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venerdì 12 giugno 2026

Vacanze “a vita”? Attenzione ai club vacanza: ad Ancona, il giudice cancella l'iscrizione

Una telefonata, la promessa di un viaggio gratuito, un invito in hotel per ritirare un coupon.

Poi una lunga presentazione commerciale, pressioni insistenti e un contratto da quasi 20.000 euro per entrare in un “club vacanze” valido fino al 2053.

È la vicenda finita davanti al Tribunale di Ancona, che ha dato ragione ai consumatori dichiarando nullo il contratto di “vacanze a lungo termine”.

Una decisione importante per chi si trova coinvolto in offerte aggressive di resort, multiproprietà o club vacanza (per maggiori informazioni o una valutazione della vicenda, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).


    a.- Il caso: dal “premio gratuito” a un contratto trentennale

Tutto inizia con una classica telefonata promozionale: una coppia viene informata di aver vinto una vacanza gratuita da ritirare durante un evento in hotel.

Una volta arrivati, però, i consumatori partecipano a una presentazione commerciale dedicata a un sistema di vacanze in resort internazionali, descritto come conveniente, flessibile e persino redditizio.

I promotori parlano infatti di un presunto “investimento”: la settimana vacanza, secondo quanto promesso, potrebbe essere affittata o rivenduta recuperando i costi sostenuti.

Dopo ulteriori incontri a domicilio, arriva la firma dei documenti.

Ma i problemi emergono presto:

  • oltre 19.000 euro versati;
  • nessuna reale possibilità di ottenere i vantaggi promessi;
  • difficoltà di prenotazione;
  • obbligo di pagare spese annuali di gestione;
  • iscrizione al club valida fino al 2053;
  • settimana “floating”, quindi senza periodo garantito;
  • nessuna concreta possibilità di rivendere il diritto acquistato.

Quando i consumatori comprendono la reale portata dell’impegno economico, chiedono chiarimenti e la restituzione delle somme. Nel frattempo, la società entra addirittura in liquidazione giudiziale.

giovedì 17 dicembre 2015

Castillo Beach: il contratto di acquisto del certificato dichiarato nullo a Trento

Il Tribunale di Trento, con un recente ed importante provvedimento emesso a seguito di una nostra istanza, ha dichiarato la nullità del contratto di acquisto del certificato di iscrizione al Club "Castillo Beach", simile al modello che potete vedere di seguito.

Il Giudice trentino, chiamato a valutare il contratto di acquisto del prodotto vacanza, ne ha dichiarato la nullità e quindi la invalidità dello stesso rispetto all'acquirente, ovvero un consumatore trentino, stante il carattere di genericità del modello contrattuale oggetto di valutazione.

Il Tribunale di Trento ha evidenziato, inoltre, che lo stesso certificato, scritto in inglese, non ha consentito al consumatore di poter comprendere la natura e l'oggetto del contratto concluso, precludendo la sua possibilità di poter valutare in modo completo l'acquisto oggetto di sollecitazione.

La sentenza ottenuta dal nostro associato, ci ha permesso di poter avviare la procedura di contestazione e richiesta di cancellazione dal registro verso il Castillo Beach Club, società condannata dal Tribunale di Trento.

Per maggiori informazioni, potete scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it
 

giovedì 29 gennaio 2015

Club "Le tue vacanze" - Directa Interpost: i pacchetti vacanza fantasma

La vendita dell'iscrizione al Club "Le tue vacanze"  è una delle vicende più particolari che ha riguardato molti consumatori, in particolare del Veneto e del Friuli, rimasti vittime delle proposte contrattuali avanzate dai promotori della società Directa Interpost.

- Vacanze scontate? forse un pò troppo
Il metodo di vendita scelto dai promotori della Directa Interpost era quello classico: invito dei consumatori nei vari alberghi della zona, con la promessa di ottenere un premio.

Negli incontri che si tenevano presso la struttura alberghiera, i promotori della Directa Interpost sollecitavano l'acquisto di un prodotto vacanza a prezzi scontatissimi, facendo intendere che la la titolarità di questo diritto avrebbe garantito all'acquirente la possibilità di soggiornare a prezzi favorevoli.

Agli sfortunati aderenti all'incontro presso l'albergo veniva riferito che tale acquisto doveva essere considerato un investimento privo di rischi, mentre non veniva comunicato nulla nemmeno in merito alle spese di gestione.

Per rendere più sicura la vendita, le parti stabilivano un incontro presso l'abitazione dei consumatori per il giorno successivo, con il fine di approfondire la conoscenza del diritto oggetto di vendita.

Nel successivo incontro, il promotore continuava ad esaltare le caratteristiche/qualità del prodotto, senza nemmeno comunicare ai consumatori che stava vendendo un "pezzo di carta" (certificato) privo di un effettivo valore.

Ed invece la vendita si perfezionava, cosicché i consumatori divenivano soci del Club "Le tue vacanze", fantomatica associazione del tutto ignota agli acquirenti, ove non era possibile nemmeno sapere dove si sarebbe potuto soggiornare.

E alla fine la domanda nasce spontanea: "Ma questo contratto è valido?" risposta "NO!".

- Tribunale di Treviso: nullo quel contratto di Directa Interpost - l'acquirente non deve pagare le spese di gestione

La invalidità di questi contratti è stata accertata e dichiarata di recente da molti tribunali, i quali sono stati chiamati ad analizzare il modello contrattuale sottoposto da Directa Interpost ai vari consumatori, rilevando gravi carenze di legge.

L'assenza di tali requisiti di legge, infatti, rende del tutto invalidi questi contratti, con conseguente impossibilità di farli ritenere vincolanti per il consumatore.

Quale conseguenza? beh appare alquanto logico.....fino a quando il contratto é valido, il consumatore è costretto a pagare le spese di gestione, ma nel momento in cui il giudice afferma che quel contratto non può essere considerato produttivo di effetti (perché nullo), viene meno anche il presupposto che obbliga l'acquirente a pagare le spese di gestione.

Il Tribunale di Treviso, di recente, ha individuato in modo chiaro quel carattere di incertezza dell'oggetto del contratto di acquisto, idoneo a far dichiare nullo il contratto e, di fatto, "cancellare" l'obbligo di pagare le spese di gestione da parte dei consumatori/acquirenti.

Il giudice, analizzando il contratto, ha rilevato che "All'art. 1 dei contratti di cui è causa si legge, infatti: "La Venditrice vende all'acquirente che accetta l'iscrizione al "CLUB LE TUE VACANZE" di esclusiva proprietà della "Directa Interpost"".
In particolare, la sottoscrizione conferirebbe all'acquirente "il diritto di usufruire, per la durata di anni venti, di 5 settimane di soggiorno (Un solo pernottamento) per un anno solare in villaggi, residence, hotel, appartamenti proposti da "Directa Interpost s.r.l." su specifiche richieste dell'acquirente, scelte da catalogo delle agenzie "Directa Interpost s.r.l.", per un numero di persone variabile fino ad un massimo di 6 (sei) con un costo a settimana variabile da un minimo di Euro 90,00 ad un massimo di Euro 480,00 a seconda della località e della sistemazione..." (art. 1 Condizioni generali di contratto). 
Per prima cosa non si capisce - in ciò concordando con quanto asserito dagli attori - cosa gli stessi abbiano effettivamente acquistato; se l'iscrizione ad un club denominato "CLUB LE TUE VACANZE"; ovvero pacchetti turistici; ovvero, ancora, il diritto di godimento in tempo compartito (c.d. multiproprietà).
Analizzando nel loro complesso i fatti così come descritti e non contestati, appare più aderente al dato reale che le parti intendessero, con la sottoscrizione, stipulare un contratto di compravendita avente ad oggetto l'iscrizione a questo presunto Club di proprietà della Directa Interpost s.r.l., di cui però nulla si sa circa la sua natura (ente di fatto o persona giuridica) e gli elementi identificativi (sede legale, codice fiscale) che ne permetterebbero l'esatta individuazione. 
Va condivisa, peraltro, quella giurisprudenza di merito che fonda il proprio giudizio di indeterminatezza dell'oggetto contrattuale con conseguente nullità dell'accordo, sull'assoluta genericità dell'associazione di cui, sottoscrivendo o il contratto, si diventerebbe soci.".

Assumere la qualifica di socio del Club "Le tue vacanze", quindi, conferisce uno status così generico che il consumatore non ha la percezione di quale diritto stia, in ultima istanza, acquistando e, di conseguenza, non si comprende per quale ragione il nostro acquirente di un certificato vacanza debba continuare a pagare delle spese per un prodotto che non usa e del quale, nemmeno ne comprende la natura.

Questi interventi dei giudici sono importantissimi, perchè ci consentono di ribadire che queste vendite non hanno nulla di legale, e non possono costringere la gente a continuare a pagare delle spese annuali per un diritto che, di fatto, non utilizzano.

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