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giovedì 6 agosto 2026

Sei iscritto a Club Getaway? My World Energy bocciato dal Tribunale di Firenze per mancanza di trasparenza

Le offerte di vacanze "esclusive", club turistici internazionali e sistemi a punti continuano a essere presentate come occasioni irripetibili per viaggiare in tutto il mondo a condizioni vantaggiose. Dietro queste promesse, però, possono nascondersi contratti complessi, obblighi economici destinati a durare molti anni e diritti tutt'altro che chiari (se vuoi raccontare la tua vicenda, o ricevere qualche consiglio, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Una recente sentenza del Tribunale di Firenze è tornata a trattare la vendita del certificato vacanza Getaway da parte di Energy S.r.l. con il nome "My World Energy". 

Il giudice fiorentino, seguendo altri precedenti interventi di giudici italiani ha dichiarato nullo il contratto, ritenendo che il consumatore non fosse stato posto nelle condizioni di comprendere con precisione quale diritto stesse acquistando.


a.- Una presentazione commerciale studiata per convincere

Come avviene frequentemente in questo settore, i consumatori erano stati invitati a partecipare a una presentazione promozionale nella quale venivano illustrate le potenzialità del programma My World Energy.

L'offerta prometteva l'accesso a un circuito internazionale di strutture turistiche attraverso Club Getaway, la possibilità di trascorrere ogni anno periodi di vacanza, utilizzare un sistema flessibile di prenotazione, effettuare scambi con altre destinazioni e, secondo quanto prospettato durante la trattativa, perfino rivendere o trasferire il proprio diritto.

Contestualmente veniva richiesto il pagamento immediato di una somma significativa, cui si aggiungeva l'obbligo di corrispondere quote annuali di gestione per mantenere attiva l'iscrizione al Club.

Si tratta di un modello contrattuale che, negli anni, ha coinvolto numerosi consumatori, attratti dalla prospettiva di un investimento destinato a garantire vacanze per lungo tempo.


b.- Cosa acquistava realmente il consumatore?

È proprio questo il punto sul quale si concentra la decisione del Tribunale, la quale ha valutato il livello di informazioni offerte dal professionista ai consumatori prima della conclusione del contratto e, principalmente, nel modello contrattuale.

Il giudice, seguendo altri giudici italiani chiamati a decidere questo tipo di vicenda (vedi qui e qui), ha osservato che i contratto parlava di adesione a Club Getaway attraverso il prodotto My World Energy, ma non consentiva di comprendere con sufficiente precisione quale fosse il contenuto effettivo del diritto acquistato.

Non risultavano infatti chiaramente individuati:

  • le strutture realmente disponibili;
  • gli standard qualitativi garantiti;
  • i periodi effettivamente prenotabili;
  • le eventuali limitazioni alla disponibilità;
  • le modalità concrete di utilizzo dei punti o delle settimane;
  • i costi aggiuntivi eventualmente richiesti.

In sostanza, il consumatore versava migliaia di euro senza poter conoscere con certezza quali servizi avrebbe realmente potuto utilizzare.

Ad aggravare ulteriormente la situazione vi era il continuo rinvio del contratto a documenti esterni, quali Statuto del Club, regolamenti, condizioni generali, dépliant illustrativi e altri allegati avrebbero dovuto disciplinare concretamente il funzionamento del programma.

Secondo il Tribunale di Firenze, tuttavia, tali documenti non risultavano consegnati né illustrati ai consumatori prima della sottoscrizione.

Questo significa che il consumatore accettava obblighi economici importanti senza conoscere integralmente le regole che avrebbero disciplinato il rapporto contrattuale, in primo luogo l'obbligo di pagare le spese di gestione fino al 2053.

Una situazione difficilmente conciliabile con i principi di trasparenza e buona fede che caratterizzano la normativa a tutela dei consumatori.


c.- Perché il Tribunale ha dichiarato nullo il contratto

La decisione ruota attorno a un principio fondamentale del diritto civile: ogni contratto deve avere un oggetto determinato o almeno determinabile.

Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto che il diritto acquistato attraverso My World Energy fosse descritto in modo troppo generico.

L'indicazione della possibilità di usufruire di una vacanza annuale all'interno del circuito Club Getaway non era sufficiente a definire concretamente il contenuto della prestazione.

L'assenza di informazioni essenziali, unita al rinvio a documenti non consegnati, ha portato il giudice a dichiarare la nullità dell'intero contratto.

Ecco perché anche il giudice fiorentino ricorda gli obblighi informativi nei prodotti vacanza di lungo termine, in quanto la pronuncia richiama anche la disciplina prevista dal Codice del Consumo per i prodotti destinati alle vacanze di lungo termine.

Chi commercializza questi prodotti è tenuto a fornire, già prima della firma, informazioni complete e facilmente comprensibili riguardo:

- caratteristiche del servizio;

- durata del rapporto;

- costi iniziali;

- quote annuali;

- spese future;

- modalità di utilizzo;

- diritto di recesso;

- documentazione contrattuale.

Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto che tali obblighi non fossero stati rispettati, sicché il consumatore aveva assunto un impegno economico destinato a protrarsi negli anni senza disporre di tutte le informazioni necessarie per effettuare una scelta realmente consapevole.


d.- Il Tribunale di Firenze chiarisce che My World Energy non tutela i consumatori

La sentenza assume particolare rilievo perché ribadisce un principio spesso dimenticato, ossia  quando si acquistano prodotti turistici complessi non è sufficiente che il contratto esista formalmente.

È indispensabile che il consumatore possa comprendere con chiarezza quali diritti sta acquistando, quali costi dovrà sostenere e quali limitazioni potrebbero incidere sulla concreta possibilità di utilizzare il servizio.

Se questi elementi rimangono vaghi o sono rinviati a documenti mai consegnati, viene meno la stessa funzione del contratto come strumento di scelta libera e consapevole.

Le informazioni contenute nel modello contrattual "My World Energy" sono parziali, poco trasparenti e contraddittorie, non consentendo al consumatore di poter valutare in modo chiaro e completo pro e contro dell'adesione a Club Getaway.

Grazie a questa sentenza, che siamo contenti di segnalare, il consumatore ha ottenuto la condanna della società Energy a cancellarlo da Club Getaway e di non dover pagare le spese di gestione fino al 2053.

mercoledì 1 luglio 2026

La Polizia postale segnala l'aumento di siti web di false agenzie vacanza - alcuni validi suggerimenti

Fonte: comunicato stampa
8 giugno 2026
Sono in rete siti web fraudolenti che si presentano come agenzie di viaggio, creando siti web identici a quelli reali, aprendo partite IVA e utilizzando numeri telefonici - fissi e mobili – che erano in uso ad attività esistenti, per apparire il più possibile credibili. Queste piattaforme propongono offerte di viaggio particolarmente vantaggiose, invitando gli utenti a effettuare prenotazioni o pagamenti online. Ma, una volta effettuato il pagamento, il servizio si rivela inesistente: è una truffa. Si tratta di un tentativo di frode volto a sottrarre denaro sfruttando l’apparente autenticità dei contatti indicati.

Il consiglio:

• Verifica sempre l’autenticità del sito attraverso canali ufficiali

• Non fidarti di offerte eccessivamente vantaggiose

• Non effettuare pagamenti senza aver verificato l’agenzia

• Contatta direttamente l’azienda tramite riferimenti ufficiali

• Se hai dubbi, interrompi la procedura e segnala il sito

venerdì 12 giugno 2026

Vacanze “a vita”? Attenzione ai club vacanza: ad Ancona, il giudice cancella l'iscrizione

Una telefonata, la promessa di un viaggio gratuito, un invito in hotel per ritirare un coupon.

Poi una lunga presentazione commerciale, pressioni insistenti e un contratto da quasi 20.000 euro per entrare in un “club vacanze” valido fino al 2053.

È la vicenda finita davanti al Tribunale di Ancona, che ha dato ragione ai consumatori dichiarando nullo il contratto di “vacanze a lungo termine”.

Una decisione importante per chi si trova coinvolto in offerte aggressive di resort, multiproprietà o club vacanza (per maggiori informazioni o una valutazione della vicenda, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).


    a.- Il caso: dal “premio gratuito” a un contratto trentennale

Tutto inizia con una classica telefonata promozionale: una coppia viene informata di aver vinto una vacanza gratuita da ritirare durante un evento in hotel.

Una volta arrivati, però, i consumatori partecipano a una presentazione commerciale dedicata a un sistema di vacanze in resort internazionali, descritto come conveniente, flessibile e persino redditizio.

I promotori parlano infatti di un presunto “investimento”: la settimana vacanza, secondo quanto promesso, potrebbe essere affittata o rivenduta recuperando i costi sostenuti.

Dopo ulteriori incontri a domicilio, arriva la firma dei documenti.

Ma i problemi emergono presto:

  • oltre 19.000 euro versati;
  • nessuna reale possibilità di ottenere i vantaggi promessi;
  • difficoltà di prenotazione;
  • obbligo di pagare spese annuali di gestione;
  • iscrizione al club valida fino al 2053;
  • settimana “floating”, quindi senza periodo garantito;
  • nessuna concreta possibilità di rivendere il diritto acquistato.

Quando i consumatori comprendono la reale portata dell’impegno economico, chiedono chiarimenti e la restituzione delle somme. Nel frattempo, la società entra addirittura in liquidazione giudiziale.

sabato 23 maggio 2026

Contratto Happiness (ex Atlantis) dichiarato nullo: cosa cambia per i consumatori e fine delle spese di gestione Club Getaway

Negli ultimi anni i tribunali italiani si sono pronunciati ripetutamente sulla nullità dei contratti di adesione al Club Getaway venduti da società come Happiness S.r.l. (già Travel Sun e Atlantis) e simili. Queste decisioni rappresentano un importante passo di tutela dei diritti dei consumatori, con effetti concreti: annullamento dell’obbligo di pagare le spese di gestione annuali del Club Getaway e possibilità di ottenere la cancellazione dal registro del club e la restituzione delle somme versate (per maggiori informazioni, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Ma l'effetto più importante per i consumatori coinvolti in questo tipo di vicende è quello di non dover più essere oggetto di pressanti richieste di pagamento provenienti, con cadenza periodica, da numeri di telefono spagnoli, messaggi whatsapp o mail ove viene ventilato il possibile avvio di azioni legali.

Le sentenze italiane che hanno annullato questi contratti si sono fondate principalmente su tre profili di illegittimità:

giovedì 16 aprile 2026

Rinuncia alla proprietà immobiliare - le Sezioni Unite chiariscono alcuni importanti aspetti

La sentenza che proponiamo di seguito affronta un argomento delicato, già trattato con nostri precedenti interventi, ma che vede una nuova interpretazione a seguito della recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (per maggiori informazioni o aiuto, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Stiamo parlando della rinuncia abdicativa della proprietà, atto unilaterale che è oggetto di ripetute discussioni, in quanto contrastato dallo Stato in particolare laddove non tratti immobili pericolanti o per i quali sono richiesti importanti opere di restauro.


a.- La rinuncia abdicativa ad un diritto reale  

Si tratta di un atto con cui il proprietario decide volontariamente di non essere più titolare di un bene immobile (una casa, un terreno, una multiproprietà ecc.), senza che lo stesso sia trasferito a qualcun altro (anche allo Stato) e senza ricevere nulla in cambio.

In termini più semplici non siamo di fronte ad una vendita, né ad una donazione o una cessione, ma una dichiarazione unilaterale (“rinuncio alla mia proprietà”) che comporta la perdita del diritto di proprietà.

Il diritto rinunciato può accrescere il diritto degli altri proprietari, nel caso di multiproprietà, o quello dello Stato nel caso di proprietà piena.

Caratteristiche principali

     Atto unilaterale: lo decide solo il proprietario, non serve un accordo con altri.

     Non recettizio: non deve essere comunicato a un destinatario specifico (diverso, ad                 esempio, da una donazione che richiede l’accettazione).

    Non traslativo: non si trasferisce la proprietà a un’altra persona privata, ma si “abbandona” il bene.

  Forma scritta: deve essere fatto con atto notarile o scrittura privata autenticata, perché riguarda un immobile.

  Trascrizione: deve essere registrato nei registri immobiliari per avere effetto verso terzi.


b.- La vicenda

La questione arrivata davanti alla Corte di Cassazione riguarda dei proprietari decisi a rinunciare formalmente alla proprietà di terreni in zone franose e a rischio idrogeologico, quindi inutilizzabili e pieni di oneri. 

I proprietari si recano dal notaio e dichiarano di voler rinunciare alla proprietà, con atto di rinuncia che comporta il trasferimento del bene immobile allo Stato.

Quest'ultimo, attraverso il Ministero dell'Economia e l'Agenzia delle Entrate (Ufficio del Demanio) si è opposto , sostenendo che questa “rinuncia abdicativa” non è prevista dalla legge e serve solo a scaricare costi e responsabilità sulla collettività.

In termini più semplici, l'opposizione dello Stato sosteneva che l’ordinamento non ammette un simile negozio abdicativo, o comunque che l’atto notarile debba essere considerato illecito/immeritevole perché volto a riversare sulla collettività i costi e le responsabilità connessi ai beni.

Le questioni a cui viene chiamata a decidere la Cassazione è se il nostro ordinamento preveda, e consideri ammissibile, la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare (negozio unilaterale, non recettizio, non traslativo); e quale sia l’estensione del controllo giudiziale su tale atto (meritevolezza, liceità, abuso del diritto) e se possa arrivare alla dichiarazione della sua nullità.


c. - Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 20393/2025

La Suprema Corte risolve le questioni operando, in primo luogo, una ricostruzione dell'istituto della rinuncia abdicativa, delineandone i caratteri fondamentali.

In seguito, affronta la prima delle due questioni, ossia se il nostro sistema giuridico possa prevedere la possibilità del proprietario di spogliarsi del bene immobile attraverso un atto unilaterale.

Il Giudice di legittimità ritiene che il proprietario sia legittimato alla rinuncia della proprietà, con conseguente acquisizione a titolo originario da parte dello Stato, così come previsto dall'art. 832 c.c..

Tale istituto è previsto nel nostro ordinamento e non può essere negato a colui che legittimamente intenda farne uso, con la conseguenza che gli effetti del negozio unilaterale non recettizio possono produrre gli effetti sugli altri proprietari o, in ultima istanza, verso lo Stato.

E quest'ultimo non può contestare la nullità o l'inammissibilità dell'atto di rinuncia contestandone l'assenza di oggetto o per illiceità della causa.

Sotto altro profilo, dando riscontro alla seconda questione sottoposta alla decisione, le Sezioni Unite hanno osservato che seppur un atto di rinuncia possa essere esplicativo di un fine egoistico, ciò non può giustificare l'utilizzo dell'istituto della nullità al fine di contrastare l'esercizio del legittimo atto da parte del proprietario. 

La Corte conclude richiamando i due principi:

(1) "La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 cod. civ., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹‹trova causa››, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un ‹‹altro contraente››.".

(2) "Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall’art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale». Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.".

Cassazione Sezioni Unite - sentenza n. 20393/2025

giovedì 12 marzo 2026

Torino: certificato Getaway nullo e il consumatore non deve pagare più nulla

La recente sentenza del Tribunale di Torino, il quale ha disposto la cancellazione dei nominativi dei consumatori da Club Getaway, ci consente di tornare a segnalare una vicenda conosciuta dai consumatori coinvolti in queste vicende (multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Negli ultimi anni molti consumatori ci hanno scrito, raccontandoci la loro storia ed in molti casi le esperienze sono molto simili: una telefonata, un invito a ritirare un buono vacanza, oppure una presentazione in hotel o a domicilio.

Durante l’incontro vengono prospettate vacanze scontate, possibilità di viaggiare in resort di pregio o addirittura l’opportunità di rivendere o scambiare il proprio diritto di soggiorno, ed una promessa: "provala....se non ti piace te la vendiamo noi, oppure te la ricompriamo. Ti ridiamo i soldi".

In quel contesto, spesso informale e persuasivo, viene proposta la sottoscrizione di un contratto per acquistare un certificato vacanza o aderire a un club turistico internazionale.

Solo dopo qualche tempo, però, molti consumatori scoprono la realtà

Arriva infatti un certificato che attesta l’iscrizione a un club vacanze e, soprattutto, emerge un elemento che non era stato compreso fino in fondo:

 l’obbligo di pagare spese di gestione annuali, anche per decenni


- Ma cosa sono i certificati vacanza (e perché nascono i problemi)

Questi prodotti si collocano nel mondo della multiproprietà e dei diritti di godimento turistico.

In teoria, acquistando il certificato si ottiene il diritto di utilizzare servizi turistici o soggiornare in strutture convenzionate per un certo periodo dell’anno.

Nella pratica, però, molti contratti si sono rivelati problematici perché:

  • non indicano con precisione le strutture turistiche disponibili
  • non spiegano come prenotare la settimana vacanza
  • non chiariscono quali servizi sono inclusi e quali a pagamento
  • indicano periodi di soggiorno variabili (“floating”) e non garantiti
  • impongono spese annuali obbligatorie per mantenere l’iscrizione

In sostanza, il consumatore firma senza sapere con esattezza quale diritto stia acquistando, anche perché ripone fiducia in quanto riferito verbalmente dai promotori di queste società.

sabato 21 febbraio 2026

Multiproprietà: il venditore può modificare unilateralmente le modalità di pagamento previste dal contratto?

Con questo intervento diamo risposta ad una delle domande che, con cadenza periodica, riceviamo al nostro indirizzo mail (per dubbi, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it), per chiarimenti in merito a condotte tenute da promotori, venditori, rottamatori di multiproprietà od altri diritti vacanza.

La questione è sempre molto attuale e riteniamo utile estendere i dubbi di un consumatore ad altri che potrebbero trovarsi nelle medesime condizioni proposte con i quesito qui di seguito riportato.

"Egregio Consumatore Informato

Ho sottoscritto un contratto preliminare per l’acquisto di una multiproprietà, nel quale era previsto il pagamento del prezzo mediante bonifici bancari mensili.

Successivamente, senza che io avessi dato il mio consenso, la società venditrice ha cambiato la modalità di pagamento, emettendo cambiali o altri strumenti bancari in sostituzione dei bonifici e coinvolgendo la banca per l’incasso delle somme, nonostante i pagamenti fossero stati effettuati come da contratto.

È legittimo un simile comportamento? Il venditore può modificare unilateralmente le modalità di pagamento? E quali tutele ha il consumatore in questi casi?

Vi ringrazio per la risposta".

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