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lunedì 18 febbraio 2019

Firenze - nuova cancellazione di un certificato Club Elite

Dal Tribunale di Firenze arriva una nuova vittoria contro le società che hanno venduto i certificati New Club Elite, costringendo i consumatori a dover versare le spese di gestione sino al 2053. Nel caso di specie, due consumatori fiorentini erano stati avvicinati dalla società Travel (oggi in liquidazione), con la promessa di acquisto di un prodotto vacanza innovativo e dal quale, se non soddisfatti, sarebbero potuti "uscire" dopo dodici mesi.

Il Tribunale di Firenze, chiamato a decidere in merito alla validità del contratto sottoscritto dai consumatori, ne ha rilevato la violazione delle norme del Codice del Consumo, accertando un forte carattere di genericità e contraddittorietà delle norme ivi contenute al suo interno, così come rilevato da altri giudici (vedi qui).

All'esito del contenzioso civile, il giudice ha dichiarato la nullità del contratto di acquisto del certificato vacanza New Club Elite, condannando la società Travel alla cancellazione del nominativo dei consumatori dal registro del club.

Per maggiori informazioni, scrivi a multiproprietà@consumatoreinformato.it

martedì 12 febbraio 2019

Ancora sulla nullità del contratto di finanziamento per l'acquisto di una multiproprietà

Torniamo a trattare, con il presente intervento, un argomento caro al nostro blog, ossia la validità del contratto di finanziamento collegato all'acquisto di una multiproprietà od altro diritto vacanza turnario, ovvero l'iscrizione ad un club.

Gli interventi in materia, come potete leggere già in questo blog, sono molteplici e non sempre chiari, tant'è che ancora oggi la Suprema Corte di Cassazione è dovuta intervenire per delineare la materia e spiegare quando la nullità del contratto principale comporta anche l'invalidità del contratto di finanziamento sottoscritto.

Abbiamo ripetutamente trattato il punto, evidenziando anche la necessità di proporre una valida prova dell'esistenza della stretta connessione tra i due rapporti contrattuali sottoscritti dal cliente (vedi qui).

Anche nel caso di specie, i consumatori hanno assunto l'esistenza di uno stretto collegamento tra il contratto di finanziamento e quello di acquisto del diritto vacanza, derivante da una serie di elementi.

Corte di Cassazione ha ritenuto, per le ragioni che potete leggere nella sentenza, di accogliere la domanda dei consumatori, dichiarando la nullità del finanziamento e l'obbligo di restituzione ai ricorrenti della somma pagata alla finanziaria.

In particolare, il giudice di legittimità ha ritenuto irrilevante, ai fini della configurazione del collegamento negoziale tra i due contratti, la circostanza che il finanziamento presenti una clausola di esclusione della responsabilità della banca per eventuali inadempimenti da parte del venditore.

Qui di seguito, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione.

martedì 29 gennaio 2019

Vialmondo: Brescia cancella il contratto di iscrizione al club

Promettevano vacanze in mete esotiche e la possibilità di prenotare in ogni momento, garantendo la possibilità di poter trovare l'alloggio ideale nelle migliori località turistiche. Vialmondo (società bresciana successivamente trasformata in Realmondo), ha operato nelle regioni del nord - centro Italia per molti anni, proponendo contratti tutt'altro che validi.

In molti casi le proposte per aderire al programma viaggi erano veramente bizzarre, come dichiarato alcuni anni fa da una utente di Yahoo! e che qui riportiamo " Mi ha contattato la vialmondo viaggi di Brescia. Mi propone , pagando 100 euro al mese, di avere un soggiorno gratis all'anno in qualunque posto al mondo ed in qualunque periodo, (spostamento e pasti a mio carico) per le e tutti i componenti della mia famiglia. Il secondo viaggio lo pago 115 euro a persona (il soggiorno, perché i pasti ed il (il soggiorno, perché i pasti ed il viaggio è sempre a mio carico).Quei soldi che pago quando mi tro fuori dal network mi verrebbero restituiti. Ho preferito evitare, ma dove sta la fregatura?"

Ed oggi possiamo segnalare che uno di questi contratti è stato dichiarato nullo ed invalido dal Tribunale di Brescia, al quale si sono rivolti due consumatori stufi di dover pagare le spese di gestione per l'iscrizione al club inglese New Club Elite.

- Il buono omaggio? no, iscrizione a New Club Elite, e dopo 12 mesi……..
Ebbene si, perché anche Vialmondo (e subito dopo Realmondo) ha utilizzato lo schema dell'incontro omaggio per sollecitare i consumatori all'acquisto di un certificato di iscrizione a N.C.E., senza peraltro chiarire i termini dell'offerta.

Ed anche il contratto di Vialmondo prometteva che "Dopo 12 mesi dalla stipula del contratto il cliente, qualora volesse rivendere il certificato potrà dare alla società Vialmondo S.r.l. il diritto di prelazione sull'acquisto senza alcuna spesa o penale".

I promotori della società, in molti casi, hanno fatto credere ai consumatori che, proprio sulla base di questa norma contrattuale, la società venditrice si sarebbe ripresa il diritto vacanza decorsi 12 mesi, dietro la semplice richiesta da parte dell'acquirente.

Ed invece, leggendo bene la norma contrattuale, Vialmondo non ha mai promesso di riprendersi alcunché, lasciando "la patata bollente" (o meglio l'iscrizione sino al 2053 a New Club Elite) agli ignari consumatori.


- Iscrizione a 300 strutture, quando poi sono solo 4 le strutture - l'upgrade
La promessa di poter usufruire sino a 300 strutture l'avrete sentita tutti voi che avete partecipato alla kermesse di queste società. 

Ed anche nel caso di Vialmondo, la società ha illustrato l'offerta indicando molteplici località che, a seguito della firma del contratto, sarebbero state potenziali destinazioni della prenotazione dei consumatori.

Invero, dalla visione dei documenti ricevuti dai consumatori risulta che, a seguito dell'iscrizione a New Club Elite, gli acquirenti avrebbero potuto prenotare solo in quattro strutture, e solo per due persone (con la solita generica definizione "iscrizione basic" "2 pax").

E molti consumatori hanno inteso la reale portata dell'iscrizione solo a seguito delle comunicazioni ricevute dalla società di gestione del diritto vacanza.

Venuti a conoscenza di tali gravi limiti (molti non potevano portare i nipoti o i figli con gli amici), il club ha proposto come alternativa quella di migliorare il livello qualitativo della loro partecipazione al club attraverso l'upgrade = pagare altri soldi.

Con questo nuovo contratto (di recente dichiarato nullo dal Tribunale di Milano vedi qui), il consumatore può ottenere nuovi altri diritti non ben definiti.

Tribunale di Brescia - il consumatore non deve pagare l'iscrizione a New Club Elite
Il recente intervento del giudice bresciano ha chiarito che il modello contrattuale di Vialmondo (oggi Realmondo) viola le norme generali in materia, in quanto non è chiaro e trasparente, consentendo al consumatore di poter comprendere la tipologia dell'acquisto, ed i servizi offerti al compratore.

E non si può che condividere la decisione del giudice, il quale si è soffermato sulla definizione di "servizi basic", evidenziando che tale contratto non spiega al potenziale acquirente in che cosa consista l'offerta "basic"; quando possa essere utilizzato il servizio offerto; in che modo si possa aderire all'offerta basic etc.

Per tale ragione, il Tribunale di Brescia ha correttamente dichiarato nullo il contratto concluso con Vialmondo e stabilito che i consumatori non possono essere assoggettati ad alcuna spesa di gestione.

Per maggiori informazioni, scrivi a multiproprietà@consumatoreinformato.it

martedì 1 gennaio 2019

Club Elite Vacation: altra cancellazione ordinata da un giudice

Altro risultato positivo ottenuto dal Tribunale di Milano che si è espresso in senso favorevole per un consumatore che aveva acquistato un certficato di Club Elite Vacation, uno dei tanti club rientranti nel circuito New Club Elite e gestiti dalla società Touristic Service & Real Estate Investments Limited (T.S. & R.E.I. Ltd), attraverso la società spagnola CETV Holidays Ltd.

Questa particolare tipologia di diritto turnario è stata venduta negli anni in molte provincie italiane, e proposta anche come forma di investimento facilmente liquidabile.

Il Tribunale di Milano, come in altre circostanze, ha accertato la  genericità delle informazioni contenute nel modello contrattuale sottoposto alla firma del consumatore, e fuorvianti le promesse orali dei promotori della società venditrice.

Quale conseguenza, il giudice ha dichiarato la nullità dell'iscrizione al club, con conseguente assenza di obbligo da parte del consumatore di versare le spese di gestione annuali alla società inglese.

Per maggiori informazioni, potete scrivere a multiproprietà@consumatoreinformato.it.

domenica 16 dicembre 2018

Bologna cancella il contratto di Golden Eagle Travel & Service

Ancora una volta il contratto di vendita di un certificato New Club Elite è stato dichiarato non valido e vincolante per il consumatore.

Ancora un volta un tribunale ha deciso che il consumatore non dovrà pagare le spese di adesione/iscrizione al club, non sussistendo alcuna giustificazione giuridica.

Ancora una volta la società venditrice viene obbligata a cancellare il consumatore dal registro di New Club Elite, così chiudendo un rapporto contrattuale ed un vincolo estremamente gravoso per l'acquirente, costretto a pagare delle spese sino al 2053.

Stiamo parlando, anche in questo caso, dell'iscrizione a New Club Elite, club inglese che offre i propri servizi in alcuni resort spagnoli ed italiani ed i cui contratti sono stati proposti/sollecitati in Italia negli ultimi anni.

Nel caso di specie, la società venditrice è Golden Eagle Travel & Service (GETS) che ha proposto la vendita di questi certificati anche in provincia di Bologna, attraverso alcuni appuntamenti organizzati in strutture alberghiere.

lunedì 3 dicembre 2018

Time e Service - nullo l'upgrade "platinum New Club Elite"

Ancora una volta, un giudice dichiara l'invalidità di un contratto di vendita di un certificato New Club Elite e nel caso di specie, la pronuncia del Tribunale di Milano ha accertato la genericità di un contratto di upgrade al circuito New Club Elite, concluso con l'intermediazione della società Time e Service S.r.l. (oggi in liquidazione). Quest'ultima ha operato nel settore turistico negli ultimi anni, proponendosi quale mandataria di New Club Elite per la vendita di certificati della società inglese nel territorio italiano.

I consumatori sono entrati in contatto con la società, come nel caso affrontato dal Tribunale di Milano, dopo essere già divenuti titolari di un certificato New Club Elite, attraverso un incontro presso la struttura vacanza ove alloggiavano.

Il passaggio dal certificato "Gold" a quello "Platinum": l'upgrade

Per chi è stato oggetto di questa offerta, ben conosce la dinamica che porta alla sottoscrizione del contratto, presso una delle strutture vacanza dal circuito N.C.E., ove si partecipa dopo aver ricevuto il buono per la settimana vacanza con l'acquisto del primo certificato del club inglese.

La settimana vacanza, nel caso di specie in Calabria, viene contraddistinta da un servizio ospitalità ed assistenza, da un lato, e una sollecitazione al passaggio dal certificato "gold" a quello più vantaggioso denominato "platinum".

Ed invero questo passaggio viene giustificato dai servizi migliori che tale secondo certificato garantisce, nonché la possibilità di poter ottenere locali per più di due persone, e quindi anche per i figli.

Secondo la sollecitazione all'acquisto, inoltre, il certificato "platinum New Club Elite" prevede la possibilità di accedere a più strutture vacanza ed in periodi migliori dell'anno (luglio - agosto) con condizioni di accoglienza privilegiate.

E' evidente che coloro che hanno deciso di sottoscrivere il secondo contratto con Time e Service hanno inteso migliorare il proprio rapporto nel club, sperando di poter valorizzare il proprio investimento (vi ricordiamo che anche in questo caso il consumatore versa un nuovo importo alla società venditrice).

Ma questo contratto rispetta il Codice del Consumo ed è perfettamente regolare?

Tribunale di Milano - nullo il contratto di Time e Service

Il Tribunale di Milano ha avuto modo di valutare la legalità del modello contrattuale di Time e Service sottoscritto da due consumatori milanesi nel 2012, e successivo alla vendita del primo certificato New Club Elite ad opera di una società svizzera.

I coniugi milanesi si erano recati in Calabria e in quella sede era stato proposto loro un nuovo contratto di miglioramento del certificato ("upgrade"), mediante l'acquisto del certificato New Club Elite Platinum.

Il Tribunale di Milano, chiamato a verificare la regolarità del contratto, ha dichiarato la nullità del modello predisposto da Time e Service, individuando ancora una volta, una estrema genericità dell'oggetto del contratto posto alla sottoscrizione dei consumatori.

La pronuncia è chiara nella parte in cui il modello contrattuale viene definito vago ed ambiguo, non essendo "[…] chiaro se il contratto abbia per oggetto la vendita di un bene o di un servizio o l’iscrizione ad un Club; non è chiaro dunque il diritto conseguito dai ricorrenti con l’acquisto di tale certificato, e di conseguenza la prestazione a cui è tenuta la parte venditrice".

La carenza informativa riguarda molti particolari, decisivi ai fini dell'acquisto, come osservato dal giudicante, che arriva ad evidenziare come nel contratto non sia possibile definire in modo trasparente quali siano i servizi oggetto dell'acquisto " limitandosi a indicare la possibilità di fruizione di una settimana all’anno presso gli alloggi residenziali affiliati al Club.". Ed in effetti, dalla lettura del contratto non si evince con chiarezza né che l'iscrizione è sino al 2053, né che sino a tale data si è obbligati a versare le spese di gestione annuale.

Quali conseguenze per queste carenze informative? il Tribunale di Milano ha valutato che tali omesse informazioni rendono non valido il contratto, esentando i consumatori dal pagamento delle spese di gestione e il club alla cancellazione del nominativo dalla lista dei soci. 

martedì 13 novembre 2018

Multiproprietà ed altri contratti

Abbiamo affrontato in più circostanze la questione multiproprietà, delineando le caratteristiche di questo diritto vacanza, e distinguendola da altre tipologie simili, ma in realtà decisamente diverse.

La distinzione, infatti, emerge sotto il profilo giuridico e non sempre risulta chiaro per il consumatore che si trova a firmare un contratto per l'acquisto di una settimana in una località turistica.

Di seguito, vi proponiamo un interessantissimo documento, ossia una tesi di dottorato (dott. Corrado Daidone - anno accademico 2012/2013) ove viene analizzata in modo completo ed attuale l'istituto della multiproprietà, e le altre forme di rapporto contrattuali che si sono sviluppati negli anni.

Ancora una volta, vi ricordiamo che il multiproprietario diviene proprietario di un diritto di godimento di un appartamento che può esercitare solo un periodo dell'anno (una o più settimane). La titolarità di tale diritto è, seguendo natura e caratteristiche dei diritti reali,  individuale ed assoluto.

Nel caso di un multiproprietario, però, stiamo parlando di particelle di diritti reali che si innestano nel medesimo immobile e che vantano tutti i medesimi diritti ed obblighi.

In tal senso, il documento che potete leggere di seguito inserisce la multiproprietà nella figura del diritto reale atipico, non presentando tutti gli elementi della piena proprietà.

Questa peculiare figura ha delle peculiarità anche sotto il profilo della cancellazione del diritto dal registro dei multiproprietari.

Abbiamo più volte trattato l'argomento, evidenziando che a differenza di altri diritti vacanza (iscrizione ad un club o diritto obbligatorio turnario), la possibilità di liberazione del multiproprietario dal suo diritto reale passa da una cessione (a titolo gratuito od onerosa) o un atto autonomo di rinuncia del diritto reale in multiproprietà (vedi qui).

Qui di seguito, la tesi di dottorato del Dott. Corrado Daidone.

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