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giovedì 12 marzo 2026

Torino: certificato Getaway nullo e il consumatore non deve pagare più nulla

La recente sentenza del Tribunale di Torino, il quale ha disposto la cancellazione dei nominativi dei consumatori da Club Getaway, ci consente di tornare a segnalare una vicenda conosciuta dai consumatori coinvolti in queste vicende (multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Negli ultimi anni molti consumatori ci hanno scrito, raccontandoci la loro storia ed in molti casi le esperienze sono molto simili: una telefonata, un invito a ritirare un buono vacanza, oppure una presentazione in hotel o a domicilio.

Durante l’incontro vengono prospettate vacanze scontate, possibilità di viaggiare in resort di pregio o addirittura l’opportunità di rivendere o scambiare il proprio diritto di soggiorno, ed una promessa: "provala....se non ti piace te la vendiamo noi, oppure te la ricompriamo. Ti ridiamo i soldi".

In quel contesto, spesso informale e persuasivo, viene proposta la sottoscrizione di un contratto per acquistare un certificato vacanza o aderire a un club turistico internazionale.

Solo dopo qualche tempo, però, molti consumatori scoprono la realtà

Arriva infatti un certificato che attesta l’iscrizione a un club vacanze e, soprattutto, emerge un elemento che non era stato compreso fino in fondo:

⇒ l’obbligo di pagare spese di gestione annuali, anche per decenni


- Ma cosa sono i certificati vacanza (e perché nascono i problemi)

Questi prodotti si collocano nel mondo della multiproprietà e dei diritti di godimento turistico.

In teoria, acquistando il certificato si ottiene il diritto di utilizzare servizi turistici o soggiornare in strutture convenzionate per un certo periodo dell’anno.

Nella pratica, però, molti contratti si sono rivelati problematici perché:

  • non indicano con precisione le strutture turistiche disponibili
  • non spiegano come prenotare la settimana vacanza
  • non chiariscono quali servizi sono inclusi e quali a pagamento
  • indicano periodi di soggiorno variabili (“floating”) e non garantiti
  • impongono spese annuali obbligatorie per mantenere l’iscrizione

In sostanza, il consumatore firma senza sapere con esattezza quale diritto stia acquistando, anche perché ripone fiducia in quanto riferito verbalmente dai promotori di queste società.

giovedì 11 aprile 2024

Certificato Getaway: basta spese di gestione. Così ha deciso il Tribunale di Torino

Un nuovo intervento giudiziario ha accertato, senza ombra di dubbio, che i contratti di adesione a determinati club inglesi, commercializzati in Italia negli ultimi decenni, sono contrari al Codice del consumo e non sono validi (per maggiori informazioni e per una valutazione della posizione, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Il Tribunale di Torino ha stabilito, con il provvedimento di cui potete leggere uno stralcio in calce al nostro intervento, che il consumatore che è stato iscritto a Club Getaway sulla base di un contratto non valido, non può essere vincolato agli obblighi che nascono dal contratto, ossia il pagamento delle spese di gestione annuali.

Nel caso di specie, una coppia di consumatori torinesi veniva attratta ad un incontro presso un hotel dalla promessa di consegna di un coupon vacanza.

In quella sede, dopo una serie di presentazioni di un presunto diritto vacanza vantaggiosissimo (addirittura presentato come una forma di investimento), i promotori dell'allora Atlantis S.r.l. (successivamente mutata in Happiness S.r.l.) hanno convinto i consumatori a far firmare un modello contrattuale, come quello che potete visionare qui a lato, con la promessa di poter rivendere con facilità il certificato: "State tranquilli, se non vi piace, ve lo rivendiamo noi".

La verità è risulta ben diversa, in quanto solo dopo aver ricevuto il certificato (clicca qui un esempio di certificato Getaway) sono venuti a conoscenza della reale finalità del contratto concluso con Atalantis, e quando hanno provato a contattare la società per ottenere la restituzione della somma pagata, nessuno ha dato seguito alla promessa formulata al momento della vendita del diritto vacanza.

Tribunale di Torino: contratto generico - si alla cancellazione dal club

Il giudice piemontese, chiamato a giudicare la validità del contratto, ha ritenuto il modello firmato dai consumatori come non valida, in quanto estremamente generico e privo di tutti i dati necessari per far comprendere la natura dell'operazione e le conseguenze connesse all'adesione al club.

Non dobbiamo scordarci che in molte circostanze, come segnalato dai consumatori che ci hanno scritto, quando taluno degli aderenti a questi contratti si reca presso un resort, scopre che in realtà questo certificato vale solo per due persone, e che è necessario aderire ad una nuova iniziativa denominata platinum attraverso il c.d. upgrade (clicca qui per un approfondimento).

Nella specifica vicenda, il Tribunale di Torino ha accertato l'invalidità del contratto concluso con l'allora Atlantis (poi Happiness) ed altresì stabilito: "..........l’obbligo della società resistente Happiness s.r.l. (già Atlantis s.r.l.) di provvedere a proprie spese all’immediata cancellazione dei ricorrenti      dal registro degli associati del Club Getaway.".

Di seguito una sintesi della vicenda che ha riguardato i consumatori piemontesi. 

sabato 4 agosto 2018

Certificato New Club Elite - il Tribunale di Torino in favore dei consumatori

Molti lettori del blog ci hanno scritto di recente chiedendoci quale sia la posizione assunta dal Tribunale di Torino rispetto alla validità del contratto di acquisto del certificato Club Elite. Dobbiamo premettere che non possiamo darvi un quadro completo, in quanto i giudici intervenuti in questa materia sono molti, e la definizione dei giudizi può essere diversa.

Sicuramente possiamo evidenziare alcuni aspetti che hanno caratterizzato i recenti interventi dei giudici torinesi chiamati a decidere in merito a questi particolari contratti.

domenica 21 ottobre 2012

Disfarsi definitivamente della multiproprietà si può - altra sentenza favorevole per i consumatori

La questione multiproprietà riguarda molti consumatori italiani sollecitati (o meglio costretti) a pagare le spese annuali per dei costosissimi diritti di godimento a tempo parziale.

Negli ultimi anni si sono sviluppati modelli di diritto alternativi alla multiproprietà (certificati di associazione, punti vacanza, altri diritti) che però non hanno fatto altro che riprendere lo schema giuridico già disciplinato nel lontano 1998.

La domanda che si rivolge l'acquirente del diritto di multiproprietà (o del certificato di associazione) è sempre la solita: come posso liberarmi definitivamente di questo problema?

Purtroppo, dobbiamo continuamente segnalare la presenza di società (o associazioni) che promettono di risolvere il vostro problema in modo definitivo attraverso una permuta della vostra multiproprietà o simili (certificato di associazione - diritto di godimento d'uso - punti vacanza) con altro simile prodotto.

Accade, quindi, che vi liberate della vostra palla al piede (la multiproprietà) per ottenere la palla di qualcun altro.



La strada per potervi disfare della multiproprietà è quella indicata dal Tribunale di Torino con la recente sentenza che vi proponiamo di seguito.

La vicenda è la solita: una società che vende certificati di associazioni, la Dream Club, contattava un consumatore, offrendogli la possibilità di acquistare questo prodotto vacanza.

Il promotore di Dream Club si recava presso l'abitazione del cliente e gli proponeva l'acquisto del certificato vacanza, sostenendo che si trattava di un buon investimento.

L'acquisto veniva pagato dal consumatore attraverso un finanziamento acceso con Carifin e che finanziava parte dell'acquisto del certificato di associazione.

Il Tribunale di Torino, chiamato ad esprimersi in merito all'acquisto del certificato di associazione, ha dichiarato la nullità dell'acquisto ed ha ordinato alla società finanziaria di restituire al consumatore parte del denaro che questi ultimi avevano versato per l'acquisto della multiproprietà.

La sentenza che vi proponiamo di seguito ha consentito al consumatore di ottenere tre risultati:

1- cancellare il certificato di associazione (diritto di multiproprietà);
 

2- rendere non dovute altre somme nei confronti del resort (spese annuali); 

3- vedere restituita la somma finanziata;

Vi pare poco?
Tribunale di Torino - cancellazione certificato associazione

domenica 29 luglio 2012

La 1° sentenza in Italia con cui viene rottamata una multiproprietà!

Questa domenica vi proponiamo la prima sentenza in Italia con la quale è stata "rottamata" una multiproprietà.

Il caso risolto dal Tribunale di Torino ha ad oggetto un contratto di permuta di una multiproprietà con punti vacanza offerto da una società ad un malcapitato un consumatore.

In altri termini, il consumatore ha ceduto le proprie multiproprietà alla società di rottamazione ed ha ottenuto, dopo aver versato altre migliaia di euro, un nuovo certificato di godimento da esercitare presso il resort Caberto II.

Il cliente non ha mai usufruito del diritto, ma è stato costretto a versare le spese annuali.

Il consumatore si è rivolto al Tribunale di Torino per liberarsi definitivamente del pseudo multiproprietà e poter finalmente non dover versare altri euro.

Il Tribunale di Torino ha considerato nullo il contratto relativo al nuovo diritto di godimento individuando vizi tali da renderlo invalido ed inefficace.

Il giudice ha condannato la società che ha rottamato la multiproprietà a restituire al consumatore i soldi versati per l'acquisto dei punti vacanza.

Il precedente creato con la sentenza del Tribunale di Torino, il 1° in Italia, è importante perché consente ad altri consumatori di poter vedere cancellata la multiproprietà, o simili (tipo punti vacanza o certificati di associazione) anche quando tale acquisto è conseguenza di una permuta con altro prodotto vacanziero.

Il giudice ha analizzato il contratto relativo al certificato di godimento ed ha ritenuto, applicando in via analogica, nullo l'accordo in quanto contrario alle norme previste in materia di multiproprietà dal Codice del Consumo.

Il Tribunale di Torino ha, di conseguenza, cancellato il contratto di multiproprietà, liberando il consumatore dal dover pagare le spese annuali.

Questa sentenza dimostra, come sostenuto da Consumatore Informato, che il modo più semplice e sicuro per poter cancellare la multiproprietà è quello di adire il giudice nazionale.

Per maggiori informazioni e valutazioni sul contratto sottoscritto, scrivete a info@consumatoreinformato.it

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