Con questo intervento diamo risposta ad una delle domande che, con cadenza periodica, riceviamo al nostro indirizzo mail (per dubbi, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it), per chiarimenti in merito a condotte tenute da promotori, venditori, rottamatori di multiproprietà od altri diritti vacanza.
La questione è sempre molto attuale e riteniamo utile estendere i dubbi di un consumatore ad altri che potrebbero trovarsi nelle medesime condizioni proposte con i quesito qui di seguito riportato.
"Egregio Consumatore Informato
Ho sottoscritto un contratto preliminare per l’acquisto di una multiproprietà, nel quale era previsto il pagamento del prezzo mediante bonifici bancari mensili.
Successivamente, senza che io avessi dato il mio consenso, la società venditrice ha cambiato la modalità di pagamento, emettendo cambiali o altri strumenti bancari in sostituzione dei bonifici e coinvolgendo la banca per l’incasso delle somme, nonostante i pagamenti fossero stati effettuati come da contratto.
È legittimo un simile comportamento? Il venditore può modificare unilateralmente le modalità di pagamento? E quali tutele ha il consumatore in questi casi?
Vi ringrazio per la risposta".
Nei contratti aventi ad oggetto la multiproprietà o altri diritti di godimento a tempo parziale, le modalità di pagamento del prezzo costituiscono una clausola essenziale del contratto e non possono essere modificate unilateralmente dal venditore.
Se il contratto prevede espressamente il pagamento tramite bonifico bancario, qualsiasi variazione delle modalità di pagamento richiede il consenso preventivo, espresso e formalizzato per iscritto del consumatore. In assenza di tale consenso, la modifica è da considerarsi giuridicamente inefficace.
L’emissione di cambiali, tratte o altri strumenti di pagamento diversi da quelli pattuiti, soprattutto se attivata senza accordo e con il coinvolgimento di un istituto bancario, è una condotta che:
- viola i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto;
- espone il consumatore a rischi ingiustificati, come il pericolo di doppio pagamento, segnalazioni o iniziative di recupero crediti;
- può integrare una pratica commerciale non conforme ai principi del Codice del Consumo, che impone trasparenza e tutela rafforzata del contraente debole.
Va inoltre chiarito che strumenti come le cambiali producono effetti tipici solo in presenza di specifici requisiti formali (tra cui la sottoscrizione del debitore) e che devono essere obbligatoriamente rispettati dalle parti (per un approfondimento sulla cambiale, puoi leggere un nostro intervento a questo link).
Tuttavia, il problema principale non è la validità del titolo, bensì l’attivazione di una procedura di pagamento diversa da quella contrattualmente prevista, senza il consenso del consumatore.
In tali circostanze, il consumatore ha diritto di:
a.- contestare formalmente la condotta del venditore;
b.- pretendere il rispetto delle modalità di pagamento originariamente concordate;
c.- valutare, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto per inadempimento, per violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e trasparenza.
Ogni situazione va comunque esaminata nel dettaglio, tenendo conto del contenuto del contratto e della documentazione disponibile attraverso persone esperte in questa materia.
Per un controllo effettivo della vostra posizione, potete scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it
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