lunedì 28 dicembre 2015

Il lupo cambia il pelo.....ed arrivano le offerte commerciali 3x2

Nuove proposte commerciali in arrivo per i soci inadempienti dell'obbligo di pagamento delle spese di gestione per gli anni precedenti.

Un associato ci ha trasmesso, qualche giorno fa, il testo di una mail inviata da un club, al quale egli ha aderito senza però essere stato informato in merito alle spese di gestione.

La società che amministra il club, dopo aver tentato di ottenere il pagamento delle spese di gestione attraverso ripetute telefonate accompagnate da avvisi via lettera, ha mutato il proprio comportamento, avanzando una proposta commerciale, a dir poco bizzarra.

Ed è ecco l'offerta 3x2, e quindi, se non avete pagato il 2013/2014/2015, il club propone di abbuonarvi questi tre anni se pagate il 2016: Insomma, se paghi il 2016, ti abbuoniamo i tre anni precedenti, ma solo perché "non avete mai viaggiato con noi...".

E perché i soci non hanno mai viaggiato con il Club?...beh perché ogni volta che hanno chiesto di poter prenotare una stanza, è stato risposto loro "in questo periodo non è possibile" oppure "in questa località non è possibile".

Ormai è chiaro che gli acquirenti di questi diritti vacanza, iscritti a club con sede legale estera, non sono più disposti a dover pagare spese di gestione annuale, senza nemmeno poter usufruire di alcun diritto.

Questa mail denota, a nostro parere, la difficoltà attraversata da questi resort, incapaci di essere credibili per i consumatori, e che cercano di riciclarsi con proposte inaccettabili.


Per maggiori informazioni, potete scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it.

Qui il testo della mail.

giovedì 17 dicembre 2015

Castillo Beach: il contratto di acquisto del certificato dichiarato nullo a Trento

Il Tribunale di Trento, con un recente ed importante provvedimento emesso a seguito di una nostra istanza, ha dichiarato la nullità del contratto di acquisto del certificato di iscrizione al Club "Castillo Beach", simile al modello che potete vedere di seguito.

Il Giudice trentino, chiamato a valutare il contratto di acquisto del prodotto vacanza, ne ha dichiarato la nullità e quindi la invalidità dello stesso rispetto all'acquirente, ovvero un consumatore trentino, stante il carattere di genericità del modello contrattuale oggetto di valutazione.

Il Tribunale di Trento ha evidenziato, inoltre, che lo stesso certificato, scritto in inglese, non ha consentito al consumatore di poter comprendere la natura e l'oggetto del contratto concluso, precludendo la sua possibilità di poter valutare in modo completo l'acquisto oggetto di sollecitazione.

La sentenza ottenuta dal nostro associato, ci ha permesso di poter avviare la procedura di contestazione e richiesta di cancellazione dal registro verso il Castillo Beach Club, società condannata dal Tribunale di Trento.

Per maggiori informazioni, potete scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it
 

venerdì 4 dicembre 2015

Certificato Santo Domingo - è nullo il contratto di acquisto........ma non quello di finanziamento

La sentenza che vi proponiamo di seguito ci consente di trattare un argomento molto delicato, ossia quali  sono le conseguenze nel caso in cui il giudice ci dia torto, respingendo le nostre richieste.

Chiunque si sia trovato costretto a confrontarsi con il sistema giustizia, sia come attore che nella veste di convenuto, si è chiesto (od ha chiesto all'avvocato): ma posso vincere?

Quando vi recate da un avvocato (o una associazione di categoria, o anche un consulente legale), uno dei quesiti che ponete al professionista è "quante possibilità abbiamo di vincere la causa?". 

Un serio professionista vi deve informare su tutti i rischi che si corrono quando avviamo una controversia legale, chiarendovi che non esiste una certezza assoluta (il famoso "100%") di vittoria.


Non esiste alcuna certezza assoluta di vincere una causa prima di iniziarla, e chi vi dice "questa la vinciamo di sicuro", vi sta raccontando una falsità.

Infatti, come già scritto in precedenza, esistono rischi e pericoli che accompagnano un procedimento civile e che devono essere tenuti in debita considerazione.

Quali? Qui di seguito, alcuni rischi collegati alla causa civile, prendendo ad esempio, in conclusione, la recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano.

(a) Esiste una generale "alea di rischio" per chi chiede giustizia al giudice

Quando decidete di andare per giudici dovete sapere che esiste un generale, e non cancellabile, rischio di poter perdere la causa per qualsiasi motivo.

In altri termini, dovete comprendere che anche se vi siete affidati al miglior avvocato, non è lui che scrive la sentenza, ma un'altra persona: il giudice.

E il giudice può vedere le cose in maniera diversa e per voi non favorevole, e può decidere di darvi torto, anche se siete convinti di disporre di ottime ragioni per ottenere un esito positivo.

In conclusione, diffidate dell'avvocato che vi assicura, oltre ogni ombra di dubbio, la vittoria della causa, perché esiste sempre e comunque un potenziale pericolo di non ottenere il risultato sperato, e quindi perdere la causa, od ottenere una vittoria diversa (inferiore) a quella prospettata dal professionista.

(b) Gli specifici rischi giuridici della causa

Oltre al generale rischio di poter arrivare ad un giudizio diverso da quello sperato, dovete ricordare che quando avviate una controversia legale contro un'altra persona (o una società), vi sono una serie di questioni/problemi di natura giuridica che devono essere risolti dal giudice e che, in ultima istanza, possono divenire decisivi per la soluzione, favorevole o meno, del vostro fascicolo.

Si tratta di questioni di diritto che il vostro legale deve conoscere, o dovrebbe, e che può esporvi sin da subito, in quanto si traducono in specifici rischi della causa.

E sono rischi che dovete cercare di conoscere e, unitamente al professionista a cui affidate l'incarico, decidere se affrontare o meno prima di avviare la lite legale.

Stiamo parlando di questioni processuali, ovvero problemi del processo, e questioni di merito, ossia peculiari problemi giuridici connessi alla vostra specifica storia, e che potrebbero condizionare, in modo decisivo, l'esito del giudizio finale.

Di solito, l'avvocato non affronta con voi tutte le questioni giuridiche, anche perché non avete tutte le competenze specifiche per poter comprendere alcuni aspetti tecnici.

Ma quando si tratta di questioni rilevanti, dalla cui soluzione dipende l'esito positivo della controversia, il legale non può nascondervele e voi avete il diritto di essere informati ed esprimere un consenso consapevole.

E quindi, non esitate a chiedere spiegazioni al vostro legale in merito ad eventuali rischi della causa, oppure un chiarimento rispetto agli effetti collegati alla causa.

Ricordatevi, infatti, che nel processo civile italiano prevale il principio secondo il quale "Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte......" (art. 91 c.p.c.).

In altre parole, CHI PERDE PAGA!

(c) Un esempio di rischio della causa - il Tribunale dichiara nullo il contratto di vendita di un certificato di associazione.......ma non quello di finanziamento.

Ed ora passiamo ad un esempio di rischi collegati all'azione legale e come, con poco, si può ottenere un risultato non conforme a quello sperato dal consumatore.

Il caso affrontato dal Tribunale di Milano ha ad oggetto un contratto di acquisto di un certificato di associazione a Santo Domingo da parte di un consumatore milanese, avvenuto nell'anno 2009.

Il nostro amico consumatore si faceva convincere dai promotori della società venditrice ad acquistare questo particolare prodotto vacanza, anche se avanzava agli stessi un dubbio: "non dispongo subito della somma per acquistare la vacanza". 

Nessun problema. I promotori fanno firmare al nostro consumatore milanese un contratto di finanziamento, mediante il quale finanzia parte rilevante del contratto di acquisto del diritto vacanza.

Ora, se avete già letto altri interventi del blog, dovreste sapere che esistono molte sentenze ove è stato stabilito che questi contratti di vendita di diritti vacanza non sono validi (nulli) perché non rispettano le regole previste dal Codice del Consumo (un esempio? clicca qui).

Ed i giudici italiani, applicando il diritto comunitario, in molte circostanze hanno accertato l'esistenza di un collegamento tra il contratto di acquisto del diritto vacanza e quello con il quale il consumatore "paga" l'acquisto: il contratto di finanziamento.

Quale conseguenza? contratto di vendita  del certificato vacanza non valido=contratto collegato a contratto di finanziamento=contratto di finanziamento non valido.

E quindi, la nullità del contratto di finanziamento legittima il nostro consumatore ad ottenere la restituzione dei denari ottenuti dalla banca (un esempio? clicca qui). 

E quindi, anche il nostro amico milanese si è rivolto al Tribunale di Milano fiducioso che il giudice, accertata la nullità del contratto di vendita del diritto vacanza, riconoscesse l'esistenza del collegamento negoziale tra i due contratti, dichiarando nullo anche il finanziamento, con conseguente restituzione della somma finanziata.

Eccovi un esempio ove il giudice non decide in senso totalmente favorevole al consumatore, ed anzi quest'ultimo rimane con il classico "pugno di mosche in mano", costretto a pagare le spese di lite.

Ma come è arrivato il Tribunale di Milano a negare le aspettative del consumatore?

Nella causa consumatore vs. venditore certificato Santo Domingo e Banca, il giudice decide che:

a. il contratto di vendita del certificato di Santo Domingo non è valido, perché viola le norme del Codice del Consumo, e comunque l'oggetto del contratto non è determinato, violando le regole del Codice Civile. Conseguenza, la società venditrice viene condannata a restituire la somma pagata dal nostro consumatore. Queste società, però, non dispongono di alcun patrimonio da aggredire, tant'è che è quasi impossibile recuperare le somme dal venditore.

b. il contratto di finanziamento, invece, è valido poiché il Tribunale di Milano, pur riconoscendo l'esistenza di numerose sentenze ove è stato accertato il collegamento negoziale, ritiene che il consumatore non abbia fornito alcuna prova che i due contratti siano strettamente connessi tra loro.

Di conseguenza, accertata l'autonomia del contratto di finanziamento rispetto a quello di vendita, questi non può essere dichiarato nullo.


c. il consumatore, anche se aveva vinto contro la società venditrice, è rimasto soccombente verso la banca, venendo condannato a pagare le spese legali verso la finanziaria.

Da qui, potete comprendere come vi possono essere molte questioni, vicende, problematiche che condizionano, a volte in modo determinante, la vita di una causa legale, portando ad un risultato diverso da quello sperato (ed auspicato) dal consumatore.

Qui interviene anche la già citata "alea di rischio" collegata all'azione legale che si conclude con la decisione del giudice che potrebbe disattendere le nostre speranze, e che dovete tenere sempre in debita considerazione quando iniziate la vostra esperienza con la giustizia italiana.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Milano.

giovedì 19 novembre 2015

Bloccate finte vendite di appartamenti alle Canarie

L'operazione avviata dai Carabinieri è stata denominata "Lupin" dal nome dell'agenzia immobiliare ("Lupain Properties") che avrebbe venduto finti appartamenti alle Canarie negli ultimi anni, arrivando a truffare molti consumatori con un giro di affari superiore ai due milioni di euro.

L'attività è stata scoperta dai Carabinieri della Compagnia di Albenga, all'esito di un operazione avviata nell’estate del 2014 e conclusasi a fine ottobre con arresti e denuncie.
Le truffe hanno colpito ignare vittime raggirate da alcuni promotori della “Lupain Properties” i quali, fingendosi acquirenti o intermediari, li convincevano a stipulare contratti promettendo ricavi milionari.

In seguito, dopo aver firmato finti rogiti, intimavano il pagamento di spese, tasse e oneri relativi ai proventi delle vendite “bloccati” a seguito di presunti, e non provati, fallimenti.
Tutta l'attività è stata resa più facile dall'utilizzo di loghi e stemmi reperiti in rete, e che hanno consentito la creazione di documenti falsi da sottoporre alle vittime.

Il Comandante dei Carabinieri della Compagnia Provinciale di Savona, Alessandro Parisi, ha osservato che“Le indagini vanno avanti, siamo solo alla punta dell'iceberg: sicuramente compariranno altre nuove vittime cadute nella rete della truffa immobiliare. L’organizzazione agiva convincendo i proprietari di case delle Canarie a vendere le proprietà immobiliari organizzando delle vendite fittizie. I truffatori dopo aver fatto dei finti rogiti dicevano ai truffati che i loro capitali erano immobilizzati per problemi giudiziari, legali, così li costringevano a versare denaro”.

Qui, un documento filmato dell'attività svolta dai Carabinieri.

venerdì 6 novembre 2015

Vacanze Srl dichiarata fallita dal Tribunale di Roma

Vacanze S.r.l., società che ha attivamente operato nel mercato di vendita di certificati di associazione New Club Elite, nonché altri diritti vacanza, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma, con apertura della procedura di chiusura del soggetto giuridico.


  • Vacanze S.r.l. & New Club Elite: i certificati venduti con diverse denominazione

La società ha proposto la vendita di attestati che attribuiscono al consumatore acquirente il generico diritto, alienabile e trasmettibile agli eredi (il che vuol dire tutto e niente) di occupare, godere ed utilizzare in modo pieno ed esclusivo, un appartamento per un periodo settimanale presso alcune strutture di New Club Elite, scelte tra una lista consegnata al cliente durante la vendita.

Uno degli aspetti più particolari di questa società è che ha sollecitato le vendite di questi prodotti vacanza, svolgendo evidente attività di promotrice, presentandosi con diverse denominazioni, quali Take & go S.r.l. o Team work for travel S.r.l..

La società ha offerto, oltre al citato certificato di iscrizione a New Club Elite, anche l'adesione al circuito Interval, operando in diverse città italiane, specialmente del nord - centro Italia.

In merito a questi contratti, avendo rilevato in molte circostanze irregolarità e violazioni del Codice del Consumo, ci siamo già attivati in favore dei nostri associati, i quali lamentano di non essere stati correttamente informati in merito alla natura del diritto oggetto di vendita (sul punto vedi qui).


  • Tribunale di Roma: Vacanze S.r.l. viene dichiarata fallita con provvedimento del 9 giugno 2015

La società Vacanze S.r.l. risulta essere stata dichiarata fallita con sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, lo scorso 9 giugno 2015.

In data 12 ottobre 2015, inoltre, si è tenuta l'udienza di esame del passivo della suddetta società, certificando l'avvio della procedura di chiusura di Vacanze S.r.l..

Vi invitiamo, quindi, a non prestare attenzione ad alcuna richiesta di pagamento di cambiali o assegni provenienti da persone che si vi contattano telefonicamente, presentandosi come incaricati di Vacanze S.r.l., in quanto solo il curatore fallimentare può avanzare delle pretese nei confronti dei debitori della società.

lunedì 5 ottobre 2015

Volete rinunciare alla vostra multiproprietà? qui il modello da inviare al gestore

Molto spesso stiamo ricevendo documenti di titolari di multiproprietà - specialmente all'estero - per le quali non è semplice, né conveniente procedere in via giudiziaria per la eliminazione del diritto vacanza (se volete avere procedere ad un controllo della vostra posizione, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it o multiproprieta@consumatoreinformato.it).

In queste situazioni, è possibile scrivere alla società che amministra il resort, avanzando la proposta di cessione a titolo gratuito del vostro diritto, con rinuncia a tutti i diritti derivanti dal contratto.

In questi casi, per poter essere più efficaci nella vostra proposta, ed ottenere un esito positivo, può tornare utile aver pagato tutte le spese di gestione per gli anni precedenti.

Ma anche nel caso in cui negli anni precedenti non siate riusciti a versare le spese amministrative pretese dalla società di gestione, può essere interesse di quest'ultima di arrivare ad un accordo, riprendendosi la proprietà del certificato vacanza.

Con la lettera, ad ogni buon conto, potreste anche comunicare di non potere/volere più versare le spese di gestione annuali, preannunciando una possibile azione legale.

Qui, vi proponiamo un possibile modello di lettera che potreste utilizzare per la rinuncia al diritto di godimento parziario. 

Se siete proprietari, invece, di un diritto reale in multiproprietà, il modello di rinuncia del diritto non è sufficiente, dovendo intervenire un atto notarile. 

martedì 11 agosto 2015

Ses Fontanellas Limited condannata a cancellare il consumatore dal proprio registro!

Buone notizie per i possessori di un certificato di iscrizione al Ses Fontanellas Club e che vorrebbero uscire da questo prodotto vacanza, per non pagare più alcuna spesa di gestione.

Con una recente pronuncia, il Tribunale di Vercelli ha dichiarato la nullità di un contratto di Ses Fontanellas Limited, ordinando alla società convenuta di provvedere alla cancellazione della consumatrice dal proprio registro degli associati.

La vicenda oggetto di intervento da parte del giudice vercellese era particolarmente complesssa, in quanto il contratto di acquisto dell'iscrizione al Club Fontanellas era avvenuta a seguito di contatti telefonici e, in seguito, di persona.

La consumatrice vercellese era stata convinta a firmare il contratto dietro la promessa che, in un secondo momento, avrebbe potuto rivendere il diritto vacanza alla stessa società Ses Fontanellas Limited.

Il Giudice, chiamato a decidere in merito alla regolarità di questa vendita, ha accertato che il contratto non era regolare, ed in particolare ha rilevato la mancanza di molte informazioni in merito alla natura del diritto vacanza venduto alla consumatrice vercellese.

Queste irregolarità hanno comportato la nullità del contratto di acquisto di Ses Fontanellas Limited, e di conseguenza il Tribunale di Vercelli ha stabilito che:

- la consumatrice ha diritto a riottenere i soldi pagati in questi anni;

- la consumatrice non deve più pagare le spese annuali di gestione per i prossimi anni;

- Ses Fontanellas Limited deve cancellare il nominativo della consumatrice dal proprio Registro degli iscritti al club.

Per maggiori informazioni, potete scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it

Di seguito, la decisione del Tribunale di Vercelli.

mercoledì 15 luglio 2015

New Club Elite - a Teramo il contratto non è valido

Dobbiamo segnalare, con molto piacere, un nuovo intervento di un giudice che ha considerato il contratto di acquisto del certificato New Club Elite nullo, liberando i consumatori dall'obbligo di versamento delle spese di gestione.

Il Tribunale di Teramo ha statuito l'invalidità del contratto di acquisto del diritto vacanza, dopo aver verificato le molteplici violazioni ivi contenuti all'interno del modulo fatto sottoscrivere ai consumatori.

Questi ultimi erano stati invitati nel solito incontro presso un albergo, e dopo aver sottoscritto un primo impegno nel primo appuntamento presso la struttura, avevano ricevuto i promotori presso la propria abitazione.

I promotori avevano incentivato l'acquisto del diritto vacanza, sostenendo che si trattava di un investimento, che gli acquirenti avrebbero potuto rivendere in qualsiasi momento.

I promotori affermavano, inoltre, che il diritto vacanza poteva essere utilizzato da parte di quattro persone (si trattava di una famiglia con due figli), in qualsiasi momento dell'anno.

In seguito, gli acquirenti ricevevano il certificato di iscrizione a New Club Elite, e solo lì comprendevano di aver acquistato un prodotto vacanza diverso da quello veicolato dalla società venditrice.

In particolare, i consumatori scoprivano che il certificato era valido solo per due persone, che non poteva essere utilizzato in tutte le località, che non poteva essere rivenduto a chiunque e che era necessario il consenso della struttura.

Orbene, il Tribunale di Teramo ha considerato invalido questo contratto di vendita, proprio per la carenza delle informazioni contenute al suo interno, in molti casi fuorvianti e non conformi alla realtà.

Il giudice, correttamente, ha valutato la condotta complessiva tenuta dai promotori della società venditrice, affermando che il contenuto del contratto, ed in particolare gli impegni contrattuali, derivano non solo da ciò che viene sottoscritto nel modulo contrattuale, ma anche da eventuali scritti aggiunti, e perfino da eventuali impegni verbali resi in sede di trattative.

Nel caso di specie, secondo il giudice troppi impegni/obblighi non erano coerenti e conformi a quanto in effetti venduto, configurando una genericità del contratto, tale da rendere nullo il contratto.

A nostro parere, basandoci sulla nostra esperienza, tutte le informazioni fuorvianti rese dai promotori possono anche influire nella volontà espressa dai consumatori, facendo credere loro di divenire titolari di un diritto facilmente rivendibile.

Questa volontà alterata, magari con affermazioni quali "questo certificato lo rivendete facilmente" influiscono in modo decisivo nella volontà espressa dal consumatore.

E il Tribunale di Teramo pare aver considerato, tra le righe, anche questo aspetto!

venerdì 10 luglio 2015

Acquisto certificato Directa Interpost - nullo il finanziamento per l'acquisto della multiproprietà

Il contratto di finanziamento deve descrivere in modo chiaro e trasparente il bene finanziato, al fine di consentire sia alla finanziaria, che al consumatore di poter controllare la validità del contratto.

Questo principio è stato ribadito dal Tribunale di Treviso nella sentenza resa contro la società Carifin e la Directa Interpost, ossia il promotore che ha venduto certificati vacanza, simili a multiproprietà, a numerosi consumatori del Triveneto.

Abbiamo già trattato la vicenda Directa Interpost (vedi), enfatizzando le gravi conseguenze contrattuali che hanno condotto il giudice trevigiano a dichiarare radicalmente nullo il contratto di acquisto del diritto vacanza realizzato da due consumatori trevigiani.

Con la medesima sentenza, il Tribunale di Treviso ha dichiarato nullo il contratto di finanziamento per violazione delle norme in materia bancaria previste ratione temporis all'atto della sottoscrizione del modulo di Carifin.

Dai documenti versati in atti risulta, infatti, che i consumatori avevano firmato il contratto di finanziamento, in assenza di una specifica descrizione del diritto vacanza oggetto di finanziamento, e destinato all'esclusivo acquisto del certificato vacanza di Directa Interpost.

Il giudice ha considerato nullo il finanziamento, ordinando alla banca di restituire tutti i soldi ai consumatori, affermando che "Questo tipo di mutuo, che è un contratto obbligatorio e non reale, vede la finalità dell'erogazione della somma inseriti nel sinallagma contrattuale e di conseguenza se viene meno il contratto per cui il mutuo è stato concesso, il mutuante è legittimato a chiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario, che di essa non ha sostanzialmente beneficiato, ma direttamente ed esclusivamente al venditore che rispetto al mutuo appare terzo, ma che invece di esso direttamente beneficia".

Per tali ragioni, il Giudice del Tribunale di Treviso ha ordinato a Carifin di provvedere alla restituzione ai consumatori di tutte le somme versate a titolo di finanziamento.

Qui la sentenza.

lunedì 11 maggio 2015

Vi hanno promesso di rivendere multiproprietà? qui il modello da inviare al venditore

"La multiproprietà che acquisti oggi è un investimento. Stai tranquillo, lo puoi rivendere con molta facilità, ed anzi se vuoi te lo vendiamo noi. Ed anzi, se non riusciamo a venderlo, lo riprendiamo noi".

Queste le promesse che le società che vendono multiproprietà o altri diritti vacanza assumono quando "devono sollecitare" ai consumatori/vittima l'acquisto di un certificato di iscrizione al club, o di una multiproprietà.

Molte delle persone che si sono rivolte alla nostra Associazione per narrare la loro storia e comprendere come riuscire a concludere la loro esperienza con la multiproprietà, o con diritti vacanza similari, ci hanno reso noto di essere stati convinti ad acquistare tale prodotto, magari anche attraverso un contratto di finanziamento, proprio dalla promessa di rivendita.

In effetti, tale obbligo compare, alcune volte, nei modelli contrattuali sottoposti al nostro controllo, ove risulta aggiunto a penna da parte del promotore di turno.

Ed allora, visto che la società venditrice vi ha promesso di rivendere questo prodotto, o comunque riacquistarlo, perché non inviate loro una richiesta di adempimento dell'obbligo contrattuale?

Di seguito, potete trovare il modello contrattuale che potete adattare alle vostre esigenze. Vi consigliamo di inviare la lettera a mezzo di raccomandata a/r, o con pec, indirizzata alla società che vi ha venduto il certificato di iscrizione all'associazione, il diritto di godimento turnario, la multiproprietà o altro diritto similare.

mercoledì 29 aprile 2015

Prima S.r.l. cancellata dal Registro delle Imprese

Una delle società che maggiormente venduto punti vacanza Privilege, Prima S.r.l., è stata di recente cancellata dal Registro delle Imprese di Catanzaro, ve risultava iscritta negli ultimi anni.

La società aveva collocato il prodotto vacanza nei primi anni duemila, ed ha operato fino a qualche tempo addietro.

La cancellazione è stata giustificata dal mancato deposito dei bilanci nelle ultime annualità, ed è stata dichiarata estinta d'ufficio ai sensi art. 2490 c.c., con decreto del 23 settembre 2014.

domenica 5 aprile 2015

Attenti - propongono vacanze benessere, ma in realtà vendono iscrizioni a club e multiproprietà

Alcuni lettori del blog ci segnalano di aver ricevuto, nelle ultime settimane, alcune telefonate da parte di sedicenti società che, con la scusa di un premio da ritirare, li avrebbero invitati in alcuni alberghi di Mantova e Modena.

Nel caso indicato dai lettori, vi sarebbero alcuni contatti telefonici con i quali delle promotrici avrebbero invitato i consumatori a seguire un incontro per vacanze benessere alternative.

All'incontro presso l'albergo, pur non accettando questa proposta, i nostri lettori del blog avrebbero ricevuto pesanti pressioni per l'acquisto di un pacchetto di prova, senza alcun impegno.

Preferendo non firmare alcun modello contrattuale, i consumatori sarebbero stati invitati ad abbandonare la struttura alberghiera da parte dei promotori dell'iniziativa.

In seguito, dopo aver effettuato una breve ricerca in rete, hanno notato come la loro vicenda presenti analogie con le storie narrate da Consumatore Informato ed hanno deciso di renderci nota la loro (dis)avventura, scrivendoci a info@consumatoreinformato.it o multiproprieta@consumatoreinformato.it.

Vi invitiamo a prestare attenzione a qualsiasi contatto telefonico ricevuto, ove siate invitati a questo tipo di iniziative e, in ogni caso, non firmate con leggerezza alcun modello contrattuale.

mercoledì 4 febbraio 2015

New Club Elite/Dreams Club - anche il Tribunale di Genova dichiara nulli quei contratti e.......

Altra importante vittoria giudiziaria contro la società Dreams Club (o Dream Travel), ovvero il soggetto giuridico che ha sollecitato e venduto in Italia certificati New Club Elite a molti consumatori.

Il Tribunale di Genova, con un recente provvedimento, ha ribadito alcuni importanti principi, e cioé:

(1) Il contratto di vendita del certificato New Club Elite è nullo per gravi violazioni di legge;
(2) Dream Club deve essere condannata a cancellare, a proprie spese, il nominativo dei consumatori dal registro dei soci di "New Club Elite".
(3) il consumatore non deve più versare le spese di gestione.
(4) La società che ha finanziato l'acquisto del certificato di associazione (C.... spa) deve restituire ai nostri consumatori l'importo oggetto di finanziamento.

Questi principi si stanno affermando nei tribunali italiani ed è importante renderli noti, al fine di chiarire che esiste, con le difficoltà del caso, una possibilità di ottenere giustizia per coloro che sono rimasti coinvolti in questo incauto acquisto.

La vicenda, uguale ad altre, riguarda alcuni consumatori genovesi che, nell'aprile del 2009 venivano contattati telefonicamente da un promotore della società Dream Club, il quale comunicava loro di aver vinto un premio e di doversi recare presso un albergo di Genova per il ritiro.

La coppia si recava presso questo hotel, ed in quella sede scopriva di essere stata invitata ad un incontro organizzato per vendere un non chiaro diritto di godimento da utilizzare in una delle strutture alberghiere del circuito New Club Elite.

Ai due sfortunati consumatori veniva riferito che a tutti i partecipanti all'evento previsto per quel giorno veniva data la possibilità di ottenere una particolare promozione, con la quale sarebbe stato possibile effettuare le vacanze presso uno dei villaggi turistici previsti dagli itinerari del New Club Elite Limited e del circuito New Club Elite Platinum.

Tale offerta veniva proposta ad un prezzo eccezionale valevole solo per il giorno dell'incontro.

I consumatori genovesi concordavano un appuntamento presso la propria abitazione con un promotore dell'allora società Dream Club, il quale si presentava all'appuntamento e riusciva a convincere i consumatori ad acquistare il diritto vacanza.

E l'acquisto si perfezionava anche se gli acquirenti non disponevano immediatamente dell'intero importo richiesto, superiore ai 16.000,00 euro, e di non poter affrontare un impegno così gravoso.

Il promotore, preso atto dell'impossibilità di poter far fronte all'impegno da parte degli acquirenti, non si scomponeva e rispondeva così: "Non disponete dell'intero importo immediatamente? nessun problema. Vi propongo un finanziamento con questa società".

E così, i consumatori sottoscrivevano un contratto di finanziamento per l'intero importo, impegnandosi a restituire la somma finanziata "in sole 84 rate mensili".

In seguito Dreams Club s.r.l inviava agli acquirenti il certificato di iscrizione al New Club Elite.

Solo dopo aver non utilizzato questo diritto, i signori di Genova si rendevano conto di dover pagare le spese di gestione annuali (superiori a 380 euro) e le rate mensili del finanziamento, pari a 359 euro al mese.

Il Tribunale di Genova, chiamato a decidere questa vicenda, ha dato ragione alle lamentele sollevate dai consumatori, ed ha ritenuto che i contratti sottoscritti nel 2009 siano contrari al Codice Civile e al Codice del Consumo, e quindi devono essere considerati non validi e privi di ogni effetto giuridico verso i consumatori.

Il Tribunale di Genova ha così concluso:

"dichiara la nullità del contratto di compravendita, avente ad oggetto il certificato al New Club Elite Limited, a norma degli articoli 1346 in combinato disposto con l'art. 1418 c.c., nonché in base agli articoli 70-71-72 del Codice del Consumo.

Dichiara la nullità del contratto di finanziamento stipulato con C. Italia S.p.a. in liquidazione, a mente dell'art. 124 TUB (ante riforma) e per l'effetto condanna Y. P. D. srl (già Dream Club), in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma pari ad euro xxxxx, oltre interessi legale a fare data dall'avvenuto versamento sino all'effettivo soddisfo e alla cancellazione, a proprie spese, del nominativo dei ricorrenti dal Registro dei titolari di certificato di associazione presso New Club Elite.

Condanna la C..... S.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma di euro xxxx, ....oltre interessi legali.....".

Ed in un attimo, i consumatori genovesi si sono liberati del certificato di associazione e sono riusciti ad ottenere la restituzione della somma spesa per questo incauto acquisto.

giovedì 29 gennaio 2015

Club "Le tue vacanze" - Directa Interpost: i pacchetti vacanza fantasma

La vendita dell'iscrizione al Club "Le tue vacanze"  è una delle vicende più particolari che ha riguardato molti consumatori, in particolare del Veneto e del Friuli, rimasti vittime delle proposte contrattuali avanzate dai promotori della società Directa Interpost.

- Vacanze scontate? forse un pò troppo
Il metodo di vendita scelto dai promotori della Directa Interpost era quello classico: invito dei consumatori nei vari alberghi della zona, con la promessa di ottenere un premio.

Negli incontri che si tenevano presso la struttura alberghiera, i promotori della Directa Interpost sollecitavano l'acquisto di un prodotto vacanza a prezzi scontatissimi, facendo intendere che la la titolarità di questo diritto avrebbe garantito all'acquirente la possibilità di soggiornare a prezzi favorevoli.

Agli sfortunati aderenti all'incontro presso l'albergo veniva riferito che tale acquisto doveva essere considerato un investimento privo di rischi, mentre non veniva comunicato nulla nemmeno in merito alle spese di gestione.

Per rendere più sicura la vendita, le parti stabilivano un incontro presso l'abitazione dei consumatori per il giorno successivo, con il fine di approfondire la conoscenza del diritto oggetto di vendita.

Nel successivo incontro, il promotore continuava ad esaltare le caratteristiche/qualità del prodotto, senza nemmeno comunicare ai consumatori che stava vendendo un "pezzo di carta" (certificato) privo di un effettivo valore.

Ed invece la vendita si perfezionava, cosicché i consumatori divenivano soci del Club "Le tue vacanze", fantomatica associazione del tutto ignota agli acquirenti, ove non era possibile nemmeno sapere dove si sarebbe potuto soggiornare.

E alla fine la domanda nasce spontanea: "Ma questo contratto è valido?" risposta "NO!".

- Tribunale di Treviso: nullo quel contratto di Directa Interpost - l'acquirente non deve pagare le spese di gestione

La invalidità di questi contratti è stata accertata e dichiarata di recente da molti tribunali, i quali sono stati chiamati ad analizzare il modello contrattuale sottoposto da Directa Interpost ai vari consumatori, rilevando gravi carenze di legge.

L'assenza di tali requisiti di legge, infatti, rende del tutto invalidi questi contratti, con conseguente impossibilità di farli ritenere vincolanti per il consumatore.

Quale conseguenza? beh appare alquanto logico.....fino a quando il contratto é valido, il consumatore è costretto a pagare le spese di gestione, ma nel momento in cui il giudice afferma che quel contratto non può essere considerato produttivo di effetti (perché nullo), viene meno anche il presupposto che obbliga l'acquirente a pagare le spese di gestione.

Il Tribunale di Treviso, di recente, ha individuato in modo chiaro quel carattere di incertezza dell'oggetto del contratto di acquisto, idoneo a far dichiare nullo il contratto e, di fatto, "cancellare" l'obbligo di pagare le spese di gestione da parte dei consumatori/acquirenti.

Il giudice, analizzando il contratto, ha rilevato che "All'art. 1 dei contratti di cui è causa si legge, infatti: "La Venditrice vende all'acquirente che accetta l'iscrizione al "CLUB LE TUE VACANZE" di esclusiva proprietà della "Directa Interpost"".
In particolare, la sottoscrizione conferirebbe all'acquirente "il diritto di usufruire, per la durata di anni venti, di 5 settimane di soggiorno (Un solo pernottamento) per un anno solare in villaggi, residence, hotel, appartamenti proposti da "Directa Interpost s.r.l." su specifiche richieste dell'acquirente, scelte da catalogo delle agenzie "Directa Interpost s.r.l.", per un numero di persone variabile fino ad un massimo di 6 (sei) con un costo a settimana variabile da un minimo di Euro 90,00 ad un massimo di Euro 480,00 a seconda della località e della sistemazione..." (art. 1 Condizioni generali di contratto). 
Per prima cosa non si capisce - in ciò concordando con quanto asserito dagli attori - cosa gli stessi abbiano effettivamente acquistato; se l'iscrizione ad un club denominato "CLUB LE TUE VACANZE"; ovvero pacchetti turistici; ovvero, ancora, il diritto di godimento in tempo compartito (c.d. multiproprietà).
Analizzando nel loro complesso i fatti così come descritti e non contestati, appare più aderente al dato reale che le parti intendessero, con la sottoscrizione, stipulare un contratto di compravendita avente ad oggetto l'iscrizione a questo presunto Club di proprietà della Directa Interpost s.r.l., di cui però nulla si sa circa la sua natura (ente di fatto o persona giuridica) e gli elementi identificativi (sede legale, codice fiscale) che ne permetterebbero l'esatta individuazione. 
Va condivisa, peraltro, quella giurisprudenza di merito che fonda il proprio giudizio di indeterminatezza dell'oggetto contrattuale con conseguente nullità dell'accordo, sull'assoluta genericità dell'associazione di cui, sottoscrivendo o il contratto, si diventerebbe soci.".

Assumere la qualifica di socio del Club "Le tue vacanze", quindi, conferisce uno status così generico che il consumatore non ha la percezione di quale diritto stia, in ultima istanza, acquistando e, di conseguenza, non si comprende per quale ragione il nostro acquirente di un certificato vacanza debba continuare a pagare delle spese per un prodotto che non usa e del quale, nemmeno ne comprende la natura.

Questi interventi dei giudici sono importantissimi, perchè ci consentono di ribadire che queste vendite non hanno nulla di legale, e non possono costringere la gente a continuare a pagare delle spese annuali per un diritto che, di fatto, non utilizzano.

mercoledì 14 gennaio 2015

Il diritto di multiproprietà spiegato ai consumatori spagnoli

Di seguito, vi proponiamo un recente video pubblicato attraverso la piattaforma youtube, con il quale viene spiegato il diritto di multiproprietà reale ai consumatori spagnoli.

Il video è stato creato da CAF Madrid (Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid) con lo specifico fine di illustrare gli aspetti più rilevanti del diritto di multiproprietà reale, e quindi i diritti e gli obblighi dei multiproprietari; il concetto di spese di gestione annuale; il ruolo della comunità dei multiproprietari etc.

Anche se il video è in lingua spagnola, è facilmente comprensibile e consente a chiunque sia interessato di approfondire l'argomento.

Buona visione!

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