistico internazionale.

Solo dopo qualche tempo, però, molti consumatori scoprono la realtà

Arriva infatti un certificato che attesta l’iscrizione a un club vacanze e, soprattutto, emerge un elemento che non era stato compreso fino in fondo:

 l’obbligo di pagare spese di gestione annuali, anche per decenni


- Ma cosa sono i certificati vacanza (e perché nascono i problemi)

Questi prodotti si collocano nel mondo della multiproprietà e dei diritti di godimento turistico.

In teoria, acquistando il certificato si ottiene il diritto di utilizzare servizi turistici o soggiornare in strutture convenzionate per un certo periodo dell’anno.

Nella pratica, però, molti contratti si sono rivelati problematici perché:

  • non indicano con precisione le strutture turistiche disponibili
  • non spiegano come prenotare la settimana vacanza
  • non chiariscono quali servizi sono inclusi e quali a pagamento
  • indicano periodi di soggiorno variabili (“floating”) e non garantiti
  • impongono spese annuali obbligatorie per mantenere l’iscrizione

In sostanza, il consumatore firma senza sapere con esattezza quale diritto stia acquistando, anche perché ripone fiducia in quanto riferito verbalmente dai promotori di queste società.

sabato 21 febbraio 2026

Multiproprietà: il venditore può modificare unilateralmente le modalità di pagamento previste dal contratto?

Con questo intervento diamo risposta ad una delle domande che, con cadenza periodica, riceviamo al nostro indirizzo mail (per dubbi, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it), per chiarimenti in merito a condotte tenute da promotori, venditori, rottamatori di multiproprietà od altri diritti vacanza.

La questione è sempre molto attuale e riteniamo utile estendere i dubbi di un consumatore ad altri che potrebbero trovarsi nelle medesime condizioni proposte con i quesito qui di seguito riportato.

"Egregio Consumatore Informato

Ho sottoscritto un contratto preliminare per l’acquisto di una multiproprietà, nel quale era previsto il pagamento del prezzo mediante bonifici bancari mensili.

Successivamente, senza che io avessi dato il mio consenso, la società venditrice ha cambiato la modalità di pagamento, emettendo cambiali o altri strumenti bancari in sostituzione dei bonifici e coinvolgendo la banca per l’incasso delle somme, nonostante i pagamenti fossero stati effettuati come da contratto.

È legittimo un simile comportamento? Il venditore può modificare unilateralmente le modalità di pagamento? E quali tutele ha il consumatore in questi casi?

Vi ringrazio per la risposta".

giovedì 5 febbraio 2026

Viaggi & Emozioni....ma solo per la proprietaria

 Doveva essere l’inizio di una vacanza, è diventata l’inizio di una battaglia.

Il caso dell’agenzia di viaggi di Cuneo  "Viaggi & Emozioni" che ha incassato soldi dai clienti senza poi garantire i servizi promessi è purtroppo l’ennesima dimostrazione di quanto, nel settore turistico, il consumatore possa trovarsi esposto a rischi seri: voli mai emessi, hotel mai prenotati, pacchetti “fantasma” e, alla fine, conti correnti svuotati e sogni infranti (per assistenza e informazioni, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

Purtroppo non si tratta della prima volta che i consumatori rimangono vittime di questo tipo di condotte e non sanno, dopo aver pagato migliaia di euro, come poter recuperare i propri denari o poter fare le proprie sospirate vacanze.

L'agenzia è attualmente chiusa come si evince da questa riproduzione fotografica, risultando difficile per i clienti poter avere anche un pur minimo contatto con la titolare. 

Tutti coloro che cercano di telefonare all'agenzia non ottengono alcun riscontro alle proprie domande e sono costretti ad attendere un auspicato, ma crediamo alquanto remoto, contatto da parte dell'agenzia.

La sede, come evidenziato in precedenza, è chiusa e se ci avviciniamo troviamo un cartello con scritto "L'agenzia è chiusa, per informazioni inviare una mail all'indirizzo info@viaggiemozioni.eu".

Chi ha provato a contattare l'agenzia attraverso l'indirizzo di posta elettronica sopra indicato, senza trovare alcun riscontro fattivo, ma anche solo una risposta o chiarimento.

In conclusione, la vicenda Viaggi & Emozioni è destinata, ancora una volta, a finire nella aule giudiziarie con i consumatori vittime di condotte scorrette da parte di professionisti poco seri. 

venerdì 23 gennaio 2026

Certificato Getaway: il Tribunale di Milano smaschera un contratto “vuoto”

Ancora una volta siamo lieti di segnalare un nuovo provvedimento positivo con il quale il Tribunale di Milano ha avuto modo di dichiarare non valido un contratto di iscrizione ad un club inglese, Club Getaway. Come è noto, questo tipo di certificato è finito più volte sotto la lente dei tribunali italiani, in quanto centinaia di consumatori si sono trovati vincolati a contratti costosi, di lunga durata e con spese di gestione annuali, senza però riuscire a capire con chiarezza che cosa avessero realmente acquistato (per un confronto e una valutazione della posizione, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

La recente sentenza del Tribunale di Milano si inserisce in questo filone e rappresenta un ulteriore, importante passo avanti nella tutela dei consumatori, in quanto chiarisce quanto sia importante che il contratto di vendita contenga, al suo interno, informazioni complete, chiare e trasparenti, non potendo rinviare l'adempimento di tale obbligo ad altri documenti o, ancor peggio, ad un sito web.

La domanda che i consumatori si rivolgono, all'esito di questa vicenda, è sempre la stessa: ma alla fine cosa abbiamo acquistato? in cosa consiste il certificato Getaway?

Ed usualmente la risposta a questi quesiti le dovremmo trovare nel documento contrattuale, ossia quella di vendita del certificato Getaway e che dovrebbe attestare l’adesione a un club turistico internazionale, con la promessa di vantaggi, soggiorni, sconti e opportunità di viaggio.

Il problema, evidenziato ormai da numerose pronunce, è sempre lo stesso:

il contratto non spiega in modo chiaro e comprensibile quali diritti concreti spettino al consumatore e quindi niente indicazioni precise su:

  • strutture utilizzabili,
  • periodi garantiti,
  • modalità di prenotazione,
  • limiti o condizioni reali di utilizzo.

In compenso, però, risultano chiarissimi gli obblighi economici: pagamenti immediati e spese di gestione per anni.

sabato 10 gennaio 2026

Multiproprietà reale nel 2026

Torniamo a trattare la disciplina della multiproprietà reale, istituto sempre verde e che, da quanto risulta, non è destinato a tramontare, nonostante sia uno dei diritti reali più controversi nel panorama immobiliare italiano, soprattutto in relazione alla tutela del consumatore.


1. Inquadramento normativo

Come è noto a chi legge questo intervento, la multiproprietà reale si configura come un diritto reale di godimento a tempo parziale, avente ad oggetto un immobile, solitamente a destinazione turistico-residenziale. 

Questo diritto è caratterizzato da alcuni elementi specifici:

       (a) Limitazione temporale: il diritto di godimento dell'immobile è limitato ad un determinato periodo dell'anno.

    (b) Trascrivibilità del diritto: come tutti i diritti reali, il diritto viene trascritto nei registri immobiliari, con effetti opponibili ai terzi.

      (c) Cessione - donazione - successione: la multiproprietà può essere oggetto di  cessione, donazione o successione, assimilabile per certi versi alla proprietà piena, seppur limitata nel tempo.

A livello normativo, oltre alla disciplina codicistica dei diritti reali (artt. 832 e ss. c.c.), trova applicazione il D.Lgs. 79/2011, cd. "Codice del Turismo", che recepisce la Direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di godimento a tempo parziale di beni immobili e ai contratti accessori, nonché il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), che integra le tutele a favore dell’acquirente-consumatore.

Sotto il profilo fiscale, occorre segnalare la novità introdotta con la Legge di Bilancio 2024, oggetto di trattazione in seguito e che incide significativamente sulla circolazione dei diritti reali limitati, tra cui le multiproprietà.


2. Profili di criticità e contenzioso

La multiproprietà reale, pur essendo formalmente assimilabile a un diritto reale, presenta una serie di profili problematici, frequentemente oggetto di contenzioso sia in sede giudiziaria, così come già trattato in questo blog:

a) Carenza di trasparenza precontrattuale

Molteplici procedimenti sanzionatori dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) hanno rilevato prassi scorrette nella fase precontrattuale, quali:

  • Omissione o incompletezza delle informazioni su costi accessori, obblighi futuri e regime fiscale.
  • Presentazione fuorviante dei vantaggi economici.
  • Pressioni indebite nella fase di proposta contrattuale, spesso attuate in contesti turistici (fiere, villaggi, eventi).

b) Difficoltà nella dismissione del diritto

Nonostante la natura reale del diritto, la concreta possibilità di rivendere o cedere la multiproprietà si scontra con un mercato secondario pressoché stagnante. Ciò si traduce in una sostanziale indisponibilità economica, con oneri annuali che gravano sull’intestatario indipendentemente dall’effettivo utilizzo del bene.

c) Aggravio fiscale sulle cessioni

Le recenti modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2024 hanno qualificato le cessioni di diritti reali limitati, tra cui le multiproprietà, come operazioni potenzialmente speculative. Ne consegue l’obbligo di assoggettamento a tassazione delle plusvalenze, con notevoli margini di incertezza nella determinazione del valore di acquisto e del regime impositivo applicabile.


3. Evoluzione giurisprudenziale e normativa

Occorre richiamare le più importanti sentenze intervenute in materia di multiproprietà reale Le Corti italiane hanno più volte ribadito:

- non è valido il preliminare di acquisto di una multiproprietà privo dell'indicazione dei millesimi corrispondenti al periodo di godimento è nullo per indeterminatezza dell'oggetto (Cass. 6253/2010);

- la nullità del contratto di acquisto di una multiproprietà comporta la "nullità" del collegato contratto di finanziamento (Cass. 19632/2016);

- per i contratti di acquisto di una multiproprietà, deve decidere il "giudice del consumatore" (Cass. 12630/2021);

- il contratto di acquisto di una multiproprietà è valido se tutte le informazioni contenute del documento contrattuali sono complete, chiare e trasparenti (Cass. 29599/2023);


4. Conclusioni operative

Abbiamo trattato, brevemente, alcuni profili giuridici al fine di evidenziare gli aspetti critici che riguardano la compravendita di un diritto reale parziale, proprio al fine di far emergere le potenzialità limitate e i rischi elevati per il consumatore.

Come abbiamo avuto modo di rilevare in questi anni di trattazione dell'istituto, la multiproprietà presenta alcuni aspetti problematici e che devono essere tenuti i considerazione al momento dell'acquisto di questo prodotto vacanza, tra i quali:

- La rigidità contrattuale.

- La difficoltà di uscita dall’investimento.

- Gli oneri economici ricorrenti (tasse (vedi qui) + spese condominiali).

- Le incertezze fiscali legate alle cessioni.

sabato 20 dicembre 2025

Multiproprietà, diritto turnario e club vacanze: attenzione alle spese (che durano nel tempo)

Il nostro intervento odierno è finalizzato a segnalare e differenziare le spese che collegate all'acquisto di una multiproprietà o ad un diritto vacanza turnario, come ad esempio l'iscrizione ad un club. Molto spesso, infatti, che firma il contratto, non immagina che con l'acquisto di una multiproprietà, o un diritto turnario o club vacanze, esistono delle spese anche successive all'acquisto e che hanno cadenza annuale (per una valutazione del tuo diritto vacanza, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).


(a) Cos'è davvero una multiproprietà? e quali spese annuali

Come abbiamo scritto più volte in questo blog, la multiproprietà è un meccanismo attraverso il quale più persone condividono l'uso di una struttura turistica (appartamento, villaggio, residence, resort…) per determinati periodi dell’anno, diventando proprietario di una porzione dell'immobile. 

In pratica, si acquista il diritto di godere dell’immobile per una o più settimane all’anno, con un contratto che può durare anche decenni, attraverso un atto notarile con successiva trascrizione all'Agenzia delle Entrate.

- Le spese di gestione: un impegno costante

Ogni multiproprietario è obbligato a contribuire alle spese annuali di gestione della struttura. E non si tratta di spiccioli: anche chi non utilizza la struttura in un dato anno, è comunque tenuto a pagare.

Le spese tipiche includono:

  • Pulizia e manutenzione delle parti comuni
  • Utenze (luce, acqua, gas, riscaldamento)
  • Gestione amministrativa
  • Assicurazioni
  • Servizi di reception, giardino e vigilanza

A queste si aggiungono le spese straordinarie, come:

  • Ristrutturazioni
  • Adeguamenti normativi
  • Sostituzione degli impianti

Chi non paga rischia grosso: cause legali, interessi di mora, perfino il pignoramento di beni. E non potrà nemmeno usare la struttura.

venerdì 21 novembre 2025

"My Energy world": nullo il contratto e fine dell'iscrizione a Club Getaway

"My Energy World" è il prodotto vacanza venduto negli ultimi anni per affiliare i consumatori italiani a Club Getaway, fino al 2053 con obbligo di pagamento delle spese di gestione annuali (per maggiori info, puoi scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

La vicenda è nota e dopo un primo colloquio telefonico con il quale i malcapitati consumatori venivano informati di aver "vinto un buono vacanza", con consegna presso la loro abitazione.

All'esito dell'incontro, caratterizzato da promesse ed inviti, arriva la firma senza che i consumatori abbiano veramente capito a cosa vanno incontro.

Dopo alcuni mesi, arriva il certificato di Club Getaway e qui viene a galla la verità, ossia:

- risultano iscritti ad un club inglese di cui non hanno compreso la tipologia;
- l'iscrizione è basic e quindi riferita solo a qualche servizio e località di soggiorno;
- l'iscrizione è valida per due persone e non può essere estesa a parenti ed amici;
- l'iscrizione permane fino al 2053;
- gli associati sono obbligati a pagare le spese di gestione ogni anno fino al 2053.


 






E' valido questo contratto? sono costretto a pagare le spese di gestione?

- il Tribunale di Milano: nullo quel contratto - cancellate quella iscrizione
Il Tribunale di Milano, seguendo quanto già disposto dal giudice di Monza (vedi qui), ha considerato non valido il contratto di Energy, individuando una serie di carenze informative tali da non considerarlo rispettoso del Codice del Consumo.

Osserva il giudice milanese: "In particolare, dal contenuto del contratto non è dato evincere il diritto di cui l’acquirente sarebbe divenuto titolare con l’acquisito del diritto di iscrizione al Club Getaway e di conseguenza quale sarebbe la prestazione a carico della venditrice. Il contratto si riferisce genericamente ad un certificato di iscrizione (cedibile) al Club Getaway attraverso il quale sembra che l’acquirente possa usufruire di servizi turistici che però non vengono definiti, né in riferimento agli alloggi residenziali facenti parte dei complessi turistici e alla loro ubicazione, né in riferimento al trattamento nel periodo di soggiorno, né in relazione alle modalità e condizioni di prenotazione e neppure al periodo, genericamente indicato in una settimana all’anno.". 

Nè tale finalità informativa viene ottemperata da Energy attraverso la documentazione informativa, come osserva sempre il Tribunale di Milano: "Lo stesso dicasi dell’allegato A del contratto denominato “formulario informativo”, contenente informazioni di carattere generico.".

E il certificato? si tratta di informazioni fornite solo dopo anni (tre) e che comunque offrono una descrizione parziale del diritto vacanza: "Neppure il certificato n. xxxx, pervenuto ai ricorrenti dopo quasi tre anni rispetto alla sottoscrizione del contratto contiene una descrizione del diritto attribuito dalla compravendita in questione (v. doc. 5 ricorrente). Tale documento, infatti, indica che i ricorrenti sono divenuti soci del Club Getaway e riproduce le condizioni negli stessi termini lacunosi del contratto, senza neppure precisare il contenuto della tipologia basic dei servizi, che sarebbe stata scelta dai ricorrenti.".

Il contratto è nullo secondo il Tribunale di Milano e quali sono le conseguenze?

Sono ben descritte dallo stesso giudice milanese:

- restituzione da parte di Energy delle somme pagate dai consumatori
"Pertanto, la società Energy s.r.l. va condannata a restituire ai ricorrenti la somma dagli stessi versata pari a € xxxxx, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo."

- Inesistenza dell'obbligo di pagare le spese di gestione a Club Getaway
"In conseguenza della nullità del contratto, deve essere parimenti accolta la domanda proposta dai ricorrenti di essere tenuti indenni dall’obbligo di pagamento delle spese di gestione in favore del Getaway Club...." 

- Obbligo di cancellazione dei consumatori dal Registro dei soci di Club Getway
"....nonché di cancellazione dal registro degli associati al Getaway Club a cura e spese della resistente".

giovedì 30 ottobre 2025

Club Getaway: un nuovo certificato cancellato dal giudice

Non possiamo che essere lieti di segnalare una nuova vittoria dei consumatori nei confronti di una delle società che ha venduto certificati di adesione a Club Getaway negli ultimi anni (per un controllo, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it).

Il Tribunale di Firenze ha condannato la società Energy S.r.l. di Roma in favore di un consumatore toscano, il quale ha ottenuto la restituzione dei soldi versati per l'iscrizione al club inglese. 

E' noto, infatti, che questa società ha venduto contratti denominati "My energy world", offrendoli come sistema vacanze alternativo e assolutamente vantaggioso, celando informazioni importanti e chiedendo il pagamento di somme prima del diritto di recesso, come già da noi segnalato con un altro intervento (clicca qui per un approfondimento).

Questa vicenda, però, ci consente anche di fornirvi alcuni suggerimenti al fine di evitare di firmare un contratto di cui potreste, in seguito, pentirvi.


a.- La vendita del certificato Getaway

La vicenda analizzata dal giudice ha inizio con una visita a domicilio di due incaricati della società, presentata come un’opportunità per conoscere alcuni servizi turistici, senza impegno, con in omaggio una vacanza “di prova” gratuita. 

Al contrario, per poter accedere al secondo incontro, il consumatore era stato indotto a firmare un contratto di “certificato di associazione” e a versare immediatamente somme di denaro, in particolare 200 euro in contanti ed un assegno.

Quando, pochi giorni dopo, era stato organizzato il secondo incontro, il consumatore aveva ottenuto solo un dépliant generico, senza informazioni precise su cosa realmente stesse acquistando. Nel contratto non erano indicati: ubicazione e caratteristiche degli alloggi, periodo esatto di utilizzo, servizi inclusi, eventuali costi aggiuntivi. Solo formule vaghe come “offerte speciali” o “strutture affiliate” sparse in località non specificate.

A distanza di mesi, lo sfortunato amico toscano ha ricevuto il certificato di iscrizione a Club Getaway, comprendendo le conseguenze della firma del contratto, ossia l'adesione "basic" ad un club inglese fino al 2053, con obbligo di pagamento delle spese annuali.

domenica 19 ottobre 2025

RTA - come devono essere suddivise le spese di gestione?

La recente sentenza n. 173/2025 della Corte d’Appello di Brescia offre l’occasione per chiarire il funzionamento giuridico e pratico delle residenze a destinazione turistico alberghiera (RTA), una formula sempre più diffusa nel mercato immobiliare, soprattutto nelle località turistiche.


- Cosa sono le RTA?

Le residenze turistico alberghiere sono strutture ricettive che uniscono l’aspetto residenziale con quello alberghiero. 

Formalmente, sono complessi immobiliari in cui le singole unità (appartamenti, suite, villette) vengono vendute a privati, i quali però non acquisiscono la piena e libera disponibilità gestionale del proprio immobile. La peculiarità delle RTA, infatti, è che la gestione dell’intera struttura – e quindi anche delle singole unità – viene affidata in via esclusiva a una società di gestione alberghiera, che ne cura l’operatività turistica: prenotazioni, accoglienza, servizi comuni, manutenzioni, promozione commerciale, ecc.

Chi acquista un immobile in una RTA accetta sin da subito un vincolo di destinazione: la propria unità dovrà essere inserita stabilmente nel circuito turistico-alberghiero gestito dalla società incaricata. Tale vincolo è spesso previsto negli atti di compravendita e nei regolamenti contrattuali che disciplinano il funzionamento del complesso.


- Il nodo delle spese di gestione

Proprio la particolarità di questa forma di gestione ha dato origine alla controversia decisa dalla Corte d’Appello di Brescia. Nella vicenda, un’usufruttuaria non aveva corrisposto le somme richieste dalla società di gestione per le spese di esercizio. Mentre il Tribunale di primo grado aveva assimilato la ripartizione delle spese a quella di un normale condominio (giungendo a revocare un decreto ingiuntivo), la Corte d’Appello ha invece chiarito che in simili strutture non si applicano le ordinarie norme condominiali.

Infatti, secondo la Corte, i rapporti economici fra i proprietari e la società di gestione sono regolati da un contratto atipico, stipulato al momento dell’acquisto, che definisce le modalità di gestione e ripartizione delle spese. In tale schema, le spese non derivano da delibere condominiali, ma da deliberazioni societarie vincolanti, che disciplinano il funzionamento dell’intero complesso ricettivo.


- Quali conseguenze per i proprietari?

Il principio affermato dalla Corte è di particolare rilevanza per tutti coloro che sono proprietari di un immobile in RTA, in quanto non deve valutare la proprietà secondo i canoni del condominio. 

La gestione centralizzata impone ai proprietari l’obbligo di rispettare le decisioni adottate dagli organi societari in tema di bilanci e ripartizione dei costi, con effetti vincolanti simili a quelli di un contratto di mandato. 

In caso di mancato pagamento, la società può avviare azioni esecutive senza dover passare attraverso le più complesse procedure condominiali, risultando più agevole il recupero delle spese da parte dell'ente di gestione.

Va evidenziato, inoltre, che eventuali contestazioni sulle delibere devono essere sollevate nei termini previsti dal diritto societario; in mancanza, esse diventano definitive e obbligatorie per tutti i soci-proprietari.

Corte di Appello di Brescia - Sez. II^ sentenza n. 173/2025 (visibile con browser Opera - VPN attivo).

lunedì 15 settembre 2025

Vittoria per i consumatori: a Sondrio dichiarato nullo il contratto di Iscrizione al Club Getaway

Una nuova e importante sentenza riafferma il diritto dei consumatori a essere tutelati da contratti poco chiari o, peggio, volutamente ambigui. Questa volta a finire sotto la lente d'ingrandimento è stato il famoso Club Getaway, promotore di formule associative che promettevano vacanze e soggiorni da sogno… ma con clausole tutt'altro che trasparenti.

Per raccontare la vostra vicenda e una prima valutazione, potete scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it.


Il caso: un contratto dai contorni non troppo chiari

Il contratto prevedeva il versamento di una somma iniziale rilevante per l'adesione al Club, oltre a un obbligo di corrispondere una quota annuale per mantenere attivi i diritti associativi. 

Fin qui, nulla di anomalo in apparenza. 

Tuttavia, proprio i servizi inclusi nell'iscrizione — ovvero la possibilità di soggiornare in strutture turistiche selezionate — risultavano descritti in modo vago e generico.

Il giudice, sul punto, è chiaro nell'affermare che i servizi offerti avrebbero dovuto essere esposti in modo chiaro e specifico, con l'indicazione dei complessi turistici, la modalità di prenotazione, la disponibilità e caratteristiche. 

In altre parole, non si può chiedere ai consumatori di impegnarsi economicamente senza fornire informazioni precise su ciò che riceveranno in cambio, anche perché vi è uno squilibrio tra gli obblighi previsti tra le parti: preciso quello del consumatore, più generico quello assunto dal professionista.


Il principio giuridico: La determinatezza dell’oggetto - violazione art. 1346 c.c.

Il cuore della decisione ruota attorno a un principio cardine del diritto contrattuale: la determinatezza dell’oggetto, sancita dall’articolo 1346 del Codice Civile. Secondo la giurisprudenza, per essere valido, un contratto deve indicare in modo chiaro e completo i suoi elementi essenziali, in modo che le parti sappiano esattamente a cosa si stanno obbligando.

Nel caso specifico, il giudice ha rilevato che: "la determinatezza dell’oggetto implica l’integrale predisposizione ad opera delle parti dei termini contrattuali, attuata nella piena consapevolezza di assumere un vincolo negoziale, ne discende che le lacune nell’oggetto del contratto per cui è causa ne viziano irrimediabilmente la validità ex articolo 1346 c.c."

In sostanza, un contratto che lascia nell’incertezza aspetti essenziali come i servizi inclusi, le loro modalità e le strutture disponibili, è affetto da nullità.


Violazione dell'art. 1346 c.c. - contratto nullo e consumatori liberi

Quale conseguenza se l'oggetto del contratto è indeterminato?

Come previsto dalla legge, la dichiarazione di nullità produce l'effetto di cancellazione integrale di tutti gli effetti ab origine, con conseguente venire meno del rapporto associativo e dell’iscrizione del ricorrente al Club.

Tradotto in termini pratici, ciò significa che il consumatore non solo viene liberato da ogni obbligo futuro nei confronti del Club, ma può anche richiedere la restituzione delle somme eventualmente versate.

lunedì 28 luglio 2025

Nullo il contratto di acquisto del certificato di Club Michelangelo - non dovute le spese ad Elodie

Con questo nostro intervento vi segnaliamo un nuovo ed importante passo in materia di validità di un contratto di iscrizione ad uno di questi club vacanza fino al 2053, con obbligo di pagamento delle spese di gestione ( per poter effettuare un controllo della vostra vicenda, potete scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Questa vicenda ci consente anche di ragionare in merito al soggetto economico che gestisce queste attività, in quanto l'associato non viene informato in modo completo e trasparente in merito all'esistenza del club.

In termini più semplici, vi siete mai chiesti se esistano mail di convocazione dell’assemblea o un bilancio annuale? E, soprattutto, dove finiscono i soldi versati per gli oneri di gestione annuali?

sabato 12 luglio 2025

Bene il Tribunale di Varese che respinge la richiesta di pagamento delle spese di gestione di Elodie

Buona notizia per chi ha acquistato un certificato Michelangelo Hotel e deve pagare le spese di gestione annuali, ma non riesce a prenotare in una delle strutture gestite dalla società svizzera Elodie S.A. a causa dell'overbooking nei mesi caldi (per un controllo della vostra posizione, potete scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

La recente sentenza del Tribunale di Varese ha affrontato la questione, ritenendo che il contratto fatto concludere dalla società svizzera, attraverso i promotori, contiene una serie di elementi generici che rendono l'oggetto del contratto indeterminato.


1.- Il caso affrontato dal Tribunale di Varese

Il provvedimento del giudice lombardo ha riconosciuto fondate le eccezioni sollevate da un consumatore che aveva sottoscritto un contratto per l'acquisto di un certificato associativo, proposto all'esito di una sollecitazione ricevuta da parte dei promotori della società venditrice. 

All'esito della visione della documentazione contrattuale è emerso che:

  • Non esisteva alcun diritto concreto su uno specifico immobile;
  • L’uso della “settimana di soggiorno” era subordinato alla disponibilità di strutture indicate genericamente e modificabili in base ad accordi commerciali del gestore;
  • Mancava qualsiasi garanzia sulla fruizione certa del soggiorno annuale promesso;
  • L’indicazione delle tipologie di alloggio risultava vaga o incoerente con quanto riportato nei formulari informativi;
  • I servizi promessi (viaggi, sconti, trasporti) erano illustrati solo in termini generici, senza contenuti verificabili o esigibili.

In altri termini, il contratto presentava una serie di elementi talmente vaghi da non consentire al consumatore di poter comprendere la natura del negozio concluso con la società venditrice.

Al consumatore non veniva spiegato quali effetti sarebbero conseguiti con la conclusione del contratto e l'adesione a Club Michelangelo Hotel & Resort, salvo l'obbligo di dover pagare le spese di gestione annuali.

E le informazioni richieste non erano rese nemmeno attraverso il certificato vacanza inviato mesi dopo da parte di Elodie S.A..

lunedì 30 giugno 2025

Preliminare di acquisto di una multiproprietà. Entro quale termine si deve arrivare al rogito?

Esiste un termine entro il quale le parti devono arrivare alla conclusione di un contratto definitivo con il trasferimento di un diritto in multiproprietà?

La questione viene affrontata e, forse, risolta dal Tribunale di Catania con il provvedimento che trovate di seguito, ove il giudice si è soffermato sui principali aspetti del negozio giuridico e i diritti spettanti ai consumatori.


a.- Il caso: un preliminare che non porta al definitivo

Occorre ripercorrere la vicenda sottoposta al giudizio del tribunale perché ci consente di poter meglio affrontare i punti giuridici della controversia.

Nel caso di specie, l'acquirente aveva sottoscritto un contratto preliminare di compravendita con una società, finalizzato a trasferire, entro un anno, una nuova unità immobiliare in multiproprietà, a fronte del pagamento di €7.000 e della cessione di una precedente multiproprietà del valore di €13.500.

Nonostante il pagamento effettuato e la cessione della vecchia multiproprietà, il contratto definitivo non veniva mai stipulato. 

Ne derivava una situazione di incertezza e frustrazione per l'acquirente, che si vedeva privato sia del bene originario che di quello promesso, stante la non conclusione del rogito.

    - La posizione delle parti

L'acquirente chiedeva al Giudice:

        - La risoluzione del contratto preliminare,

      - La restituzione dell'importo complessivo di €20.500 (somma versata e valore della       multiproprietà ceduta).

La società convenuta si difendeva affermando di aver inviato le comunicazioni necessarie per procedere al rogito e sostenendo che, in ogni caso, il termine previsto nel preliminare per la stipula non fosse essenziale e che la mancata conclusione del definitivo dipendesse anche dall'inattività della controparte.


b.- La decisione del Tribunale: mutuo dissenso e restituzioni

Il Tribunale ha affrontato la questione centrale: la natura del termine previsto nel contratto preliminare per la stipula del definitivo.

Richiamando i principi giurisprudenziali consolidati, il Giudice ha chiarito che il termine previsto nel preliminare era da considerarsi semplice e non essenziale, ovvero la sua scadenza non comportava automaticamente la risoluzione del contratto. Tuttavia, ha osservato che entrambe le parti, per un lungo periodo, avevano mantenuto un comportamento inerte, senza compiere azioni concrete per portare a conclusione la vicenda.

Questa inerzia reciproca è stata interpretata come espressione di mutuo dissenso, ossia una tacita e condivisa volontà di non procedere oltre.

Le conseguenze pratiche:

- Il contratto preliminare è stato dichiarato risolto;

- L'acquirente conserverà la multiproprietà originariamente ceduta alla società;

- La società dovrà restituire all'acquirente la somma di €7.000 corrisposta per la nuova multiproprietà.


c.- Perché è importante per i consumatori

Questa sentenza offre alcuni spunti chiari che tutti i consumatori dovrebbero conoscere prima di impegnarsi in operazioni legate alle multiproprietà:

- Prestate attenzione al termine indicato nel contratto preliminare: anche se non contiene un termine "essenziale", non può restare sospeso nel tempo senza conseguenze.

- è molto importante il comportamento che viene tenuto in concreto: l'inerzia delle parti può essere letta dal giudice come volontà di sciogliere l'accordo.

- Un ultimo aspetto riguarda la tutela economica: il Tribunale di Catania ha assunto un particolare atteggiamento, decidendo di tutelare l'equilibrio patrimoniale tra le parti, disponendo la restituzione delle somme versate e delle quote di multiproprietà, evitando un ingiusto arricchimento.

Di seguito, il provvedimento del Tribunale di Catania 

sabato 7 giugno 2025

Torna la truffa delle prenotazioni online: come difendersi e cosa fare in caso di raggiro

Con l’arrivo della stagione estiva, cresce il desiderio di prenotare una meritata vacanza. Ma insieme all’aumento delle ricerche su hotel, B&B, case vacanza e resort, cresce anche l’attività dei truffatori digitali. 

Abbiamo segnalato, in più circostanze, questi tentativi di raggiro verso i consumatori (guarda qui e qui), offrendo i sempre utili suggerimenti della Polizia postale (qui un approfondimento).

L'estate 2025 si apre con l’ultima minaccia si chiama "truffa delle prenotazioni", attività illecita avviata via web e che è già oggetto di segnalazioni e denunce in numerose città italiane.


Come funziona la truffa delle prenotazioni

Il meccanismo è tanto semplice quanto insidioso: dopo aver effettuato una prenotazione su una piattaforma online affidabile, l’utente riceve una mail apparentemente legittima, che segnala un problema nel pagamento. 

Nel testo si legge spesso un messaggio d’urgenza che invita a cliccare su un link per "ripetere la transazione" e non perdere la prenotazione.

La comunicazione è spesso ben costruita, con logo, grafica e linguaggio simili a quelli ufficiali del portale, tanto da ingannare anche i più attenti. Il tutto è studiato per sfruttare:

  • la fiducia riposta nei portali ufficiali di prenotazione;
  • l’urgenza emotiva di non perdere l’occasione (sconti, offerte last-minute, alta domanda per la struttura scelta).

Quale risultato? I consumatori, nel panico, inseriscono i propri dati bancari e personali su un sito truffa, autorizzando inconsapevolmente un pagamento a favore dei criminali.

venerdì 23 maggio 2025

Mancato rispetto dell'art. 71 del Codice del Consumo - invalido il contratto di iscrizione al club

Il contratto di vendita/iscrizione ad un club/associazione deve contenere tutte le informazioni inerenti diritti ed obblighi connessi alla firma, garantendo al consumatore trasparenza e correttezza da parte del professionista (per verificare la correttezza del contratto e di tutti i documenti allegati, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).
Il Tribunale di Lecco è intervenuto in materia ed ha ribadito il principio, pacifico, secondo il quale l'art. 71 del Codice del Consumo prevede una serie di informazioni che devono essere incluse nel contratto di vendita, pena la nullità.

Il giudice lombardo ha osservato, in particolare, che l'art. 71 del Codice del Consumo oltre a richiedere per il contratto l'obbligo di forma scritta, dispone anche in modo particolare gli ulteriori elementi informativi che devono essere resi noti al consumatore, attraverso il documento contrattuale.

In particolare, il giudice ha osservato che tali informazioni devono individuare, in modo chiaro ed univoco, quale sia il diritto di godimento oggetto del contratto, la natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto, con la descrizione dell'immobile, della sua ubicazione, del periodo di godimento non inferiore alla settimana, in cui siano disciplinati e chiaramente indicati gli estremi del regolamento della comunione e le porzioni temporali con le relative indicazioni inerenti le modalità di esercizio del diritto.

L'assenza di tali informazioni rendono invalido il contratto e non vincolante per il consumatore, in quanto la disciplina prevista agli artt. 70 e 71 del Codice del Consumo hanno una finalità protezionistica, sicché è necessario che tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni di legge, come requisiti inderogabili ed essenziali del contratto, devono risultare chiaramente dal testo del contratto sottoscritto.

Pertanto nel caso di assenza o scarsa indicazione degli elementi indispensabili all'esatta individuazione del bene oggetto del diritto turnario e del periodo di godimento, il contratto non può essere considrato valido per violazione del citato art. 71 del Codice del Consumo, nonchè degli artt. 1346 e 1418 c.c..

"Dalla lettura del contratto prodotto in atti (doc. 2 fasc. opponente) non è possibile procedere alla esatta individuazione delle strutture oggetto del godimento turnario né risulta alcuna ulteriore specificazione in ordine alle località in cui tali complessi si trovano né nulla è detto circa la collocazione temporale nell'arco dell'anno in cui l'acquirente potrebbe usufruire dell'ipotetico bene, ne è possibile ricavare quali siano le modalità attraverso cui parte attrice possa scegliere il periodo di godimento, essendo genericamente previsto solo che si tratti indistintamente di una settimana all'anno.".

mercoledì 23 aprile 2025

Bene il Tribunale di Firenze che accerta l'iscrizione irregolare a Club Getaway

Ancora una volta un tribunale italiano accerta l'irregolarità della vendita di un certificato Club Getaway, dichiara la nullità del contratto, così disponendo che il consumatore non è tenuto a versare le spese di gestione fino al 2053 (per maggiori informazioni e per un controllo, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Anche in questa vicenda, il contratto era stato fatto sottoscrivere ai consumatori dall'allora Travel Sun S.r.l. (successivamente mutata in Happiness S.r.l.), dopo un primo incontro presso un hotel nelle vicinanze di Firenze a cui era seguito un secondo incontro presso l'abitazione delle "vittime".

In quella sede, i promotori della società avevano illustrato (con fogli bianchi riempiti di fantasiose formule) la possibilità di viaggiare in giro per il mondo, o addirittura l'opportunità di poter trarre un beneficio monetario dall'affitto della settimana vacanza.

A detta dei promotori "è un circuito pieno di resort di prima categoria, e comunque se non vi piace, lo provate e poi ve lo ricompriamo noi.", così prospettando l'idea del utilizzo momentaneo.

Ed invece, successivamente i nostri amici fiorentini hanno scoperto che: 

- risultano iscritti presso un club inglese denominato Club Getaway; 

- l’iscrizione permane sino al 31 dicembre 2053, con obbligo di pagamento delle spese annuali;

- l’iscrizione è definita come “mid”, senza comprendere il contenuto di tale iscrizione ed i servizi  collegati alla partecipazione al club; 

- l’iscrizione risulterebbe per un generico e variabile periodo di una settimana all’anno (c.d. floating) legato alla disponibilità del club. 

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