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venerdì 12 giugno 2026

Vacanze “a vita”? Attenzione ai club vacanza: ad Ancona, il giudice cancella l'iscrizione

Una telefonata, la promessa di un viaggio gratuito, un invito in hotel per ritirare un coupon.

Poi una lunga presentazione commerciale, pressioni insistenti e un contratto da quasi 20.000 euro per entrare in un “club vacanze” valido fino al 2053.

È la vicenda finita davanti al Tribunale di Ancona, che ha dato ragione ai consumatori dichiarando nullo il contratto di “vacanze a lungo termine”.

Una decisione importante per chi si trova coinvolto in offerte aggressive di resort, multiproprietà o club vacanza (per maggiori informazioni o una valutazione della vicenda, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).


    a.- Il caso: dal “premio gratuito” a un contratto trentennale

Tutto inizia con una classica telefonata promozionale: una coppia viene informata di aver vinto una vacanza gratuita da ritirare durante un evento in hotel.

Una volta arrivati, però, i consumatori partecipano a una presentazione commerciale dedicata a un sistema di vacanze in resort internazionali, descritto come conveniente, flessibile e persino redditizio.

I promotori parlano infatti di un presunto “investimento”: la settimana vacanza, secondo quanto promesso, potrebbe essere affittata o rivenduta recuperando i costi sostenuti.

Dopo ulteriori incontri a domicilio, arriva la firma dei documenti.

Ma i problemi emergono presto:

  • oltre 19.000 euro versati;
  • nessuna reale possibilità di ottenere i vantaggi promessi;
  • difficoltà di prenotazione;
  • obbligo di pagare spese annuali di gestione;
  • iscrizione al club valida fino al 2053;
  • settimana “floating”, quindi senza periodo garantito;
  • nessuna concreta possibilità di rivendere il diritto acquistato.

Quando i consumatori comprendono la reale portata dell’impegno economico, chiedono chiarimenti e la restituzione delle somme. Nel frattempo, la società entra addirittura in liquidazione giudiziale.

lunedì 28 luglio 2025

Nullo il contratto di acquisto del certificato di Club Michelangelo - non dovute le spese ad Elodie

Con questo nostro intervento vi segnaliamo un nuovo ed importante passo in materia di validità di un contratto di iscrizione ad uno di questi club vacanza fino al 2053, con obbligo di pagamento delle spese di gestione ( per poter effettuare un controllo della vostra vicenda, potete scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Questa vicenda ci consente anche di ragionare in merito al soggetto economico che gestisce queste attività, in quanto l'associato non viene informato in modo completo e trasparente in merito all'esistenza del club.

In termini più semplici, vi siete mai chiesti se esistano mail di convocazione dell’assemblea o un bilancio annuale? E, soprattutto, dove finiscono i soldi versati per gli oneri di gestione annuali?

sabato 12 luglio 2025

Bene il Tribunale di Varese che respinge la richiesta di pagamento delle spese di gestione di Elodie

Buona notizia per chi ha acquistato un certificato Michelangelo Hotel e deve pagare le spese di gestione annuali, ma non riesce a prenotare in una delle strutture gestite dalla società svizzera Elodie S.A. a causa dell'overbooking nei mesi caldi (per un controllo della vostra posizione, potete scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

La recente sentenza del Tribunale di Varese ha affrontato la questione, ritenendo che il contratto fatto concludere dalla società svizzera, attraverso i promotori, contiene una serie di elementi generici che rendono l'oggetto del contratto indeterminato.


1.- Il caso affrontato dal Tribunale di Varese

Il provvedimento del giudice lombardo ha riconosciuto fondate le eccezioni sollevate da un consumatore che aveva sottoscritto un contratto per l'acquisto di un certificato associativo, proposto all'esito di una sollecitazione ricevuta da parte dei promotori della società venditrice. 

All'esito della visione della documentazione contrattuale è emerso che:

  • Non esisteva alcun diritto concreto su uno specifico immobile;
  • L’uso della “settimana di soggiorno” era subordinato alla disponibilità di strutture indicate genericamente e modificabili in base ad accordi commerciali del gestore;
  • Mancava qualsiasi garanzia sulla fruizione certa del soggiorno annuale promesso;
  • L’indicazione delle tipologie di alloggio risultava vaga o incoerente con quanto riportato nei formulari informativi;
  • I servizi promessi (viaggi, sconti, trasporti) erano illustrati solo in termini generici, senza contenuti verificabili o esigibili.

In altri termini, il contratto presentava una serie di elementi talmente vaghi da non consentire al consumatore di poter comprendere la natura del negozio concluso con la società venditrice.

Al consumatore non veniva spiegato quali effetti sarebbero conseguiti con la conclusione del contratto e l'adesione a Club Michelangelo Hotel & Resort, salvo l'obbligo di dover pagare le spese di gestione annuali.

E le informazioni richieste non erano rese nemmeno attraverso il certificato vacanza inviato mesi dopo da parte di Elodie S.A..

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