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giovedì 6 agosto 2026

Sei iscritto a Club Getaway? My World Energy bocciato dal Tribunale di Firenze per mancanza di trasparenza

Le offerte di vacanze "esclusive", club turistici internazionali e sistemi a punti continuano a essere presentate come occasioni irripetibili per viaggiare in tutto il mondo a condizioni vantaggiose. Dietro queste promesse, però, possono nascondersi contratti complessi, obblighi economici destinati a durare molti anni e diritti tutt'altro che chiari (se vuoi raccontare la tua vicenda, o ricevere qualche consiglio, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Una recente sentenza del Tribunale di Firenze è tornata a trattare la vendita del certificato vacanza Getaway da parte di Energy S.r.l. con il nome "My World Energy". 

Il giudice fiorentino, seguendo altri precedenti interventi di giudici italiani ha dichiarato nullo il contratto, ritenendo che il consumatore non fosse stato posto nelle condizioni di comprendere con precisione quale diritto stesse acquistando.


a.- Una presentazione commerciale studiata per convincere

Come avviene frequentemente in questo settore, i consumatori erano stati invitati a partecipare a una presentazione promozionale nella quale venivano illustrate le potenzialità del programma My World Energy.

L'offerta prometteva l'accesso a un circuito internazionale di strutture turistiche attraverso Club Getaway, la possibilità di trascorrere ogni anno periodi di vacanza, utilizzare un sistema flessibile di prenotazione, effettuare scambi con altre destinazioni e, secondo quanto prospettato durante la trattativa, perfino rivendere o trasferire il proprio diritto.

Contestualmente veniva richiesto il pagamento immediato di una somma significativa, cui si aggiungeva l'obbligo di corrispondere quote annuali di gestione per mantenere attiva l'iscrizione al Club.

Si tratta di un modello contrattuale che, negli anni, ha coinvolto numerosi consumatori, attratti dalla prospettiva di un investimento destinato a garantire vacanze per lungo tempo.


b.- Cosa acquistava realmente il consumatore?

È proprio questo il punto sul quale si concentra la decisione del Tribunale, la quale ha valutato il livello di informazioni offerte dal professionista ai consumatori prima della conclusione del contratto e, principalmente, nel modello contrattuale.

Il giudice, seguendo altri giudici italiani chiamati a decidere questo tipo di vicenda (vedi qui e qui), ha osservato che i contratto parlava di adesione a Club Getaway attraverso il prodotto My World Energy, ma non consentiva di comprendere con sufficiente precisione quale fosse il contenuto effettivo del diritto acquistato.

Non risultavano infatti chiaramente individuati:

  • le strutture realmente disponibili;
  • gli standard qualitativi garantiti;
  • i periodi effettivamente prenotabili;
  • le eventuali limitazioni alla disponibilità;
  • le modalità concrete di utilizzo dei punti o delle settimane;
  • i costi aggiuntivi eventualmente richiesti.

In sostanza, il consumatore versava migliaia di euro senza poter conoscere con certezza quali servizi avrebbe realmente potuto utilizzare.

Ad aggravare ulteriormente la situazione vi era il continuo rinvio del contratto a documenti esterni, quali Statuto del Club, regolamenti, condizioni generali, dépliant illustrativi e altri allegati avrebbero dovuto disciplinare concretamente il funzionamento del programma.

Secondo il Tribunale di Firenze, tuttavia, tali documenti non risultavano consegnati né illustrati ai consumatori prima della sottoscrizione.

Questo significa che il consumatore accettava obblighi economici importanti senza conoscere integralmente le regole che avrebbero disciplinato il rapporto contrattuale, in primo luogo l'obbligo di pagare le spese di gestione fino al 2053.

Una situazione difficilmente conciliabile con i principi di trasparenza e buona fede che caratterizzano la normativa a tutela dei consumatori.


c.- Perché il Tribunale ha dichiarato nullo il contratto

La decisione ruota attorno a un principio fondamentale del diritto civile: ogni contratto deve avere un oggetto determinato o almeno determinabile.

Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto che il diritto acquistato attraverso My World Energy fosse descritto in modo troppo generico.

L'indicazione della possibilità di usufruire di una vacanza annuale all'interno del circuito Club Getaway non era sufficiente a definire concretamente il contenuto della prestazione.

L'assenza di informazioni essenziali, unita al rinvio a documenti non consegnati, ha portato il giudice a dichiarare la nullità dell'intero contratto.

Ecco perché anche il giudice fiorentino ricorda gli obblighi informativi nei prodotti vacanza di lungo termine, in quanto la pronuncia richiama anche la disciplina prevista dal Codice del Consumo per i prodotti destinati alle vacanze di lungo termine.

Chi commercializza questi prodotti è tenuto a fornire, già prima della firma, informazioni complete e facilmente comprensibili riguardo:

- caratteristiche del servizio;

- durata del rapporto;

- costi iniziali;

- quote annuali;

- spese future;

- modalità di utilizzo;

- diritto di recesso;

- documentazione contrattuale.

Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto che tali obblighi non fossero stati rispettati, sicché il consumatore aveva assunto un impegno economico destinato a protrarsi negli anni senza disporre di tutte le informazioni necessarie per effettuare una scelta realmente consapevole.


d.- Il Tribunale di Firenze chiarisce che My World Energy non tutela i consumatori

La sentenza assume particolare rilievo perché ribadisce un principio spesso dimenticato, ossia  quando si acquistano prodotti turistici complessi non è sufficiente che il contratto esista formalmente.

È indispensabile che il consumatore possa comprendere con chiarezza quali diritti sta acquistando, quali costi dovrà sostenere e quali limitazioni potrebbero incidere sulla concreta possibilità di utilizzare il servizio.

Se questi elementi rimangono vaghi o sono rinviati a documenti mai consegnati, viene meno la stessa funzione del contratto come strumento di scelta libera e consapevole.

Le informazioni contenute nel modello contrattual "My World Energy" sono parziali, poco trasparenti e contraddittorie, non consentendo al consumatore di poter valutare in modo chiaro e completo pro e contro dell'adesione a Club Getaway.

Grazie a questa sentenza, che siamo contenti di segnalare, il consumatore ha ottenuto la condanna della società Energy a cancellarlo da Club Getaway e di non dover pagare le spese di gestione fino al 2053.

giovedì 30 ottobre 2025

Club Getaway: un nuovo certificato cancellato dal giudice

Non possiamo che essere lieti di segnalare una nuova vittoria dei consumatori nei confronti di una delle società che ha venduto certificati di adesione a Club Getaway negli ultimi anni (per un controllo, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it).

Il Tribunale di Firenze ha condannato la società Energy S.r.l. di Roma in favore di un consumatore toscano, il quale ha ottenuto la restituzione dei soldi versati per l'iscrizione al club inglese. 

E' noto, infatti, che questa società ha venduto contratti denominati "My energy world", offrendoli come sistema vacanze alternativo e assolutamente vantaggioso, celando informazioni importanti e chiedendo il pagamento di somme prima del diritto di recesso, come già da noi segnalato con un altro intervento (clicca qui per un approfondimento).

Questa vicenda, però, ci consente anche di fornirvi alcuni suggerimenti al fine di evitare di firmare un contratto di cui potreste, in seguito, pentirvi.


a.- La vendita del certificato Getaway

La vicenda analizzata dal giudice ha inizio con una visita a domicilio di due incaricati della società, presentata come un’opportunità per conoscere alcuni servizi turistici, senza impegno, con in omaggio una vacanza “di prova” gratuita. 

Al contrario, per poter accedere al secondo incontro, il consumatore era stato indotto a firmare un contratto di “certificato di associazione” e a versare immediatamente somme di denaro, in particolare 200 euro in contanti ed un assegno.

Quando, pochi giorni dopo, era stato organizzato il secondo incontro, il consumatore aveva ottenuto solo un dépliant generico, senza informazioni precise su cosa realmente stesse acquistando. Nel contratto non erano indicati: ubicazione e caratteristiche degli alloggi, periodo esatto di utilizzo, servizi inclusi, eventuali costi aggiuntivi. Solo formule vaghe come “offerte speciali” o “strutture affiliate” sparse in località non specificate.

A distanza di mesi, lo sfortunato amico toscano ha ricevuto il certificato di iscrizione a Club Getaway, comprendendo le conseguenze della firma del contratto, ossia l'adesione "basic" ad un club inglese fino al 2053, con obbligo di pagamento delle spese annuali.

mercoledì 23 aprile 2025

Bene il Tribunale di Firenze che accerta l'iscrizione irregolare a Club Getaway

Ancora una volta un tribunale italiano accerta l'irregolarità della vendita di un certificato Club Getaway, dichiara la nullità del contratto, così disponendo che il consumatore non è tenuto a versare le spese di gestione fino al 2053 (per maggiori informazioni e per un controllo, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Anche in questa vicenda, il contratto era stato fatto sottoscrivere ai consumatori dall'allora Travel Sun S.r.l. (successivamente mutata in Happiness S.r.l.), dopo un primo incontro presso un hotel nelle vicinanze di Firenze a cui era seguito un secondo incontro presso l'abitazione delle "vittime".

In quella sede, i promotori della società avevano illustrato (con fogli bianchi riempiti di fantasiose formule) la possibilità di viaggiare in giro per il mondo, o addirittura l'opportunità di poter trarre un beneficio monetario dall'affitto della settimana vacanza.

A detta dei promotori "è un circuito pieno di resort di prima categoria, e comunque se non vi piace, lo provate e poi ve lo ricompriamo noi.", così prospettando l'idea del utilizzo momentaneo.

Ed invece, successivamente i nostri amici fiorentini hanno scoperto che: 

- risultano iscritti presso un club inglese denominato Club Getaway; 

- l’iscrizione permane sino al 31 dicembre 2053, con obbligo di pagamento delle spese annuali;

- l’iscrizione è definita come “mid”, senza comprendere il contenuto di tale iscrizione ed i servizi  collegati alla partecipazione al club; 

- l’iscrizione risulterebbe per un generico e variabile periodo di una settimana all’anno (c.d. floating) legato alla disponibilità del club. 

lunedì 18 febbraio 2019

Firenze - nuova cancellazione di un certificato Club Elite

Dal Tribunale di Firenze arriva una nuova vittoria contro le società che hanno venduto i certificati New Club Elite, costringendo i consumatori a dover versare le spese di gestione sino al 2053. Nel caso di specie, due consumatori fiorentini erano stati avvicinati dalla società Travel (oggi in liquidazione), con la promessa di acquisto di un prodotto vacanza innovativo e dal quale, se non soddisfatti, sarebbero potuti "uscire" dopo dodici mesi.

Il Tribunale di Firenze, chiamato a decidere in merito alla validità del contratto sottoscritto dai consumatori, ne ha rilevato la violazione delle norme del Codice del Consumo, accertando un forte carattere di genericità e contraddittorietà delle norme ivi contenute al suo interno, così come rilevato da altri giudici (vedi qui).

All'esito del contenzioso civile, il giudice ha dichiarato la nullità del contratto di acquisto del certificato vacanza New Club Elite, condannando la società Travel alla cancellazione del nominativo dei consumatori dal registro del club.

Per maggiori informazioni, scrivi a multiproprietà@consumatoreinformato.it

giovedì 23 febbraio 2017

Royal Park Albatros - nulla la vendita del certificato

Il Tribunale di Firenze "segna" un nuovo punto in favore dei consumatori, dichiarando la nullità del contratto di acquisto del certificato presso il famoso resort Royal Park Albatros.

E' noto che il club è tra quelli controllati dal colosso delle vacanze MGM (M.G. Muthu Group) ed è oggetto di una recente operazione di acquisizione entro Atlas Club (vedi).

I certificati di del Club sono stati, negli anni, venduti dalla società spagnola Explotacion Hotelera, in particolare attraverso i promotori che hanno proposto l'acquisto del titolo anche ai turisti italiani che soggiornavano a Santa Cruz di Tenerife.

Ciò è accaduto nel caso di specie ove il consumatore era stato avvicinato durante al proprio soggiorno alle isole Canarie da un promotore della società, il quale lo aveva invitato ad un incontro per presentare una forma alternativa di vacanza senza alcun impegno.

Il giorno dell'incontro, il consumatore è stato convinto dai dipendenti della società alla firma del generico  contratto con il quale è stato associato a Royal Park Albatros.

> Il Tribunale di Firenze - il contratto è generico: si alla cancellazione!
Il giudice fiorentino, chiamato a decidere se il contratto di Hotelera possa essere considerato valido, ha ritenuto estremamente indeterminato l'oggetto del contratto, ed impossibile per l'acquirente di poter comprendere quale tipologia di bene avrebbe acquistato.

Il Tribunale ha evidenziato, in particolare, che "nulla è specificato riguardo a cosa comporti in termini di diritti ed obblighi l'acquisto della quota associativa del RPAC", e che conseguentemente non era possibile nemmeno comprendere quale tipologia di diritti e di obblighi (vedasi le spese di gestione) il consumatore avrebbe dovuto pagare negli anni.

Importanti sono, invece, le conclusioni raggiunte dal Tribunale di Firenze a seguito della dichiarata nullità del contratto, in quanto il giudice ha stabilito che "il signor xxxxx non è tenuto al pagamento delle spese di gestione per il RPAC e che la convenuta deve cancellare il nominativo del xxxxxxx dal registro dei titolari di associazione riguardo al RPAC".

Qui di seguito, il certificato di Royal Park  Albatros Club (RPAC) di fatto spazzato via dal Tribunale di Firenze.

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