Caricamento notizie in corso...

mercoledì 1 luglio 2026

La Polizia postale segnala l'aumento di siti web di false agenzie vacanza - alcuni validi suggerimenti

Fonte: comunicato stampa
8 giugno 2026
Sono in rete siti web fraudolenti che si presentano come agenzie di viaggio, creando siti web identici a quelli reali, aprendo partite IVA e utilizzando numeri telefonici - fissi e mobili – che erano in uso ad attività esistenti, per apparire il più possibile credibili. Queste piattaforme propongono offerte di viaggio particolarmente vantaggiose, invitando gli utenti a effettuare prenotazioni o pagamenti online. Ma, una volta effettuato il pagamento, il servizio si rivela inesistente: è una truffa. Si tratta di un tentativo di frode volto a sottrarre denaro sfruttando l’apparente autenticità dei contatti indicati.

Il consiglio:

• Verifica sempre l’autenticità del sito attraverso canali ufficiali

• Non fidarti di offerte eccessivamente vantaggiose

• Non effettuare pagamenti senza aver verificato l’agenzia

• Contatta direttamente l’azienda tramite riferimenti ufficiali

• Se hai dubbi, interrompi la procedura e segnala il sito

venerdì 12 giugno 2026

Vacanze “a vita”? Attenzione ai club vacanza: ad Ancona, il giudice cancella l'iscrizione

Una telefonata, la promessa di un viaggio gratuito, un invito in hotel per ritirare un coupon.

Poi una lunga presentazione commerciale, pressioni insistenti e un contratto da quasi 20.000 euro per entrare in un “club vacanze” valido fino al 2053.

È la vicenda finita davanti al Tribunale di Ancona, che ha dato ragione ai consumatori dichiarando nullo il contratto di “vacanze a lungo termine”.

Una decisione importante per chi si trova coinvolto in offerte aggressive di resort, multiproprietà o club vacanza (per maggiori informazioni o una valutazione della vicenda, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).


    a.- Il caso: dal “premio gratuito” a un contratto trentennale

Tutto inizia con una classica telefonata promozionale: una coppia viene informata di aver vinto una vacanza gratuita da ritirare durante un evento in hotel.

Una volta arrivati, però, i consumatori partecipano a una presentazione commerciale dedicata a un sistema di vacanze in resort internazionali, descritto come conveniente, flessibile e persino redditizio.

I promotori parlano infatti di un presunto “investimento”: la settimana vacanza, secondo quanto promesso, potrebbe essere affittata o rivenduta recuperando i costi sostenuti.

Dopo ulteriori incontri a domicilio, arriva la firma dei documenti.

Ma i problemi emergono presto:

  • oltre 19.000 euro versati;
  • nessuna reale possibilità di ottenere i vantaggi promessi;
  • difficoltà di prenotazione;
  • obbligo di pagare spese annuali di gestione;
  • iscrizione al club valida fino al 2053;
  • settimana “floating”, quindi senza periodo garantito;
  • nessuna concreta possibilità di rivendere il diritto acquistato.

Quando i consumatori comprendono la reale portata dell’impegno economico, chiedono chiarimenti e la restituzione delle somme. Nel frattempo, la società entra addirittura in liquidazione giudiziale.

sabato 23 maggio 2026

Contratto Happiness (ex Atlantis) dichiarato nullo: cosa cambia per i consumatori e fine delle spese di gestione Club Getaway

Negli ultimi anni i tribunali italiani si sono pronunciati ripetutamente sulla nullità dei contratti di adesione al Club Getaway venduti da società come Happiness S.r.l. (già Travel Sun e Atlantis) e simili. Queste decisioni rappresentano un importante passo di tutela dei diritti dei consumatori, con effetti concreti: annullamento dell’obbligo di pagare le spese di gestione annuali del Club Getaway e possibilità di ottenere la cancellazione dal registro del club e la restituzione delle somme versate (per maggiori informazioni, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Ma l'effetto più importante per i consumatori coinvolti in questo tipo di vicende è quello di non dover più essere oggetto di pressanti richieste di pagamento provenienti, con cadenza periodica, da numeri di telefono spagnoli, messaggi whatsapp o mail ove viene ventilato il possibile avvio di azioni legali.

Le sentenze italiane che hanno annullato questi contratti si sono fondate principalmente su tre profili di illegittimità:

giovedì 16 aprile 2026

Rinuncia alla proprietà immobiliare - le Sezioni Unite chiariscono alcuni importanti aspetti

La sentenza che proponiamo di seguito affronta un argomento delicato, già trattato con nostri precedenti interventi, ma che vede una nuova interpretazione a seguito della recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (per maggiori informazioni o aiuto, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Stiamo parlando della rinuncia abdicativa della proprietà, atto unilaterale che è oggetto di ripetute discussioni, in quanto contrastato dallo Stato in particolare laddove non tratti immobili pericolanti o per i quali sono richiesti importanti opere di restauro.


a.- La rinuncia abdicativa ad un diritto reale  

Si tratta di un atto con cui il proprietario decide volontariamente di non essere più titolare di un bene immobile (una casa, un terreno, una multiproprietà ecc.), senza che lo stesso sia trasferito a qualcun altro (anche allo Stato) e senza ricevere nulla in cambio.

In termini più semplici non siamo di fronte ad una vendita, né ad una donazione o una cessione, ma una dichiarazione unilaterale (“rinuncio alla mia proprietà”) che comporta la perdita del diritto di proprietà.

Il diritto rinunciato può accrescere il diritto degli altri proprietari, nel caso di multiproprietà, o quello dello Stato nel caso di proprietà piena.

Caratteristiche principali

     Atto unilaterale: lo decide solo il proprietario, non serve un accordo con altri.

     Non recettizio: non deve essere comunicato a un destinatario specifico (diverso, ad                 esempio, da una donazione che richiede l’accettazione).

    Non traslativo: non si trasferisce la proprietà a un’altra persona privata, ma si “abbandona” il bene.

  Forma scritta: deve essere fatto con atto notarile o scrittura privata autenticata, perché riguarda un immobile.

  Trascrizione: deve essere registrato nei registri immobiliari per avere effetto verso terzi.


b.- La vicenda

La questione arrivata davanti alla Corte di Cassazione riguarda dei proprietari decisi a rinunciare formalmente alla proprietà di terreni in zone franose e a rischio idrogeologico, quindi inutilizzabili e pieni di oneri. 

I proprietari si recano dal notaio e dichiarano di voler rinunciare alla proprietà, con atto di rinuncia che comporta il trasferimento del bene immobile allo Stato.

Quest'ultimo, attraverso il Ministero dell'Economia e l'Agenzia delle Entrate (Ufficio del Demanio) si è opposto , sostenendo che questa “rinuncia abdicativa” non è prevista dalla legge e serve solo a scaricare costi e responsabilità sulla collettività.

In termini più semplici, l'opposizione dello Stato sosteneva che l’ordinamento non ammette un simile negozio abdicativo, o comunque che l’atto notarile debba essere considerato illecito/immeritevole perché volto a riversare sulla collettività i costi e le responsabilità connessi ai beni.

Le questioni a cui viene chiamata a decidere la Cassazione è se il nostro ordinamento preveda, e consideri ammissibile, la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare (negozio unilaterale, non recettizio, non traslativo); e quale sia l’estensione del controllo giudiziale su tale atto (meritevolezza, liceità, abuso del diritto) e se possa arrivare alla dichiarazione della sua nullità.


c. - Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 20393/2025

La Suprema Corte risolve le questioni operando, in primo luogo, una ricostruzione dell'istituto della rinuncia abdicativa, delineandone i caratteri fondamentali.

In seguito, affronta la prima delle due questioni, ossia se il nostro sistema giuridico possa prevedere la possibilità del proprietario di spogliarsi del bene immobile attraverso un atto unilaterale.

Il Giudice di legittimità ritiene che il proprietario sia legittimato alla rinuncia della proprietà, con conseguente acquisizione a titolo originario da parte dello Stato, così come previsto dall'art. 832 c.c..

Tale istituto è previsto nel nostro ordinamento e non può essere negato a colui che legittimamente intenda farne uso, con la conseguenza che gli effetti del negozio unilaterale non recettizio possono produrre gli effetti sugli altri proprietari o, in ultima istanza, verso lo Stato.

E quest'ultimo non può contestare la nullità o l'inammissibilità dell'atto di rinuncia contestandone l'assenza di oggetto o per illiceità della causa.

Sotto altro profilo, dando riscontro alla seconda questione sottoposta alla decisione, le Sezioni Unite hanno osservato che seppur un atto di rinuncia possa essere esplicativo di un fine egoistico, ciò non può giustificare l'utilizzo dell'istituto della nullità al fine di contrastare l'esercizio del legittimo atto da parte del proprietario. 

La Corte conclude richiamando i due principi:

(1) "La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 cod. civ., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹‹trova causa››, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un ‹‹altro contraente››.".

(2) "Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall’art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale». Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.".

Cassazione Sezioni Unite - sentenza n. 20393/2025

giovedì 12 marzo 2026

Torino: certificato Getaway nullo e il consumatore non deve pagare più nulla

La recente sentenza del Tribunale di Torino, il quale ha disposto la cancellazione dei nominativi dei consumatori da Club Getaway, ci consente di tornare a segnalare una vicenda conosciuta dai consumatori coinvolti in queste vicende (multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Negli ultimi anni molti consumatori ci hanno scrito, raccontandoci la loro storia ed in molti casi le esperienze sono molto simili: una telefonata, un invito a ritirare un buono vacanza, oppure una presentazione in hotel o a domicilio.

Durante l’incontro vengono prospettate vacanze scontate, possibilità di viaggiare in resort di pregio o addirittura l’opportunità di rivendere o scambiare il proprio diritto di soggiorno, ed una promessa: "provala....se non ti piace te la vendiamo noi, oppure te la ricompriamo. Ti ridiamo i soldi".

In quel contesto, spesso informale e persuasivo, viene proposta la sottoscrizione di un contratto per acquistare un certificato vacanza o aderire a un club turistico internazionale.

Solo dopo qualche tempo, però, molti consumatori scoprono la realtà

Arriva infatti un certificato che attesta l’iscrizione a un club vacanze e, soprattutto, emerge un elemento che non era stato compreso fino in fondo:

 l’obbligo di pagare spese di gestione annuali, anche per decenni


- Ma cosa sono i certificati vacanza (e perché nascono i problemi)

Questi prodotti si collocano nel mondo della multiproprietà e dei diritti di godimento turistico.

In teoria, acquistando il certificato si ottiene il diritto di utilizzare servizi turistici o soggiornare in strutture convenzionate per un certo periodo dell’anno.

Nella pratica, però, molti contratti si sono rivelati problematici perché:

  • non indicano con precisione le strutture turistiche disponibili
  • non spiegano come prenotare la settimana vacanza
  • non chiariscono quali servizi sono inclusi e quali a pagamento
  • indicano periodi di soggiorno variabili (“floating”) e non garantiti
  • impongono spese annuali obbligatorie per mantenere l’iscrizione

In sostanza, il consumatore firma senza sapere con esattezza quale diritto stia acquistando, anche perché ripone fiducia in quanto riferito verbalmente dai promotori di queste società.

sabato 21 febbraio 2026

Multiproprietà: il venditore può modificare unilateralmente le modalità di pagamento previste dal contratto?

Con questo intervento diamo risposta ad una delle domande che, con cadenza periodica, riceviamo al nostro indirizzo mail (per dubbi, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it), per chiarimenti in merito a condotte tenute da promotori, venditori, rottamatori di multiproprietà od altri diritti vacanza.

La questione è sempre molto attuale e riteniamo utile estendere i dubbi di un consumatore ad altri che potrebbero trovarsi nelle medesime condizioni proposte con i quesito qui di seguito riportato.

"Egregio Consumatore Informato

Ho sottoscritto un contratto preliminare per l’acquisto di una multiproprietà, nel quale era previsto il pagamento del prezzo mediante bonifici bancari mensili.

Successivamente, senza che io avessi dato il mio consenso, la società venditrice ha cambiato la modalità di pagamento, emettendo cambiali o altri strumenti bancari in sostituzione dei bonifici e coinvolgendo la banca per l’incasso delle somme, nonostante i pagamenti fossero stati effettuati come da contratto.

È legittimo un simile comportamento? Il venditore può modificare unilateralmente le modalità di pagamento? E quali tutele ha il consumatore in questi casi?

Vi ringrazio per la risposta".

giovedì 5 febbraio 2026

Viaggi & Emozioni....ma solo per la proprietaria

 Doveva essere l’inizio di una vacanza, è diventata l’inizio di una battaglia.

Il caso dell’agenzia di viaggi di Cuneo  "Viaggi & Emozioni" che ha incassato soldi dai clienti senza poi garantire i servizi promessi è purtroppo l’ennesima dimostrazione di quanto, nel settore turistico, il consumatore possa trovarsi esposto a rischi seri: voli mai emessi, hotel mai prenotati, pacchetti “fantasma” e, alla fine, conti correnti svuotati e sogni infranti (per assistenza e informazioni, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

Purtroppo non si tratta della prima volta che i consumatori rimangono vittime di questo tipo di condotte e non sanno, dopo aver pagato migliaia di euro, come poter recuperare i propri denari o poter fare le proprie sospirate vacanze.

L'agenzia è attualmente chiusa come si evince da questa riproduzione fotografica, risultando difficile per i clienti poter avere anche un pur minimo contatto con la titolare. 

Tutti coloro che cercano di telefonare all'agenzia non ottengono alcun riscontro alle proprie domande e sono costretti ad attendere un auspicato, ma crediamo alquanto remoto, contatto da parte dell'agenzia.

La sede, come evidenziato in precedenza, è chiusa e se ci avviciniamo troviamo un cartello con scritto "L'agenzia è chiusa, per informazioni inviare una mail all'indirizzo info@viaggiemozioni.eu".

Chi ha provato a contattare l'agenzia attraverso l'indirizzo di posta elettronica sopra indicato, senza trovare alcun riscontro fattivo, ma anche solo una risposta o chiarimento.

In conclusione, la vicenda Viaggi & Emozioni è destinata, ancora una volta, a finire nella aule giudiziarie con i consumatori vittime di condotte scorrette da parte di professionisti poco seri. 

Modifica il post