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venerdì 12 giugno 2026

Vacanze “a vita”? Attenzione ai club vacanza: ad Ancona, il giudice cancella l'iscrizione

Una telefonata, la promessa di un viaggio gratuito, un invito in hotel per ritirare un coupon.

Poi una lunga presentazione commerciale, pressioni insistenti e un contratto da quasi 20.000 euro per entrare in un “club vacanze” valido fino al 2053.

È la vicenda finita davanti al Tribunale di Ancona, che ha dato ragione ai consumatori dichiarando nullo il contratto di “vacanze a lungo termine”.

Una decisione importante per chi si trova coinvolto in offerte aggressive di resort, multiproprietà o club vacanza (per maggiori informazioni o una valutazione della vicenda, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).


    a.- Il caso: dal “premio gratuito” a un contratto trentennale

Tutto inizia con una classica telefonata promozionale: una coppia viene informata di aver vinto una vacanza gratuita da ritirare durante un evento in hotel.

Una volta arrivati, però, i consumatori partecipano a una presentazione commerciale dedicata a un sistema di vacanze in resort internazionali, descritto come conveniente, flessibile e persino redditizio.

I promotori parlano infatti di un presunto “investimento”: la settimana vacanza, secondo quanto promesso, potrebbe essere affittata o rivenduta recuperando i costi sostenuti.

Dopo ulteriori incontri a domicilio, arriva la firma dei documenti.

Ma i problemi emergono presto:

  • oltre 19.000 euro versati;
  • nessuna reale possibilità di ottenere i vantaggi promessi;
  • difficoltà di prenotazione;
  • obbligo di pagare spese annuali di gestione;
  • iscrizione al club valida fino al 2053;
  • settimana “floating”, quindi senza periodo garantito;
  • nessuna concreta possibilità di rivendere il diritto acquistato.

Quando i consumatori comprendono la reale portata dell’impegno economico, chiedono chiarimenti e la restituzione delle somme. Nel frattempo, la società entra addirittura in liquidazione giudiziale.

giovedì 17 dicembre 2015

Castillo Beach: il contratto di acquisto del certificato dichiarato nullo a Trento

Il Tribunale di Trento, con un recente ed importante provvedimento emesso a seguito di una nostra istanza, ha dichiarato la nullità del contratto di acquisto del certificato di iscrizione al Club "Castillo Beach", simile al modello che potete vedere di seguito.

Il Giudice trentino, chiamato a valutare il contratto di acquisto del prodotto vacanza, ne ha dichiarato la nullità e quindi la invalidità dello stesso rispetto all'acquirente, ovvero un consumatore trentino, stante il carattere di genericità del modello contrattuale oggetto di valutazione.

Il Tribunale di Trento ha evidenziato, inoltre, che lo stesso certificato, scritto in inglese, non ha consentito al consumatore di poter comprendere la natura e l'oggetto del contratto concluso, precludendo la sua possibilità di poter valutare in modo completo l'acquisto oggetto di sollecitazione.

La sentenza ottenuta dal nostro associato, ci ha permesso di poter avviare la procedura di contestazione e richiesta di cancellazione dal registro verso il Castillo Beach Club, società condannata dal Tribunale di Trento.

Per maggiori informazioni, potete scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it
 

martedì 11 agosto 2015

Ses Fontanellas Limited condannata a cancellare il consumatore dal proprio registro!

Buone notizie per i possessori di un certificato di iscrizione al Ses Fontanellas Club e che vorrebbero uscire da questo prodotto vacanza, per non pagare più alcuna spesa di gestione.

Con una recente pronuncia, il Tribunale di Vercelli ha dichiarato la nullità di un contratto di Ses Fontanellas Limited, ordinando alla società convenuta di provvedere alla cancellazione della consumatrice dal proprio registro degli associati.

La vicenda oggetto di intervento da parte del giudice vercellese era particolarmente complessa, in quanto il contratto di acquisto dell'iscrizione al Club Fontanellas era avvenuta a seguito di contatti telefonici e, in seguito, di persona.

La consumatrice vercellese era stata convinta a firmare il contratto dietro la promessa che, in un secondo momento, avrebbe potuto rivendere il diritto vacanza alla stessa società Ses Fontanellas Limited.

Il Giudice, chiamato a decidere in merito alla regolarità di questa vendita, ha accertato che il contratto non era regolare, ed in particolare ha rilevato la mancanza di molte informazioni in merito alla natura del diritto vacanza venduto alla consumatrice vercellese.

Queste irregolarità hanno comportato la nullità del contratto di acquisto di Ses Fontanellas Limited, e di conseguenza il Tribunale di Vercelli ha stabilito che:

- la consumatrice ha diritto a riottenere i soldi pagati in questi anni;

- la consumatrice non deve più pagare le spese annuali di gestione per i prossimi anni;

- Ses Fontanellas Limited deve cancellare il nominativo della consumatrice dal proprio Registro degli iscritti al club.

Per maggiori informazioni, potete scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it

Di seguito, la decisione del Tribunale di Vercelli.

venerdì 10 luglio 2015

Acquisto certificato Directa Interpost - nullo il finanziamento per l'acquisto della multiproprietà

Il contratto di finanziamento deve descrivere in modo chiaro e trasparente il bene finanziato, al fine di consentire sia alla finanziaria, che al consumatore di poter controllare la validità del contratto.

Questo principio è stato ribadito dal Tribunale di Treviso nella sentenza resa contro la società Carifin e la Directa Interpost, ossia il promotore che ha venduto certificati vacanza, simili a multiproprietà, a numerosi consumatori del Triveneto.

Abbiamo già trattato la vicenda Directa Interpost (vedi), enfatizzando le gravi conseguenze contrattuali che hanno condotto il giudice trevigiano a dichiarare radicalmente nullo il contratto di acquisto del diritto vacanza realizzato da due consumatori trevigiani.

Con la medesima sentenza, il Tribunale di Treviso ha dichiarato nullo il contratto di finanziamento per violazione delle norme in materia bancaria previste ratione temporis all'atto della sottoscrizione del modulo di Carifin.

Dai documenti versati in atti risulta, infatti, che i consumatori avevano firmato il contratto di finanziamento, in assenza di una specifica descrizione del diritto vacanza oggetto di finanziamento, e destinato all'esclusivo acquisto del certificato vacanza di Directa Interpost.

Il giudice ha considerato nullo il finanziamento, ordinando alla banca di restituire tutti i soldi ai consumatori, affermando che "Questo tipo di mutuo, che è un contratto obbligatorio e non reale, vede la finalità dell'erogazione della somma inseriti nel sinallagma contrattuale e di conseguenza se viene meno il contratto per cui il mutuo è stato concesso, il mutuante è legittimato a chiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario, che di essa non ha sostanzialmente beneficiato, ma direttamente ed esclusivamente al venditore che rispetto al mutuo appare terzo, ma che invece di esso direttamente beneficia".

Per tali ragioni, il Giudice del Tribunale di Treviso ha ordinato a Carifin di provvedere alla restituzione ai consumatori di tutte le somme versate a titolo di finanziamento.

Qui la sentenza.

domenica 5 aprile 2015

Attenti - propongono vacanze benessere, ma in realtà vendono iscrizioni a club e multiproprietà

Alcuni lettori del blog ci segnalano di aver ricevuto, nelle ultime settimane, alcune telefonate da parte di sedicenti società che, con la scusa di un premio da ritirare, li avrebbero invitati in alcuni alberghi di Mantova e Modena.

Nel caso indicato dai lettori, vi sarebbero alcuni contatti telefonici con i quali delle promotrici avrebbero invitato i consumatori a seguire un incontro per vacanze benessere alternative.

All'incontro presso l'albergo, pur non accettando questa proposta, i nostri lettori del blog avrebbero ricevuto pesanti pressioni per l'acquisto di un pacchetto di prova, senza alcun impegno.

Preferendo non firmare alcun modello contrattuale, i consumatori sarebbero stati invitati ad abbandonare la struttura alberghiera da parte dei promotori dell'iniziativa.

In seguito, dopo aver effettuato una breve ricerca in rete, hanno notato come la loro vicenda presenti analogie con le storie narrate da Consumatore Informato ed hanno deciso di renderci nota la loro (dis)avventura, scrivendoci a info@consumatoreinformato.it o multiproprieta@consumatoreinformato.it.

Vi invitiamo a prestare attenzione a qualsiasi contatto telefonico ricevuto, ove siate invitati a questo tipo di iniziative e, in ogni caso, non firmate con leggerezza alcun modello contrattuale.

mercoledì 14 gennaio 2015

Il diritto di multiproprietà spiegato ai consumatori spagnoli

Di seguito, vi proponiamo un recente video pubblicato attraverso la piattaforma youtube, con il quale viene spiegato il diritto di multiproprietà reale ai consumatori spagnoli.

Il video è stato creato da CAF Madrid (Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid) con lo specifico fine di illustrare gli aspetti più rilevanti del diritto di multiproprietà reale, e quindi i diritti e gli obblighi dei multiproprietari; il concetto di spese di gestione annuale; il ruolo della comunità dei multiproprietari etc.

Anche se il video è in lingua spagnola, è facilmente comprensibile e consente a chiunque sia interessato di approfondire l'argomento.

Buona visione!

lunedì 24 novembre 2014

Il resort vi propone di riprendersi il diritto vacanza? vediamoci chiaro

Resort vacancy beach
Nelle ultime settimane sono giunte alla nostra casella di posta elettronica(multiproprieta@consumatoreinformato.it) numerose segnalazioni da parte di titolari di certificati di iscrizione a circuiti vacanza, o possessori di diritti di godimento turnario, i quali ci hanno reso noto di essere stati contattati dalle società di gestione del resort con il fine di riottenere il diritto vacanza a titolo gratuito.

A quanto pare, coloro che sono stati contattati dalle società versano in una situazione critica, non avendo pagato le spese di gestione per alcune annualità, sicché si sono visti "congelare" il proprio diritto di godimento da parte della società proprietaria del/dei resort.

Quest'ultima, dopo aver minacciato lo sfortunato possessore del diritto vacanza in merito alla possibilità di essere oggetto di una azione esecutiva per il recupero coattivo del credito, sottopone al consumatore questa singolare proposta:

"comprendiamo la tua particolare posizione debitoria nei nostri confronti e quindi ti proponiamo di riprenderci gratuitamente il tuo diritto vacanza, a patto che tu provveda al pagamento delle spese di gestione arretrate".

Come comportarsi in queste circostanze? questa strada può essere percorsa?

Vi forniamo alcuni suggerimenti che potrebbero esservi di aiuto:





In primo luogo, devi essere sicuro della provenienza della proposta, che in termini più semplici vuol dire: la società che ti chiede di riprendersi il diritto vacanza è quella che "controlla il resort" o comunque ha un diritto ad ottenere il vostro certificato?

Alcuni Club, come molti di voi sanno, subordinano l'accettazione del cambio di nominativo di un loro certificato vacanza ad una accettazione da parte del loro organo di controllo, oppure acconsentono alla trasmissione del diritto vacanza solo se passa da una persona fisica ad un'altra.

Questo primo passaggio è importante al fine di evitare di pagare inutili spese e poi trovarsi ancora possessori del medesimo diritto vacanza.

Nel caso di proposte avanzate da soggetti terzi, ovverossia esterni rispetto al resort, potrebbe risultare utile ottenere alcuni dati societari al fine di accertarsi in merito all'effettiva esistenza del soggetto giuridico proponente e del potenziale acquirente (persona fisica).






<<le parole volano, gli scritti rimangono>>.... e quindi, le proposte telefoniche non hanno alcun valore!

Chi si trova a leggere questo post ha avuto modo di affrontare una proposta di acquisto di un diritto di multiproprietà, o prodotti vacanza simili, e quindi ben sa quale differenza intercorre tra le promesse ricevute a voce, e quello che risulta dal contratto sottoscritto in seguito.

E quindi, se avete ricevuto una delusione la prima volta, vedete di non caderci ancora e chiedete alla società che vi propone di acquisire il vostro diritto vacanza, o almeno così manifesta la propria intenzione via telefono, di confermare tale volontà anche per iscritto, magari con lettera raccomandata inviata alla vostra residenza.

Tale ulteriore prova dimostra, da un lato, la reale intenzione della proponente, e dall'altra vi consente di avere un documento dal quale deve risultare in modo incontestabile la volontà da parte della proponente di riprendersi il diritto vacanza.

Fatevi consegnare il modulo contrattuale e chiedete di poterlo leggere, magari confrontandovi con un legale o con qualcuno esperto in materia, e solo dopo aver compreso e valutato la bontà della proposta, procedete con la sottoscrizione.

Il vecchio adagio è sempre valido: la fretta è cattiva consigliera!





La maggior parte delle proposte di cessione a titolo gratuito del certificato di associazione subordinano la trasmissione del diritto vacanza al pagamento delle spese di gestione pregresse da parte del venditore, ossia voi.

Orbene, questo adempimento deve essere subordinato al ricevimento di una proposta scritta e firmata, in quanto il versamento dei denari deve avvenire da parte vostra solo in seguito ad una garanzia di soluzione definitiva della vostra posizione, con cancellazione dal registro dei titolari del diritto vacanza presso la società titolare del resort.





Alla conclusione di tutta questa vicenda dovete ricevere dal resort, o dalla società che gestisce il resort, una comunicazione di avvenuto trasferimento del vostro diritto vacanza, con conseguente venir meno degli obblighi contrattuali nati con il contratto sottoscritto al momento dell'acquisto del certificato: la lettera liberatoria.

Vi conviene stabilire sin da subito che questa lettera deve pervenire al vostro domicilio prima possibile, al fine di evitare spiacevoli sorprese. Questa garanzia può essere pattuita nel contratto, tanto da obbligare il soggetto acquirente (presumibilmente la stessa società che gestisce il resort) ad inviarvi questa comunicazione quanto prima.






Al di là di tutti i piccoli, e speriamo utili, consigli che vi abbiamo proposto con questo nostro intervento (e se avete qualche suggerimento o esperienza, utilizzate pure questo blog per condividere con noi), riteniamo che l'aspetto più rilevante da tenere in considerazione è la buona fede contrattuale.

Cosa vuol dire in parole molto semplici? cercate sempre di valutare con accuratezza cosa vi viene proposto, e come si comporta la controparte. Non esitate a chiedere, puntualizzare, ed eventualmente riservatevi prima di assumere la decisione finale.

Diffidate di chi vi chiede di decidere entro un determinato termine, decorso il quale la gentile offerta viene ritirata dalla società che gestisce il resort o il club: non state pagando le tasse e, molto semplicemente, state regalando ciò che avevate acquistato versando un importo a volte molto elevato.


martedì 9 settembre 2014

La società Alliance Italia è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia

Una nuova società che ha intermediato certificati di associazioni, ed altri diritti vacanza, ha chiuso la propria attività, come segnalatoci di recente da un legale che ringraziamo.

Si tratta della società Alliance Italia S.r.l., la quale ha offerto i certificati di iscrizione a New Club Elite, e al circuito Interval, a partire dal 2009, operando in diverse città italiane.

La società ha offerto il certificato di iscrizione a New Club Elite con la possibilità, teorica, di poter usufruire di periodi vacanze in alcuni resort spagnoli (tra gli altri, Club Aldea del Mar, Club Jardines Paraisol, Club Gemelos, Club Meditterenean Cala Pii etc..), e italiani.

La società risulta essere stata dichiarata fallita con sentenza pronunciata dal Tribunale di Venezia, dallo scorso mese di settembre 2013.

In data 19 novembre 2013, inoltre, si è tenuta l'udienza di esame del passivo della suddetta società, certificando l'avvio della procedura di estinzione di Alliance Italia S.r.l., e che dovrebbe chiudersi nei prossimi mesi. 

sabato 9 agosto 2014

Resort La Dorada - anche il giudice spagnolo condanna la vendita del diritto di godimento turnario

La pratica commerciale con la quale vengono venduti diritti di godimento turnario o certificati di iscrizione a club vacanza, con la possibilità di utilizzare le strutture vacanziere messe a disposizione dal soggetto commerciale, rientra nel fenomeno denominato "timeshare" e riguarda molti consumatori europei.

E se in Italia queste vendite hanno trovato terreno fertile, la Spagna è probabilmente il paese leader europeo di questo tipo di vendite e dove è possibile trovare più località con appartamenti/resort venduti in multiproprietà o attraverso un apposito contrato de aprovechamiento por turnos de inmuebles turisticos.

Le modalità di vendita delle multiproprietà e degli altri diritti vacanza sono le medesime utilizzate nel nostro paese, con il rituale invito telefonico, la conferenza offerta, il successivo incontro presso l'abitazione del consumatore e la firma del contratto, magari con annesso finanziamento.

Ricordiamo che le regole di vendita di questi prodotti vacanza applicate nel territorio spagnolo sono le medesime previste in Italia, in quanto entrambi i paesi devono sottostare alle direttive comunitarie approvate negli ultimi anni.

Ed anche in Spagna, come in Italia, si sono ripetuti gli interventi dei giudici che hanno condannato le pratiche di vendita utilizzate dalle società che hanno offerto i certificati di iscrizione ai club o il diritto di godimento turnario.

Riteniamo interessante analizzare la recente sentenza del Tribunale di Barcellona, il quale ha affrontato una vicenda simile a quella vissuta da molti consumatori italiani, ove un promotore aveva venduto a sprovveduti consumatori un diritto di godimento turnario, con allegato contratto di finanziamento.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Barcellona, due consumatori erano stati avvicinati da promotori di una società di vendita di derecho de aprovechamiento por turnos, i quali erano riusciti a convincerli ad acquistare una settimana vacanza presso il club "La Dorada".

Ed ai consumatori, che non disponevano dell'intera somma nell'immediatezza, veniva fatto sottoscrivere un contratto di finanziamento, con il quale potevano diventare titolari del diritto vacanza.

Il giudice spagnolo, ribaltando la sentenza di primo grado, ha ritenuto sussistere le contestazioni sollevate dai consumatori, accertando una grave carenza informativa contenuta nel contratto di acquisto sottoposto ai consumatori dalla società di vendita, il quale contiene informazioni poco chiare e precise in merito ai diritti acquisiti .

L'omissione dell'adempimento dell'obbligo informativo comporta, come in Italia, la nullità del contratto di vendita, con conseguente scioglimento di ogni vincolo tra gli acquirenti e il resort, con obbligo da parte di quest'ultimo di cancellare il nominativo dei consumatori dal registro del club.

Il Tribunale di Barcellona affronta, inoltre, la questione relativa al contratto di finanziamento collegato al contratto di vendita del diritto di godimento turnario, riconoscendo il carattere accessorio del secondo accordo rispetto a quello sottoscritto per l'acquisto del diritto vacanza presso La Dorada.

L'organo giudicante, riconosciuta l'esistenza del vincolo/collegamento tra i due contratti, ha ritenuto di estendere gli effetti della nullità del contratto di vendita del diritto turnario anche al finanziamento, con conseguente obbligo da parte della finanziaria di restituire la somma di denaro rimborsata dal consumatore.

Il giudice spagnolo, applicando le norme nazionali e quelle europee, è giunto alle stesse conclusioni raggiunte dal giudice italiano in vicende del tutto simili, a dimostrazione che la pratica commerciale è stata (ed è tuttora) la medesima, e gli interventi giurisprudenziali sono del tutto speculari.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Barcellona in lingua originale.

martedì 26 novembre 2013

Certificato vacanza Mediterrenean Cala Pi nullo se il contratto è troppo generico

La sentenza di questa domenica affronta un argomento già trattato in questo blog, ossia la (in)validità del certificato di godimento d’uso turnario presso un centro vacanza spagnolo, il Mediterrenean Cala Pi. 

Il Tribunale di Verona, a cui si era rivolta una consumatrice che aveva acquistato questo diritto vacanza, ha considerato nullo il contratto sottoscritto dalla signora con la società promotrice, la Mediterraneo Srl, perché privo di tutti gli elementi richiesti dalla normativa di settore, come indicati all'art. 1 del D. Lgs. n. 427/1998 ( norma applicabile ratione temporis e successivamente confluito nel Codice del Consumo). 

Il Giudice veronese ha evidenziato una serie di carenze contrattuali, ed in particolare l’assenza di  "ogni specificazione in ordine al tipo di associazione cui il contraente si è associato - persona giuridica o ente di fatto - così come non vi è alcuna indicazione è fornita in relazione al regolamento di tale ente", considerando il contratto non conforme alle norme previste a tutela del consumatore. 

Nel caso di specie, osserva ancora il Tribunale di Verona, "Con riferimento al diritto di godimento, vi è solo un generico riferimento al tipo di appartamento con indicazione dei posti letto e alla usufruibilità per una settimana l'anno senza indicazione della natura e delle condizioni di esercizio del diritto e la stessa descrizione dell'immobile" (vedi).

Il Giudice ha riconosciuto la nullità del contratto, liberando la consumatrice dall’ obbligo di dover pagare le spese di gestione.

Di seguito la sentenza.

lunedì 15 luglio 2013

Il Tribunale di Verona dichiara la nullità del contratto di Mediterraneo Srl!

Siamo lieti di segnalare una nuova significativa vittoria dei multiproprietari nei confronti delle società che hanno venduto loro diritti vacanza risultati, successivamente, del tutto inutilizzabili.

Una multiproprietaria si è rivolta al Tribunale di Verona chiedendo che venisse dichiarata la nullità di un certificato di associazione sottoscritto nel 2003 con la società Mediterraneo Srl, ed avente ad oggetto l'acquisto di un non preciso diritto vacanza, simile alla multiproprietà, da utilizzare nel complesso turistico Mediterranean Club Cala PI.

Il periodo di godimento era compreso tra la settimana 1 e la settimana 52 di ogni anno solare, previa prenotazione/comunicazione da inoltrare all'ente gestore, il quale poteva anche rifiutare la richiesta del multiproprietario.

Il Tribunale di Verona ha considerato il contratto di Mediterraneo Srl, che potete visionare in questo post, nullo perché privo di tutti gli elementi richiesti dalla normativa di settore, come indicati all'art. 1 del D. Lgs. n. 427/1998 ( norma applicabile ratione temporis e successivamente confluito nel Codice del Consumo).

Nella sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona sono evidenziate tutte le carenze contrattuali del contratto di Mediterraneo Srl, evidenziando che "manca, infatti, ogni specificazione in ordine al tipo di associazione cui il contraente si è associato - persona giuridica o ente di fatto - così come non vi è alcuna indicazione è fornita in relazione al regolamento di tale ente".

Nel caso di specie, osserva ancora il Tribunale di Verona, "Con riferimento al diritto di godimento, vi è solo un generico riferimento al tipo di appartamento con indicazione dei posti letto e alla usufruibilità per una settimana l'anno senza indicazione della natura e delle condizioni di esercizio del diritto e la stessa descrizione dell'immobile".

In assenza di tali elementi, il Tribunale di Verona ha considerato nullo il contratto di vendita del certificato di associazione, che potete vedere di seguito, ed ha condannato la società a restituire i denari alla consumatrice.

Quest'ultima, inoltre, è liberata dall'obbligo di dover pagare le spese di gestione annuali nei confronti del resort Mediterranean Cala PI.




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