Anche il Tribunale di Lodi si è espresso in favore dei consumatori nella ormai prolungata vicenda delle vendite di multiproprietà o certificati di associazione similari, condannando una società che ha a lungo operato nel settore: Anthea.
L'intervento giurisprudenziale è interessante, in quanto il Tribunale di Lodi ha accertato che nella concreta fattispecie i consumatori erano stati raggirati dai promotori della società Anthea, i quali, dopo il rituale incontro di presentazione presso una struttura alberghiera, avevano incontrato le loro potenziali vittime presso l'abitazione di queste ultime.
In quella sede, ai consumatori veniva fatto sottoscrivere un contratto di acquisto di un diritto vacanza presso il "club GVC Pinelake Resort Carnforth Lancashire England", nella convinzione che se non avessero dato seguito alla proposta contrattuale, avrebbero dovuto versare una ingente somma a titolo di penale.
Contestualmente, gli acquirenti sottoscrivevano un contratto di finanziamento con l'allora Finemiro, con il quale "finanziavano" parte dell'acquisto del prodotto vacanza in oggetto.
Il Tribunale di Lodi ha considerato non corretta l'attività di Anthea, così definendola "In buona sostanza dunque la truffa sopra descritta è stata realizzata da società venete collegate tra loro (avendo la medesima sede legale e gli stessi amministratori) venditrici di una forma particolare di multiproprietà - detta floating time - mediante la contemporanea sottoscrizione di un modulo di finanziamento Finemiro proprio per la vendita di quel particolarissimo prodotto".
Il giudice lombardo ha accertato che la volontà degli acquirenti era stata falsata dai promotori di Anthea, i quali avevano reso informazioni non veritiere rispetto al prodotto vacanza oggetto di vendita e all'impossibilità di esercitare il diritto di recesso, così come potete leggere nella sentenza che trovate qui di seguito.
Con la sentenza, inoltre, viene accertata l'esistenza del collegamento negoziale tra il contratto di vendita del prodotto vacanza e il finanziamento, con conseguente condanna della finanziaria a restituire ai consumatori la somma finanziata.
Siamo lieti di segnalare una nuova significativa vittoria dei multiproprietari nei confronti delle società che hanno venduto loro diritti vacanza risultati, successivamente, del tutto inutilizzabili.
Una multiproprietaria si è rivolta al Tribunale di Verona chiedendo che venisse dichiarata la nullità di un certificato di associazione sottoscritto nel 2003 con la società Mediterraneo Srl, ed avente ad oggetto l'acquisto di un non preciso diritto vacanza, simile alla multiproprietà, da utilizzare nel complesso turistico Mediterranean Club Cala PI.
Il periodo di godimento era compreso tra la settimana 1 e la settimana 52 di ogni anno solare, previa prenotazione/comunicazione da inoltrare all'ente gestore, il quale poteva anche rifiutare la richiesta del multiproprietario.
Il Tribunale di Verona ha considerato il contratto di Mediterraneo Srl, che potete visionare in questo post, nullo perché privo di tutti gli elementi richiesti dalla normativa di settore, come indicati all'art. 1 del D. Lgs. n. 427/1998 ( norma applicabile ratione temporis e successivamente confluito nel Codice del Consumo).
Nella sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona sono evidenziate tutte le carenze contrattuali del contratto di Mediterraneo Srl, evidenziando che "manca, infatti, ogni specificazione in ordine al tipo di associazione cui il contraente si è associato - persona giuridica o ente di fatto - così come non vi è alcuna indicazione è fornita in relazione al regolamento di tale ente".
Nel caso di specie, osserva ancora il Tribunale di Verona, "Con riferimento al diritto di godimento, vi è solo un generico riferimento al tipo di appartamento con indicazione dei posti letto e alla usufruibilità per una settimana l'anno senza indicazione della natura e delle condizioni di esercizio del diritto e la stessa descrizione dell'immobile".
In assenza di tali elementi, il Tribunale di Verona ha considerato nullo il contratto di vendita del certificato di associazione, che potete vedere di seguito, ed ha condannato la società a restituire i denari alla consumatrice.
Quest'ultima, inoltre, è liberata dall'obbligo di dover pagare le spese di gestione annuali nei confronti del resort Mediterranean Cala PI.
Il certificato di associazione attribuiva ai consumatori il diritto di poter utilizzare un appartamento bilocale per una settimana l’anno, prevedendo l’obbligo di pagare delle spese condominiali.
Le spese di gestione non erano state specificate nel contratto e il promotore della società che vendeva questi diritti vacanza, l’allora Summertime, sosteneva che “tranquilli, le spese di gestione che pagate ogni anno sono minime. Comprare questo diritto vacanza è un vero affare. Un investimento.”.
Invece che un affare per gli acquirenti la multiproprietà si è rivelata un vero e proprio problema, perché non sono mai riusciti ad andare al resort e sono stati costretti per anni a pagare le spese condominiali alla società di gestione, laHeritage resorts.
Abbiamo già raccontato storie simili, anche perché molte persone si sono avvicinate alla nostra Associazione raccontandoci la loro vicenda e mostrandoci le richieste di pagamento di esose spese di gestione annuali provenienti da resorts spagnoli.
Queste spese, in molti casi, sono prive di giustificazione e si fondano su contratti di vendita di multiproprietà o diritti similari non sempre regolari e rispettosi della normativa di settore.
Tale conclusione è stata confermata dal Tribunale di Biella, il quale di recente ha dichiarato la nullità del contratto con cui due consumatori biellesi avevano acquistato un certificato di associazione in uno dei famosi resort spagnoli: il Marbesa Club Coronado.
Il giudice ha dichiarato invalido il contratto di acquisto del diritto vacanza, premettendo che “Le condizioni del contratto prevedono che il certificato di associazione “attribuisce al titolare il diritto omissis di occupare, godere ed utilizzare, in via piena ed esclusiva, un appartamento Bilocale – 4 posti letto di superficie pari a circa 50 mq., descritto nel Certificato di Associazione medesimo, in periodi settimanali di ‘fascia rossa’ – cioè in periodi di alta stagione che vanno dalla settimana n. 9 alla settimana n. 47 dell’anno solare – da comunicare alla Società di Gestione”
Il Tribunale di Biella ha osservato, di seguito, che “Dal contenuto del contratto, come sopra riportato, non è possibile ricavare in quale settimana dell’anno gli acquirenti siano legittimati a godere dell’immobile, né emergono le precise modalità con le quali gli attori possono scegliere il periodo di godimento; in particolare, non è precisato se la comunicazione alla società di gestione della settimana prescelta sia di per sé sufficiente ad attribuire il diritto di godere dell’immobile durante tale settimana, oppure se sia necessaria una autorizzazione o una manifestazione di consenso da parte della società di gestione. Inoltre, l’appartamento oggetto del contratto non risulta in alcun modo specificato, non essendo stata indicata la precisa ubicazione dell’immobile, con conseguente impossibilità di individuare il concreto appartamento oggetto del diritto di godimento.”.
In effetti, il contratto sottoscritto dai consumatori biellesi era pieno di lacune, tant’è che risultava del tutto impossibile determinare in modo preciso il diritto acquisto.
Il Tribunale di Biella ha concluso osservando che “la mancanza degli elementi appena menzionati si traduce in un difetto di determinatezza e determinabilità dell’oggetto del contratto, in violazione del disposto di cui all’art. 1346 c.c.”, disponendo di fatto che i consumatori non devono più pagare le spese di gestione alla Heritage Resorts Marbesa Club.
Il risultato ottenuto è particolarmente importante perché la sentenza è stata pronunciata direttamente contro la società spagnola titolare del certificato di associazione venduto mediante società italiane.
La condanna del resort consente ai consumatori della Provincia di Biella che hanno agito in giudizio di poter dormire sonni tranquilli in quanto non dovranno più “sborsare” alcun euro per le spese di gestione.
Un associato ci ha reso noto che la società Petchey Leisure Limited, gestore di alcuni resort di Fuerteventura (Tenerife), sarebbe stata di recente acquisita da Magnum Global Holdings Singapore Pte Limited.
Quest'ultima società avrebbe inviato una comunicazione a tutti i multiproprietari, rendendo nota la novità, ossia che Petchey sarebbe stata acquisita da MGM, come potete leggere di seguito.
La società di Singapore avrebbe inviato ai multiproprietari una ulteriore lettera ove presenta la sua struttura amministrativa, le strategie perseguite e i servizi offerti ai propri associati.
Per coloro che sono titolari di un diritto di multiproprietà presso un resort amministrato da Petchey, vi invitiamo ad informarvi in merito e verificare se Petchey è ancora il soggetto legittimato a chiedere il pagamento delle spese di gestione annuali.
Inviateci qualsiasi aggiornamento a info@consumatoreinformato.it
All'inizio la vendita di periodi di vacanza presso località turistiche avveniva con la formula della multiproprietà: il consumatore acquistava il diritto reale di godimento per una/due settimane presso un resort.
Come ogni diritto reale di godimento, anche la multiproprietà immobiliare era (ed è) un diritto assoluto, trasmissibile, ereditabile e che si trasferisce mediante rogito notarile.
In seguito, è arrivato il diritto di uso temporaneo, con il quale l'acquirente non diventava proprietario di alcun diritto reale, ma del mero diritto di utilizzare un appartamento o una stanza d'albergo per un turno (la famosa "settimana rossa" o ancora il "turno 43").
Una versione alternativa del diritto d'uso temporaneo è il certificato di associazione: il povero consumatore veniva iscritto al Club (membership) con tanto di certificato consegnato in una bellissima pergamena.
L'iscrizione garantiva al consumatore la possibilità di poter prenotare dei giorni vacanza presso una struttura del resort.
Successivamente sono arrivati i punti vacanza: il consumatore acquistava punti vacanza che poteva utilizzare in varie strutture messe a sua disposizione dal Club per periodi pre determinati.
Le società di intermediazione di questi prodotti vacanza vendevano i "vacation points" anche attraverso una permuta (rottamazione) della multiproprietà.
Tutti questi diversi modi di acquisto di diritti vacanza temporaneo presentano due caratteristiche comuni:
1. non avete mai utilizzato il diritto acquistato (anche perché quando telefone per prenotare la sua settimana, il responsabile del resort vi comunica che in quella settimana non è possibile soggiornare);
2. continuate a pagare esose spese di gestione annuali;
Per non parlare della famosa affermazione "potete scambiare il vostro diritto con altri attraverso il circuito RCI o Interval": chi mai è riuscito a scambiare con continuità il proprio diritto di vacanza temporanea?
Questo tipo di prodotti vacanza si sono dimostrati per quello che sono: tentativi di spillare soldi ai consumatori con operazioni commerciali tutt'altro che limpide.
La Corte d'Appello di Trieste ha brillantemente ricostruito il fenomeno della vendita di multiproprietà e simili, sostenendo che per tutte queste vendite si possa parlare di truffa contrattuale"Perciò il suo consenso è stato carpito con l’inganno e con artifizi idonei a indebolire vistosamente la sua capacità di critica e di giudizio, oltreché la sua stessa volontà:in ciò consiste, a giudizio di questo collegio, la truffa contrattuale: il contraente giunge a esprimere il consenso dopo essere stato manipolato da un contraente che, oltre a non rappresentare in modo trasparente e completo i dati della operazione (ben sapendo che in tal modo mai avrebbe conquistato l’interesse del cliente) - in assoluta violazione dei principi di correttezza e buona fede che devono ispirare qualsivoglia lecita operazione negoziale (artt 1337 cod civ) – lo conduce ad acquistare un prodotto e ad assumere una obbligazione che egli mai avrebbe accettato di sottoscrivere se fosse stato esattamente informato del contenuto e degli effetti del contratto." (vedi qui).
L'ultima frontiera che arriva dal mondo della multiproprietà ha un nome accattivante: floating time. La vacanza floating time è, a detta di coloro che lo offrono, una forma di multiproprietà caratterizzata per la sua estrema praticità: il consumatore può prenotare i giorni vacanza, anche meno di una settimana, qualche giorno prima del periodo in cui intende utilizzare il suo diritto di floating time....sempre che riesca a trovare la disponibilità di una struttura disposta ad accoglierlo. I sostenitori del floating time affermano che l'acquirente di questo diritto sostiene le spese di gestione solo qualora eserciti il suo diritto.
Anche tale aspetto lascia qualche dubbio perché a colui che acquista una vacanza floating time non è permesso di poter sapere, in anticipo, a quali spese potrebbe andare incontro nel caso in cui decida di esercitare il suo diritto di vacanza. Insomma, la flessibilità è solo apparente ed in realtà anche con la vacanza floating time è elevato il rischio di pagare per un prodotto vacanza di cui non si usufruisce quasi mai. Vi invitiamo, quindi, a leggere con attenzione i contratti che vi sottopongono e non sottoscrivere alcun accordo se non siete realmente convinti. Vi ricordiamo che chi vi propone l'acquisto di un prodotto vacanza simile ad una multiproprietà deve rispettare le seguenti norme previste agli artt. 70 e seguenti del Codice del Consumo:
Art. 70.
(Pubblicita')
1. Se un contratto di multiproprieta', un contratto relativo a un
prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita
o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell'ambito di
una promozione o di un'iniziativa di vendita, l'operatore indica
chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento.
Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, sono a disposizione
del consumatore in qualsiasi momento durante l'evento. 2. E' fatto obbligo all'operatore di specificare in ogni
pubblicita' la possibilita' di ottenere le informazioni di cui
all'articolo 71, comma 1, e di indicare le modalita' sul come
ottenerle.
3. Una multiproprieta' o un prodotto per le vacanze di lungo
termine non sono commercializzati o venduti come investimenti.)
Art. 71.
(Informazioni precontrattuali)
1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un
contratto o da un'offerta, l'operatore fornisce al consumatore, in
maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti,
secondo le seguenti modalita':
a) nel caso di un contratto di multiproprieta', tramite il
formulario informativo di cui all'allegato II- bis e le informazioni
elencate nella parte 3 di detto formulario;
b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze
di lungo termine, tramite il formulario informativo di cui
all'allegato II-ter e le informazioni elencate nella parte 3 di detto
formulario;
c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite il formulario
informativo di cui all'allegato II-quater e le informazioni elencate
nella parte 3 di detto formulario;
d) nel caso di un contratto di scambio, tramite il formulario
informativo di cui all'allegato II-quinquies e le informazioni
elencate nella parte 3 di detto formulario. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito
dall'operatore su carta o altro supporto durevole facilmente
accessibile al consumatore.
3. Le informazioni di cui al comma 1, sono redatte nella lingua
italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui
il consumatore risiede oppure di cui e' cittadino, a scelta di
quest'ultimo, purche' si tratti di una lingua ufficiale della Unione
europea.))
Art. 72.
(Requisiti del contratto)
1. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di
nullita', su carta o altro supporto durevole, nella lingua italiana e
in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il
consumatore risiede oppure di cui e' cittadino, a sua scelta, purche'
si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.
2. Nel caso di un contratto di multiproprieta' relativo a un bene
immobile specifico, e' fatto obbligo all'operatore di fornire al
consumatore anche una traduzione conforme del contratto nella lingua
dello Stato dell'Unione europea in cui e' situato l'immobile.
3. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto disciplinato dal
presente Capo, all'operatore che svolge la propria attivita' di
vendita nel territorio nazionale e' fatto obbligo di fornire al
consumatore il relativo contratto anche nella lingua italiana.
4. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, costituiscono
parte integrante e sostanziale del contratto e non possono essere
modificate salvo qualora vi sia l'accordo esplicito delle parti
oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze eccezionali
e imprevedibili, indipendenti dalla volonta' dell'operatore, le cui
conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta
diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono
comunicate al consumatore su carta o altro supporto durevole a lui
facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto.
5. Il contratto contiene, oltre alle informazioni di cui
all'articolo 71, comma 1, i seguenti ulteriori elementi:
a) l'identita', il luogo di residenza e la firma di ciascuna
delle parti;
b) la data e il luogo di conclusione del contratto.
6. Prima della conclusione del contratto l'operatore informa il
consumatore sulle clausole contrattuali concernenti l'esistenza del
diritto di recesso, la durata del periodo di recesso di cui
all'articolo 73 e il divieto di versare acconti durante il periodo di
recesso di cui all'articolo 76, le quali devono essere sottoscritte
separatamente dal consumatore. Il contratto include un formulario
separato di recesso, come riportato nell'allegato II-sexies, inteso
ad agevolare l'esercizio del diritto di recesso in conformita'
all'articolo 73.
7. Il consumatore riceve una copia o piu' copie del contratto
all'atto della sua conclusione.
ART. 72-bis
(Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprieta')
1. L'operatore non avente la forma giuridica di societa' di
capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000
euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello
Stato e' obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o
assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. L'operatore e' in ogni caso obbligato a prestare fideiussione
bancaria o assicurativa allorquando l'alloggio oggetto del contratto
di multiproprieta' sia in corso di costruzione, a garanzia
dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di
multiproprieta' a pena di nullita'.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre al
consumatore la preventiva esclusione dell'operatore.))
Art. 73.
((Diritto di recesso)
1. Al consumatore e' concesso un periodo di quattordici giorni,
naturali e consecutivi, per recedere, senza specificare il motivo,
dal contratto di multiproprieta', dal contratto relativo a prodotti
per le vacanze di lungo termine, dal contratto di rivendita e di
scambio.
2. Il periodo di recesso si calcola:
a) dal giorno della conclusione del contratto definitivo o del
contratto preliminare;
b) dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto
definitivo o il contratto preliminare, se posteriore alla data di cui
alla lettera a).
3. Il periodo di recesso scade:
a) dopo un anno e quattordici giorni a decorrere dalla data di
cui al comma 2 del presente articolo se il formulario di recesso
separato previsto all'articolo 72, comma 4, non e' stato compilato
dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o
altro supporto durevole;
b) dopo tre mesi e quattordici giorni a partire dalla data di cui
al comma 2 del presente articolo se le informazioni di cui
all'articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo
applicabile di cui agli allegati da III a VI, non sono state fornite
al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole.
4. Se il formulario separato di recesso previsto all'articolo 72,
comma 4, e' stato compilato dall'operatore e consegnato al
consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro
un anno dalla data di cui al comma 2 del presente articolo, il
periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il
consumatore riceve tale formulario. Analogamente, se le informazioni
di cui all'articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo
applicabile di cui agli allegati da III a VI, sono state fornite al
consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro
tre mesi dal giorno di cui al comma 2 del presente articolo, il
periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il
consumatore riceve tali informazioni.
5. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto al
consumatore contestualmente al contratto di multiproprieta', ai due
contratti si applica un unico periodo di recesso conformemente al
comma 1. Il periodo di recesso per i due contratti e' calcolato
secondo le disposizioni del comma 2.
La questione multiproprietà riguarda molti consumatori italiani sollecitati (o meglio costretti) a pagare le spese annuali per dei costosissimi diritti di godimento a tempo parziale.
Negli ultimi anni si sono sviluppati modelli di diritto alternativi alla multiproprietà (certificati di associazione, punti vacanza, altri diritti) che però non hanno fatto altro che riprendere lo schema giuridico già disciplinato nel lontano 1998.
La domanda che si rivolge l'acquirente del diritto di multiproprietà (o del certificato di associazione) è sempre la solita: come posso liberarmi definitivamente di questo problema?
Purtroppo, dobbiamo continuamente segnalare la presenza di società (o associazioni) che promettono di risolvere il vostro problema in modo definitivo attraverso una permuta della vostra multiproprietà o simili (certificato di associazione - diritto di godimento d'uso - punti vacanza) con altro simile prodotto. Accade, quindi, che vi liberate della vostra palla al piede (la multiproprietà) per ottenere la palla di qualcun altro.
La strada per potervi disfare della multiproprietà è quella indicata dal Tribunale di Torino con la recente sentenza che vi proponiamo di seguito.
La vicenda è la solita: una società che vende certificati di associazioni, la Dream Club, contattava un consumatore, offrendogli la possibilità di acquistare questo prodotto vacanza. Il promotore diDream Club si recava presso l'abitazione del cliente e gli proponeva l'acquisto del certificato vacanza, sostenendo che si trattava di un buon investimento. L'acquisto veniva pagato dal consumatore attraverso un finanziamento acceso con Carifin e che finanziava parte dell'acquisto del certificato di associazione.
Il Tribunale di Torino, chiamato ad esprimersi in merito all'acquisto del certificato di associazione, ha dichiarato la nullità dell'acquisto ed ha ordinato alla società finanziaria di restituire al consumatore parte del denaro che questi ultimi avevano versato per l'acquisto della multiproprietà.
La sentenza che vi proponiamo di seguito ha consentito al consumatore di ottenere tre risultati:
1- cancellare il certificato di associazione (diritto di multiproprietà);
2- rendere non dovute altre somme nei confronti del resort (spese annuali);
Questa domenica vi proponiamo la prima sentenza in Italia con la quale è stata "rottamata" una multiproprietà.
Il caso risolto dal Tribunale di Torino ha ad oggetto un contratto di permuta di una multiproprietà con punti vacanza offerto da una società ad un malcapitato un consumatore.
In altri termini, il consumatore ha ceduto le proprie multiproprietà alla società di rottamazione ed ha ottenuto, dopo aver versato altre migliaia di euro, un nuovo certificato di godimento da esercitare presso il resort Caberto II.
Il cliente non ha mai usufruito del diritto, ma è stato costretto a versare le spese annuali.
Il consumatore si è rivolto al Tribunale di Torino per liberarsi definitivamente del pseudo multiproprietà e poter finalmente non dover versare altri euro.
Il Tribunale di Torino ha considerato nullo il contratto relativo al nuovo diritto di godimento individuando vizi tali da renderlo invalido ed inefficace. Il giudice ha condannato la società che ha rottamato la multiproprietà a restituire al consumatore i soldi versati per l'acquisto dei punti vacanza.
Il precedente creato con la sentenza del Tribunale di Torino, il 1° in Italia, è importante perché consente ad altri consumatori di poter vedere cancellata la multiproprietà, o simili (tipo punti vacanza o certificati di associazione) anche quando tale acquisto è conseguenza di una permuta con altro prodotto vacanziero.
Il giudice ha analizzato il contratto relativo al certificato di godimento ed ha ritenuto, applicando in via analogica, nullo l'accordo in quanto contrario alle norme previste in materia di multiproprietà dal Codice del Consumo.
Il Tribunale di Torino ha, di conseguenza, cancellato il contratto di multiproprietà, liberando il consumatore dal dover pagare le spese annuali. Questa sentenza dimostra, come sostenuto da Consumatore Informato, che il modo più semplice e sicuro per poter cancellare la multiproprietà è quello di adire il giudice nazionale.
Per maggiori informazioni e valutazioni sul contratto sottoscritto, scrivete a info@consumatoreinformato.it
Questa domenica concentriamo la nostra attenzione sul recente provvedimento pronunciato da AGCM nei confronti di Executive Travel Company e relativo ad alcune pratiche commerciali avviate da quest'ultima attraverso siti internet.
1. Premessa - sanzione amministrativa verso Holiday Business Consulting SpA
Con provvedimento n. 18545 del 25 giugno 2008, l'Autorità Garante Concorrenza e Mercato aveva sanzionatola società Holiday Business Consulting SpA per violazione degli artt. 20, 21, 22 del Codice del Consumo, avendo quest'ultima posto in essere una pratica commerciale scorretta con danno nei confronti dei consumatori.
L'Autorità, in particolare, aveva contestato alla società di aver diffuso dei messaggi ingannevoli volti a promuovere l'adesione di un club - "Genesis Vacation Club Gold" con l'acquisizione di punti vacanza. L'adesione a questo club avveniva attraverso la cessione di settimane vacanza e la conversione nei punti da utilizzare per potere usufruire dei servizi turistici.
Il potenziale acquirente, però, non veniva reso edotto dalla società di varie informazioni utili per potere evincere le condizioni economiche di fruizione del servizio reclamizzato e la convenienza economica dell'offerta.
2. febbraio 2011 - nuova segnalazione
Nel febbraio 2011, uno studio legale, per conto di diversi consumatori, ha segnalato che la pratica commerciale oggetto del provvedimento n. 18545 è stata reiterata da altra società, Executive Travel Company. Il segnalante ha in particolare contestato che la pratica commerciale scorretta di HBC è proseguita con altri soggetti commerciali "HBC S.r.l. aveva mutato la propria denominazione in Mediatime Group S.r.l. (attiva tra il 9 maggio 2007 e il 14 giugno 2010, in quanto cancellata il 20 maggio 2011) e poneva in essere una campagna pubblicitaria sul sito www.clubvacanzenavigator.com, destinata a possessori di multiproprietà o di vacanze a punti, avente ad oggetto l'adesione al "Club Vacanze Navigator" con modalità sostanzialmente analoghe a quelle censurate dall'Autorità con il citato provvedimento n. 18545 del 2008. Parimenti, posta in liquidazione Mediatime Group S.r.l. il 13 maggio 2010 anche la società ETC S.r.l., costituita il 29 luglio 2009, diffondeva su internet messaggi pubblicitari diretti a commercializzare l'adesione ad altro club, "Expo Vacation Club", che attribuiva il diritto a usufruire di servizi turistici senza corredare detti messaggi delle informazioni rilevanti necessarie al fine della valutazione del costo dei predetti servizi e, dunque, della convenienza economica dell'offerta [...]" (Provvedimento 23350). Il legale segnalante ha proposto una serie di elementi di analogia tra la condotta sanzionata da AGCM con il provvedimento n. 18545 e la pratica commerciale avviata da ETC, deducendo la continuità dell'attività pubblicitaria. Sulla base di questa segnalazione, l'Antitrust ha deciso di avviare una procedimento nei confronti di Executive Travel Company (vedi). 3. le difese di ETC La società, invitata da AGCM a prendere posizione, ha contestato qualsiasi collegamento tra l'attività dell'allora HBC e la propria, affermando di essere soggetto giuridico assolutamente autonomo e diverso da Holiday Business Consulting "ETC S.r.l. [...] escludeva la sussistenza di una ipotesi di inottemperanza rimarcando di essere un soggetto giuridico ben distinto da HBC S.r.l. e negando di essere una società e negando di essere una società "riorganizzata" al fine di eludere la delibera dell'Autorità. A tal fine il professionista invocava il carattere personale della responsabilità che osta al configurarsi di una responsabilità di una persona (fisica o giuridica) che non sia autrice di una infrazione, rilevando come l’Autorità avrebbe conferito eccessivo valore alla circostanza che il signor xxx rivestiva, dapprima, la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione di HBC S.r.l. e di amministratore unico di ETC S.r.l., poi, trattandosi di manager di grande esperienza e conteso tra le società del settore.
ETC S.r.l. aggiungeva che i messaggi pubblicitari apparsi sul sito www.clubvacanzenavigator.com non sarebbero in alcun modo riferibili alla società e che le segnalazioni avversarie apparivano generiche e non circostanziate facendo riferimento ad una imprecisata pluralità di imprese operanti nel settore turistico.
Il professionista, poi, evidenziava la peculiarità dei prodotti commercializzati e dei canali di diffusione dei messaggi pubblicitari utilizzati; invero, a suo avviso, mentre il prodotto “Genesis”, commercializzato da HBC S.r.l. sul sito,
prevedeva la rottamazione della multiproprietà attraverso la conversione di quest’ultima in punti e l’acquisto di una
quota vacanza, il differente prodotto “Expo”, pubblicizzato sui diversi siti www.expovacationclub.com e , non si
caratterizzava per un sistema a punti, ma veniva venduto con modalità “porta a porta” in tre differenti versioni (in
base alla durata triennale, quinquennale o decennale).
Quanto ai costi, ETC S.r.l. riferiva l’assoluta chiarezza e
trasparenza dei documenti contrattuali comunicando di applicare un prezzo di listino e una quota da versare all’ atto
della prenotazione, di importo variabile, compreso tra 99 e 249 euro (in relazione a diversi fattori, quali il periodo,
l’ubicazione, il pregio del resort, le disponibilità residue al momento della prenotazione, l’andamento economico globale
del settore, ecc.)."
(Provvedimento 23350)
.
Per tali ragioni, ETC ha sostenuto la infondatezza delle contestazioni sollevate e l'assoluta legittimità della propria condotta. Ha in seguito riaffermato, con altra memoria, l'assoluta autonomia giuridica tra la stessa società e HBC.
4. L'Antitrust sanziona come pratica commerciale scorretta l'attività di ETC
L'Antitrust ha deciso, però, di non accogliere le difese proposte da Executive Travel Consulting per le seguenti ragioni.
(a) continuità di imprese
L'Antitrust ha individuato una serie di elementi dai quali risulta provato che esiste una continuità societaria tra HBC - Mediatime Group - ETC "
in particolare, ciò risulta comprovato da una molteplicità dei fattori: la sostanziale continuazione della medesima attività imprenditoriale, l’impiego dei medesimi dipendenti, “trasmigrati” da una società all’altra, dei medesimi venditori, dei medesimi fornitori (ivi compresa la web agency: all. nn. 45-51 al doc. n. 37 bis), il ricorso ai medesimi partner commerciali, alla nomina di un medesimo liquidatore e di un medesimo legale. Inoltre, particolarmente significativa è la stessa presenza del signor Marengo prima nella veste di presidente del Consiglio di Amministrazione di HBC S.r.l., poi, in quella di amministratore unico di Mediatime Group S.r.l. ed, infine, di ETC S.r.l..
A completare il quadro, dalle visure Cerved (all. nn. 1-3 al doc. 12) risulta la coincidenza della sede sociale per HBC S.r.l. e Mediatime Group S.r.l. in Piazzale Cadorna (MI). La ricorrenza di una pluralità di siffatti fattori di identità così significativi porta a ritenere sussistente la continuità delle tre imprese." (Provvedimento 23350).
(b) identità della pratica commerciale
Accertata la continuità tra le società, l'Autorità amministrativa di controllo ha altresì ritenuto esistere una identità tra la condotta commerciale posta in essere dall'allora HBC, e oggetto di sanzioni amministrativa, e la proposta contrattuale di Executive Travel Consulting, evidenziando che entrambe le comunicazioni commerciali facevano leva sulla rottamazione della multiproprietà. Così AGCM solleva la contestazione a Executive Travel Consulting "A sostegno dell’identità della pratica commerciale convergono numerosi fattori. In primo luogo, l’offerta di adesione ad un club dietro pagamento di una somma di denaro, la sostanziale identità dei servizi turistici offerti con i medesimi partner commerciali (ad es.: cruisetime, vacanzetime), la presentazione di servizi turistici su siti internet, connotata da modalità analoghe sia per la carenza delle informazioni sulle condizioni economiche applicate, sia per la descrizione delle offerte attraverso link a pagine web anche graficamente molto simili. A ciò si aggiunge il ricorso a medesime tecniche di vendita e di marketing. A livello pubblicitario una evidente similitudine si è registrata con riferimento al ricorso al medesimo slogan “il cliente è sempre al primo posto” per promuovere il prodotto “Navigator” (doc. 17), già utilizzato per il prodotto “Genesis” (provvedimento sanzionatorio n. 18545). Non possono essere, quindi, condivise le argomentazioni di ETC S.r.l. in merito alla diversità dei prodotti commercializzati che solo formalmente sono contraddistinti da una diversa denominazione. In secondo luogo, le affermazioni di ETC S.r.l. di non svolgere attività di rottamazione della multiproprietà risultano smentite per tabulas dai documenti acquisti nel corso dell’istruttoria. Infatti, oltre ad essere stati prodotti diversi
articoli di stampa che pongono enfasi sulla rottamazione della multiproprietà (doc. 30 e all. nn. 42 - 43 al doc. 54),
numerosi segnalanti lamentano di esser stati indotti a cedere la multiproprietà pur senza aver ricevuto complete
informazioni in ordine all’operazione contrattuale. Si segnalano, inoltre, le pagine sulla campagna di rottamazione della
multiproprietà recanti il logo ETC, all’indirizzo www.rottamazionemultiproprieta.com (all. n. 43 al doc. n. 37 bis), anche
la presenza del cristallino claim “Grazie a Expo Vacation Club puoi cedere definitivamente la tua multiproprietà”
riportato su un volantino pubblicitario (all. n. 54 al doc. 54) ovvero del claim “Hai una multiproprietà? Passa a Expo
Vacation Club e recuperi tutto l’investimento e i costi sostenuti” su altro volantino (all. n. 36 al doc. n. 37 bis).
Inoltre, all’indirizzo , compare l’apposito web form recante il quesito ben evidenziato in neretto: “Hai una
multiproprietà? Inserisci qui i riferimenti”, seguito dai riquadri relativi a nome del residence, ubicazione, circuito di
affiliazione, anno di acquisto e numero di settimane (doc. 16 e 30). Una schermata similare appare anche all’indirizzo
www.clubvacanzenavigator.com/iniziative_speciali.php con l’espresso invito “Liberati dalla tua multiproprietà” (all. n. 7
al doc. 12).
Giova, poi, aggiungere che lo stesso operatore telefonico contattato al numero 02.89092179, riportato sul sito
www.expovacationclub.com accanto all’indirizzo di ETC S.r.l., confermava che l’attività realizzata con riferimento al club
“Expo” era quella di rivendita di multiproprietà in cambio di servizi turistici (doc. 15).
Altro elemento degno di considerazione, sul piano operativo, è il fatto che in tutte e tre le attività delle società è
stato riprodotto il medesimo modello articolato su tre figure: quella del marketer italiano che cura la distribuzione e
commercializzazione del prodotto; quella del developer straniero, ossia la società che provvede alla progettazione e
realizzazione del prodotto e che ne è proprietaria (Pechey Leisure Group per “Navigator” e Hayward Ventures Ldt. per
“Expo”), del trustee che amministra il club (Hutchinson & Co. Trust Company Ltd. sia per “Genesis” che per “Navigator”
e per “Expo”).
La documentazione in atti ha, pertanto, confermato, sul piano sostanziale, l’identità e continuità economica tra i
soggetti HBC S.r.l., Mediatime Group S.r.l. ed ETC S.r.l., ossia che la persona giuridica che ha posto in essere la pratica
commerciale censurata nel provvedimento n. 18545 del 2008 (ovvero, HBC S.r.l.) non è più attiva sul mercato e che,
di fatto, l’attività di promozione dell’associazione a club turistici è stata proseguita con modalità sostanzialmente
analoghe a quelle censurate dall’Autorità, dapprima, da Mediatime Group S.r.l. la quale pubblicizzava sul sito
www.clubvacanzenavigator.com l’adesione al “Club Vacanze Navigator”, successivamente, da ETC S.r.l. la quale
pubblicizzava sui siti e www.programmaexpo.com, l’adesione al club “Expo Vacation Club”.
In conclusione, si è registrata la sostanziale reiterazione della diffusione su internet di messaggi volti a
reclamizzare dei prodotti associativi che attribuivano diritti a servizi turistici, pur presentati con denominazioni differenti
– al prodotto “Genesis” è stato sostituito il prodotto “Navigator” e poi quello “Expo” –, sempre con una
ambigua descrizione dell’offerta perché carente delle informazioni sui costi e sulle condizioni economiche di fruizione
dei servizi reclamizzati e, quindi, sulla effettiva convenienza economica.
Giova precisare che il sistema a punti che connotava il prodotto “Genesis” non appare un aspetto qualificante tale da
incidere sulla prestazione che aveva ad oggetto servizi turistici.
Sotto il profilo oggettivo, pertanto, la pratica commerciale realizzata da ETC S.r.l e le modalità organizzative impiegate
coincidono con quelle poste in essere da HBC S.r.l. e da Mediatime Group S.r.l.."
(Provvedimento 23350).
(c) Provvedimento n. 18545 del 2008 - imputabilità a ETC - sanzione amministrativa
L'Antitrust ritiene, in conclusione, di dover sanzionare ETC per la condotta commerciale avviata via internet e volta a rottamare la multiproprietà.
La sanzione amministrativa viene irrogata ad ETC, in quanto l'Antitrust ritiene che la società avrebbe posto in essere una condotta commerciale speculare a quella già oggetto di sanzione amministrativa nei confronti di una società estinta, realizzando una
“continuazione” delle
violazioni del diritto della concorrenza.
L'Autorità ha ritenuto che "Alla luce delle risultanze istruttorie e delle superiori considerazioni si ritiene che la condotta illecita in esame risulti unitariamente imputabile alla società ETC S.r.l.. Pertanto, il comportamento posto in essere dalla società Executive Travel Company S.r.l. costituisce inottemperanza alla delibera del 25 giugno 2008, n. 18545." (Provvedimento 23350).
Occorre ricordare che ETC può impugnare il provvedimento amministrativo richiamato davanti al TAR e contestarne la fondatezza.
5. Considerazioni conclusive
Premesso che la società sanzionata potrà vedere cancellata la sanzione amministrativa comminata dall'AGCM e quindi riconosciuta la legittimità della propria pratica commerciale, Consumatore Informato ritiene comunque positivo il nuovo intervento dell'Autorità garante volto a sanzionare pratiche commerciali collegate alla vendita di questi diritti.
Con questo intervento, l'Antitrust conferma il proprio ruolo di vigilanza anche per le offerte commerciali che vengono proposte via internet e con le quali molte società propongono i propri servizi in modo non del tutto trasparente.
Molto spesso, specialmente in materia di multiproprietà o punti vacanza, vi sono società che utilizzano in modo strumentale termini quale "rottamazione" o "rivendita" senza chiarire compiutamente i termini del rapporto contrattuale che viene instaurato con il potenziale cliente.
Il provvedimento che vi proponiamo di seguito affronta in modo corretto, a nostro parere, l'obbligo per il professionista di fornire in modo completo e trasparente al potenziale cliente le condizioni che caratterizzano la propria offerta.
La sentenza che segnaliamo di seguito è stata pronunciata dalla Corte d'Appello di Trieste ed ha ad oggetto la vendita del certificato di associazione del Complesso di Cala PI, nota località turistica delle Isole Baleari.
La Corte d'Appello, confermando la sentenza impugnata, ha dichiarato nullo il contratto di multiproprietà, in quanto l'oggetto della vendita - un poco chiaro certificato di associazione con l'acquisto di una settimana nel resort di Cala PI, era privo di oggetto determinato o determinabile, e quindi era contrario agli artt. 1418 e 1346 c.c..
Il Giudice ha inoltre ritenuto corretta la decisione con la quale il Tribunale di Trieste ha condannato la società finanziaria a rendere ai clienti la somma finanziata per il pagamento del certificato di associazione.
Ancora una volta, quindi, viene dimostrato che la scelta di adire il giudice si è dimostrata efficace e corretta.