lunedì 27 agosto 2018

Travel box & finanziamento: cancellato il diritto vacanza, ma il finanziamento non è nullo

La sentenza che vi proponiamo di seguito ha ad oggetto un tema affrontato molto spesso nel nostro blog, ovverossia la firma del contratto di finanziamento per l'acquisto di un certificato vacanza New Club Elite.

L'argomento trattato dal Tribunale di Milano riguarda il c.d. "collegamento negoziale" che esiste tra il contratto di acquisto del Travel box e quello concluso con la finanziaria.

Abbiamo già trattato il tema, evidenziando il recente intervento della Corte di Cassazione (Cassazione 19632/2016), la quale ha chiarito che nel caso di collegamento tra il contratto di finanziamento e quello per il quale la somma è destinata (ossia quello principale), la nullità di quest'ultimo comporta anche la nullità di quello concluso con la banca con diritto alla restituzione della somma versata.

La Suprema Corte ha specificato i caratteri del collegamento negoziale, rilevando che deve essere provato che il finanziamento è stato richiesto/proposto esclusivamente per la conclusione del contratto principale.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Milano, la vicenda riguarda l'acquisto di un Travel box (con iscrizione a New Club Elite), con sottoscrizione del finanziamento per l'acquisto del diritto vacanza.


Il Giudice milanese ha ritenuto nullo il Travel box, richiamando altre precedenti pronunce intervenute di recente in materia (vedi qui), così giustificando la propria decisione: "Non vi è, infatti, alcun concreto elemento di individuazione del periodo dell'anno in cui era possibile esercitare il godimento della settimana di vacanze, cosi come, in realtà, neppure è ben chiaro quale fosse l'oggetto di tale "godimento", stanti i contraddittori riferimenti, ora alla proprietà (certificato di proprietà), ora ad un non meglio determinato diritto di godimento e utilizzazione, ora alla fruizione di servizi turistici "offerti dal New Club Elite"".


Esiste il collegamento? no.

Passando all'altro argomento trattato dal Tribunale di Milano, il giudice ha ritenuto di escludere l'esistenza del collegamento tra il contratto di finanziamento e quello di acquisto del Travel box, in quanto i consumatori non hanno dato prova che il contratto con la banca era specificatamente indirizzato all'acquisto del certificato NCE.

Nel caso di specie, il finanziamento era classificato come "personale" con una generica finalità a "VIAGGI", senza alcun riferimento specifico all'acquisto del Travel Box, né i consumatori hanno fornito ulteriori elementi volti a dimostrare il collegamento negoziale.


Il Tribunale di Milano espone le ragioni che lo hanno portato ad escludere il collegamento negoziale, respingendo la domanda di restituzione del finanziamento avanzata dai consumatori: "Nel caso di specie, non sono state evidenziate clausole specifiche del contratto di finanziamento, anche di assicurazione, che lo colleghino al contratto di multiproprietà, così che questo appare un contratto autonomo, che può essere stato, pertanto, stipulato ed eseguito per una qualsiasi ragione […] Per come sopra esposto, la dicitura "VIAGGI" apposta nel contratto di finanziamento non riconduce al New Club Elite e non è stata evidenziata alcuna previsione contrattuale che obblighi il finanziato all'acquisto di un determinato bene, segnatamente all'acquisto del "travel box" in questione, né è previsto che la banca controlli la destinazione della somma erogata. Non è stata, quindi, fornita la prova del perseguimento di un intento comune anche a U., con la conseguenza che i due contratti non possono ritenersi collegati."


E quindi, non sempre alla nullità del contratto di acquisto del certificato vacanza deve seguire la nullità del contratto di finanziamento, con restituzione quanto meno degli interessi versati alla finanziaria. Il collegamento deve essere provato dal consumatore, altrimenti la sua domanda restitutoria verrà inevitabilmente respinta.

Qui il Tribunale di Milano.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu
ha pronunciato la seguente


SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 66515/2014 promossa da:

M.T. (C.F. (...)) e V.C. (C.F. (...)), con il patrocinio degli avv.ti XXXXXX ed elettivamente domiciliati in Via Fieschi 25/3, 16121, Genova, presso lo Studio dell'avv. xxxx
RICORRENTI
Contro
G. s.r.l. , (C.F. e P.I.:(...)), con sede in Via B., 2, 35010 B. di V. (P.),
CONTUMACE
U. S.p.A. (C.F. e P.I.: (...)) nella persona del rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. xxxxxx (C.F. (...)) e domiciliata in Via Larga 19, 20122, Milano presso lo Studio dell'avv. xxxxxxxxxx
RESISTENTI

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali oggi - a seguito dell'immediata entrata in vigore, anche per i giudizi pendenti, dell'art. 45 comma 17, L. 18 giugno 2009, n. 69 - dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve, altresì, essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.

Con atto introduttivo depositato il 5.11.2014, T.M. e C.V. ricorrevano ex art. 702 bis c.p.c. al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità del contratto da loro concluso con la società G. s.r.l. in data 9.3.2013 e condannarla al pagamento dell'importo di Euro 12.390,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché al risarcimento dei danni patiti e patiendi, da quantificarsi nella misura delle spese, canoni, interessi versati e versandi da parte dei ricorrenti in favore della U. S.p.A ., in forza di un contratto di finanziamento con relativo piano di ammortamento, stipulato in data 12.3.2013.

I ricorrenti, altresì, nei confronti di quest'ultima chiedevano accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto di finanziamento stipulato e, per l'effetto, condannare questa alla restituzione degli importi percepiti a titolo di canone mensile, oltre interessi e rivalutazione monetaria, accertando, in ogni caso, che nulla era più dovuto alla banca resistente.

Gli stessi ricorrenti sostenevano di essere stati contattati dall'odierna resistente contumace, la quale aveva comunicato loro la vincita di un viaggio promozionale e che, durante un successivo incontro all'uopo fissato, aveva prospettato che avrebbero potuto, altresì, aggiudicarsi ulteriori vantaggi economici, in particolare con P acquisto di un pacchetto "travel box".

Proseguivano i ricorrenti affermando che la resistente contumace li aveva indotti all'acquisto dell'offerta illustrando, segnatamente, le più che favorevoli condizioni con cui il contratto sarebbe stato stipulato.

Asserivano i ricorrenti di essere stati contattati da un sedicente dipendente della U. S.p.A.,in realtà addetto della società "I.T.P. s.r.l.", il quale aveva provveduto a predisporre un contratto di prestito personale presso la loro abitazione.

Aggiungevano che, con lettera del 4.6.2013, avevano ricevuto dalla resistente contumace un certificato di proprietà per avere diritto ad usufruire della quota associativa; al fine di ottenere chiarimenti in merito, i ricorrenti, altresì, provavano a contattare telefonicamente la resistente contumace, senza alcun riscontro.

Proseguivano i ricorrenti sostenendo che, pur avendo contattato la struttura per organizzare le vacanze, non erano riusciti a reperire alcuna struttura affiliata.

Gli stessi concludevano affermando di essere stati indotti a sottoscrivere il contratto con artifizi e raggiri da parte della resistente contumace, la quale, a fronte del corrispettivo versato, non aveva garantito alcun vantaggio sui viaggi e sulle prenotazioni, essendo il "certificato di proprietà" del tutto generico e, in quanto tale, nullo.

Con comparsa di risposta depositata in data 11.2.2015, si costituiva in giudizio la U. S.p.A., eccependo la carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente C.V., con riferimento alle domande di nullità del contratto di finanziamento stipulato con U. S.p.A., in quanto quest'ultimo era stato sottoscritto unicamente dalla ricorrente T.M..

Nel merito, altresì, la resistente chiedeva il rigetto in toto delle domande proposte dai ricorrenti, in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Sosteneva la resistente che i ricorrenti, pur avendo agito in giudizio nelle modalità di cui all'art. 702-bis c.p.c., non avevano provveduto a provare le circostanze di fatto da essi dedotte.

Affermava la resistente che mancava la prova del collegamento negoziale tra il contratto stipulato dai ricorrenti con la convenuta contumace e il contratto di prestito personale stipulato dalla ricorrente T.M., non potendo ritenersi provata, nel presente giudizio, alcuna circostanza di fatto che dai medesimi documenti non fosse inferibile.

Affermava la resistente che il contratto di finanziamento non era da considerarsi nullo, in quanto non era in alcun modo provato il nesso teleologico tra lo stesso e il contratto di compravendita intercorso con la società G. s.r.l. e, anzi, non era in alcun modo spiegato o indicato "... l'ulteriore risultato concreto che anche U. avrebbe avuto di mira oltre a quello di percepire interessi corrispettivi, tipico delle banche.

Sosteneva, poi, la resistente l'insussistenza del collegamento negoziale tra i due contratti, in quanto il finanziamento era di carattere "personale" e, come tale, non era stato erogato a favore dell'altra resistente, ma a favore di T.M., nei confronti della quale era stato disposto l'accredito della somma richiesta; inoltre, l'obbligo all'impiego della somma di cui al prestito era stato assunto dai ricorrenti soltanto nei confronti di G. s.r.l. e non anche nei confronti di U. S.p.A..

Aggiungeva la resistente che i due contratti non erano stati stipulati contestualmente, bensì a breve distanza l'uno dall'altro, circostanza confermata anche dai ricorrenti e che, pertanto, doveva ritenersi pacifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c..

Asseriva, ancora, la resistente che era pure circostanza documentale quella per cui le parti dei due contratti non fossero esattamente le stesse, in quanto il contratto di compravendita era stato stipulato da entrambi i ricorrenti, mentre il contratto di finanziamento risultava sottoscritto unicamente dalla ricorrente T..

Evidenziava, infine, la resistente l' infondatezza di qualsiasi domanda in merito alla nullità del contratto stipulato dai ricorrenti con G. s.r.l. in quanto non si poteva dedurre dallo stesso che ai ricorrenti venisse attribuito solo un generico diritto di godimento su un immobile, ma, al contrario che risultasse il diritto "... alla fruizione di tutti i servizi turistici offerti dal New Club Elite, comprensiva del diritto di usufruire di una settimana all'anno degli alloggi residenziali facenti parte dei complessi turistici affiliati ...".

Evidenziava che i ricorrenti, lamentando l'impossibilità di prenotare le proprie vacanze presso alcuna struttura affiliata, confermavano, in questo modo, la conoscenza dettagliata delle possibili destinazioni.

Nella fattispecie, la resistente sosteneva fosse indimostrata la circostanza per cui la stessa era stata ritenuta dai ricorrenti "veicolo" del finanziamento da parte degli agenti della società venditrice e sottolineava come la somma richiestale dai ricorrenti fosse la medesima somma già pretesa alla resistente contumace, verificandosi, pertanto, una indebita duplicazione dei petita, non potendosi desumere dagli atti di causa alcun ordine o coordinamento tra le domande proposte nei confronti delle resistenti.

G. s.r.l. non si costituiva in giudizio e veniva, pertanto, dichiarata contumace, stante la regolarità della notifica.

All'udienza del 17 giugno 2015, il Giudice, ritenuto che la presente controversia richiedesse una istruzione non sommaria, fissava l'udienza ex art. 183 c.p.c..

Quindi, istruita la causa con produzioni documentali e rigettate le richieste di prove orali e di ordine di esibizione, la stessa veniva posta in decisione, decorsi i termini assegnati per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti costituite all'udienza in data 8.2.2017.

Nell'affrontare le questioni di diritto sottese al giudizio in esame, le posizioni delle parti necessitano di essere analizzate singolarmente.

Per quanto riguarda le domanda proposte dai ricorrenti, è necessario dapprima qualificare correttamente i contratti intercorsi con i resistenti singolarmente e congiuntamente al fine di valutare eventuali vizi afferenti gli stessi.

Bisogna considerare che i due contratti sono stati stipulati in due momenti diversi e da contraenti diversi, stante il fatto che il contratto "di multiproprietà" è stato stipulato da entrambi i ricorrenti con la resistente contumace e, diversamente, il contratto di "finanziamento personale" è intercorso tra la sola ricorrente T.M. e la banca U. S.p.A..

Il contratto intercorso tra i ricorrenti e la società G. s.r.l. è riconducibile effettivamente alla specie del "contratto di multiproprietà" al di là del fatto che il nomen juris non sia stato utilizzato nel contratto, dato che G. s.r.l., fornitore del servizio, ha ceduto ai ricorrenti il diritto di godere e di utilizzare periodicamente un immobile per un tempo determinato ed a titolo oneroso.

Si tratta di un contratto che di fatto viene a riproporre, con alcune modifiche, profili già presenti nell'istituto della multiproprietà, e cioè di una fattispecie di godimento di una unità immobiliare, la cui qualificazione giuridica, come è noto, ancora risulta discussa sia in dottrina che in giurisprudenza.

Come già accennato, il contratto in questione avrebbe ad oggetto la cessione di un certificato associativo che dovrebbe attribuire ai ricorrenti la possibilità di godere di un periodo di villeggiatura annuale presso uno dei complessi turistici non meglio identificati nel certificato, affiliati al New Club Elite, con sede in Leeds, Yorkshire, U.K. (doc. 1 e 6 fascicolo ricorrenti).

Ciò che ai presenti fini rileva, tuttavia, è il principio generale per cui in ogni caso un contratto avente ad oggetto la cessione di un periodo di godimento su un bene immobile deve comunque presentare adeguati requisiti di determinatezza o determinabilità.

A tale proposito , la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che "l'istituto della multiproprietà immobiliare, che si caratterizza per il diritto di godimento turnario di un medesimo bene da parte di una pluralità di soggetti, richiede che sia in concreto individuata la quota di ciascun comproprietario come effettiva entità della partecipazione al godimento dell'alloggio; pertanto, poiché il contratto preliminare deve contenere tutti gli elementi essenziali del futuro contratto definitivo, il preliminare avente ad oggetto una quota di multiproprietà deve recare l'indicazione della quota nella sua effettiva misura o, comunque, i criteri per la sua determinazione millesimale, incidendo tali elementi sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 cod. civ., e non risultando quindi sufficiente l'indicazione del solo periodo di godimento dell'immobile riservato al promissario acquirente" (Cass. civ., Sez. II, 16/03/2010, n. 6352).

Nel caso di specie, la quota nella sua effettiva misura o, comunque, i criteri per la sua determinazione millesimale non risultano minimamente indicati, né nel contratto, né nel certificato.

Inoltre, i complessi turistici risultano sì indicati nel contratto (art. 1), ma non indicati nel "certificato di proprietà".

Ciò sarebbe già di per sé sufficiente per affermare l'assoluta indeterminatezza del contratto in questione.

In ogni caso, trovano applicazione alla fattispecie ulteriori principi elaborati dalla giurisprudenza di merito, quali quelli per cui: "il contratto di vendita di certificato associativo di c.d. multiproprietà è affetto da nullità quando dal tenore del certificato stesso (peraltro, nella fattispecie mai consegnato all'acquirente) non è possibile stabilire quale sia l'oggetto del contratto, dato che la generica espressione "certificato di associazione" non consente di individuare il tipo di titolo venduto né la natura dell'associazione a cui fa riferimento" (Trib. Firenze, 31/07/2009).

Inoltre, "il contratto di "multiproprietà" privo dell'identificazione dell'immobile e caratterizzato dall'indicazione in termini generici - secondo lo schema delle c.d. settimane fluttuanti - del periodo dell'anno in cui l'acquirente potrà esercitare il proprio diritto di godimento, è affetto da nullità per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto" (Trib. Bologna, 19/01/2009).

Le massime appena richiamate si attagliano perfettamente al caso in esame, dal momento che il contratto in questione presenta sostanzialmente le stesse lacune richiamate nei precedenti giurisprudenziali di merito appena riprodotti. Non vi è, infatti, alcun concreto elemento di individuazione del periodo dell'anno in cui era possibile esercitare il godimento della settimana di vacanze, cosi come, in realtà, neppure è ben chiaro quale fosse l'oggetto di tale "godimento", stanti i contraddittori riferimenti, ora alla proprietà (certificato di proprietà), ora ad un non meglio determinato diritto di godimento e utilizzazione, ora alla fruizione di servizi turistici "offerti dal New Club Elite".

Particolarmente incidente sul profilo dell'incertezza è poi il sistema di godimento di tipo "flottante", in quanto né nel contratto, e neppure nelle condizioni e nel regolamento allegati, è possibile comprendere quale fosse il criterio di individuazione della settimana di godimento. Manca, in tutto l'insieme delle previsioni che dovevano regolare il diritto associativo, qualunque regola che permettesse di stabilire le modalità ed i termini con i quali il singolo associato avrebbe dovuto esprimere la sua scelta del periodo di godimento, così come manca alcuna forma di garanzia in ordine al fatto che tale periodo di godimento potesse avvenire in alta stagione (cfr. Trib. Milano sent. n. 5796/2013).

In sintesi, l'esame di tutti documenti prodotti dagli attori rende evidente che la determinazione del luogo e del periodo di godimento che discendeva dalla titolarità del certificato associativo risultava del tutto indeterminata ed aleatoria, conducendo ad una vera e propria indeterminatezza dell'oggetto della prestazione che gli attori potevano lecitamente attendersi.

Il contratto in esame deve, quindi, ritenersi nullo per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto del contratto, elemento essenziale dello stesso ai sensi dell'art. 1325 c.c. e, pertanto, deve trovare accoglimento la domanda di declaratoria di nullità del contratto del 9.3.2013.

Conseguentemente, la resistente G. srl va condannata alla restituzione della somma di Euro 12.270,00 a favore dei ricorrenti, in quanto, essendo stata dichiarata la nullità del contratto di multiproprietà, risulta indebitamente percepita e va, pertanto, restituita a chi la ha corrisposta, essendovi evidenza documentale del pagamento del suddetto importo ( doc.1 e doc. 5 fascicolo ricorrenti).

Riguardo alla convenuta contumace, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., possono, infatti, ritenersi riconosciute le scritture prodotte dalle parti attrici.

A causa del contratto nullo la resistente va condannata al pagamento della somma di 6950,04 a titolo di risarcimento del danno, dato dalla differenza tra l'importo corrisposto di 12.270 e quello di 19.220,04, che è previsto che T.M. debba restituire a U. spa nell'arco temporale di 84 mesi a titolo di interessi e costi, risultando la consapevolezza della G. s.r.l. sul fatto che i ricorrenti si sarebbero avvalsi di un finanziamento ( doc. 2 fascicolo ricorrenti). 

Non è dovuta su tali importi la rivalutazione monetaria, mancando la prova del maggior danno, così come non sono dovuti gli interessi legali, già ricompresi nell' importo risarcitorio, se non dalla sentenza al saldo.

Per quanto riguarda, invece, il contratto stipulato con la resistente U. S.p.A., in data 23.3.2013, tramite la società I.T.P. srl, si osserva che questo è stato qualificato come "prestito personale base" e rivolto al consumatore. Il consenso alla comunicazione dei dati e il documento di informazioni europee di base risultano sottoscritti dalla ricorrente T.M. nella data del 12.3.2013. Quindi, il contratto vero e proprio, completo di tutti i dati, risulta stipulato successivamente.

Nel caso di specie, occorre evidenziare che è provata in via documentale l'insussistenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente C.V., in quanto il contratto è stato sottoscritto soltanto dalla ricorrente T.M., non risultando il primo neanche coobbligato con la propria coniuge in relazione al contratto di finanziamento personale.

Nel merito, occorre evidenziare come, in via documentale, non sia provato il collegamento negoziale tra il contratto (nullo) di multiproprietà e il presente contratto di prestito personale (doc. 4 fascicolo ricorrenti).

Come noto, il collegamento negoziale tra due negozi sussiste quando risulti che gli stessi sono collegati da un nesso teleologico e dal comune intento delle parti di perseguire, oltre, all'effetto tipico di ognuno di essi, anche un ulteriore risultato concreto derivante dal collegamento, in modo che i rapporti si pongano in rapporto di reciproca dipendenza e le vicende dell'uno si ripercuotano sull'altro ( cfr. Trib. Firenze, 31/07/2009).

Nel caso di specie, non sono state evidenziate clausole specifiche del contratto di finanziamento, anche di assicurazione, che lo colleghino al contratto di multiproprietà, così che questo appare un contratto autonomo, che può essere stato, pertanto, stipulato ed eseguito per una qualsiasi ragione.

Come modalità di erogazione del credito risulta espressamente previsto l'accredito sul c/c del richiedente, cosa regolarmente avvenuta in data 27.3.2013, e come causale della richiesta in ordine alla descrizione del bene risulta l' indicazione generica "VIAGGI" (doc. 4 fascicolo ricorrenti).

L'accredito alla convenuta contumace risulta disposto successivamente e autonomamente dai ricorrenti il 29.3.2013 (doc. 5 fascicolo ricorrenti).

Per quanto riguarda, invece, il coinvolgimento della società "I.T.P. s.r.l.", quest'ultima può essere definita una società di collocamento del finanziamento, autorizzata da U. S.p.A., cioè quella particolare società di intermediazione che provvede alle attività necessarie alla erogazione del credito proveniente da U. S.p.A., non potendosi ritenere l'operatore che ha provveduto a far sottoscrivere il contratto "un sedicente impiegato di U. S.p.A.". Il timbro della società "I.T.P. s.r.l." risulta apposto sia nel contratto di finanziamento del 23.3.2013, sia nel documento di informazioni europee di base del 12.3.2013. In ogni caso, la società I.T.P. s.r.l. non è parte di questo giudizio.

Nel documento n. 2 dei ricorrenti (buono consegna allegato al contratto del 9.3.2013), risultano indicate le rate nel loro numero e l'ammontare di ciascuna di esse e ciò dimostra che la convenuta contumace fosse a conoscenza delle modalità e termini del finanziamento, ma non risulta dimostrato che U. fosse a conoscenza di quello specifico documento.

Per come sopra esposto, la dicitura "VIAGGI" apposta nel contratto di finanziamento non riconduce al New Club Elite e non è stata evidenziata alcuna previsione contrattuale che obblighi il finanziato all'acquisto di un determinato bene, segnatamente all'acquisto del "travel box" in questione, né è previsto che la banca controlli la destinazione della somma erogata.

Non è stata, quindi, fornita la prova del perseguimento di un intento comune anche a U., con la conseguenza che i due contratti non possono ritenersi collegati. Peraltro, va notato, contrariamente a quanto richiesto dai ricorrenti, che se il contratto di finanziamento fosse, in ipotesi, ritenuto nullo, essi dovrebbero restituire, comunque, per intero, l'importo ricevuto e giammai potrebbe dichiararsi che nulla è più dovuto dagli attori ad U. Spa in forza del contratto di finanziamento dichiarato nullo e ciò proprio in ragione degli effetti restitutori che scaturiscono dalla nullità e che ricadono nella disciplina di cui all'art. 2033 c.c..

Le domande svolte nei confronti di U. spa vanno, pertanto, rigettate.

Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, la G. s.r.l. va condannata al pagamento delle stesse a favore degli attori. Le stesse si liquidano in Euro 2530, di cui Euro 2200 per compensi e Euro 330 per rimborso spese generali.

Parimenti, gli attori vanno condannati al pagamento delle stesse a favore di U. spa e le stesse si liquidano in Euro 2530, di cui 2200 per compensi e Euro 330 per rimborso spese generali.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede:
- accerta e dichiara la nullità del contratto del contratto del 9.3.2013, stipulato tra i ricorrenti e la resistente G. s.r.l.;
- condanna la resistente G. s.r.l. alla restituzione a favore degli attori, in solido, dell'importo di Euro 12.270,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- condanna la resistente G. s.r.l. al pagamento a favore degli attori, in solido, dell'importo di Euro 6950,04 a titolo di risarcimento del danno;
- rigetta le domande proposte dai ricorrenti nei confronti della resistente U. S.p.A.;
-Condanna G. s.r.l. alla rifusione delle spese di lite a favore dei ricorrenti, liquidate, come sopra, in Euro 2530, oltre accessori dovuti;
- Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore di U. S.p.A., liquidate, come sopra, in Euro 2530, oltre accessori dovuti;
Così deciso in Milano, il 10 aprile 2017.
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2017.

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