Buona notizia per chi ha acquistato un certificato Michelangelo Hotel e deve pagare le spese di gestione annuali, ma non riesce a prenotare in una delle strutture gestite dalla società svizzera Elodie S.A. a causa dell'overbooking nei mesi caldi (per un controllo della vostra posizione, potete scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it).
La recente sentenza del Tribunale di Varese ha affrontato la questione, ritenendo che il contratto fatto concludere dalla società svizzera, attraverso i promotori, contiene una serie di elementi generici che rendono l'oggetto del contratto indeterminato.
1.- Il caso affrontato dal Tribunale di Varese
Il provvedimento del giudice lombardo ha riconosciuto fondate le eccezioni sollevate da un consumatore che aveva sottoscritto un contratto per l'acquisto di un certificato associativo, proposto all'esito di una sollecitazione ricevuta da parte dei promotori della società venditrice.
All'esito della visione della documentazione contrattuale è emerso che:
- Non esisteva alcun diritto concreto su uno specifico immobile;
- L’uso della “settimana di soggiorno” era subordinato alla disponibilità di strutture indicate genericamente e modificabili in base ad accordi commerciali del gestore;
- Mancava qualsiasi garanzia sulla fruizione certa del soggiorno annuale promesso;
- L’indicazione delle tipologie di alloggio risultava vaga o incoerente con quanto riportato nei formulari informativi;
- I servizi promessi (viaggi, sconti, trasporti) erano illustrati solo in termini generici, senza contenuti verificabili o esigibili.
In altri termini, il contratto presentava una serie di elementi talmente vaghi da non consentire al consumatore di poter comprendere la natura del negozio concluso con la società venditrice.
Al consumatore non veniva spiegato quali effetti sarebbero conseguiti con la conclusione del contratto e l'adesione a Club Michelangelo Hotel & Resort, salvo l'obbligo di dover pagare le spese di gestione annuali.E le informazioni richieste non erano rese nemmeno attraverso il certificato vacanza inviato mesi dopo da parte di Elodie S.A..
2.- Non è una multiproprietà, ma un "prodotto vacanza a lungo termine" - le informazioni che deve contenere il contratto
Il Tribunale di Varese, chiamato a valutare il contratto di Elodie, ha ritenuto che lo stesso non possa essere definito una multiproprietà nel senso tecnico-giuridico del termine (che richiede un diritto reale o almeno un uso esclusivo turnario su un bene individuato), bensì di un contratto di vacanza a lungo termine disciplinato dall’art. 71 del Codice del Consumo.
Tale contratto, per essere valido, richiede che al consumatore siano fornite informazioni dettagliate e preventive, come previsto dall’allegato II ter del Codice e relative al sistema di funzionamento, durata, modalità di prenotazione etc..
Tali informazioni sono necessarie per bilanciare l'asimmetria informativa, consentendo al contraente debole di poter valutare la convenienza dell'acquisto operato.
Nel caso di specie, tale informativa risulta mancare, con conseguente indeterminatezza dell’oggetto contrattuale che rende la prestazione aleatoria promessa da Elodie S.A., in quanto vincolata ad una valutazione arbitraria di quest'ultima e che si nasconde dietro l'ambigua definizione "salvo disponibilità".
3.- La questione della "previa disponibilità"
Non è la prima volta che trattiamo questo aspetto che caratterizza le vendite di certificati vacanza, ove il contratto sottoscritto dal consumatore risulta fortemente limitato.
Nel lessico dei contratti turistici a lungo termine — spesso venduti sotto forma di multiproprietà, quote associative o certificati vacanza — compaiono formule linguistiche apparentemente innocue, che però nascondono un’insidia giuridica e sostanziale per il consumatore. Tra queste, spiccano le espressioni:
- “nella disponibilità del Club”
- “salvo disponibilità”
- "previa disponibilità"
Questa evidente limitazione del contratto non viene riportata nello scritto sottoposto alla firma del consumatore, ma in allegati che non vengono letti da chi è chiamato a firmare.
Quasi sempre, infatti, la proposta di acquisto di un certificato Michelangelo Hotel & Resort viene formulata durante un periodo vacanza, presso un resort, quando le persone hanno voglia di divertirsi e riposarsi, e quindi non prestano alcuna attenzione ai documenti che sottoscrivono, cercando di liberarsi dei promotori.
Solo quando arrivano a casa, passati i quattordici giorni, cominciano a comprendere le varie limitazioni, a fronte di costi certi che devono essere sostenuti.
Queste frasi, apparentemente rassicuranti, in realtà rappresentano vere e proprie limitazioni dell'esercizio del diritto da parte del consumatore che vengono, però, proposte con un linguaggio vago ed aleatorio: cosa vuol dire che con la firma del diritto acquisisco un diritto a soggiornare “in una struttura nella disponibilità del Club”?
Cosa si intende con l'espressione “previa disponibilità”?
Disponibilità di chi? e per che cosa?
Qual è il ruolo del Club: proprietario, gestore, licenziatario, o solo intermediario occasionale?
A ciò si aggiunge il famigerato “salvo disponibilità”: il consumatore, pur avendo acquistato un diritto, potrà esercitarlo solo se c’è posto, secondo criteri ignoti, unilaterali e non verificabili.
Vi sono alcuni evidenti limiti gravanti sul consumatore e che vogliamo, qui di seguito, sottoporre a voi lettori.
a.- Ambiguità = assenza di garanzie
Nel caso esaminato dal giudice, queste espressioni sono state giustamente ritenute indice di indeterminatezza dell’oggetto contrattuale:
- Il consumatore non sa dove potrà soggiornare,
- Non sa se e quando potrà farlo;
- Non ha alcun riferimento certo alla struttura, alla località, né al tipo di sistemazione.
Non si tratta solo di un difetto di chiarezza, ma di una vera e propria negazione del contenuto del diritto che dovrebbe derivare dal contratto: il consumatore ha acquistato una promessa generica, non un diritto esigibile.
b.- La disponibilità non è un diritto
Quando un contratto subordina il godimento del servizio alla “disponibilità”, si trasforma in un patto di mera facoltà del professionista, non in un impegno giuridicamente vincolante.
Sotto questo profilo, si crea, a parere di chi scrive, un evidente squilibrio tra le prestazioni previste nel rapporto giuridico, in quanto il consumatore:
- paga una quota iniziale (la somma prevista per farsi iscrivere al club);
- sostiene i costi annuali (spese di gestione);
- non ha certezza alcuna su ciò che riceverà in cambio o meglio l'esecuzione della prestazione da parte di Club Michelangelo è lasciata ad una sua valutazione arbitraria (previa disponibilità).
Per tale ragione, vi consigliamo di far verificare il contratto per vedere se è corretto, completamento, e rispettoso alle norme previste dal Codice del Consumo (scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).
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