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martedì 12 febbraio 2019

Ancora sulla nullità del contratto di finanziamento per l'acquisto di una multiproprietà

Torniamo a trattare, con il presente intervento, un argomento caro al nostro blog, ossia la validità del contratto di finanziamento collegato all'acquisto di una multiproprietà od altro diritto vacanza turnario, ovvero l'iscrizione ad un club.

Gli interventi in materia, come potete leggere già in questo blog, sono molteplici e non sempre chiari, tant'è che ancora oggi la Suprema Corte di Cassazione è dovuta intervenire per delineare la materia e spiegare quando la nullità del contratto principale comporta anche l'invalidità del contratto di finanziamento sottoscritto.

Abbiamo ripetutamente trattato il punto, evidenziando anche la necessità di proporre una valida prova dell'esistenza della stretta connessione tra i due rapporti contrattuali sottoscritti dal cliente (vedi qui).

Anche nel caso di specie, i consumatori hanno assunto l'esistenza di uno stretto collegamento tra il contratto di finanziamento e quello di acquisto del diritto vacanza, derivante da una serie di elementi.

Corte di Cassazione ha ritenuto, per le ragioni che potete leggere nella sentenza, di accogliere la domanda dei consumatori, dichiarando la nullità del finanziamento e l'obbligo di restituzione ai ricorrenti della somma pagata alla finanziaria.

In particolare, il giudice di legittimità ha ritenuto irrilevante, ai fini della configurazione del collegamento negoziale tra i due contratti, la circostanza che il finanziamento presenti una clausola di esclusione della responsabilità della banca per eventuali inadempimenti da parte del venditore.

Qui di seguito, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione.

lunedì 27 agosto 2018

Travel box & finanziamento: cancellato il diritto vacanza, ma il finanziamento non è nullo

La sentenza che vi proponiamo di seguito ha ad oggetto un tema affrontato molto spesso nel nostro blog, ovverossia la firma del contratto di finanziamento per l'acquisto di un certificato vacanza New Club Elite.

L'argomento trattato dal Tribunale di Milano riguarda il c.d. "collegamento negoziale" che esiste tra il contratto di acquisto del Travel box e quello concluso con la finanziaria.

Abbiamo già trattato il tema, evidenziando il recente intervento della Corte di Cassazione (Cassazione 19632/2016), la quale ha chiarito che nel caso di collegamento tra il contratto di finanziamento e quello per il quale la somma è destinata (ossia quello principale), la nullità di quest'ultimo comporta anche la nullità di quello concluso con la banca con diritto alla restituzione della somma versata.

La Suprema Corte ha specificato i caratteri del collegamento negoziale, rilevando che deve essere provato che il finanziamento è stato richiesto/proposto esclusivamente per la conclusione del contratto principale.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Milano, la vicenda riguarda l'acquisto di un Travel box (con iscrizione a New Club Elite), con sottoscrizione del finanziamento per l'acquisto del diritto vacanza.


Il Giudice milanese ha ritenuto nullo il Travel box, richiamando altre precedenti pronunce intervenute di recente in materia (vedi qui), così giustificando la propria decisione: "Non vi è, infatti, alcun concreto elemento di individuazione del periodo dell'anno in cui era possibile esercitare il godimento della settimana di vacanze, cosi come, in realtà, neppure è ben chiaro quale fosse l'oggetto di tale "godimento", stanti i contraddittori riferimenti, ora alla proprietà (certificato di proprietà), ora ad un non meglio determinato diritto di godimento e utilizzazione, ora alla fruizione di servizi turistici "offerti dal New Club Elite"".


Esiste il collegamento? no.

Passando all'altro argomento trattato dal Tribunale di Milano, il giudice ha ritenuto di escludere l'esistenza del collegamento tra il contratto di finanziamento e quello di acquisto del Travel box, in quanto i consumatori non hanno dato prova che il contratto con la banca era specificatamente indirizzato all'acquisto del certificato NCE.

Nel caso di specie, il finanziamento era classificato come "personale" con una generica finalità a "VIAGGI", senza alcun riferimento specifico all'acquisto del Travel Box, né i consumatori hanno fornito ulteriori elementi volti a dimostrare il collegamento negoziale.


Il Tribunale di Milano espone le ragioni che lo hanno portato ad escludere il collegamento negoziale, respingendo la domanda di restituzione del finanziamento avanzata dai consumatori: "Nel caso di specie, non sono state evidenziate clausole specifiche del contratto di finanziamento, anche di assicurazione, che lo colleghino al contratto di multiproprietà, così che questo appare un contratto autonomo, che può essere stato, pertanto, stipulato ed eseguito per una qualsiasi ragione […] Per come sopra esposto, la dicitura "VIAGGI" apposta nel contratto di finanziamento non riconduce al New Club Elite e non è stata evidenziata alcuna previsione contrattuale che obblighi il finanziato all'acquisto di un determinato bene, segnatamente all'acquisto del "travel box" in questione, né è previsto che la banca controlli la destinazione della somma erogata. Non è stata, quindi, fornita la prova del perseguimento di un intento comune anche a U., con la conseguenza che i due contratti non possono ritenersi collegati."


E quindi, non sempre alla nullità del contratto di acquisto del certificato vacanza deve seguire la nullità del contratto di finanziamento, con restituzione quanto meno degli interessi versati alla finanziaria. Il collegamento deve essere provato dal consumatore, altrimenti la sua domanda restitutoria verrà inevitabilmente respinta.

Qui il Tribunale di Milano.

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