Caricamento notizie in corso...
Visualizzazione post con etichetta cancellazione. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta cancellazione. Mostra tutti i post

sabato 29 ottobre 2022

Outlet Travel System - non è valido il contratto di Golden Eagle!

Anche il contratto denominato "outlet travel system" di Golden Eagle Travel & Service non è valido, e la società padovana viene condannata alla restituzione dei soldi incassati dai consumatori.

Ed ancora una volta, come già evidenziato in più circostanze, è stata considerata non valida l'adesione dei consumatori al registro dei soci di New Club Elite (per un approfondimento, leggi qui).

Nella concreta fattispecie, è il Tribunale di Monza (che già si era espresso in merito a questo tipo di contratti. Vedi qui) che ha accertato la non validità del contratto concluso da alcuni consumatori e la società padovana.


Una delle peculiarità di questo tipo di contratti è, come si è potuto notare in molti casi affrontati, il ricorso a grandi premi, come tablet o sconti carburante, i quali vengono presentati come offerte allettanti che giustificano la conclusione del contratto. Offerte che, gran parte delle volte, non vengono consegnate ai consumatori che invece ottengono un particolare sconto dal prezzo base, nella misura dei buoni a cui rinunciano.


Non può sfuggire che questi buoni vengono, però, elencati in modo analitico e fanno intendere al consumatore che con la conclusione del contratto si ottengono vari buoni, l'I-pad e "una quota associativa al tour opertor N.C.E. e a tutti i suoi privilegi".

Tali privilegi sono, come riconosciuto da vari consumatori, consiste nella mera iscrizione al club inglese denominato New Club Elite, una sorta di pseudo multiproprietà temporanea, circostanza non specificata nel contratto in modo completo e trasparente.

sabato 18 gennaio 2020

Time e Service vi ha venduto un upgrade? nulla l'iscrizione a New Club Elite

Nuovo ed importante risultato ottenuto in favore dei consumatori rimasti coinvolti nella vicenda New Club Elite. 

Il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato la nullità di un nuovo contratto di upgrade venduto a dei consumatori emiliani da parte dell'agenzia Time & Service S.r.l. di Davoli (CZ), ordinando alla società di procedere alla cancellazione dei ricorrenti dall'iscrizione a New Club Elite, in modo tale che non debbano più pagare le spese di gestione.

La vicenda, comune a molti consumatori rimasti intrappolati nell'iscrizione al club inglese, prende avvio da uno dei famosi buoni vacanza regalati durante gli appuntamenti ad invito presso una struttura alberghiera e conclusa con la firma di contratti o promesse di vendita.

Nel caso di specie, due consumatori reggiani avevano aderito al sistema vacanze, dietro la promessa che se dopo dodici mesi dalla conclusione del contratto, sarebbero potuti uscire dal rapporto bancario con semplice invio di una mail alla società venditrice.

Purtroppo, come appurato in seguito, la promessa orale non veniva mantenuta anche perchè non trovava alcuna conferma nel contratto sottoscritto dai consumatori (verba volant, scripta manent).

Invitati a provare uno dei resort del circuito Club Elite, i nostri sfortunati acquirenti divenivano oggetto di una ulteriore proposta di miglioramento della propria iscrizione al club, il famoso upgrade, attraverso l'iscrizione a "club platinum".

Cosa vuol dire club platinum per l'acquirente? maggiori strutture, più persone che possono aderire alla settimana vacanza, più servizi secondo i proponenti, mentre di fatto i nostri consumatori non hanno trovato alcun vantaggio, risultando invece disorientati rispetto a tutti i denari spesi per entrare nel circuito Club Elite.

Appare opportuno evidenziare, infatti, che oltre alle spese di iscrizione, la coppia di Reggio Emilia è oggetto di richiesta di pagamento delle spese di gestione annuali, proveniente dalla Spagna, sede amministrativa N.C.E., con richiesta di pagamento di alcune centinaia di euro.

La domanda che i consumatori ci hanno rivolto è stata: "si può uscire da questo sistema?". La nostra risposta è: "SI".....ecco come.

domenica 30 giugno 2019

Bergamo - un nuovo acquisto New Club Elite è nullo

Segnaliamo il nuovo intervento di un tribunale italiano che ha dichiarato la nullità del contratto di acquisto (iscrizione?) a New Club Elite.

Il Tribunale di Bergamo ha giudicato la vicenda che ha riguardato dei consumatori bergamaschi, invitati per il ritiro di un buono vacanza presso un hotel e che successivamente si sono ritrovati iscritti a New Club Elite fino al 2053.

I malcapitati consumatori avevano ricevuto la garanzia, a parole, che il loro contratto sarebbe stato eventualmente ceduto e che avrebbero potuto rivendere ogni diritto alla società venditrice. Promesse che, come al solito, erano rimaste disattese.

Il giudice bergamasco, chiamato ad analizzare il contratto di vendita, ha riconosciuto il carattere estremamente generico del contenuto e degli obblighi, con impossibilità da parte del consumatore di poter comprendere la natura e i diritti/obblighi nascenti dalla firma.

Il Tribunale ha, in conclusione, dichiarato la nullità del contratto e ordinato alla società venditrice di provvedere alla cancellazione degli stessi da New Club Elite. 

Per maggiori informazioni, puoi scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it

sabato 4 agosto 2018

Certificato New Club Elite - il Tribunale di Torino in favore dei consumatori

Molti lettori del blog ci hanno scritto di recente chiedendoci quale sia la posizione assunta dal Tribunale di Torino rispetto alla validità del contratto di acquisto del certificato Club Elite. Dobbiamo premettere che non possiamo darvi un quadro completo, in quanto i giudici intervenuti in questa materia sono molti, e la definizione dei giudizi può essere diversa.

Sicuramente possiamo evidenziare alcuni aspetti che hanno caratterizzato i recenti interventi dei giudici torinesi chiamati a decidere in merito a questi particolari contratti.

martedì 10 ottobre 2017

Travel & service box di GETS: Monza cancella l'iscrizione a NCE

Il Tribunale di Monza, ancora una volta, rende nullo il contratto di acquisto di un certificato New Club Elite, condannando la società venditrice alla cancellazione dei consumatori dal registro del club inglese.

Nel caso di specie, la società condannata è Golden Eagle Travel & Service, impresa della Provincia di Padova che ha promosso e venduto i pacchetti denominati Travel & service box con i quali, tra le altre, è stato venduta una iscrizione a New Club Elite a molti consumatori di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Abbiamo peraltro ottenuto il medesimo risultato, sempre nei confronti di Golden Eagle Travel & Service, anche in altri tribunali:


Tribunale di Milano: quel contratto non è chiaro - si alla cancellazione da New Club Elite

Il Tribunale di Milano ha accertato la genericità del contratto "travel box", così motivando la propria decisione: ": "Non è pertanto innanzitutto chiaro se il contratto abbia per oggetto la vendita di un bene o di un servizio o l’iscrizione ad un club; non è chiaro dunque il diritto conseguito dai ricorrenti con l’acquisto di tale certificato, e di conseguenza la prestazione a cui è tenuta la parte venditrice (odierna resistente).".


Secondo il giudice milanese, il contratto non può essere considerato valido e vincolante per i consumatori, dichiarandone la nullità e ordinando la cancellazione di questi ultimi da New Club Elite (per maggiori informazioni, clicca qui).


Tribunale di Bologna


 Anche il Tribunale di Bologna si è trovato ad affrontare la vendita del prodotto definito "Travel box", ossia un pacchetto accompagnato da buoni benzina, viaggi esclusivi, sconti sulle prenotazioni viaggi e soggiorni, tra i quali veniva venduta ………"una quota associativa al N.C.E. Tour operator di cui fanno parte i complessi turistici: La fenice in Sardegna, Gli Ontani in Sardegna, Meridie Village in Calabria etc.".


In cosa consista questa quota è ben conosciuto da chi è entrato nel circuito New Club Elite, ovverossia l'iscrizione al club inglese fino al 2053.


Ma le caratteristiche di questo prodotto erano state specificate con chiarezza ai consumatori durante l'appuntamento all'albergo? 


E sono riportate nel contratto che avete sottoscritto?


Nel caso affrontato dal giudice bolognese, la risposta a questi quesiti è negativa, così come chiarito dal Tribunale di Bologna che ha riscontrato molte carenze nel modello contrattuale sottoposto alla firma dei consumatori, ignari della iscrizione al club inglese collegata a quel contratto.


Tra le altre, il giudice ha accertato la seguente carenza informativa nel contratto:"sono del pari del tutto indeterminati e generici i riferimenti al <<N.C.E. Tour operator>> e del pari privo di contenuto informativo lo stesso <<certificato di associazione>> trasmesso ai ricorrenti mesi dopo la firma del contratto e nel contratto neppure adeguatamente presentato;".


Tutte queste motivazioni hanno suggerito il Tribunale di Bologna, come quello di Milano, a dichiarare nullo il contratto con restituzione dei soldi ai consumatori e cancellazione da New Club Elite (per maggiori informazioni, clicca qui).


I giudici si sono ad analizzare il modello contrattuale di Golden Eagle Travel & Service, valutando le informazioni, gli oneri e le conseguenze collegati alla firma, così come accaduto nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale di Monza.

La società ha presentato l'offerta come "Travel & service box", un box contenente una sorta di dream box al cui interno ci sono offerte di ogni tipo, quali buoni omaggio - dispositivi elettronici - vantaggi per i mezzi pubblici e, non chiarito, l'iscrizione al solito club.

Il Tribunale di Monza ha così descritto il modello contrattuale "Nella fattispecie il contratto stipulato dai ricorrenti avrebbe come oggetto una c.d. “travel & service box” consistente in un iPad mini Apple Wi-Fi 16GB con software dedicato, una quota associativa al N.C.E. Tour operator di cui farebbero parte complessi turistici genericamente indicati e che darebbe diritto ai titolari".

Parte del modello contrattuale di Travel & Service Box
Il Giudice brianzolo, però, nel descrivere i dati emersi dal documento prodotto in atti, ed i successivi fatti accaduti ai consumatori monzesi, ha evidenziato la genericità e contraddittorietà del vincolo contrattuale.

Di conseguenza, e facendo seguito alle promesse ricevute dai promotori di GETS, si è rivolta a quest'ultima per chiedere la rivendita del diritto vacanza con restituzione dei soldi versati.

Purtroppo, i consumatori non hanno mai ricevuto alcuna risposta dalla società e quindi hanno visto, da un lato, sparire l'importo versato e, dall'altra, scoperto di essere costretti a pagare delle spese di gestione (od iscrizione) al club inglese fino al 31 dicembre 2053.

Il Giudice monzese ha considerato del tutto generico il contratto firmato dai consumatori monzesi, in quanto carente di tutte le informazioni relative al diritto oggetto di vendita.

Non possiamo che condividere questo passaggio del giudice:"Dall’esame di tali documenti non è chiaro se il contratto intercorso tra le parti abbia ad oggetto l’iscrizione ad un club o la vendita di un bene o servizio.

Inoltre non è determinato e/o determinabile il diritto di cui i ricorrenti sarebbero divenuti titolari con l’acquisto di tale certificato e, di conseguenza, la prestazione a carico della venditrice.

Il contratto, infatti, parla di servizi offerti con la tipologia basic, mentre il certificato indica che la fruizione dei predetti servizi sarebbe comprensiva del diritto di usufruire di una settimana all’anno degli alloggi residenziali facenti parte dei complessi turistici affiliati al New Club Elite della tipologia basic.".

Di conseguenza, il Tribunale di Monza ha considerato non valido il generico contratto firmato dai consumatori, affermando che gli stessi non possono essere vincolati dal pagamento delle spese di gestione e condannando la società convenuta alla cancellazione dei loro nomi dal Registro di New Club Elite.

Per maggiori informazioni, potete contattare multiproprieta@consumatoreinformato.it


Aggiornamento: per correttezza d'informazione e ad integrazione della corrente pagina web, si rende noto che nel caso in oggetto e con la disponibilità ed attenzione della società Golden Eagle Travel & Service, tra le parti è successivamente intervenuta soluzione transattiva con la quale è stato risolto il rapporto contrattuale.

martedì 11 agosto 2015

Ses Fontanellas Limited condannata a cancellare il consumatore dal proprio registro!

Buone notizie per i possessori di un certificato di iscrizione al Ses Fontanellas Club e che vorrebbero uscire da questo prodotto vacanza, per non pagare più alcuna spesa di gestione.

Con una recente pronuncia, il Tribunale di Vercelli ha dichiarato la nullità di un contratto di Ses Fontanellas Limited, ordinando alla società convenuta di provvedere alla cancellazione della consumatrice dal proprio registro degli associati.

La vicenda oggetto di intervento da parte del giudice vercellese era particolarmente complessa, in quanto il contratto di acquisto dell'iscrizione al Club Fontanellas era avvenuta a seguito di contatti telefonici e, in seguito, di persona.

La consumatrice vercellese era stata convinta a firmare il contratto dietro la promessa che, in un secondo momento, avrebbe potuto rivendere il diritto vacanza alla stessa società Ses Fontanellas Limited.

Il Giudice, chiamato a decidere in merito alla regolarità di questa vendita, ha accertato che il contratto non era regolare, ed in particolare ha rilevato la mancanza di molte informazioni in merito alla natura del diritto vacanza venduto alla consumatrice vercellese.

Queste irregolarità hanno comportato la nullità del contratto di acquisto di Ses Fontanellas Limited, e di conseguenza il Tribunale di Vercelli ha stabilito che:

- la consumatrice ha diritto a riottenere i soldi pagati in questi anni;

- la consumatrice non deve più pagare le spese annuali di gestione per i prossimi anni;

- Ses Fontanellas Limited deve cancellare il nominativo della consumatrice dal proprio Registro degli iscritti al club.

Per maggiori informazioni, potete scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it

Di seguito, la decisione del Tribunale di Vercelli.

mercoledì 29 aprile 2015

Prima S.r.l. cancellata dal Registro delle Imprese

Una delle società che maggiormente venduto punti vacanza Privilege, Prima S.r.l., è stata di recente cancellata dal Registro delle Imprese di Catanzaro, ve risultava iscritta negli ultimi anni.

La società aveva collocato il prodotto vacanza nei primi anni duemila, ed ha operato fino a qualche tempo addietro.

La cancellazione è stata giustificata dal mancato deposito dei bilanci nelle ultime annualità, ed è stata dichiarata estinta d'ufficio ai sensi art. 2490 c.c., con decreto del 23 settembre 2014.

martedì 9 settembre 2014

La società Alliance Italia è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia

Una nuova società che ha intermediato certificati di associazioni, ed altri diritti vacanza, ha chiuso la propria attività, come segnalatoci di recente da un legale che ringraziamo.

Si tratta della società Alliance Italia S.r.l., la quale ha offerto i certificati di iscrizione a New Club Elite, e al circuito Interval, a partire dal 2009, operando in diverse città italiane.

La società ha offerto il certificato di iscrizione a New Club Elite con la possibilità, teorica, di poter usufruire di periodi vacanze in alcuni resort spagnoli (tra gli altri, Club Aldea del Mar, Club Jardines Paraisol, Club Gemelos, Club Meditterenean Cala Pii etc..), e italiani.

La società risulta essere stata dichiarata fallita con sentenza pronunciata dal Tribunale di Venezia, dallo scorso mese di settembre 2013.

In data 19 novembre 2013, inoltre, si è tenuta l'udienza di esame del passivo della suddetta società, certificando l'avvio della procedura di estinzione di Alliance Italia S.r.l., e che dovrebbe chiudersi nei prossimi mesi. 

giovedì 13 marzo 2014

Rottamazione multiproprietà - Free Time Service condannata per lite temeraria

La rottamazione della multiproprietà è un argomento che Consumatore Informato ha trattato con  frequenza anche in questo blog, sottolineando che colui che intenda intraprendere questa strada per vedersi cancellato il proprio diritto vacanza si assume evidenti rischi di insuccesso.

Non sempre, infatti, l'attività di rivendita/cessione a titolo gratuito del diritto vacanza è accompagnata da una corretta informazione in favore del consumatore, ed anzi vi sono dei casi in cui la rottamazione può tradursi nello scambio/permuta della vecchia multiproprietà in un nuovo certificato di associazione, o altro diritto di godimento turnario.

La vicenda che viene affrontata dal Tribunale di Verona, e che potete leggere in calce a questo intervento, ha ad oggetto uno scambio (permuta) di un certificato di associazione presso il famoso resort Castillo Beach con altro diritto vacanza, con il quale i consumatori si sono trovati costretti a dover pagare altre spese di gestione.

La sentenza affronta, quindi, un caso tipico che molti proprietari di certificati di associazione si sono trovati a dover affrontare, ossia ricevere una telefonata, a cui segue un incontro, con un promotore di una società che si impegna a rivendervi (oppure cedervi a titolo gratuito) il vecchio diritto vacanza, proponendone uno nuovo e diverso.

In molti casi, come dimostra l'intervento giurisprudenziale, la rottamazione si conclude in un nulla di fatto, o meglio il malcapitato consumatore si trova costretto a dover versare altri denari di spese di gestione.

1. La vicenda
La vicenda oggetto della sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona ha inizio nel 2001, allorché all'esito di un incontro in un albergo, un consumatore veronese diviene titolare di un diritto di godimento turnario presso Castillo Beach Club di Fuerteventura.

In seguito, il multiproprietario veniva contattato dalla società Free Time Service, operatore specializzato nella fornitura di servizi finalizzati alla ricerca di acquirenti di multiproprietà in Italia, la quale di rivendere il diritto vacanza ad altro soggetto.

Decorsi alcuni mesi, quasi un anno, Free Time Service comunicava al consumatore di non essere riuscita a rivendere il diritto vacanza e gli proponeva di la permuta del suo diritto vacanza con altro diritto vacanza, presso la struttura Country House Caberto II.

F.T.S. si impegnava con il consumatore a ricomprare il diritto ceduto al prezzo fissato al momento dell'accordo, eventualmente aumentato di un percentuale tra il 5% e il 10%.

Il consumatore concludeva il contratto di permuta, trasferendo il diritto di multiproprietà e corrispondendo alla società F.T.S. ulteriori 5.000 euro.

In seguito, il multiproprietario aveva manifestato la propria intenzione ad F.T.S. di rivendere la multiproprietà presso Country House Caberto II, chiedendo l'applicazione dell'art. 11 del regolamento contrattuale.

La società convenuta non aveva mai adempiuto alle obbligazione che aveva assunto con l'accordo sottoscritto nel 2008, rifiutandosi di riacquistare la multiproprietà.

2. La decisione del Tribunale - lite temeraria
Il giudice veronese ha accolto la domanda del consumatore, premettendo che Free Time Service non diede corso alla richiesta di riacquisto avanzata dal multiproprietario, anche se specificamente pattuito all'art. 11 delle condizioni contrattuali.

Tale omissione viene qualificata dal Tribunale come una grave forma di inadempimento degli obblighi contrattuali, priva di valida giustificazione fornita dalla società convenuta in giudizio.

Il giudice osserva che la circostanza, lamentata da Free Time Service, secondo la quale il consumatore non avrebbe inviato delega notarile a vendere il diritto vacanza presso Castillo Beach, non consentendole di rivendere il suddetto diritto vacanza sarebbe smentita dai fatti di causa, in quanto "dalla documentazione prodotta dalla convenuta emerge poi, piuttosto chiaramente, che l'attore aveva consegnato alla F.T.S. l'originale del certificato attestante il proprio diritto di godimento sulla struttura alberghiera sopra citata e che questo rappresentava l'unico adempimento formale al quale si era obbligato".

La consegna del citato documento (il certificato di associazione) sarebbe risultato sufficiente per l'adempimento dell'obbligo da parte di Free Time Service, ossia la cancellazione del diritto vacanza in oggetto, non risultando necessaria alcuna procura notarile conferita dal consumatore.

Riteniamo utile richiamare la sentenza sul punto "Quanto poi all'ulteriore omissione che la convenuta ha contestato all'attore, ossia di non averle consegnato la procura notarile, deve osservarsi come il rilievo sia innanzitutto generico, atteso che, anche alla luce delle modalità di trasferimento della titolarità delle quote di multiproprietà, che, secondo la convenuta, dovevano essere osservate, non si comprende quale funzione tale atto potesse assolvere. Qualora poi si tratti della procura ad negotia alla quale si fa cenno nell'atto di impegno sottoscritto dalle parti sempre il 22 aprile 2008 (v. doc. 8), non risulta che tale prestazione sia stata mai richiesta all'O. prima del presente giudizio"  

Insomma, conclude il giudice, "nulla può addebitarsi in proposito all'attore", riconoscendo l'esclusiva responsabilità di Free Time Service, la quale viene condannata a corrispondere all'attore l'intera somma versata in esecuzione del contratto rimasto inadempiuto.

Free Time Service, però, viene condannata per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., terzo comma, come disciplinato dalla Legge n. 69/2009, avendo la società resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Dove risiede la colpa grave per il Tribunale di Verona? "Nel caso di specie è sufficientemente sintomatica di una colpa grave connotante la condotta processuale della convenuta la circostanza che alcuni dei suoi assunti, come si è meglio evidenziato sopra, sono stati smentiti dalla documentazione che essa stessa ha prodotto.".

3. Conclusione
Come sanno coloro che hanno letto questo intervento, il mercato della rottamazione della multiproprietà è estremamente florido, e sono molte le società che offrono il servizio di rivendita/cessione a titolo gratuito/permuta del diritto vacanza.

La vicenda affrontata dal Tribunale di Verona dimostra, ancora una volta, che molte di queste società offrono servizi non sempre vantaggiosi per il consumatore, promettendo determinate prestazioni che non vengono in seguito eseguite.

I modelli contrattuali sottoposti all'attenzione dei consumatori sono, in molte circostanze, estremamente generici, in particolar modo laddove devono essere specificati i servizi offerti e i costi totali dovuti per la rottamazione.

Molto spesso questa genericità del contratto scritto viene sopperita dalle indicazioni offerte dal promotore intervenuto presso la vostra abitazione, le quali, come hanno già sperimentato molti di voi, non hanno alcun valore quando "le cose non vanno bene": verba volant, scripta manent

E' vostro pieno diritto quello di essere edotti, per iscritto, di tutti gli elementi caratterizzanti il contratto e, quindi:

- il servizio offerto (tipologia, tempi di svolgimento, attività svolte);

- modalità di pagamento (avete il pieno diritto di pretendere che parte della somma pattuita sia corrisposta solo all'esito dell'attività offerta dalla società).

- diritto di recesso - potete esercitare il recesso entro giorni 10 dalla sottoscrizione (quattordici giorni a partire da giugno 2014) senza dover versare alla società penali o importi privi di giustificazione.

In generale, vi consigliamo di comprendere con chiarezza quale attività viene svolta dalla società e monitorare, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, l'effettivo svolgimento degli obblighi contrattuali da parte della società.

Di seguito, potete leggere la sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona.

domenica 21 novembre 2010

Il Tribunale di Pordenone ribadisce il principio del collegamento negoziale tra multiproprietà e finanziaria: ancora una volta il consumatore può cancellare la multiproprietà e riprendersi quanto pagato!

La sentenza che vi proponiamo di seguito è l'ennesima vittoria di un multiproprietario rispetto alla società che gli ha venduto la quota di diritto di godimento ripartito.
Il Giudice ha quindi dichiarato la nullità del contratto di multiproprietà ed ha "liberato" il consumatore dal dover pagare nuove spese condominiali annuali nei confronti del resort.
La vicenda, nata secondo le usuali modalità dell'invito ad un meeting, presenta anche l'ulteriore elemento del finanziamento: il multiproprietario, infatti, aveva sottoscritto un contratto di finanziamento per poter pagare a rate la propria quota di diritto di godimento.
Il Tribunale di Pordenone, seguendo un filone giurisprudenziale oramai affermato, ha accertato l'esistenza di un collegamento tra i due contratti, quello di multiproprietà e quello di finanziamento, sicché alla nullità del primo è seguita la nullità dell'accordo stipulato tra il consumatore e la società finanziaria.
Il multiproprietario, quindi, ha potuto riottenere tutti i soldi spesi per l'acquisto della multiproprietà.

Di seguito la sentenza

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Tribunale di Pordenone, in in persona del giudice monocratico dott.ssa Francesca Clochiatti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2208 del Ruolo Generale dell'anno 2005 posta in deliberazione all'udeinza del 27.01.2010 e vertente 
tra
_________ rappresentati e difesi da __________________

attori
contro
________ in persona del legale rappresentante pro tempore e rappresentata e difesa da__________________

convenuta

contro
________ in persona del legale rappresentate pro tempore

convenuta contumace

OGGETTO
accertamento nullità contratti collegati

CONCLUSIONI:

per l'attore
"Piaccia al Tribunale Ill.mo
IN VIA PRINCIPALE a norma degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c,c, o comunque artt. 3 e 7, comma 3, d. lgs. 427/98 dichiarare la nullità del contratto stipulato dalla signora_________ con_________ in data 9 aprile 2001, stante l'assoluta indeterminatezza e indeterminabilità del suo oggetto, nonché la mancanza degli elementi indicati nel d.lgs cit. Per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento con _______________ ex art. 8 D.Lgs. 427/98.
IN VIA INCIDENTALE dichiarare nulla ed inefficace la clausola n. 3 del contratto della___________ in quanto in contrasto con le disposizioni del c.c. ed in particolare con gli artt. 1341, 1342 e 1468 bis e seguenti del codice civile;
IN SUBORDINE, pronunciare l'annullamento di tale ocntratto a norma dell'art. 1439 c.c. e per l'effetto dichiarare nullo per difetto di causa il contratto di mutuo;
COMUNQUE, dichiarare tenute e condannare la _________________ convenuta alla restituzione in favore degli attori della somma complessiva di €_____________o dell'importo che risulterà versato dagli stessi alla fine della controversia, oltre interessi legali nel frattempo maturati;
IN OGNI CASO, col favore delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, oltre maggiorazione 12,50% ex art. 15 Tar. Prof., IVA e CPA come per legge".
"In via istruttoria
Si chiede ammettersi prova per testi, che si indicano fin d'ora nella persona della signora__________, residnete in via__________, a________________, sui fatti esposti in narrativa, ai punti 4) a) e 5) a) da intendersi, premessa la locuzione "vero che", quali capitoli di prova.
Con ogni più ampia rserva istruttoria".
per la convenuta, come da foglio allegato al verbale dell'udienza del 04.03.2009.

RAGIONI DELLA DECISIONE
I. L'azione di nullità del contratto di compravendita del certificato di associazione e di locazione di porzione di immobile in time share è fondata.
Invero come hanno già avuto modo di statuire ormai numerose sentenze di merito che si sono occupate di cause del tutto analoghe se non identiche intentate da malcapitati consumatori - e in particolare l'ormai nota Tribuanel di Firenze 2 aprile 2004 - il contratto firmato dall'odierna attrice è radicalmente nullo per inditerminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c. come richiamato dall'art. 1418 c.c..
In sintesi l'estensore della sopra nominata sentenza nota, con considerazioni del tutto estensibili all'odierna fattispecie, che è assolutamente incerta la natura del c.d. certificato di associazione che sembrerebbe oggetto di una compravendita. Non si precisa il tipo di titolo venduto, la sua legge di circolazione, né la natura dell'associazione a cui fa riferimento. Non si precisa se si tratta della partecipazione a una persona giuridica, a un ente di fatto, a un fondo, a un patrimonio separato o a una società commerciale. La lettura della premessa non aiuta a comprendere l'oggetto del contratto: si fa riferimento a un periodo di godimento settimanale presso il complesso turistico a Fuerteventura nelle Isole Canarie, ma non si intende in nessun modo quale sia il collegamento tra il periodo di godimento e il certificato di associazione. Si precisa che il periodo di godimento non è stabilito e quindi resta del tutto oscura la durata e la collocazione dello stesso. Si fa poi riferimento all'iscrizione al circuito Interval International di cui non è assolutamente chiarita né la natura né le conseguenze, tranne quella di poter scambiare la propria settimana di godimento; altra annotazione incomprensibile è qulla di fruire di altre dodici settimane di vacanza (dove a che prezzo? fornite da chi?). Non è assolutamente precisato il costo di tale iscrizione che dopo tre anni è posta a carico del cliente. Si fa poi riferimento a una società di gestione, la_____________, terza rispetto al contratto; sempra quindi di capire che chi aderisce al contratto non ha alcuna possibilità di ammnistrare o gestire il complesso né di per sè scambiare la settimana di godimento. L'incertezza in ordine all'oggetto del contratto aumenta con la lettura delle successive clausole sotto il titolo "condizioni generali di contratto". Ancora si fa riferimento al certificato di associazione senza che possa capirsi cosa sia. Non si caisce quale è la consegunza giuridica del rilascio del certificato di associazione.
Di particolare nel nostro caso, rispetto a quello esaminato dal Tribuanel di Firenze, c'è che dopo la firma del contratto di acquisto del certificato di associazione fu fatto firmare all'odieran attrice anche un foglio intestao "verbale di consegna n. 38/c" la cui lettura desta ilarità considerato che in nessun modo si riesce a capire quale sia l'oggetto della consegna, ilmodulo contendo solo un riepilogo dei pagamenti a cui i malcapitati attori si erano obbligati. Non si comprende quale sia il grado di autonomia di tale pattuizione rispetto all'altra già esaminata. Da un lato sembra un sunto dell'altro "tipologia fluttuante" da godere presso lo stesso villaggio turistico, con l'obbligo di fissare ogni anno la settimana di spettanza. Si fa poi riferimento a "scontati omaggi contrattuali del valore di 1.990.000 Lire.
 In conclusione è evidente che l'attrice non è stata messa in grado di capire in cambio di che cosa avrebbe dovuto sborsare ben 20.000.000 delle vecchie lire, oltre 6.414.000 di interessi (vedi doc. n. 5). Il contratto è quindi radicalmente nullo per indeterminatezza dell'oggetto. Inoltre è nullo anche ai sensi dell'art. 3 D.L.vo 427/98 (ora trasfuso nel c.d. codice del consumo, artt. 69 e ss. D. L.vo 206/05) sui contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento ripartito di bene immobile: infatti se è vero che quella disposizione di legge prevede la nullità del contratto se difetta la forma scritta, è altrettanto vero che questo requisito deve essere interpretato in senso sostanziale come la necessità che tutti gli elementi, previsti dalle stesse disposizioni di legge come requisiti inderogabili ed essenziali del contratto, risultino chiaramente dal testo scritto dello stesso. Ed allora non chi non veda che un contratto del tutto carente di alcune delle indicazioni previste agli artt. 2 e 3 del decreto 427/98 (ora 70 e 71 codice del consumo) tra cui l'indicazione precisa del periodo di tempo del godimento; la durata del contratto e il termine a partire dal quale può essere esercitato il godimento; la possibilità di vendere il diritto; i costi dei sistemi di scambio e di vendita del diritto; una clausola che esclude spese ulteriori a quelle stabilite in contratto; le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell'immobile; informazini circa le modalità per risolvere il contratto di finanziamento connesso al contratto base etc; o con requisiti espressi in modo sommario e ingannevole come quelli sopra esaminati é nullo proprio perchè l'omessa indicazione di quegli elementi, o la loro indicaizone in modo impreciso e incomprensibile, viola il diritto del consumatore acquirente ad una piena consapevolezza del proprio operato negoziale.
Ciò premesso in punto nullità del contratto di acquisto e condannata la____________a rifondere alla signora _____________quanto versato quale anticipo - 3000.000 lire in spinosa questione dell'esistenza o meno del collegamento negoziale fra il contratto di acquisto delbene di consumo e il contratto di finanziamento che l'attrice ha contestaulamnte stipulato sempre indata 09 aprile 2001 con ____________ora__________al fine di corrispondere a_____________il residuo del prezzo stabilito, cioè 15.000.000 di Lire.
Infatti solo rilevando un collegamento funzionale fra i due contratti (e in particolare il collegamento funzionale del mutuo con il contratto di consumo) è possibile affermare che le vicende del contratto di acquisto si riverberano su quelle del contratto di finanziamento quanto alla validità e all'efficacia, e specificatamente che essendo nullo il contratto base di acquisto lo è anche il contratto di finanziamento.
Come noto la Corte di Cassazione esige che l'esistenza del collegamento funzionale sia puntualmente motivata. La motivazione deve dar conto del processo logico con cui partendo dai dati su cui si fonda l'interpretazione del contratto e in particolare della volontà delle parti si giunge a ritenere che le parti abbiano nella loro autonomia negoziale attivato un meccanismo attraverso il quale hanno perseguito un risultato economico unitario e complesso che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contrati i quali conservano una causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento di reciproci interessi (in tal senso tra le molte Cass. 7074/06); il collegamento deve dipendere dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza che almento uno dei due negozi (collegamento unilaterale) trovi la propria causa nell'altro, dall'intento specifoco delle parti di coordinare i due negozi così instaurando tra di essi una connessione teleologica (Cass. 12567/04). 
Ebbene si ritiene che nel caso di specie sussista collegamento funzionale fra il contratto di finanziamento erogato da ________ e il contratto di acquisto del diritto di godimento di immobile, nel senso che il contratto di finanziamento era finalizzato solo ed esclusivamente all'acquisto del diritto di godimento e in quest'ultimo acquisto trova la causa ultima della sua stipula. questa configurazione negoziale, che come vederemo risulta chiaramente evincibile da clausole contrattuali e da fatti successivamente accaduti che ne indirizzano l'interpretazione, rispondeva effettivamente all'intento e agli interessi economici delle parti così come coinvolti nell'operazione de quo.
Nello specifico collegamento fra i due negozi risulta: 1) dalla circostanza importantissima che non si tratta di un finanziamento che________ha avuto procurarsi per conto suo ma che al contrario gli è stato propsettato ed offerto dagli stessi operatori di______; 2) dalla circostanza che nella richiesta di finanziamento firmata dall'attrice è prevista in bella mostra all'inizio del testo contrattuale la clausola che prevede la delega di_______a _____ a versare direttamente a _______l'importo di finanziamento; 3) dalla circostanza che nel contratto di finanziamento è indicato l'oggetto del contratto di acquisto che viene indicato come multiproprietà in time share con la specificazione del periodo di godimento (floating) e l'individuazione ed ubicazione dell'immobile, ovviamente con tutta l'indeterminatezza con cui le medesime indicazioni si ritrovano nel contratto di acquisto; 4) dalla circostanza che anche nel contratto di acquisto, clausola 2.2 è indicato che il pagamento del saldo sarebbe avvenuto a mezzo finanziamento, e cioè il modulo di______ 5) dalla circostanza che come avviene sempre in questi casi i moduli di finanziamento erano nella disponibilità di __________; 6) infine dalla circostanza notoria che la stipula di finanziamento con_______veniva sostanzialmente presentata dagli operatori di_________come un passaggio inevitabile dell'operazione (ammantato di convenienza per il cliente che poteva così pagare a rate). Per completezza va osservato che come si desume dal documento n. 22 prodotto da convenuta, il 31 maggio 2010_______metteva a disposizione di_______l'intero prodotto finanziario con bonifico bancario.
In altre parole è evidente da un lato la funzionalizzazione del mutuo all'acquisto del bene o servizio previsto dal contratto base; dall'altro emerge la trilateralità dell'operazione economica e giuridica essendo____parte attiva della stessa sia nel momento della stipula della convenzione sia nel momento dell'erogazione del finanziamento direttamente alla ditta convenzionata.
Non sfugge al giudicante che non tutti i contratti di finanziamento sono stati giudicati dalla S.C. come snz'altro avvinti da un collegamento negoziale con il contratto di consumo (si veda la nota Cass. 12567/04); ma va osservato che nei casi esaminati dalla Corte il rapporto si caratterizzzava per l'assoluta estraneità della Banca finanziatrice alla vicenda del contrato di compravendita che al momento della stipula del mutuo era stato già concluso dal consumatore d'accordo col venditore senza alcun intervento della banca e sempre d'accordo col venditore era stato risolto.
Nel caso di specie ricorre invece lo specifico collegamento negoziale noto come mutuo di scopo ( o finanziamento finalizzato) consistente nella erogazione del credito a medio o lungo termine in cui acquista rilievo accanto alla causa creditizia il motivo specifico per il quale il utuo viene concesso.
La destinazione da imprimersi alle somme mutuate dalla sfera dei motivi si inserisce nel negozio fino a tradursi nella sua funzione; l'impiego del capitale da motivo estraneo alla struttura entra a far parte del regolamento contrattuale. Il mutuante deve solitamente erogare la somma direttamente al venditore, il mutuatario da parte sua non può comunque impiegarla se non nel modo previsto.
Questo tipo di muuto, che è contratto obbligatorio e non reale, vede la finalità dell'erogazione della somma inserirsi nel sinallagma contrattuale e di conseguenza se viene meno il contratto per cui il mutuo è stato concesso il mutuante è legittimato a chiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario, che di essa non ha sostanzialmente beneficiato, ma direttamente ed esclusivamente al venditore che rispetto al mutuo rimane terzo, ma ceh invece di esso direttamente beneficia. Infatti nell'ambito della funzione complessiva dei negozi collegati essendo lo scopo del mutuo legato al contratto di acquisto - in quanto la somma concessa a mutuo viene inderogabilmente destinata al pagamento del prezzo del bene - venuta meno la compravendita il finanziamento non ha più ragione di essere. In difetto del sinallagma della fattispecie complessiva risultante dal collegamento negoziale il venditore che riceve la somma mutuata deve restituirla e la richiesta di restituzione non va proposta nei confronti del mutuatario ma direttamente ed esclusivamente nei confronti del venditore (vedi in questi termini la nota Cass. 5966/01).
I requisiti del mutuo di scopo nella vicenda che ci occupa ci sono tutti siccome analiticamente elencati nei paragrafi che precedono. E da essi discende che deve essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta da________legittimata a chiedere la restituzion di quanto erogato direttamente ed esclusivamente a__________e non all' attrice che di quell'erogazione non ha mai minimamente beneficiato.
A diversa conclusione non può conudurre la presenza nel contratto di finanziamento de quo della clausola di esclusione della responsabilità del finanziatore per la mancata o ritardata consegna del bene, o per eventuali vizi dello stesso (clausola 3 delle condizioni generali di Finanziamento, doc.to 5 attori).
Infatti una volta che si è stabilito aliunde il mutuo di scopo e il collegamento negoziale, la richiamata clausola si pone come clausola limitativa delle eccezioni opponibili nell'ambito dei negozi collegati (sul punto vedi ancora Cass. 5699/01) ed è indubbiamente vessatoria ai sensi dell'art. 1469 bis c.c. (in vigore dal 1996 e ora trasfuso nel D.L.vo 206/05) che pone in generale l'inefficacia delle clausole che escludonon o limitano le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista, o di altra parte, in caso di inadempimento totale o parziale ed inoltre statuisce la vessatorietà delle clausole che, malgrado la buona fede, determinano per il consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. 
Non può certo dubitarsi dell'applicabilità al caso di specie degli artt. 1469 bis e ss. c.c., ivi compreso l'art. 1469 quinquiest che stabilisce l'assoluta inefficacia delle clausole in questione, essendo senz'altro gli attori dei consumatori_____e_______professionisti. In altre parole una volta che si è stabilito il rapporto sinallagmatico fra la somma erogata in finanziamento e ricevimento della prestazione (in questo caso prestazione di servizi essendo escluso che si trattasse di vera multiproprietà ossia di un diritto reale) è evidente che l'inopponibilità alla finanziaria delle eccezioni concernenti i servizi (totale mancanza o vizi degli stessi) si pone come assolutamente vessatoria considerando che proprio all'esclusivo fine di ricevere quei servizi la consumatrice si era risolta a stipulare il contratto di mutuo e che la loro assoluta mancanza fa venir meno la causa del muuto stesso. Senza contare il clamorso squilibrio tra diritti e obblighi che una siffatta clausola introduce a carico del consumatore: egli resterebbe obbligato a pagare l'intero prezzo pur non avendo ricevuto alcuna controprestazione.
Quanto infine alla presenza nel D.L.vo 206/05 dell'art. 42(prima 125 D.L.vo 385/93) intitolato "Credito al consumo. Inadempimento del fornitore" e dell'art. 77 (prima art. 8 D.L.vo 427/98) intitolato Risoluzione del contratto di concessione di credito, norme entrambe invocate dalla conventa per escludere il collegamento negoziale nel caso di specie (avuto riguardo alle circostanze che gli attori non hanno esercitato il recesso nei termini di legge ex art. 77 e che fra _______ e ___________ non risulta vi sia stato un rapporto di concesssione del credito in esclusiva come richiesto dall'art. 42) si osserva che tali norme prevedono ipotesi legali e tipizzate di collegamento funzionale fra il contratto di acquisto e il credito al consumo il che non vuol dire affatto che al di fuori di tali previsioni di legge il giudice non possa ravvisare circostanze di fatto come quelle fin qui enunciate che indipendentemente dalla previsione legislativa consentano di individuare un collegamento negoziale con conseguente possibile comunicazione fra i contratti stessi dei vizi di validità ed efficacia. 
E tale interpretazione sistematica si impone giocoforza sol che si tenga presente che si tratta pur sempre di norme che hanno come finailità la uttela del consumatore e non la restrizione dei diritti che lo stesso ha in applicazione delle normativa generale. Inoltre si tratta di norme adottate in sede di applicazione di direttive comunitarie che come noto stabiliscono una tutela minimale che il legislatore statale può ampliare come desidera.
In conclusione statuito il collegamento negoziale fra il contrato assolutamente nullo per indeterminatezza dell'oggetto che la sig.ra_____stipulò con ________e il contratto di finanziamento che l'attrice stipulò in pari data con______deve dichiararsi che anche quest'ultimo contratto è assolutamente nullo e che l'attrice ha il diritto divedersi restituire le rate vesrate dal giugno 2001 all'aprile 2004 per il complessivo importo di €_________, oltre interessi.
L'accoglimento delle domande principali proposte dall'attrice dispensa dall'esame delle subordinate. Quanto alla riconvenzionale proposta dalla convenuta nei confronti dell'attrice per il pagamento dell'importo residuo del finanziamento di essa si è già detto a proposito del mutuo di scopo ed è comunque evidente che niente ________può pretendere in esecuizone di un contratto nullo.
In virtù degli artt. 19 e 20 della Convenzione stipulata tra _______ e _________S.rl. dovrà, invece, essere accolta la domanda riconvenzionale svolta dalla conventa nei confronti della terza chiamata, ma dovrà essere rigettata la domanda di risarcimento del danno per assoluto difetto di allegazione dei fatti proposti a fondamento della stessa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dell'allegata nota.
P.Q.M.
Il Tribunal definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe, ogini diversa istanza, eccezione e difesa così decide:
1) dichiara la nullità del contratto intercoroso fra _________ e ____________ Srl e per l'effetto,
2) condanna quest'ultima a restituire all'attrice la somma di _____________ oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo;
3) dichaira la nullità del contratto di finanziamento intercorso fra________e__________, già______e per l'effetto,
4) condanna______s.p.a. a restituire all'attrice €________oltre interessi legali dalla data dei pagamenti delle rate al saldo;
[....]    

 

Modifica il post