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sabato 21 febbraio 2026

Multiproprietà: il venditore può modificare unilateralmente le modalità di pagamento previste dal contratto?

Con questo intervento diamo risposta ad una delle domande che, con cadenza periodica, riceviamo al nostro indirizzo mail (per dubbi, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it), per chiarimenti in merito a condotte tenute da promotori, venditori, rottamatori di multiproprietà od altri diritti vacanza.

La questione è sempre molto attuale e riteniamo utile estendere i dubbi di un consumatore ad altri che potrebbero trovarsi nelle medesime condizioni proposte con i quesito qui di seguito riportato.

"Egregio Consumatore Informato

Ho sottoscritto un contratto preliminare per l’acquisto di una multiproprietà, nel quale era previsto il pagamento del prezzo mediante bonifici bancari mensili.

Successivamente, senza che io avessi dato il mio consenso, la società venditrice ha cambiato la modalità di pagamento, emettendo cambiali o altri strumenti bancari in sostituzione dei bonifici e coinvolgendo la banca per l’incasso delle somme, nonostante i pagamenti fossero stati effettuati come da contratto.

È legittimo un simile comportamento? Il venditore può modificare unilateralmente le modalità di pagamento? E quali tutele ha il consumatore in questi casi?

Vi ringrazio per la risposta".

venerdì 23 gennaio 2026

Certificato Getaway: il Tribunale di Milano smaschera un contratto “vuoto”

Ancora una volta siamo lieti di segnalare un nuovo provvedimento positivo con il quale il Tribunale di Milano ha avuto modo di dichiarare non valido un contratto di iscrizione ad un club inglese, Club Getaway. Come è noto, questo tipo di certificato è finito più volte sotto la lente dei tribunali italiani, in quanto centinaia di consumatori si sono trovati vincolati a contratti costosi, di lunga durata e con spese di gestione annuali, senza però riuscire a capire con chiarezza che cosa avessero realmente acquistato (per un confronto e una valutazione della posizione, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

La recente sentenza del Tribunale di Milano si inserisce in questo filone e rappresenta un ulteriore, importante passo avanti nella tutela dei consumatori, in quanto chiarisce quanto sia importante che il contratto di vendita contenga, al suo interno, informazioni complete, chiare e trasparenti, non potendo rinviare l'adempimento di tale obbligo ad altri documenti o, ancor peggio, ad un sito web.

La domanda che i consumatori si rivolgono, all'esito di questa vicenda, è sempre la stessa: ma alla fine cosa abbiamo acquistato? in cosa consiste il certificato Getaway?

Ed usualmente la risposta a questi quesiti le dovremmo trovare nel documento contrattuale, ossia quella di vendita del certificato Getaway e che dovrebbe attestare l’adesione a un club turistico internazionale, con la promessa di vantaggi, soggiorni, sconti e opportunità di viaggio.

Il problema, evidenziato ormai da numerose pronunce, è sempre lo stesso:

il contratto non spiega in modo chiaro e comprensibile quali diritti concreti spettino al consumatore e quindi niente indicazioni precise su:

  • strutture utilizzabili,
  • periodi garantiti,
  • modalità di prenotazione,
  • limiti o condizioni reali di utilizzo.

In compenso, però, risultano chiarissimi gli obblighi economici: pagamenti immediati e spese di gestione per anni.

giovedì 30 novembre 2023

Multiproprietà: consumatore tutelato anche nel caso di contratto che deroga la legge applicabile

Possono le parti derogare all'applicazione delle norme previste a tutela del consumatore acquirente un diritto in multiproprietà? esiste una tutela del consumatore in questi casi?

La questione è stata affrontata, e risolta, dalla Corte di Giustizia, chiamata al risolvere la questione dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción di Granadilla de Abona dal quale proviene la vicenda arrivata davanti al giudice comunitario.

La vicenda

Nel caso di specie, due cittadini inglesi avevano concluso un contratto di acquisto di un diritto obbligatorio in timeshare con Diamond Resorts Europe, diventando proprietari di un periodo all'anno in una struttura vacanza situata in Spagna. 

Il contratto sottoscritto dai consumatori prevedeva una clausola con deroga dell'applicazione della della legge spagnola in favore di quella inglese. 

I consumatori decidevano di agire contro la società avanti al giudice spagnolo, ed in particolare al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción di Granadilla de Abona al quale chiedevano  di accertare la nullità del contratto, liberandoli dal vincolo con Diamond.

La domanda giudiziale si fondava sull'applicazione del diritto spagnolo, il quale prevede una migliore tutela del consumatore per questo tipo di contratti, in particolare prevedendo la nullità dei contratti di multiproprietà ove non sia fissata la durata del diritto vacanza e identificando l'immobile oggetto di timeshare.

La società inglese si costituiva in giudizio eccependo che l'oggetto del contratto era la vendita di un diritto personale, e non di un diritto reale parziale, sicché il giudice avrebbe dovuto applicare al contratto la legge inglese, così come voluto dalle parti con la clausola contrattuale.

Sul punto, il giudice spagnolo si rivolge alla Corte di giustizia dell'Unione europea al fine di ottenere un chiarimento in merito al Regolamento Roma I e alla sua applicabilità della legge spagnola anche per i cittadini residenti in altro paese e nel caso di clausola contrattuale che deroghi le norme previste a tutela del consumatore.

Il Juzgado solleva anche un ulteriore quesito, ossia se un contratto di multiproprietà abbia ad oggetto con acquisto di diritti reali su beni immobili o diritti di credito, e quindi, se debba trovare applicazione l’art. 4, par. 1, lett. c) (legge applicabile a contratti aventi ad oggetti diritti immobiliari o diritti di locazione, in difetto di scelta), nel primo caso; ovvero considerandoli diritti di locazione di immobili ai fini dell’art. 4, par. 1, lett. c), o di prestazione di servizi (art. 4, par. 1, lett. b) nel secondo caso.

La pronuncia della Corte di giustizia

Il giudice comunitario premette che ai fini della legge applicabile al contratto sia del tutto irrilevante la cittadinanza dei consumatori, mentre deve darsi applicazione alla clausola contrattuale che prevede la deroga della legge applicabile spagnola in favore di quella inglese.

Osserva il giudice che nel caso di un contratto di acquisto di punti vacanza con iscrizione ad un club, le parti possono derogare la legge applicabile e "In tal senso, il regolamento Roma I prevede, al suo capo II, norme uniformi che sanciscono il principio secondo cui è data priorità alla volontà delle parti, alle quali è riconosciuta, all’articolo 3 di tale regolamento, la libertà di scegliere la legge applicabile al contratto.".

Le parti possono, come avvenuto, derogare alla legge applicabile, scegliendo un proprio corpo normativo per la tutela degli interessi.

Allo stesso tempo, però, la Corte riafferma il principio secondo il quale anche nel caso di deroga alla legge applicabile, il consumatore ha diritto ad usufruire di tutte le tutele previste dalla normativa comunitaria.

La Convenzione di Roma, peraltro, prevede che la legge del paese di residenza abituale del consumatore stabilisce unicamente lo standard minimo di protezione in favore del contraente debole al di sotto del quale non il contratto non può scendere.

Ne consegue, in conclusione, che se la legge applicabile al contratto è meno protettiva di quella della residenza abituale del consumatore, quest'ultimo ha comunque diritto a veder applicate le norme a lui più favorevole, escludendo il corpo normativo deciso dalle parti e previsto dal contratto.

Qui il provvedimento della Corte di giustizia dell'Unione europea. 

martedì 21 marzo 2023

Contratto poco chiaro - non è valida l'iscrizione a New Club Elite

Il contratto non è chiaro? non sono indicati in modo preciso i resort ove il consumatore può esercitare il suo diritto vacanza? non è determinato l'oggetto del contratto?

Ancora una volta la conseguenza è chiara: non è valido il contratto di iscrizione a New Club Elite!

A stabilirlo è, in questa circostanza, la Corte d'Appello di Milano, chiamata a riformare un provvedimento di primo grado che aveva respinto la richiesta di restituzione della somma di denaro spesa avanzata da un consumatore.

La società chiamata a chiarire la posizione è Golden Eagle Travel & Service S.r.l., la quale ha venduto prodotti vacanza definiti timeshare negli ultimi anni.

La Corte d'Appello concentra la propria attenzione su due aspetti del contratto concluso dai consumatori con GETS, ed in particolare:

1.- prestazioni del contratto ben chiare e determinate;

2.- informazioni fornite al contraente debole in modo completo e trasparente.

martedì 29 gennaio 2019

Vialmondo: Brescia cancella il contratto di iscrizione al club

Promettevano vacanze in mete esotiche e la possibilità di prenotare in ogni momento, garantendo la possibilità di poter trovare l'alloggio ideale nelle migliori località turistiche. Vialmondo (società bresciana successivamente trasformata in Realmondo), ha operato nelle regioni del nord - centro Italia per molti anni, proponendo contratti tutt'altro che validi.

In molti casi le proposte per aderire al programma viaggi erano veramente bizzarre, come dichiarato alcuni anni fa da una utente di Yahoo! e che qui riportiamo " Mi ha contattato la vialmondo viaggi di Brescia. Mi propone , pagando 100 euro al mese, di avere un soggiorno gratis all'anno in qualunque posto al mondo ed in qualunque periodo, (spostamento e pasti a mio carico) per le e tutti i componenti della mia famiglia. Il secondo viaggio lo pago 115 euro a persona (il soggiorno, perché i pasti ed il (il soggiorno, perché i pasti ed il viaggio è sempre a mio carico).Quei soldi che pago quando mi tro fuori dal network mi verrebbero restituiti. Ho preferito evitare, ma dove sta la fregatura?"

Ed oggi possiamo segnalare che uno di questi contratti è stato dichiarato nullo ed invalido dal Tribunale di Brescia, al quale si sono rivolti due consumatori stufi di dover pagare le spese di gestione per l'iscrizione al club inglese New Club Elite.

- Il buono omaggio? no, iscrizione a New Club Elite, e dopo 12 mesi……..
Ebbene si, perché anche Vialmondo (e subito dopo Realmondo) ha utilizzato lo schema dell'incontro omaggio per sollecitare i consumatori all'acquisto di un certificato di iscrizione a N.C.E., senza peraltro chiarire i termini dell'offerta.

Ed anche il contratto di Vialmondo prometteva che "Dopo 12 mesi dalla stipula del contratto il cliente, qualora volesse rivendere il certificato potrà dare alla società Vialmondo S.r.l. il diritto di prelazione sull'acquisto senza alcuna spesa o penale".

I promotori della società, in molti casi, hanno fatto credere ai consumatori che, proprio sulla base di questa norma contrattuale, la società venditrice si sarebbe ripresa il diritto vacanza decorsi 12 mesi, dietro la semplice richiesta da parte dell'acquirente.

Ed invece, leggendo bene la norma contrattuale, Vialmondo non ha mai promesso di riprendersi alcunché, lasciando "la patata bollente" (o meglio l'iscrizione sino al 2053 a New Club Elite) agli ignari consumatori.


- Iscrizione a 300 strutture, quando poi sono solo 4 le strutture - l'upgrade
La promessa di poter usufruire sino a 300 strutture l'avrete sentita tutti voi che avete partecipato alla kermesse di queste società. 

Ed anche nel caso di Vialmondo, la società ha illustrato l'offerta indicando molteplici località che, a seguito della firma del contratto, sarebbero state potenziali destinazioni della prenotazione dei consumatori.

Invero, dalla visione dei documenti ricevuti dai consumatori risulta che, a seguito dell'iscrizione a New Club Elite, gli acquirenti avrebbero potuto prenotare solo in quattro strutture, e solo per due persone (con la solita generica definizione "iscrizione basic" "2 pax").

E molti consumatori hanno inteso la reale portata dell'iscrizione solo a seguito delle comunicazioni ricevute dalla società di gestione del diritto vacanza.

Venuti a conoscenza di tali gravi limiti (molti non potevano portare i nipoti o i figli con gli amici), il club ha proposto come alternativa quella di migliorare il livello qualitativo della loro partecipazione al club attraverso l'upgrade = pagare altri soldi.

Con questo nuovo contratto (di recente dichiarato nullo dal Tribunale di Milano vedi qui), il consumatore può ottenere nuovi altri diritti non ben definiti.

Tribunale di Brescia - il consumatore non deve pagare l'iscrizione a New Club Elite
Il recente intervento del giudice bresciano ha chiarito che il modello contrattuale di Vialmondo (oggi Realmondo) viola le norme generali in materia, in quanto non è chiaro e trasparente, consentendo al consumatore di poter comprendere la tipologia dell'acquisto, ed i servizi offerti al compratore.

E non si può che condividere la decisione del giudice, il quale si è soffermato sulla definizione di "servizi basic", evidenziando che tale contratto non spiega al potenziale acquirente in che cosa consista l'offerta "basic"; quando possa essere utilizzato il servizio offerto; in che modo si possa aderire all'offerta basic etc.

Per tale ragione, il Tribunale di Brescia ha correttamente dichiarato nullo il contratto concluso con Vialmondo e stabilito che i consumatori non possono essere assoggettati ad alcuna spesa di gestione.

Per maggiori informazioni, scrivi a multiproprietà@consumatoreinformato.it

mercoledì 19 luglio 2017

New Club Elite - Milano continua a cancellare i certificati

Il Tribunale di Milano prosegue con il proprio orientamento che considera non validi gli schemi contrattuali che hanno accompagnato la vendita (iscrizione) al noto club inglese, New  Club Elite.

Il giudice milanese ha avuto modo di valutare i modelli contrattuali delle diverse società che, negli anni, si sono alternate nella promozione di questo diritto vacanza a Milano e dintorni.

Il Tribunale è giunto al medesimo risultato:
1. contratto non valido;
2. assenza di ogni obbligo al pagamento delle spese presso New Club Elite;
3. ordine alla società venditrice di procedere alla cancellazione del consumatore dal club.

Vediamo alcuni casi particolari affrontati, in questi ultimi anni, dal Tribunale di Milano.

(a) Vacanze S.r.l.: quel contratto è troppo generico

Il Tribunale di Milano, nel valutare il format di vendita di Vacanze S.r.l., ha dichiarato non valido il contratto di vendita, rilevando che "non è affatto possibile comprendere in cosa consistano i servizi offerti dalla società contraente agli odierni ricorrenti quali oggetto di un non meglio individuato diritto di “occupare, godere e utilizzare in modo pieno ed esclusivo”. Neanche alla luce delle altre clausole contrattuali e del regolamento convenzionale interamente considerato, si è in grado di stabilire con esattezza la tipologia dei servizi ricompresi nella “tipologia basic”; come del resto vengono indicati in maniera generica il periodo e i luoghi nei quali il diritto acquisito può essere esercitato.".

E quante volte da parte dei promotori non è stato chiarito, durante gli incontri, l'estensione del diritto vacanza, la modalità di prenotazione, e l'esistenza dei costi connessi all'acquisto del certificato?

Un contratto troppo generico vuol dire un contratto non valido.

(b) GLM S.r.l.: quali sono i servizi ricompresi in "basic"?

 "Dal regolamento contrattuale quindi non traspare in cosa consistano i “servizi offerti con tipologia basic” queste sono le parole utilizzate dal Tribunale per porsi un dubbio: ma quando acquisto un certificato "basic", in realtà di cosa sono entrato in possesso?

A leggere il modello contrattuale di GLM, l'acquirente diventa proprietario di una generica gamma di servizi "basic", senza però delineare quali vantaggi siano acquisiti dal consumatore.

(c) Free Freedom S.r.l.: il contratto non è valido? quali conseguenze

Ma quando il giudice riconosce che il contratto che hai firmato presenta delle gravi carenze giuridiche, quali sono le conseguenze?

Il Tribunale di Milano lo chiarisce:
A. "dalla declaratoria di nullità del contratto deriva il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla ripetizione delle somme versate in adempimento dell’obbligazione pecuniaria in esso prevista, pari a xxxxxx euro, oltre interessi legali dalla domanda;".


B. "dev’essere del pari accolta la domanda di esonero dei ricorrenti dal pagamento delle spese di gestione a favore della New Club Elite e,".

C. "altresì, la domanda di condanna della resistente a procedere nel termine di dieci giorni dalla notifica della presente ordinanza alla cancellazione del nominativo dei ricorrenti dal registro dei titolari di certificato di associazione presso New Club Elite;"

sabato 22 ottobre 2016

Anche a Bologna viene dichiarato nullo il contratto New Club Elite....e Intesa Sanpaolo condannata a restituire i soldi del finanziamento

Un nuovo contratto di iscrizione a New Club Elite è stato dichiarato nullo da un giudice italiano che ha altresì dichiarato che il consumatore non sarà più tenuto a pagare le spese di gestione annuali in favore del club.

Il Tribunale di Bologna, con un recente provvedimento, è stato chiamato a valutare una vendita del certificato vacanza attraverso l'allora Team Work for Travel S.r.l., successivamente divenuta Vacanze S.r.l., dichiarando l'invalidità del contratto e, di fatto, escludendo i consumatori da ogni futuro obbligo di pagamento delle spese di gestione in favore di New Club Elite.

Il Tribunale di Bologna, notoriamente severo in questa materia, ha valutato in modo completo tutte le eccezioni e difese svolte dal consumatore, ritenendo fondate le contestazioni evidenziate in merito alla carenza di informazioni e, in particolare, alla scarsa trasparenza dell'oggetto del contratto.

Il giudice, a tal proposito, ha osservato che dalla lettura del documento sottoscritto dai consumatori non sia possibile comprendere se "il contratto attribuisca un diritto reale o personale di godimento dell'immobile ovvero un diritto reale su un attestato che attribuisce il diritto dell'immobile ovvero la qualità di associato ad un ente proprietario dell'immobile;".

Tale carenze, a parere del giudice, sono sufficienti a far ritenere invalido, e privo di effetti, il contratto con conseguente diritto da parte dei consumatori di non dover pagare alcuna spesa di gestione futura: "dichiara che gli attori non sono tenuti al pagamento delle spese di gestione del New Club Elite Limited".

giovedì 11 agosto 2016

New Club Elite - il contratto di acquisto non rispetta la legge? l'iscrizione non è valida ..... e i consumatori ottengono la restituzione dei soldi

Il Tribunale di Mantova consolida il suo orientamento, considerando privi di validità i contratti di vendita dei certificati di New Club Elite, in quanto contrari al Codice del Consumo.

Il caso affrontato dal giudice riguarda la vendita, come in altre circostanze, di un certificato da parte dell'allora Dreams (divenuta in seguito Your Project Dream) a due consumatori mantovani, invitati in un albergo nelle vicinanze di Cerese.

Il giudice, presa visione del contratto, ha ritenuto non valido il contratto perché privo di chiare informazioni idonee a consentire all'acquirente di poter comprendere la tipologia di diritto vacanza oggetto di sollecitazione.

Tali informazioni, generiche e contraddittorie, violano le norme del Codice del Consumo previste in questa materia, così come correttamente osservato dal Tribunale, secondo il quale i documenti informativi devono essere precisi, trasparenti e completi.

Aggiunge il Tribunale di Mantova che "deve nel caso in esame deve trovare applicazione altresì il disposto di cui agli artt. 70 e 71 del Codice del Consumo, atteso che i ricorrenti hanno stipulato il contratto nella loro veste di consumatori, essendo evidente come il modello contrattuale intercorso tra le parti sia da ricondursi alla c.d. "multiproprietà" disciplinata al D.Lgs. 427/98.", cosicché, il contratto deve includere una serie di informazioni necessari sotto il profilo della validità della vendita

Tale carenza comporta, per il giudice, la nullità dell'acquisto del certificato New Club Elite, ma nel caso di specie anche la restituzione dei denari spesi dai consumatori, i quali avevano finanziato l'acquisto attraverso un finanziamento con Carifin: il giudice, seguendo altri giudici (vedi), ha ritenuto esistere un collegamento tra il finanziamento e il contratto di acquisto, ed ha dichiarato altresì nullo il contratto di finanziamento, ordinando alla finanziaria la restituzione ai consumatori delle rate rimborsate.

lunedì 11 luglio 2016

Como: nullo il Travel box di GLM!

Nuovo intervento favorevole dei giudici per i consumatori che si sono trovati coinvolti nell'acquisto di certificati New Club Elite. Il Tribunale di Como, con una recentissima sentenza, ha analizzato il contratto di vendita di questo diritto vacanza da parte della società padovana GLM, rilevando la carenza di informazioni trasparenti e corrette da parte del venditore verso i consumatori.

Anche nel caso affrontato dal giudice comasco si trattava di un generico contratto denominato "Travel box" con il quale la società padovana offriva vari prodotti all'acquirente, tra i quali  un generico diritto di godimento presso alcuni resort italiani e spagnoli.

martedì 28 giugno 2016

Free Freedom condannata a cancellare il consumatore da New Club Elite

Il Tribunale di Milano conferma il proprio orientamento, dichiarando la nullità di un altro contratto di acquisto del certificato New Club Elite fatto sottoscrivere dalla società Free Freedom S.r.l..

La sentenza si segnala per la sua importanza rispetto alla condotta tenuta da Free Freedom, considerata dal giudice milanese contraria ai principi del Codice del Consumo ed in particolare agli artt. 2 - 5, ove sono previsti gli obblighi di trasparenza e correttezza del venditore durante la fase di vendita del prodotto.

Il giudice ha considerato il comportamento di Free Freedom contrario ai doveri di trasparenza, correttezza e diligenza, qualificando le promesse fatte dalla società ai consumatori come ingannevoli e non corrispondenti alla realtà.

Nel caso di specie, i promotori di Free Freedom avevano presentato l'acquisto del certificato vacanza, come una tipologia alternativa ed innovativa di prenotazione delle vacanze, rivendibile in ogni momento da parte dell'acquirente. In alcuni casi, abbiamo riscontrato che i promotori di queste società hanno prospettato all'acquirente la possibilità di utilizzare questo certificato come forma alternativa ed innovativa di investimento, affittando la settimana vacanza a soggetti terzi.

Il giudice milanese ha considerato, anche sotto questo profilo, non valida la vendita, accertando la genericità dell'oggetto del contratto, nonché la carenza delle informazioni contenute nel modello contrattuale predisposto da Free Freedom.
Il provvedimento ha disposto, stante la nullità del contratto, anche la cancellazione dei consumatori dal Registro di New Club Elite, con somma felicità dei nostri associati.

Per maggiori informazioni, multiproprietà@consumatoreinformato.it.

domenica 3 aprile 2016

Padova: Viaggi & Weekend - il programma "Travel tour" è nullo!

Di recente, il Tribunale di Padova è stato chiamato a pronunciarsi in merito alla validità del contratto di vendita di pacchetti vacanza denominato travel tour.

Queste vacanza sono state offerte dalla società Vacanze & Weekend S.r.l., la quale ha sollecitato dei consumatori padovani all'acquisto di un generico pacchetto della durata di quindici anni, con il quale gli acquirenti possono usufruire di tre settimane e tre week-end presso alcune strutture vacanza segnalate dalla società venditrice.

Il Tribunale di Padova ha considerato privo di validità il contratto di adesione al "Travel Tour", affermando che "dalla lettura del contratto (e delle condizioni generali dello stesso) emerge l'assoluta indeterminatezza dell'oggetto del contratto, nemmeno altrimenti determinabile: non si comprende quale sia l'obbligazione gravante sull'agenzia di viaggi e quale sia l'effettivo prezzo del viaggio a persona, non essendo in alcun modo chiarito a cosa si riferiscano i costi mini e massimi indicati".

Interessante, sotto questo profilo, come il giudice padovano rimarchi i comportamenti tenuti da Viaggi & Vacanze, qualificati come pratiche commerciali scorrette idonee "ad indurre in errore il consumatore medio, ovvero idonee ad indurlo ad assumere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso, essendo ritenute ingannevoli anche le omissioni relative alle informazioni rilevanti, necessarie per il consumatore medio per prendere una decisione consapevole.".

E quindi, anche la condotta tenuta dal venditore, sia all'atto della vendita sia nel periodo successivo, può portare alla nullità dell'accordo, se idonea a falsare la volontà dell'acquirente.

venerdì 4 dicembre 2015

Certificato Santo Domingo - è nullo il contratto di acquisto........ma non quello di finanziamento

La sentenza che vi proponiamo di seguito ci consente di trattare un argomento molto delicato, ossia quali  sono le conseguenze nel caso in cui il giudice ci dia torto, respingendo le nostre richieste.

Chiunque si sia trovato costretto a confrontarsi con il sistema giustizia, sia come attore che nella veste di convenuto, si è chiesto (od ha chiesto all'avvocato): ma posso vincere?

Quando vi recate da un avvocato (o una associazione di categoria, o anche un consulente legale), uno dei quesiti che ponete al professionista è "quante possibilità abbiamo di vincere la causa?". 

Un serio professionista vi deve informare su tutti i rischi che si corrono quando avviamo una controversia legale, chiarendovi che non esiste una certezza assoluta (il famoso "100%") di vittoria.


Non esiste alcuna certezza assoluta di vincere una causa prima di iniziarla, e chi vi dice "questa la vinciamo di sicuro", vi sta raccontando una falsità.

Infatti, come già scritto in precedenza, esistono rischi e pericoli che accompagnano un procedimento civile e che devono essere tenuti in debita considerazione.

Quali? Qui di seguito, alcuni rischi collegati alla causa civile, prendendo ad esempio, in conclusione, la recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano.

(a) Esiste una generale "alea di rischio" per chi chiede giustizia al giudice

Quando decidete di andare per giudici dovete sapere che esiste un generale, e non cancellabile, rischio di poter perdere la causa per qualsiasi motivo.

In altri termini, dovete comprendere che anche se vi siete affidati al miglior avvocato, non è lui che scrive la sentenza, ma un'altra persona: il giudice.

E il giudice può vedere le cose in maniera diversa e per voi non favorevole, e può decidere di darvi torto, anche se siete convinti di disporre di ottime ragioni per ottenere un esito positivo.

In conclusione, diffidate dell'avvocato che vi assicura, oltre ogni ombra di dubbio, la vittoria della causa, perché esiste sempre e comunque un potenziale pericolo di non ottenere il risultato sperato, e quindi perdere la causa, od ottenere una vittoria diversa (inferiore) a quella prospettata dal professionista.

(b) Gli specifici rischi giuridici della causa

Oltre al generale rischio di poter arrivare ad un giudizio diverso da quello sperato, dovete ricordare che quando avviate una controversia legale contro un'altra persona (o una società), vi sono una serie di questioni/problemi di natura giuridica che devono essere risolti dal giudice e che, in ultima istanza, possono divenire decisivi per la soluzione, favorevole o meno, del vostro fascicolo.

Si tratta di questioni di diritto che il vostro legale deve conoscere, o dovrebbe, e che può esporvi sin da subito, in quanto si traducono in specifici rischi della causa.

E sono rischi che dovete cercare di conoscere e, unitamente al professionista a cui affidate l'incarico, decidere se affrontare o meno prima di avviare la lite legale.

Stiamo parlando di questioni processuali, ovvero problemi del processo, e questioni di merito, ossia peculiari problemi giuridici connessi alla vostra specifica storia, e che potrebbero condizionare, in modo decisivo, l'esito del giudizio finale.

Di solito, l'avvocato non affronta con voi tutte le questioni giuridiche, anche perché non avete tutte le competenze specifiche per poter comprendere alcuni aspetti tecnici.

Ma quando si tratta di questioni rilevanti, dalla cui soluzione dipende l'esito positivo della controversia, il legale non può nascondervele e voi avete il diritto di essere informati ed esprimere un consenso consapevole.

E quindi, non esitate a chiedere spiegazioni al vostro legale in merito ad eventuali rischi della causa, oppure un chiarimento rispetto agli effetti collegati alla causa.

Ricordatevi, infatti, che nel processo civile italiano prevale il principio secondo il quale "Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte......" (art. 91 c.p.c.).

In altre parole, CHI PERDE PAGA!

(c) Un esempio di rischio della causa - il Tribunale dichiara nullo il contratto di vendita di un certificato di associazione.......ma non quello di finanziamento.

Ed ora passiamo ad un esempio di rischi collegati all'azione legale e come, con poco, si può ottenere un risultato non conforme a quello sperato dal consumatore.

Il caso affrontato dal Tribunale di Milano ha ad oggetto un contratto di acquisto di un certificato di associazione a Santo Domingo da parte di un consumatore milanese, avvenuto nell'anno 2009.

Il nostro amico consumatore si faceva convincere dai promotori della società venditrice ad acquistare questo particolare prodotto vacanza, anche se avanzava agli stessi un dubbio: "non dispongo subito della somma per acquistare la vacanza". 

Nessun problema. I promotori fanno firmare al nostro consumatore milanese un contratto di finanziamento, mediante il quale finanzia parte rilevante del contratto di acquisto del diritto vacanza.

Ora, se avete già letto altri interventi del blog, dovreste sapere che esistono molte sentenze ove è stato stabilito che questi contratti di vendita di diritti vacanza non sono validi (nulli) perché non rispettano le regole previste dal Codice del Consumo (un esempio? clicca qui).

Ed i giudici italiani, applicando il diritto comunitario, in molte circostanze hanno accertato l'esistenza di un collegamento tra il contratto di acquisto del diritto vacanza e quello con il quale il consumatore "paga" l'acquisto: il contratto di finanziamento.

Quale conseguenza? contratto di vendita  del certificato vacanza non valido=contratto collegato a contratto di finanziamento=contratto di finanziamento non valido.

E quindi, la nullità del contratto di finanziamento legittima il nostro consumatore ad ottenere la restituzione dei denari ottenuti dalla banca (un esempio? clicca qui). 

E quindi, anche il nostro amico milanese si è rivolto al Tribunale di Milano fiducioso che il giudice, accertata la nullità del contratto di vendita del diritto vacanza, riconoscesse l'esistenza del collegamento negoziale tra i due contratti, dichiarando nullo anche il finanziamento, con conseguente restituzione della somma finanziata.

Eccovi un esempio ove il giudice non decide in senso totalmente favorevole al consumatore, ed anzi quest'ultimo rimane con il classico "pugno di mosche in mano", costretto a pagare le spese di lite.

Ma come è arrivato il Tribunale di Milano a negare le aspettative del consumatore?

Nella causa consumatore vs. venditore certificato Santo Domingo e Banca, il giudice decide che:

a. il contratto di vendita del certificato di Santo Domingo non è valido, perché viola le norme del Codice del Consumo, e comunque l'oggetto del contratto non è determinato, violando le regole del Codice Civile. Conseguenza, la società venditrice viene condannata a restituire la somma pagata dal nostro consumatore. Queste società, però, non dispongono di alcun patrimonio da aggredire, tant'è che è quasi impossibile recuperare le somme dal venditore.

b. il contratto di finanziamento, invece, è valido poiché il Tribunale di Milano, pur riconoscendo l'esistenza di numerose sentenze ove è stato accertato il collegamento negoziale, ritiene che il consumatore non abbia fornito alcuna prova che i due contratti siano strettamente connessi tra loro.

Di conseguenza, accertata l'autonomia del contratto di finanziamento rispetto a quello di vendita, questi non può essere dichiarato nullo.


c. il consumatore, anche se aveva vinto contro la società venditrice, è rimasto soccombente verso la banca, venendo condannato a pagare le spese legali verso la finanziaria.

Da qui, potete comprendere come vi possono essere molte questioni, vicende, problematiche che condizionano, a volte in modo determinante, la vita di una causa legale, portando ad un risultato diverso da quello sperato (ed auspicato) dal consumatore.

Qui interviene anche la già citata "alea di rischio" collegata all'azione legale che si conclude con la decisione del giudice che potrebbe disattendere le nostre speranze, e che dovete tenere sempre in debita considerazione quando iniziate la vostra esperienza con la giustizia italiana.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Milano.

mercoledì 14 gennaio 2015

Il diritto di multiproprietà spiegato ai consumatori spagnoli

Di seguito, vi proponiamo un recente video pubblicato attraverso la piattaforma youtube, con il quale viene spiegato il diritto di multiproprietà reale ai consumatori spagnoli.

Il video è stato creato da CAF Madrid (Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid) con lo specifico fine di illustrare gli aspetti più rilevanti del diritto di multiproprietà reale, e quindi i diritti e gli obblighi dei multiproprietari; il concetto di spese di gestione annuale; il ruolo della comunità dei multiproprietari etc.

Anche se il video è in lingua spagnola, è facilmente comprensibile e consente a chiunque sia interessato di approfondire l'argomento.

Buona visione!

venerdì 25 ottobre 2013

Estela Dorada invia richieste di pagamento delle spese di gestione ai multiproprietari morosi

Abbiamo ricevuto molte segnalazioni da parte di possessori di diritti vacanza presso il complesso turistico Estela Dorada, i quali avrebbero ricevuto lettera di richiesta di pagamento delle spese di gestione da parte di società di recupero crediti.

La richiesta di pagamento sarebbe stata inviata a molti consumatori morosi, i quali non riescono più a sostenere i costi annuali del proprio diritto vacanza e che, quindi, hanno deciso di non versare più alcun euro ad Estela Dorada.

La pretesa avanzata dalla società non si limiterebbe alle sole spese di gestione, ma riguarderebbe anche gli interessi di mora maturati negli anni, nonché le spese di recupero credito e gli oneri fiscali.

In alcuni casi, tale richiesta non è nemmeno supportata da documenti che giustifichino l'importo richiesto dal complesso Estela Dorada, la quale si limita ad intimare al pagamento i multiproprietari, minacciando azioni legali.

Vi invitiamo a prestare attenzione a queste richieste di pagamento, accertando se sono legittime e, in particolare, se pienamente valide.

giovedì 8 agosto 2013

New Club Elite: il giudice libera i consumatori dal contratto.....e restituisce loro i soldi!

Girando in internet è facile trovare forum dove la domanda è la seguente

“Mi posso liberare del contratto con New Club Elite?”

I titolari di questo diritto vacanza, commercializzato dalla società Dreams, prima, e successivamente dalla Rubino Srl (poi Golden Crown), è uno dei prodotti del settore più venduti, e che sta costringendo i consumatori a pagare inutili spese di gestione annuali.

Per maggiori informazioni, scrivi a info@consumatoreinformato.it

Si sprecano, quindi, i post in rete dove ci si confronta per trovare una soluzione definitiva, con chi racconta la propria storia, e chi propone soluzioni più o meno assurde.

Non manca, inoltre, la solita proposta di rottamazione attraverso una società che si limita ad operare una mera cessione a titolo gratuito del diritto vacanza, salvo farsi pagare laute commissioni per il proprio servizio.

E le storie si moltiplicano, come chi ha acquistato New Club Elite, sottoscrivendo cambiali per poter pagare il prezzo pattuito; o ancora chi si è affidato ad un legale solo per ottenere il riconoscimento del proprio diritto vacanza.

Non manca chi si rammarica di essere stato contattato telefonicamente da qualche promotore, al fin di poter ottenere il famigerato “certificato”, salvo poi accorgersi di possedere un mero pezzo di carta.

I forum si concludono con la solita affermazione “non esiste alcuna possibilità di poter uscire dal contratto di Club Elite” e quindi si è costretti a rimanere legati a questo rapporto contrattuale, versando spese annuali che, anno dopo anno, diventano sempre più elevate.

Ancora una volta, e con estremo piacere, possiamo citare una recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Mantova, con la quale due consumatori virgiliani hanno ottenuto un risultato eccezionale, vedendosi liberati dalla multiproprietà ed ottenendo la restituzione di parte consistente della somma pagata per l'acquisto di un certificato New Club Elite.

Il caso affrontato dal giudice mantovano ha ad oggetto la vendita di un certificato di associazione a New Club Elite, realizzato attraverso la società Dreams Club (anche Dreams Travel), soggetto che ha sollecitato l'acquisto di questi prodotti vacanza in diverse città d'Italia e la cui attività è stata oggetto di condanna anche a Genova di recente (vedi).
  1. La vicenda
La vicenda inizia sempre con la medesima modalità, ossia i consumatori vengono contattati telefonicamente ed invitati in un hotel vicino a Mantova per il ritiro di un omaggio.

Si recano presso la struttura convinti di dover ritirare il regalo, e invece incontrano alcuni promotori della società Dreams Club che propongono loro l'acquisto di un diritto di godimento di un appartamento in vari villaggi della New Club Elite.

I promotori insistono nella loro proposta, sostenendo che tale contratto avrebbe permesso ai consumatori di poter effettuare periodi di vacanza in vari villaggi turistici della New Club Elite Limited e del circuito New Club Elite Platinum.

I consumatori, inoltre, potevano scambiare il proprio diritto vacanza, acquistato con il certificato di partecipazione a New Club Elite, attraverso il circuito Interval.

Questi ultimi riuscivano a farsi convincere a rinviare per la decisione al giorno successivo, allorché vi sarebbe stato un nuovo appuntamento presso la loro abitazione.

E il giorno successivo, alla presenza di una promotrice di Dreams Club s.r.l., i consumatori si facevano convincere a sottoscrivere il contratto di acquisto di “certificato” con il quale agli acquirenti veniva attribuito il diritto ad utilizzare un appartamento con due posti letto, per una settimana l’anno, in “periodi settimanali floating”.

L'importo di acquisto era di oltre 15000,00 euro, che i malcapitati consumatori dovevano pagare alla società Dreams Club.

Ma i consumatori dichiaravano candidamente alla dipendente della società “Noi non disponiamo di questa cifra”.

E altrettanto candidamente, quest'ultima rispondeva “Tranquilli, possiamo fare un finanziamento”, si che la somma veniva concessa dalla finanziaria Carifin, con contratto firmato lo stesso giorno.

I consumatori hanno provato, negli anni, ad utilizzare il diritto vacanza ottenuto, ma non hanno mai potuto prenotare alcuna settimana vacanza, in quanto ogni richiesta veniva respinta dal servizio prenotazioni di New Club Elite.

In altri termini, i due consumatori sono stati costretti a pagare il finanziamento per ottenere un diritto vacanza dal quale non hanno mai tratto alcun effettivo vantaggio.

E alla fine, stretti dalle richieste di pagamento delle spese annuali, hanno deciso di intentare causa contro la società venditrice e contro la finanziaria.

  1. Tribunale di Mantova – Il contratto di vendita del certificato New Club Elite e il contratto di finanziamento sono nulli
Il Tribunale di Mantova ha accolto le domande proposte dagli attori, dichiarando la nullità sia del contratto di vendita del certificato New Club Elite, che del contratto di finanziamento sottoscritto dai consumatori con Carifin.

Il Giudice, dopo aver attentamente controllato i contratti firmati dai consumatori, ha ritenuto che è legittima la richiesta di questi ultimi ad ottenere la restituzione del prezzo versato.

Il contratto di vendita del certificato New Club Elite è stato considerato nullo dal Tribunale di Mantova per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto “dalla lettura del contratto non emerge infatti alcun elemento sicuro sul diritto acquistato dai ricorrenti, consistente in un “certificato” che attribuirebbe il diritto di godere e utilizzare per un periodo di una settimana all'anno di una suite/appartamento in “uno dei complessi turistici residenziali facenti parte del club “New elite” e “in periodi ricompresi tra la n. 1 e la n. 52 di ogni anno solare da stabilirsi annualmente (settimane variabili floating)”.

Il Tribunale virgiliano ha considerato totalmente generico l'oggetto di tale contratto, in quanto lo stesso non prevede in modo preciso né i luoghi ove l'acquirente può godere del suo diritto, né le modalità di godimento.

Il Giudice ha anche ritenuto del tutto generico il diritto di godimento descritto dal contratto, con riferimento alla natura del diritto venduto, alle condizioni d'esercizio, alla tipologia di immobili e ai servizi offerti e al periodo di godimento.

Tutte queste evidenti carenze contrattuali hanno portato il Giudice a ritenere totalmente invalido il contratto di acquisto del certificato New Club Elite, sottoscritto tra i consumatori e l'allora Dreams Club.


Il Tribunale di Mantova, però, si è spinto oltre ed ha considerato altresì nullo il contratto di finanziamento sottoscritto, sostenendo l'esistenza di un collegamento funzionale tra il finanziamento e l'acquisto del certificato vacanza: “Nonostante infatti nel contratto di finanziamento la descrizione sia del tutto generica (Club Elite), non è contestata la finalità del finanziamento e gli importi corrispondono esattamente a quanto pattuito in entrambi i contratti. Non vi sono quindi ostacoli a ritenere l'evidente collegamento dei due contratti con le conseguenze pacificamente ricondotte dalla giurisprudenza al collegamento negoziale.....”.

Il Giudice, in buona sostanza, ha intravisto un collegamento inscindibile tra i due contratti, si che il secondo (finanziamento) poteva trovare origine e fondamento solo dall'esistenza del primo (contratto di acquisto del certificato).

Conseguentemente, accertata e dichiarata la nullità del contratto di acquisto del prodotto New Club Elite, tale effetto deve ricadere anche verso il contratto sottoscritto tra i consumatori e la Carifin.

  1. Considerazioni conclusive – Con la sentenza non si devono più pagare le spese annuali e si può ottenere la restituzione della somma pagata per l'acquisto del certificato New Club Elite
In buona sostanza, cosa hanno ottenuto i nostri amici mantovani che hanno deciso di agire in giudizio nei confronti di Dreams e Carifin?

a. non fanno più parte di questa circuito;
b. non devono più pagare a New Club Elite le spese di gestione annuale degli anni precedenti;
c. non dovranno più pagare le spese di gestione per gli anni successivi;
d. hanno ottenuto la restituzione di oltre il 90% della somma versata.

Lasciamo a voi ogni ulteriore commento.

Aggiornamento

giovedì 29 novembre 2012

Vacanza floating time: è solo un modo alternativo per riproporre la multiproprietà!


All'inizio la vendita di periodi di vacanza presso località turistiche avveniva con la formula della multiproprietà: il consumatore acquistava il diritto reale di godimento per una/due settimane presso un resort.

Come ogni diritto reale di godimento, anche la multiproprietà immobiliare era (ed è) un diritto assoluto, trasmissibile, ereditabile e che si trasferisce mediante rogito notarile.

In seguito, è arrivato il diritto di uso temporaneo, con il quale l'acquirente non diventava proprietario di alcun diritto reale, ma del mero diritto di utilizzare un appartamento o una stanza d'albergo per un turno (la famosa "settimana rossa" o ancora il "turno 43").

Una versione alternativa del diritto d'uso temporaneo è il certificato di associazione: il povero consumatore veniva iscritto al Club (membership) con tanto di certificato consegnato in una bellissima pergamena. 

L'iscrizione garantiva al consumatore la possibilità di poter prenotare dei giorni vacanza presso una struttura del resort. 

Successivamente sono arrivati i punti vacanza: il consumatore acquistava punti vacanza che poteva utilizzare in varie strutture messe a sua disposizione dal Club per periodi pre determinati.

Le società di intermediazione di questi prodotti vacanza vendevano i "vacation points" anche attraverso una permuta (rottamazione) della multiproprietà.

Tutti questi diversi modi di acquisto di diritti vacanza temporaneo presentano due caratteristiche comuni:

1. non avete mai utilizzato il diritto acquistato (anche perché quando telefone per prenotare la sua settimana, il responsabile del resort vi comunica che in quella settimana non è possibile soggiornare);

2. continuate a pagare esose spese di gestione annuali;

Per non parlare della famosa affermazione "potete scambiare il vostro diritto con altri attraverso il circuito RCI o Interval": chi mai è riuscito a scambiare con continuità il proprio diritto di vacanza temporanea?

Questo tipo di prodotti vacanza si sono dimostrati per quello che sono: tentativi di spillare soldi ai consumatori con operazioni commerciali tutt'altro che limpide. 

La Corte d'Appello di Trieste ha brillantemente ricostruito il fenomeno della vendita di multiproprietà e simili, sostenendo che per tutte queste vendite si possa parlare di truffa contrattuale"Perciò il suo consenso è stato carpito con l’inganno e con artifizi idonei a indebolire vistosamente la sua capacità di critica e di giudizio, oltreché la sua stessa volontà:in ciò consiste, a giudizio di questo collegio, la truffa contrattuale: il contraente giunge a esprimere il consenso dopo essere stato manipolato da un contraente che, oltre a non rappresentare in modo trasparente e completo i dati della operazione (ben sapendo che in tal modo mai avrebbe conquistato l’interesse del cliente) - in assoluta violazione dei principi di correttezza e buona fede che devono ispirare qualsivoglia lecita operazione negoziale (artt 1337 cod civ) – lo conduce ad acquistare un prodotto e ad assumere una obbligazione che egli mai avrebbe accettato di sottoscrivere se fosse stato esattamente informato del contenuto e degli effetti del contratto." (vedi qui).

L'ultima frontiera che arriva dal mondo della multiproprietà ha un nome accattivante: floating time.

La vacanza floating time è, a detta di coloro che lo offrono, una forma di multiproprietà caratterizzata per la sua estrema praticità: il consumatore può prenotare i giorni vacanza, anche meno di una settimana, qualche giorno prima del periodo in cui intende utilizzare il suo diritto di floating time....sempre che riesca a trovare la disponibilità di una struttura disposta ad accoglierlo.

I sostenitori del floating time affermano che l'acquirente di questo diritto sostiene le spese di gestione solo qualora eserciti il suo diritto.

Anche tale aspetto lascia qualche dubbio perché a colui che acquista una vacanza floating time non è permesso di poter sapere, in anticipo, a quali spese potrebbe andare incontro nel caso in cui decida di esercitare il suo diritto di vacanza.    

Insomma, la flessibilità è solo apparente ed in realtà anche con la vacanza floating time è elevato il rischio di pagare per un prodotto vacanza di cui non si usufruisce quasi mai.

Vi invitiamo, quindi, a leggere con attenzione i contratti che vi sottopongono e non sottoscrivere alcun accordo se non siete realmente convinti.

Vi ricordiamo che chi vi propone l'acquisto di un prodotto vacanza simile ad una multiproprietà deve rispettare le seguenti norme previste agli artt. 70 e seguenti del Codice del Consumo:


 Art. 70.
                            (Pubblicita')

  1.  Se  un contratto di multiproprieta', un contratto relativo a un
prodotto  per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita
o  di  scambio viene offerto al consumatore in persona nell'ambito di
una  promozione  o  di  un'iniziativa  di vendita, l'operatore indica
chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento.
Le  informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, sono a disposizione
del consumatore in qualsiasi momento durante l'evento.  2.   E'   fatto   obbligo  all'operatore  di  specificare  in  ogni
pubblicita'  la  possibilita'  di  ottenere  le  informazioni  di cui
all'articolo  71,  comma  1,  e  di  indicare  le  modalita' sul come
ottenerle.
  3.  Una  multiproprieta'  o  un  prodotto  per  le vacanze di lungo
termine non sono commercializzati o venduti come investimenti.)
 
 Art. 71.
                   (Informazioni precontrattuali)

  1. In tempo utile prima che il  consumatore  sia  vincolato  da  un
contratto o da un'offerta, l'operatore fornisce  al  consumatore,  in
maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e  sufficienti,
secondo le seguenti modalita':
    a) nel caso  di  un  contratto  di  multiproprieta',  tramite  il
formulario informativo di cui all'allegato II- bis e le  informazioni
elencate nella parte 3 di detto formulario;
    b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze
di  lungo  termine,  tramite  il  formulario   informativo   di   cui
all'allegato II-ter e le informazioni elencate nella parte 3 di detto
formulario;
    c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite  il  formulario
informativo di cui all'allegato II-quater e le informazioni  elencate
nella parte 3 di detto formulario;
    d) nel caso di un contratto di  scambio,  tramite  il  formulario
informativo  di  cui  all'allegato  II-quinquies  e  le  informazioni
elencate nella parte 3 di detto formulario.  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito
dall'operatore  su  carta  o  altro  supporto   durevole   facilmente
accessibile al consumatore.
  3. Le informazioni di cui al comma 1,  sono  redatte  nella  lingua
italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui
il consumatore risiede oppure  di  cui  e'  cittadino,  a  scelta  di
quest'ultimo, purche' si tratti di una lingua ufficiale della  Unione
europea.)) 

  Art. 72.
                      (Requisiti del contratto)

  1. Il contratto  deve  essere  redatto  per  iscritto,  a  pena  di
nullita', su carta o altro supporto durevole, nella lingua italiana e
in una delle  lingue  dello  Stato  dell'Unione  europea  in  cui  il
consumatore risiede oppure di cui e' cittadino, a sua scelta, purche'
si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.
  2. Nel caso di un contratto di multiproprieta' relativo a  un  bene
immobile specifico, e' fatto  obbligo  all'operatore  di  fornire  al
consumatore anche una traduzione conforme del contratto nella  lingua
dello Stato dell'Unione europea in cui e' situato l'immobile.
  3. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto  disciplinato  dal
presente Capo, all'operatore  che  svolge  la  propria  attivita'  di
vendita nel territorio nazionale  e'  fatto  obbligo  di  fornire  al
consumatore il relativo contratto anche nella lingua italiana.
  4. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma  1,  costituiscono
parte integrante e sostanziale del contratto  e  non  possono  essere
modificate salvo qualora  vi  sia  l'accordo  esplicito  delle  parti
oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze  eccezionali
e imprevedibili, indipendenti dalla volonta' dell'operatore,  le  cui
conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta
diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono
comunicate al consumatore su carta o altro supporto  durevole  a  lui
facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto.
  5.  Il  contratto  contiene,  oltre  alle   informazioni   di   cui
all'articolo 71, comma 1, i seguenti ulteriori elementi:
    a) l'identita', il luogo di residenza  e  la  firma  di  ciascuna
delle parti;
    b) la data e il luogo di conclusione del contratto.
  6. Prima della conclusione del  contratto  l'operatore  informa  il
consumatore sulle clausole contrattuali concernenti  l'esistenza  del
diritto  di  recesso,  la  durata  del  periodo  di  recesso  di  cui
all'articolo 73 e il divieto di versare acconti durante il periodo di
recesso di cui all'articolo 76, le quali devono  essere  sottoscritte
separatamente dal consumatore. Il  contratto  include  un  formulario
separato di recesso, come riportato nell'allegato  II-sexies,  inteso
ad agevolare  l'esercizio  del  diritto  di  recesso  in  conformita'
all'articolo 73.
  7. Il consumatore riceve una  copia  o  piu'  copie  del  contratto
all'atto della sua conclusione.
 
 
ART. 72-bis
     
(Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprieta')

  1.  L'operatore  non  avente  la  forma  giuridica  di  societa' di
capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000
euro  e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello
Stato   e'  obbligato  a  prestare  idonea  fideiussione  bancaria  o
assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
  2.  L'operatore  e'  in ogni caso obbligato a prestare fideiussione
bancaria  o assicurativa allorquando l'alloggio oggetto del contratto
di   multiproprieta'   sia   in  corso  di  costruzione,  a  garanzia
dell'ultimazione dei lavori.
  3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di
multiproprieta' a pena di nullita'.
  4.  Le  garanzie  di  cui  ai  commi  1  e 2 non possono imporre al
consumatore la preventiva esclusione dell'operatore.)) 



 Art. 73.
                        ((Diritto di recesso)

  1. Al consumatore e' concesso un  periodo  di  quattordici  giorni,
naturali e consecutivi, per recedere, senza  specificare  il  motivo,
dal contratto di multiproprieta', dal contratto relativo  a  prodotti
per le vacanze di lungo termine, dal  contratto  di  rivendita  e  di
scambio.
  2. Il periodo di recesso si calcola:
    a) dal giorno della conclusione del contratto  definitivo  o  del
contratto preliminare;
    b)  dal  giorno  in  cui  il  consumatore  riceve  il   contratto
definitivo o il contratto preliminare, se posteriore alla data di cui
alla lettera a).
  3. Il periodo di recesso scade:
    a) dopo un anno e quattordici giorni a decorrere  dalla  data  di
cui al comma 2 del presente articolo  se  il  formulario  di  recesso
separato previsto all'articolo 72, comma 4, non  e'  stato  compilato
dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su  carta  o
altro supporto durevole;
    b) dopo tre mesi e quattordici giorni a partire dalla data di cui
al  comma  2  del  presente  articolo  se  le  informazioni  di   cui
all'articolo  71,  comma  1,  incluso   il   formulario   informativo
applicabile di cui agli allegati da III a VI, non sono state  fornite
al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole.
  4. Se il formulario separato di recesso previsto  all'articolo  72,
comma  4,  e'  stato  compilato  dall'operatore   e   consegnato   al
consumatore per iscritto, su carta o altro supporto  durevole,  entro
un anno dalla data di cui  al  comma  2  del  presente  articolo,  il
periodo  di  recesso  inizia  a  decorrere  dal  giorno  in  cui   il
consumatore riceve tale formulario. Analogamente, se le  informazioni
di cui all'articolo 71, comma 1, incluso  il  formulario  informativo
applicabile di cui agli allegati da III a VI, sono state  fornite  al
consumatore per iscritto, su carta o altro supporto  durevole,  entro
tre mesi dal giorno di cui al  comma  2  del  presente  articolo,  il
periodo  di  recesso  inizia  a  decorrere  dal  giorno  in  cui   il
consumatore riceve tali informazioni.
  5. Nel  caso  in  cui  il  contratto  di  scambio  sia  offerto  al
consumatore contestualmente al contratto di multiproprieta',  ai  due
contratti si applica un unico periodo  di  recesso  conformemente  al
comma 1. Il periodo di recesso  per  i  due  contratti  e'  calcolato
secondo le disposizioni del comma 2.



Per maggiori informazioni sulla multiproprietà ed affini potete trovare altri spunti in questi articoli. 
(Sentenza vs. rottamazione)
(Sollecitazione all'acquisto di una multiproprietà)
(1° sentenza di rottamazione della mulitproprietà) 
(Disfarsi definitivamente della multiproprietà si può) 

  

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