venerdì 20 dicembre 2019

Gratta e vinci....una multiproprietà

Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto molte segnalazioni da consumatori che, in vacanza a Gran Canaria sono stati oggetto di un particolare tentativo di vendita di multiproprietà.

Stiamo chiaramente parlando di una pratica commerciale scorretta con la quale alcune società locali hanno venduto multiproprietà ai turisti durante la loro permanenza sull'isola per un periodo di vacanza. Purtroppo, nonostante le avvertenze, molti consumatori son rimasti vittime di queste società.

Molti turisti, avvicinati nelle località più prestigiose dell'isola, hanno ricevuto in dono un "gratta e vinci", con il quale poter ottenere un premio speciale. Grattando il tagliando, hanno scoperto di aver vinto una cena, o uno smartphone o una vacanza…..tutto bello? anche no.

mercoledì 4 dicembre 2019

Bologna elimina il certificato New Club Elite venduto da Travel

Non possiamo che essere lieti di segnalarvi un nuovo importante risultato ottenuto in favore dei consumatori rimasti coinvolti nella famosa vendita di certificati vacanza del noto club inglese New Club Elite.


Il Tribunale di Bologna, con un recente provvedimento, ha condannato la società Travel S.r.l., una delle più attive, alla cancellazione di due consumatori dal registro del Club.


Il giudice ha, di fatto, eliminato l'iscrizione, ordinando la rimozione del nominativo di due consumatori bolognesi dal club, e altresì accertando il "venir meno…….di ogni obbligo scaturente dal contratto, ivi compreso quello avente ad oggetto il pagamento delle spese di gestione in favore di New Club Elite".


L'importante decisione segue il filone di provvedimenti emessi da altri giudici italiani, i quali hanno accertato molte violazioni di legge nei contratti sottoposti alla firma dei consumatori.


Si consideri che, con pratica commerciale dubbia, molti consumatori sono stati attratti a questi eventi con la promessa che non vi sarebbe stata alcuna promozione/vendita di prodotti o servizi, salvo poi costringere i malcapitati a "maratone" di ore per ascoltare proposte del tutto irreali e firmare documenti per nulla trasparenti.

venerdì 26 luglio 2019

Travel box nullo - GLM deve cancellare l'iscrizione a New Club Elite

Il Tribunale di Monza, seguendo i propri precedenti interventi (vedi qui), ha ancora una volta deciso di dichiarare il modello contrattuale di GLM privo di validità, liberando due consumatori monzesi dall'iscrizione al club inglese New Club Elite, ove risultavano iscritti sin dal lontano anno 2011.

I consumatori, come in altri casi, erano stati avvicinati da un promotore della società e avevano concluso, ad un incontro presso una struttura alberghiera vicina a Milano, il contratto di acquisto del prodotto "Travel Box".

Orbene, il Tribunale di Monza ha dichiarato tale contratto come generico e contrario alle norme del Codice del Consumo, e quindi completamente invalido

Vogliamo segnalare, in particolare, un passaggio del provvedimento adottato dal Tribunale di Monza, dove il giudice rileva che il contratto contiene informazioni parziali e contrarie allo stesso regolamento del Club, cosicché da non consentire agli acquirenti di comprendere la natura del diritto vacanza.

Più precisamente, il giudice osserva la differenza sostanziale tra il contratto (dove il diritto vacanza è addirittura trasmissibile agli eredi) e il regolamento del Club dove la durata è fino al 2053:"l’unico che risulta sottoposto ai ricorrenti, non è indicato che la domanda di partecipazione al club inglese New Club Elite Ltd avrebbe dovuto essere sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo “a suo insindacabile giudizio”, che la possibilità di fruire delle strutture del club sarebbe stata condizionata alla disponibilità delle stesse e che la durata dell’iscrizione sarebbe stata fino all’anno 2053 (nel modulo si parla invece di trasmissibilità agli eredi)".

E' emerso, dal controllo dei documenti operati dal Tribunale di Monza, che la prenotazione di ogni periodo vacanza presso le strutture convenzionate non era riservata alla volontà dei consumatori, ma alla volontà del club e alla disponibilità nel periodo richiesto.

Lo stesso certificato, inviato successivamente alla conclusione del contratto, non consentiva agli acquirenti di comprendere la tipologia di iscrizione a New Club Elite.

Il giudice, per tali ragioni, ha condannato GLM a cancellare i consumatori monzesi da New Club Elite.

Per maggiori informazioni, potete scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it



domenica 30 giugno 2019

Bergamo - un nuovo acquisto New Club Elite è nullo

Segnaliamo il nuovo intervento di un tribunale italiano che ha dichiarato la nullità del contratto di acquisto (iscrizione?) a New Club Elite.

Il Tribunale di Bergamo ha giudicato la vicenda che ha riguardato dei consumatori bergamaschi, invitati per il ritiro di un buono vacanza presso un hotel e che successivamente si sono ritrovati iscritti a New Club Elite fino al 2053.

I malcapitati consumatori avevano ricevuto la garanzia, a parole, che il loro contratto sarebbe stato eventualmente ceduto e che avrebbero potuto rivendere ogni diritto alla società venditrice. Promesse che, come al solito, erano rimaste disattese.

Il giudice bergamasco, chiamato ad analizzare il contratto di vendita, ha riconosciuto il carattere estremamente generico del contenuto e degli obblighi, con impossibilità da parte del consumatore di poter comprendere la natura e i diritti/obblighi nascenti dalla firma.

Il Tribunale ha, in conclusione, dichiarato la nullità del contratto e ordinato alla società venditrice di provvedere alla cancellazione degli stessi da New Club Elite. 

Per maggiori informazioni, puoi scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it

domenica 5 maggio 2019

Golden Eagle Travel & Service: si alla cancellazione da New Club Elite!

Anche il Tribunale di Milano si è espresso in favore dei consumatori e contro la vendita dei certificati New Club Elite, ravvisando alcune gravi carenze del testo negoziale sottoscritto dai consumatori (per maggiori informazioni, potete scrivere a multiproprietà@consumatoreinformato.it).

Golden Eagle Travel & Service - vendita del 2016

Il caso affrontato dal Tribunale di Milano presenta notevoli analogie con le altre vicende già oggetto di decisione da parte del Tribunale di Monza (vedi qui) e di Bologna (vedi qui), trattandosi di una offerta speciale rivolta a dei consumatori milanesi, invitati nel 2016 presso una struttura alberghiera nel capoluogo lombardo.

All'esito di una lunga attività di sollecitazione, magari con un successivo incontro, i promotori di Golden Eagle avevano convinto vari consumatori a sottoscrivere il contratto di acquisto di un box vacanze che prevedeva, tra le altre, alcuni buoni regalati con la firma del contratto.


Ed anche la promessa di questi buoni ha, probabilmente, convinto i consumatori all'acquisto del diritto vacanza, senza però comprendere in modo chiaro quale conseguenze erano legate alla sottoscrizione del contratto.



Ed ecco che, dopo qualche mese, i consumatori ricevono il certificato vacanza da New Club Elite, scoprendo di essere iscritti fino al 31 dicembre 2053, con relativo obbligo di pagamento delle spese di gestione annuali. 

Molti di questi consumatori stanno ora cercando di rivendere questo certificato, oppure sono stati contattati da società, italiane e/o straniere, che propongono loro di acquistare il certificato in cambio di qualche migliaio di euro, oppure attraverso uno scambio con altro diritto (punti vacanza o altro).

Ma è valida questa iscrizione?

Tribunale di Milano: il contratto non è valido - si alla cancellazione

Il giudice ha, ancora una volta, messo chiarezza in merito al rapporto contrattuale, individuandone gli aspetti decisivi per la soluzione della controversia, ordinando la cancellazione dei consumatori da New Club Elite.

Il Tribunale riassume, in primo luogo, i caratteri fondamentali del testo contrattuale, incentrando la propria attenzione sulle informazioni fornite al cliente dalla società venditrice: " Il contratto perfezionato tra le parti attribuisce ai ricorrenti un certificato, liberamente commerciabile, in base al quale gli stessi sono legittimati ad ottenere nell’ambito del Club Elite il diritto al godimento di una settimana di soggiorno presso le strutture residenziali affiliate al club.

Più precisamente, dal testo contrattuale si desume l’acquisto di un TRAVEL &SERVICE BOX, consistente in un ipad mini, una quota associativa al N.C.E. Tour, con diritto di godere di una settimana all’anno di pernottamento gratuito nelle strutture convenzionate che vengono genericamente ed esemplificativamente indicate, con servizi tipologia basic, oltre ad alcuni buoni sconto, acquisto…".

I consumatori hanno, quindi, scoperto di essere stati iscritti al club inglese solo nel momento in cui hanno ricevuto il certificato: "Ai ricorrenti è stato successivamente inviato certificato New Club Elite in data 30 agosto 2016, dal quale si evince che gli stessi sono diventati soci dello stesso (trattasi, tra l’altro, di un soggetto giuridico straniero).".

La domanda, quindi, ci sorge spontanea: ma come potevano i consumatori comprendere di entrare nel circuito New Club Elite alla conclusione del contratto e che tale iscrizione avrebbe sottoposto gli stessi a determinati obblighi?

La risposta ci viene fornita dal Tribunale di Milano che, facendo seguito alle altre sentenze dei tribunali italiani, ha evidenziato le notevoli carenze del contratto, osservando che: "Non è pertanto innanzitutto chiaro se il contratto abbia per oggetto la vendita di un bene o di un servizio o l’iscrizione ad un club; non è chiaro dunque il diritto conseguito dai ricorrenti con l’acquisto di tale certificato, e di conseguenza la prestazione a cui è tenuta la parte venditrice (odierna resistente).".

Il contratto, secondo quanto osservato dal giudice, non chiarisce nemmeno quale sia il contenuto il servizio basic, né il servizio di prenotazione e la possibilità da parte degli acquirenti di poter conoscere in quali resort avrebbero potuto usufruire del proprio generico diritto.

A nostro parere, peraltro, questi contratti presentano ulteriori gravi carenze tali da considerarli contrari al Codice del Consumo, ed in particolare all'art. 72 del D. Lgs. n. 206/2005, secondo il quale nel testo negoziale devono essere indicati in modo preciso e trasparente i caratteri del rapporto negoziale, i diritti e gli obblighi.

Altro aspetto ricorrente in questo tipo di vendite è il pagamento di acconti a cui sono obbligati i consumatori, magari mascherandoli con la dicitura "spese amministrative", ma con evidente violazione del divieto di pagamento di acconti previsto ex art. 75 del Codice del Consumo.

La conclusione: si alla cancellazione da New Club Elite

Il Tribunale di Milano, dopo aver ritenuto nullo il contratto, ha così concluso:

"Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la nullità del contratto stipulato tra le parti il 9\10 maggio 2016;
2) condanna GOLDEN EAGLE TRAVEL & SERVICE SRL a restituire ai ricorrenti la somma di Euro……………. oltre interessi dal 29.11.17 al saldo;
3) dichiara la liberazione dei ricorrenti dall’obbligo di pagamento delle spese di gestione in favore del New Club Elite;
4) condanna GOLDEN EAGLE TRAVEL & SERVICE SRL alla cancellazione, a sue spese, del nominativo dei ricorrenti dal registro dei titolari del certificato di associazione presso il New Club Elite;
".

lunedì 18 febbraio 2019

Firenze - nuova cancellazione di un certificato Club Elite

Dal Tribunale di Firenze arriva una nuova vittoria contro le società che hanno venduto i certificati New Club Elite, costringendo i consumatori a dover versare le spese di gestione sino al 2053. Nel caso di specie, due consumatori fiorentini erano stati avvicinati dalla società Travel (oggi in liquidazione), con la promessa di acquisto di un prodotto vacanza innovativo e dal quale, se non soddisfatti, sarebbero potuti "uscire" dopo dodici mesi.

Il Tribunale di Firenze, chiamato a decidere in merito alla validità del contratto sottoscritto dai consumatori, ne ha rilevato la violazione delle norme del Codice del Consumo, accertando un forte carattere di genericità e contraddittorietà delle norme ivi contenute al suo interno, così come rilevato da altri giudici (vedi qui).

All'esito del contenzioso civile, il giudice ha dichiarato la nullità del contratto di acquisto del certificato vacanza New Club Elite, condannando la società Travel alla cancellazione del nominativo dei consumatori dal registro del club.

Per maggiori informazioni, scrivi a multiproprietà@consumatoreinformato.it

martedì 12 febbraio 2019

Ancora sulla nullità del contratto di finanziamento per l'acquisto di una multiproprietà

Torniamo a trattare, con il presente intervento, un argomento caro al nostro blog, ossia la validità del contratto di finanziamento collegato all'acquisto di una multiproprietà od altro diritto vacanza turnario, ovvero l'iscrizione ad un club.

Gli interventi in materia, come potete leggere già in questo blog, sono molteplici e non sempre chiari, tant'è che ancora oggi la Suprema Corte di Cassazione è dovuta intervenire per delineare la materia e spiegare quando la nullità del contratto principale comporta anche l'invalidità del contratto di finanziamento sottoscritto.

Abbiamo ripetutamente trattato il punto, evidenziando anche la necessità di proporre una valida prova dell'esistenza della stretta connessione tra i due rapporti contrattuali sottoscritti dal cliente (vedi qui).

Anche nel caso di specie, i consumatori hanno assunto l'esistenza di uno stretto collegamento tra il contratto di finanziamento e quello di acquisto del diritto vacanza, derivante da una serie di elementi.

Corte di Cassazione ha ritenuto, per le ragioni che potete leggere nella sentenza, di accogliere la domanda dei consumatori, dichiarando la nullità del finanziamento e l'obbligo di restituzione ai ricorrenti della somma pagata alla finanziaria.

In particolare, il giudice di legittimità ha ritenuto irrilevante, ai fini della configurazione del collegamento negoziale tra i due contratti, la circostanza che il finanziamento presenti una clausola di esclusione della responsabilità della banca per eventuali inadempimenti da parte del venditore.

Qui di seguito, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione.

martedì 29 gennaio 2019

Vialmondo: Brescia cancella il contratto di iscrizione al club

Promettevano vacanze in mete esotiche e la possibilità di prenotare in ogni momento, garantendo la possibilità di poter trovare l'alloggio ideale nelle migliori località turistiche. Vialmondo (società bresciana successivamente trasformata in Realmondo), ha operato nelle regioni del nord - centro Italia per molti anni, proponendo contratti tutt'altro che validi.

In molti casi le proposte per aderire al programma viaggi erano veramente bizzarre, come dichiarato alcuni anni fa da una utente di Yahoo! e che qui riportiamo " Mi ha contattato la vialmondo viaggi di Brescia. Mi propone , pagando 100 euro al mese, di avere un soggiorno gratis all'anno in qualunque posto al mondo ed in qualunque periodo, (spostamento e pasti a mio carico) per le e tutti i componenti della mia famiglia. Il secondo viaggio lo pago 115 euro a persona (il soggiorno, perché i pasti ed il (il soggiorno, perché i pasti ed il viaggio è sempre a mio carico).Quei soldi che pago quando mi tro fuori dal network mi verrebbero restituiti. Ho preferito evitare, ma dove sta la fregatura?"

Ed oggi possiamo segnalare che uno di questi contratti è stato dichiarato nullo ed invalido dal Tribunale di Brescia, al quale si sono rivolti due consumatori stufi di dover pagare le spese di gestione per l'iscrizione al club inglese New Club Elite.

- Il buono omaggio? no, iscrizione a New Club Elite, e dopo 12 mesi……..
Ebbene si, perché anche Vialmondo (e subito dopo Realmondo) ha utilizzato lo schema dell'incontro omaggio per sollecitare i consumatori all'acquisto di un certificato di iscrizione a N.C.E., senza peraltro chiarire i termini dell'offerta.

Ed anche il contratto di Vialmondo prometteva che "Dopo 12 mesi dalla stipula del contratto il cliente, qualora volesse rivendere il certificato potrà dare alla società Vialmondo S.r.l. il diritto di prelazione sull'acquisto senza alcuna spesa o penale".

I promotori della società, in molti casi, hanno fatto credere ai consumatori che, proprio sulla base di questa norma contrattuale, la società venditrice si sarebbe ripresa il diritto vacanza decorsi 12 mesi, dietro la semplice richiesta da parte dell'acquirente.

Ed invece, leggendo bene la norma contrattuale, Vialmondo non ha mai promesso di riprendersi alcunché, lasciando "la patata bollente" (o meglio l'iscrizione sino al 2053 a New Club Elite) agli ignari consumatori.


- Iscrizione a 300 strutture, quando poi sono solo 4 le strutture - l'upgrade
La promessa di poter usufruire sino a 300 strutture l'avrete sentita tutti voi che avete partecipato alla kermesse di queste società. 

Ed anche nel caso di Vialmondo, la società ha illustrato l'offerta indicando molteplici località che, a seguito della firma del contratto, sarebbero state potenziali destinazioni della prenotazione dei consumatori.

Invero, dalla visione dei documenti ricevuti dai consumatori risulta che, a seguito dell'iscrizione a New Club Elite, gli acquirenti avrebbero potuto prenotare solo in quattro strutture, e solo per due persone (con la solita generica definizione "iscrizione basic" "2 pax").

E molti consumatori hanno inteso la reale portata dell'iscrizione solo a seguito delle comunicazioni ricevute dalla società di gestione del diritto vacanza.

Venuti a conoscenza di tali gravi limiti (molti non potevano portare i nipoti o i figli con gli amici), il club ha proposto come alternativa quella di migliorare il livello qualitativo della loro partecipazione al club attraverso l'upgrade = pagare altri soldi.

Con questo nuovo contratto (di recente dichiarato nullo dal Tribunale di Milano vedi qui), il consumatore può ottenere nuovi altri diritti non ben definiti.

Tribunale di Brescia - il consumatore non deve pagare l'iscrizione a New Club Elite
Il recente intervento del giudice bresciano ha chiarito che il modello contrattuale di Vialmondo (oggi Realmondo) viola le norme generali in materia, in quanto non è chiaro e trasparente, consentendo al consumatore di poter comprendere la tipologia dell'acquisto, ed i servizi offerti al compratore.

E non si può che condividere la decisione del giudice, il quale si è soffermato sulla definizione di "servizi basic", evidenziando che tale contratto non spiega al potenziale acquirente in che cosa consista l'offerta "basic"; quando possa essere utilizzato il servizio offerto; in che modo si possa aderire all'offerta basic etc.

Per tale ragione, il Tribunale di Brescia ha correttamente dichiarato nullo il contratto concluso con Vialmondo e stabilito che i consumatori non possono essere assoggettati ad alcuna spesa di gestione.

Per maggiori informazioni, scrivi a multiproprietà@consumatoreinformato.it

martedì 1 gennaio 2019

Club Elite Vacation: altra cancellazione ordinata da un giudice

Altro risultato positivo ottenuto dal Tribunale di Milano che si è espresso in senso favorevole per un consumatore che aveva acquistato un certficato di Club Elite Vacation, uno dei tanti club rientranti nel circuito New Club Elite e gestiti dalla società Touristic Service & Real Estate Investments Limited (T.S. & R.E.I. Ltd), attraverso la società spagnola CETV Holidays Ltd.

Questa particolare tipologia di diritto turnario è stata venduta negli anni in molte provincie italiane, e proposta anche come forma di investimento facilmente liquidabile.

Il Tribunale di Milano, come in altre circostanze, ha accertato la  genericità delle informazioni contenute nel modello contrattuale sottoposto alla firma del consumatore, e fuorvianti le promesse orali dei promotori della società venditrice.

Quale conseguenza, il giudice ha dichiarato la nullità dell'iscrizione al club, con conseguente assenza di obbligo da parte del consumatore di versare le spese di gestione annuali alla società inglese.

Per maggiori informazioni, potete scrivere a multiproprietà@consumatoreinformato.it.

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