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venerdì 21 novembre 2025

"My Energy world": nullo il contratto e fine dell'iscrizione a Club Getaway

"My Energy World" è il prodotto vacanza venduto negli ultimi anni per affiliare i consumatori italiani a Club Getaway, fino al 2053 con obbligo di pagamento delle spese di gestione annuali (per maggiori info, puoi scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

La vicenda è nota e dopo un primo colloquio telefonico con il quale i malcapitati consumatori venivano informati di aver "vinto un buono vacanza", con consegna presso la loro abitazione.

All'esito dell'incontro, caratterizzato da promesse ed inviti, arriva la firma senza che i consumatori abbiano veramente capito a cosa vanno incontro.

Dopo alcuni mesi, arriva il certificato di Club Getaway e qui viene a galla la verità, ossia:

- risultano iscritti ad un club inglese di cui non hanno compreso la tipologia;
- l'iscrizione è basic e quindi riferita solo a qualche servizio e località di soggiorno;
- l'iscrizione è valida per due persone e non può essere estesa a parenti ed amici;
- l'iscrizione permane fino al 2053;
- gli associati sono obbligati a pagare le spese di gestione ogni anno fino al 2053.


 






E' valido questo contratto? sono costretto a pagare le spese di gestione?

- il Tribunale di Milano: nullo quel contratto - cancellate quella iscrizione
Il Tribunale di Milano, seguendo quanto già disposto dal giudice di Monza (vedi qui), ha considerato non valido il contratto di Energy, individuando una serie di carenze informative tali da non considerarlo rispettoso del Codice del Consumo.

Osserva il giudice milanese: "In particolare, dal contenuto del contratto non è dato evincere il diritto di cui l’acquirente sarebbe divenuto titolare con l’acquisito del diritto di iscrizione al Club Getaway e di conseguenza quale sarebbe la prestazione a carico della venditrice. Il contratto si riferisce genericamente ad un certificato di iscrizione (cedibile) al Club Getaway attraverso il quale sembra che l’acquirente possa usufruire di servizi turistici che però non vengono definiti, né in riferimento agli alloggi residenziali facenti parte dei complessi turistici e alla loro ubicazione, né in riferimento al trattamento nel periodo di soggiorno, né in relazione alle modalità e condizioni di prenotazione e neppure al periodo, genericamente indicato in una settimana all’anno.". 

Nè tale finalità informativa viene ottemperata da Energy attraverso la documentazione informativa, come osserva sempre il Tribunale di Milano: "Lo stesso dicasi dell’allegato A del contratto denominato “formulario informativo”, contenente informazioni di carattere generico.".

E il certificato? si tratta di informazioni fornite solo dopo anni (tre) e che comunque offrono una descrizione parziale del diritto vacanza: "Neppure il certificato n. xxxx, pervenuto ai ricorrenti dopo quasi tre anni rispetto alla sottoscrizione del contratto contiene una descrizione del diritto attribuito dalla compravendita in questione (v. doc. 5 ricorrente). Tale documento, infatti, indica che i ricorrenti sono divenuti soci del Club Getaway e riproduce le condizioni negli stessi termini lacunosi del contratto, senza neppure precisare il contenuto della tipologia basic dei servizi, che sarebbe stata scelta dai ricorrenti.".

Il contratto è nullo secondo il Tribunale di Milano e quali sono le conseguenze?

Sono ben descritte dallo stesso giudice milanese:

- restituzione da parte di Energy delle somme pagate dai consumatori
"Pertanto, la società Energy s.r.l. va condannata a restituire ai ricorrenti la somma dagli stessi versata pari a € xxxxx, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo."

- Inesistenza dell'obbligo di pagare le spese di gestione a Club Getaway
"In conseguenza della nullità del contratto, deve essere parimenti accolta la domanda proposta dai ricorrenti di essere tenuti indenni dall’obbligo di pagamento delle spese di gestione in favore del Getaway Club...." 

- Obbligo di cancellazione dei consumatori dal Registro dei soci di Club Getway
"....nonché di cancellazione dal registro degli associati al Getaway Club a cura e spese della resistente".

sabato 26 agosto 2023

Non è chiaro cosa Happiness ha venduto? a Milano il giudice cancella l'iscrizione a Club Getaway

Vi hanno iscritto a Club Getaway? il solito promotore "Marco" si è presentato a casa vostra, sostenendo che la firma del contratto con Happiness (o Travel Sun o Atlantis) rappresenta una forma di investimento? avete scoperto di dover pagare le spese di gestione fino al 2053 dopo aver ricevuto il certificato vacanza? e cosa ne pensate dell'iscrizione per due persone quando dovete portare in vacanza anche vostro figlio?

Insomma, è valido questo legame con Club Getaway, fondato su un contratto molto spesso poco chiaro e su promesse "a voce" rimaste in seguito non soddisfatte?

Il Tribunale di Milano ha accertato la nullità del contratto concluso con Happiness e ordinato alla società di provvedere alla cancellazione dei consumatori da Club Getaway.

E il giudice milanese si letto per bene il contratto di Happiness, giungendo alla conclusione che il testo contrattuale non ha chiarito ai consumatori cosa stavano acquistando dalla società romana: ".....non è innanzitutto chiaro se il contratto abbia per oggetto la vendita di un bene o di un servizio o l’iscrizione ad un Club; - che non è chiaro, in particolare, il diritto conseguito dai ricorrenti con l’acquisto di tale certificato, e di conseguenza la prestazione a cui è tenuta la parte venditrice (odierna resistente); - che testo contrattuale non chiarisce inoltre cosa debba intendersi per servizi offerti con tipologia “mid”, in quanto non definisce tali servizi, limitandosi a indicare la possibilità di fruizione di una settimana all’anno presso gli alloggi residenziali affiliati al Club; - che in tal senso, tra l’altro, oltre a non essere specificatamente indicate le strutture, non vengono fornite indicazioni in merito ai periodi di vacanza, alle località, alle modalità di prenotazione".

Trattasi di informazioni decisive per consentire al consumatore di poter esprimere un consenso informato, così come accertato da altri giudici in procedimenti analoghi (vedi qui per un approfondimento), ovverosia vincolandosi al club inglese fino al 2053.

Il giudice milanese ha concluso, anche in questo caso, condannando la società Happiness a provvedere alla cancellazione dei consumatori dal club, dichiarando che questi ultimi non sono tenuti a pagare alcuna spesa di gestione sulla base di un contratto non valido.

domenica 4 dicembre 2022

Travel & Service Box: il tribunale cancella il consumatore iscritto a New Club Elite

Nuovo importante intervento del Tribunale di Milano, il quale ha deciso che il contratto di iscrizione a New Club Elite concluso con Golden Eagle Travel & Service è invalido e condannato la società venditrice a cancellare i consumatori dal registro dei soci del club inglese. Per maggiori informazioni, potete scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it.

La vicenda è nota, ed è stata da noi seguita in altre circostanze (vedi qui e qui), ove abbiamo potuto assistere consumatori che, di fronte ad un acquisto mai totalmente compreso e costretti a versare 300/400 euro annuali, hanno preferito rivolgersi ad un giudice per veder tutelati i propri diritti.

Anche perché nel caso deciso dal giudice milanese, con la sentenza è stato stabilito che la società Golden Eagle Travel & Service deve cancellare i consumatori dal club inglese a proprie spese:

"condanna la società convenuta a cancellare, a propria cura e spese, il nominativo di xxxxx dal registro degli associati del New Club Elite.".

domenica 14 giugno 2020

Iscrizione platinum New Club Elite: anche il contratto Casanuova è nullo!

Ancora una volta siamo lieti di segnalarvi la cancellazione di una iscrizione a New Club Elite, con liberazione dei consumatori dall'obbligo di versare le spese di gestione al club straniero. E questa volta stiamo parlando di una iscrizione platinum al club inglese, perfezionata attraverso la società Casanuova S.r.l..

- iscrizione platinum (servizi full)
E' noto, infatti, che sono molti i casi di consumatori che dopo aver acquistato un primo certificato NCE, si accorgono che le promesse ottenute non erano state mantenute e quindi, i resort affiliati sono solo quattro o il pernottamento non è previsto per figli o parenti/amici, o ancora i servizi previsti dalla struttura sono inferiori allo standard prospettato.


Come viene risolto il problema? attraverso una presentazione presso la struttura alberghiera di ore e ore, alla fine della quale vi fanno firmare un contratto migliorativo (up grade) di quello precedente, con i servizi platinum: preferenza nella prenotazione di gennaio, servizio full previsto anche per i parenti, maggiori standard di qualità, e molte località ove soggiornare.




Insomma, tutto bene......vero? non proprio.....
             

               iscrizione platinum = maggiori spese di gestione

- Tribunale di Milano - non è valida l'iscrizione platinum a New Club Elite. Si alla cancellazione da New Club Elite
Il Tribunale di Milano è stato chiamato a valutare anche uno di questi contratti, verificando se la società Casanuova abbia rispettato le norme previste in materia di vendita/rivendita di diritti vacanza o multiproprietà.

Il giudice milanese ha appurato, anche in questo caso, che il contratto non conteneva tutte le informazioni idonee a consentire al consumatore di comprendere la natura, l'oggetto ed i servizi oggetto di vendita. 

L'aspetto più importante è che, accertata la nullità, il Tribunale di Milano ha ordinato a Casanuova di procedere alla cancellazione dei consumatori da New Club Elite, stabilendo che "non è dovuta somma alcuna, con particolare riguardo alle spese di gestione, da parte .......".

Qui potete leggere il risultato ottenuto a Milano. Per maggiori informazioni, puoi scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it

domenica 5 maggio 2019

Golden Eagle Travel & Service: si alla cancellazione da New Club Elite!

Anche il Tribunale di Milano si è espresso in favore dei consumatori e contro la vendita dei certificati New Club Elite, ravvisando alcune gravi carenze del testo negoziale sottoscritto dai consumatori (per maggiori informazioni, potete scrivere a multiproprietà@consumatoreinformato.it).

Golden Eagle Travel & Service - vendita del 2016

Il caso affrontato dal Tribunale di Milano presenta notevoli analogie con le altre vicende già oggetto di decisione da parte del Tribunale di Monza (vedi qui) e di Bologna (vedi qui), trattandosi di una offerta speciale rivolta a dei consumatori milanesi, invitati nel 2016 presso una struttura alberghiera nel capoluogo lombardo.

All'esito di una lunga attività di sollecitazione, magari con un successivo incontro, i promotori di Golden Eagle avevano convinto vari consumatori a sottoscrivere il contratto di acquisto di un box vacanze che prevedeva, tra le altre, alcuni buoni regalati con la firma del contratto.


Ed anche la promessa di questi buoni ha, probabilmente, convinto i consumatori all'acquisto del diritto vacanza, senza però comprendere in modo chiaro quale conseguenze erano legate alla sottoscrizione del contratto.



Ed ecco che, dopo qualche mese, i consumatori ricevono il certificato vacanza da New Club Elite, scoprendo di essere iscritti fino al 31 dicembre 2053, con relativo obbligo di pagamento delle spese di gestione annuali. 

Molti di questi consumatori stanno ora cercando di rivendere questo certificato, oppure sono stati contattati da società, italiane e/o straniere, che propongono loro di acquistare il certificato in cambio di qualche migliaio di euro, oppure attraverso uno scambio con altro diritto (punti vacanza o altro).

Ma è valida questa iscrizione?

Tribunale di Milano: il contratto non è valido - si alla cancellazione

Il giudice ha, ancora una volta, messo chiarezza in merito al rapporto contrattuale, individuandone gli aspetti decisivi per la soluzione della controversia, ordinando la cancellazione dei consumatori da New Club Elite.

Il Tribunale riassume, in primo luogo, i caratteri fondamentali del testo contrattuale, incentrando la propria attenzione sulle informazioni fornite al cliente dalla società venditrice: " Il contratto perfezionato tra le parti attribuisce ai ricorrenti un certificato, liberamente commerciabile, in base al quale gli stessi sono legittimati ad ottenere nell’ambito del Club Elite il diritto al godimento di una settimana di soggiorno presso le strutture residenziali affiliate al club.

Più precisamente, dal testo contrattuale si desume l’acquisto di un TRAVEL &SERVICE BOX, consistente in un ipad mini, una quota associativa al N.C.E. Tour, con diritto di godere di una settimana all’anno di pernottamento gratuito nelle strutture convenzionate che vengono genericamente ed esemplificativamente indicate, con servizi tipologia basic, oltre ad alcuni buoni sconto, acquisto…".

I consumatori hanno, quindi, scoperto di essere stati iscritti al club inglese solo nel momento in cui hanno ricevuto il certificato: "Ai ricorrenti è stato successivamente inviato certificato New Club Elite in data 30 agosto 2016, dal quale si evince che gli stessi sono diventati soci dello stesso (trattasi, tra l’altro, di un soggetto giuridico straniero).".

La domanda, quindi, ci sorge spontanea: ma come potevano i consumatori comprendere di entrare nel circuito New Club Elite alla conclusione del contratto e che tale iscrizione avrebbe sottoposto gli stessi a determinati obblighi?

La risposta ci viene fornita dal Tribunale di Milano che, facendo seguito alle altre sentenze dei tribunali italiani, ha evidenziato le notevoli carenze del contratto, osservando che: "Non è pertanto innanzitutto chiaro se il contratto abbia per oggetto la vendita di un bene o di un servizio o l’iscrizione ad un club; non è chiaro dunque il diritto conseguito dai ricorrenti con l’acquisto di tale certificato, e di conseguenza la prestazione a cui è tenuta la parte venditrice (odierna resistente).".

Il contratto, secondo quanto osservato dal giudice, non chiarisce nemmeno quale sia il contenuto il servizio basic, né il servizio di prenotazione e la possibilità da parte degli acquirenti di poter conoscere in quali resort avrebbero potuto usufruire del proprio generico diritto.

A nostro parere, peraltro, questi contratti presentano ulteriori gravi carenze tali da considerarli contrari al Codice del Consumo, ed in particolare all'art. 72 del D. Lgs. n. 206/2005, secondo il quale nel testo negoziale devono essere indicati in modo preciso e trasparente i caratteri del rapporto negoziale, i diritti e gli obblighi.

Altro aspetto ricorrente in questo tipo di vendite è il pagamento di acconti a cui sono obbligati i consumatori, magari mascherandoli con la dicitura "spese amministrative", ma con evidente violazione del divieto di pagamento di acconti previsto ex art. 75 del Codice del Consumo.

La conclusione: si alla cancellazione da New Club Elite

Il Tribunale di Milano, dopo aver ritenuto nullo il contratto, ha così concluso:

"Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la nullità del contratto stipulato tra le parti il 9\10 maggio 2016;
2) condanna GOLDEN EAGLE TRAVEL & SERVICE SRL a restituire ai ricorrenti la somma di Euro……………. oltre interessi dal 29.11.17 al saldo;
3) dichiara la liberazione dei ricorrenti dall’obbligo di pagamento delle spese di gestione in favore del New Club Elite;
4) condanna GOLDEN EAGLE TRAVEL & SERVICE SRL alla cancellazione, a sue spese, del nominativo dei ricorrenti dal registro dei titolari del certificato di associazione presso il New Club Elite;
".

lunedì 3 dicembre 2018

Time e Service - nullo l'upgrade "platinum New Club Elite"

Ancora una volta, un giudice dichiara l'invalidità di un contratto di vendita di un certificato New Club Elite e nel caso di specie, la pronuncia del Tribunale di Milano ha accertato la genericità di un contratto di upgrade al circuito New Club Elite, concluso con l'intermediazione della società Time e Service S.r.l. (oggi in liquidazione). Quest'ultima ha operato nel settore turistico negli ultimi anni, proponendosi quale mandataria di New Club Elite per la vendita di certificati della società inglese nel territorio italiano.

I consumatori sono entrati in contatto con la società, come nel caso affrontato dal Tribunale di Milano, dopo essere già divenuti titolari di un certificato New Club Elite, attraverso un incontro presso la struttura vacanza ove alloggiavano.

Il passaggio dal certificato "Gold" a quello "Platinum": l'upgrade

Per chi è stato oggetto di questa offerta, ben conosce la dinamica che porta alla sottoscrizione del contratto, presso una delle strutture vacanza dal circuito N.C.E., ove si partecipa dopo aver ricevuto il buono per la settimana vacanza con l'acquisto del primo certificato del club inglese.

La settimana vacanza, nel caso di specie in Calabria, viene contraddistinta da un servizio ospitalità ed assistenza, da un lato, e una sollecitazione al passaggio dal certificato "gold" a quello più vantaggioso denominato "platinum".

Ed invero questo passaggio viene giustificato dai servizi migliori che tale secondo certificato garantisce, nonché la possibilità di poter ottenere locali per più di due persone, e quindi anche per i figli.

Secondo la sollecitazione all'acquisto, inoltre, il certificato "platinum New Club Elite" prevede la possibilità di accedere a più strutture vacanza ed in periodi migliori dell'anno (luglio - agosto) con condizioni di accoglienza privilegiate.

E' evidente che coloro che hanno deciso di sottoscrivere il secondo contratto con Time e Service hanno inteso migliorare il proprio rapporto nel club, sperando di poter valorizzare il proprio investimento (vi ricordiamo che anche in questo caso il consumatore versa un nuovo importo alla società venditrice).

Ma questo contratto rispetta il Codice del Consumo ed è perfettamente regolare?

Tribunale di Milano - nullo il contratto di Time e Service

Il Tribunale di Milano ha avuto modo di valutare la legalità del modello contrattuale di Time e Service sottoscritto da due consumatori milanesi nel 2012, e successivo alla vendita del primo certificato New Club Elite ad opera di una società svizzera.

I coniugi milanesi si erano recati in Calabria e in quella sede era stato proposto loro un nuovo contratto di miglioramento del certificato ("upgrade"), mediante l'acquisto del certificato New Club Elite Platinum.

Il Tribunale di Milano, chiamato a verificare la regolarità del contratto, ha dichiarato la nullità del modello predisposto da Time e Service, individuando ancora una volta, una estrema genericità dell'oggetto del contratto posto alla sottoscrizione dei consumatori.

La pronuncia è chiara nella parte in cui il modello contrattuale viene definito vago ed ambiguo, non essendo "[…] chiaro se il contratto abbia per oggetto la vendita di un bene o di un servizio o l’iscrizione ad un Club; non è chiaro dunque il diritto conseguito dai ricorrenti con l’acquisto di tale certificato, e di conseguenza la prestazione a cui è tenuta la parte venditrice".

La carenza informativa riguarda molti particolari, decisivi ai fini dell'acquisto, come osservato dal giudicante, che arriva ad evidenziare come nel contratto non sia possibile definire in modo trasparente quali siano i servizi oggetto dell'acquisto " limitandosi a indicare la possibilità di fruizione di una settimana all’anno presso gli alloggi residenziali affiliati al Club.". Ed in effetti, dalla lettura del contratto non si evince con chiarezza né che l'iscrizione è sino al 2053, né che sino a tale data si è obbligati a versare le spese di gestione annuale.

Quali conseguenze per queste carenze informative? il Tribunale di Milano ha valutato che tali omesse informazioni rendono non valido il contratto, esentando i consumatori dal pagamento delle spese di gestione e il club alla cancellazione del nominativo dalla lista dei soci. 

lunedì 27 agosto 2018

Travel box & finanziamento: cancellato il diritto vacanza, ma il finanziamento non è nullo

La sentenza che vi proponiamo di seguito ha ad oggetto un tema affrontato molto spesso nel nostro blog, ovverossia la firma del contratto di finanziamento per l'acquisto di un certificato vacanza New Club Elite.

L'argomento trattato dal Tribunale di Milano riguarda il c.d. "collegamento negoziale" che esiste tra il contratto di acquisto del Travel box e quello concluso con la finanziaria.

Abbiamo già trattato il tema, evidenziando il recente intervento della Corte di Cassazione (Cassazione 19632/2016), la quale ha chiarito che nel caso di collegamento tra il contratto di finanziamento e quello per il quale la somma è destinata (ossia quello principale), la nullità di quest'ultimo comporta anche la nullità di quello concluso con la banca con diritto alla restituzione della somma versata.

La Suprema Corte ha specificato i caratteri del collegamento negoziale, rilevando che deve essere provato che il finanziamento è stato richiesto/proposto esclusivamente per la conclusione del contratto principale.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Milano, la vicenda riguarda l'acquisto di un Travel box (con iscrizione a New Club Elite), con sottoscrizione del finanziamento per l'acquisto del diritto vacanza.


Il Giudice milanese ha ritenuto nullo il Travel box, richiamando altre precedenti pronunce intervenute di recente in materia (vedi qui), così giustificando la propria decisione: "Non vi è, infatti, alcun concreto elemento di individuazione del periodo dell'anno in cui era possibile esercitare il godimento della settimana di vacanze, cosi come, in realtà, neppure è ben chiaro quale fosse l'oggetto di tale "godimento", stanti i contraddittori riferimenti, ora alla proprietà (certificato di proprietà), ora ad un non meglio determinato diritto di godimento e utilizzazione, ora alla fruizione di servizi turistici "offerti dal New Club Elite"".


Esiste il collegamento? no.

Passando all'altro argomento trattato dal Tribunale di Milano, il giudice ha ritenuto di escludere l'esistenza del collegamento tra il contratto di finanziamento e quello di acquisto del Travel box, in quanto i consumatori non hanno dato prova che il contratto con la banca era specificatamente indirizzato all'acquisto del certificato NCE.

Nel caso di specie, il finanziamento era classificato come "personale" con una generica finalità a "VIAGGI", senza alcun riferimento specifico all'acquisto del Travel Box, né i consumatori hanno fornito ulteriori elementi volti a dimostrare il collegamento negoziale.


Il Tribunale di Milano espone le ragioni che lo hanno portato ad escludere il collegamento negoziale, respingendo la domanda di restituzione del finanziamento avanzata dai consumatori: "Nel caso di specie, non sono state evidenziate clausole specifiche del contratto di finanziamento, anche di assicurazione, che lo colleghino al contratto di multiproprietà, così che questo appare un contratto autonomo, che può essere stato, pertanto, stipulato ed eseguito per una qualsiasi ragione […] Per come sopra esposto, la dicitura "VIAGGI" apposta nel contratto di finanziamento non riconduce al New Club Elite e non è stata evidenziata alcuna previsione contrattuale che obblighi il finanziato all'acquisto di un determinato bene, segnatamente all'acquisto del "travel box" in questione, né è previsto che la banca controlli la destinazione della somma erogata. Non è stata, quindi, fornita la prova del perseguimento di un intento comune anche a U., con la conseguenza che i due contratti non possono ritenersi collegati."


E quindi, non sempre alla nullità del contratto di acquisto del certificato vacanza deve seguire la nullità del contratto di finanziamento, con restituzione quanto meno degli interessi versati alla finanziaria. Il collegamento deve essere provato dal consumatore, altrimenti la sua domanda restitutoria verrà inevitabilmente respinta.

Qui il Tribunale di Milano.

martedì 28 giugno 2016

Free Freedom condannata a cancellare il consumatore da New Club Elite

Il Tribunale di Milano conferma il proprio orientamento, dichiarando la nullità di un altro contratto di acquisto del certificato New Club Elite fatto sottoscrivere dalla società Free Freedom S.r.l..

La sentenza si segnala per la sua importanza rispetto alla condotta tenuta da Free Freedom, considerata dal giudice milanese contraria ai principi del Codice del Consumo ed in particolare agli artt. 2 - 5, ove sono previsti gli obblighi di trasparenza e correttezza del venditore durante la fase di vendita del prodotto.

Il giudice ha considerato il comportamento di Free Freedom contrario ai doveri di trasparenza, correttezza e diligenza, qualificando le promesse fatte dalla società ai consumatori come ingannevoli e non corrispondenti alla realtà.

Nel caso di specie, i promotori di Free Freedom avevano presentato l'acquisto del certificato vacanza, come una tipologia alternativa ed innovativa di prenotazione delle vacanze, rivendibile in ogni momento da parte dell'acquirente. In alcuni casi, abbiamo riscontrato che i promotori di queste società hanno prospettato all'acquirente la possibilità di utilizzare questo certificato come forma alternativa ed innovativa di investimento, affittando la settimana vacanza a soggetti terzi.

Il giudice milanese ha considerato, anche sotto questo profilo, non valida la vendita, accertando la genericità dell'oggetto del contratto, nonché la carenza delle informazioni contenute nel modello contrattuale predisposto da Free Freedom.
Il provvedimento ha disposto, stante la nullità del contratto, anche la cancellazione dei consumatori dal Registro di New Club Elite, con somma felicità dei nostri associati.

Per maggiori informazioni, multiproprietà@consumatoreinformato.it.

venerdì 4 dicembre 2015

Certificato Santo Domingo - è nullo il contratto di acquisto........ma non quello di finanziamento

La sentenza che vi proponiamo di seguito ci consente di trattare un argomento molto delicato, ossia quali  sono le conseguenze nel caso in cui il giudice ci dia torto, respingendo le nostre richieste.

Chiunque si sia trovato costretto a confrontarsi con il sistema giustizia, sia come attore che nella veste di convenuto, si è chiesto (od ha chiesto all'avvocato): ma posso vincere?

Quando vi recate da un avvocato (o una associazione di categoria, o anche un consulente legale), uno dei quesiti che ponete al professionista è "quante possibilità abbiamo di vincere la causa?". 

Un serio professionista vi deve informare su tutti i rischi che si corrono quando avviamo una controversia legale, chiarendovi che non esiste una certezza assoluta (il famoso "100%") di vittoria.


Non esiste alcuna certezza assoluta di vincere una causa prima di iniziarla, e chi vi dice "questa la vinciamo di sicuro", vi sta raccontando una falsità.

Infatti, come già scritto in precedenza, esistono rischi e pericoli che accompagnano un procedimento civile e che devono essere tenuti in debita considerazione.

Quali? Qui di seguito, alcuni rischi collegati alla causa civile, prendendo ad esempio, in conclusione, la recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano.

(a) Esiste una generale "alea di rischio" per chi chiede giustizia al giudice

Quando decidete di andare per giudici dovete sapere che esiste un generale, e non cancellabile, rischio di poter perdere la causa per qualsiasi motivo.

In altri termini, dovete comprendere che anche se vi siete affidati al miglior avvocato, non è lui che scrive la sentenza, ma un'altra persona: il giudice.

E il giudice può vedere le cose in maniera diversa e per voi non favorevole, e può decidere di darvi torto, anche se siete convinti di disporre di ottime ragioni per ottenere un esito positivo.

In conclusione, diffidate dell'avvocato che vi assicura, oltre ogni ombra di dubbio, la vittoria della causa, perché esiste sempre e comunque un potenziale pericolo di non ottenere il risultato sperato, e quindi perdere la causa, od ottenere una vittoria diversa (inferiore) a quella prospettata dal professionista.

(b) Gli specifici rischi giuridici della causa

Oltre al generale rischio di poter arrivare ad un giudizio diverso da quello sperato, dovete ricordare che quando avviate una controversia legale contro un'altra persona (o una società), vi sono una serie di questioni/problemi di natura giuridica che devono essere risolti dal giudice e che, in ultima istanza, possono divenire decisivi per la soluzione, favorevole o meno, del vostro fascicolo.

Si tratta di questioni di diritto che il vostro legale deve conoscere, o dovrebbe, e che può esporvi sin da subito, in quanto si traducono in specifici rischi della causa.

E sono rischi che dovete cercare di conoscere e, unitamente al professionista a cui affidate l'incarico, decidere se affrontare o meno prima di avviare la lite legale.

Stiamo parlando di questioni processuali, ovvero problemi del processo, e questioni di merito, ossia peculiari problemi giuridici connessi alla vostra specifica storia, e che potrebbero condizionare, in modo decisivo, l'esito del giudizio finale.

Di solito, l'avvocato non affronta con voi tutte le questioni giuridiche, anche perché non avete tutte le competenze specifiche per poter comprendere alcuni aspetti tecnici.

Ma quando si tratta di questioni rilevanti, dalla cui soluzione dipende l'esito positivo della controversia, il legale non può nascondervele e voi avete il diritto di essere informati ed esprimere un consenso consapevole.

E quindi, non esitate a chiedere spiegazioni al vostro legale in merito ad eventuali rischi della causa, oppure un chiarimento rispetto agli effetti collegati alla causa.

Ricordatevi, infatti, che nel processo civile italiano prevale il principio secondo il quale "Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte......" (art. 91 c.p.c.).

In altre parole, CHI PERDE PAGA!

(c) Un esempio di rischio della causa - il Tribunale dichiara nullo il contratto di vendita di un certificato di associazione.......ma non quello di finanziamento.

Ed ora passiamo ad un esempio di rischi collegati all'azione legale e come, con poco, si può ottenere un risultato non conforme a quello sperato dal consumatore.

Il caso affrontato dal Tribunale di Milano ha ad oggetto un contratto di acquisto di un certificato di associazione a Santo Domingo da parte di un consumatore milanese, avvenuto nell'anno 2009.

Il nostro amico consumatore si faceva convincere dai promotori della società venditrice ad acquistare questo particolare prodotto vacanza, anche se avanzava agli stessi un dubbio: "non dispongo subito della somma per acquistare la vacanza". 

Nessun problema. I promotori fanno firmare al nostro consumatore milanese un contratto di finanziamento, mediante il quale finanzia parte rilevante del contratto di acquisto del diritto vacanza.

Ora, se avete già letto altri interventi del blog, dovreste sapere che esistono molte sentenze ove è stato stabilito che questi contratti di vendita di diritti vacanza non sono validi (nulli) perché non rispettano le regole previste dal Codice del Consumo (un esempio? clicca qui).

Ed i giudici italiani, applicando il diritto comunitario, in molte circostanze hanno accertato l'esistenza di un collegamento tra il contratto di acquisto del diritto vacanza e quello con il quale il consumatore "paga" l'acquisto: il contratto di finanziamento.

Quale conseguenza? contratto di vendita  del certificato vacanza non valido=contratto collegato a contratto di finanziamento=contratto di finanziamento non valido.

E quindi, la nullità del contratto di finanziamento legittima il nostro consumatore ad ottenere la restituzione dei denari ottenuti dalla banca (un esempio? clicca qui). 

E quindi, anche il nostro amico milanese si è rivolto al Tribunale di Milano fiducioso che il giudice, accertata la nullità del contratto di vendita del diritto vacanza, riconoscesse l'esistenza del collegamento negoziale tra i due contratti, dichiarando nullo anche il finanziamento, con conseguente restituzione della somma finanziata.

Eccovi un esempio ove il giudice non decide in senso totalmente favorevole al consumatore, ed anzi quest'ultimo rimane con il classico "pugno di mosche in mano", costretto a pagare le spese di lite.

Ma come è arrivato il Tribunale di Milano a negare le aspettative del consumatore?

Nella causa consumatore vs. venditore certificato Santo Domingo e Banca, il giudice decide che:

a. il contratto di vendita del certificato di Santo Domingo non è valido, perché viola le norme del Codice del Consumo, e comunque l'oggetto del contratto non è determinato, violando le regole del Codice Civile. Conseguenza, la società venditrice viene condannata a restituire la somma pagata dal nostro consumatore. Queste società, però, non dispongono di alcun patrimonio da aggredire, tant'è che è quasi impossibile recuperare le somme dal venditore.

b. il contratto di finanziamento, invece, è valido poiché il Tribunale di Milano, pur riconoscendo l'esistenza di numerose sentenze ove è stato accertato il collegamento negoziale, ritiene che il consumatore non abbia fornito alcuna prova che i due contratti siano strettamente connessi tra loro.

Di conseguenza, accertata l'autonomia del contratto di finanziamento rispetto a quello di vendita, questi non può essere dichiarato nullo.


c. il consumatore, anche se aveva vinto contro la società venditrice, è rimasto soccombente verso la banca, venendo condannato a pagare le spese legali verso la finanziaria.

Da qui, potete comprendere come vi possono essere molte questioni, vicende, problematiche che condizionano, a volte in modo determinante, la vita di una causa legale, portando ad un risultato diverso da quello sperato (ed auspicato) dal consumatore.

Qui interviene anche la già citata "alea di rischio" collegata all'azione legale che si conclude con la decisione del giudice che potrebbe disattendere le nostre speranze, e che dovete tenere sempre in debita considerazione quando iniziate la vostra esperienza con la giustizia italiana.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Milano.

lunedì 16 dicembre 2013

New Club Elite - anche il Tribunale di Milano libera i consumatori dal certificato di associazione

Nuova sentenza favorevole ai consumatori possessori dei certificati di associazione proposti da New Club Elite, attraverso alcuni promotori italiani.

Il caso affrontato dal giudice milanese ha ad oggetto la vendita di un certificato di associazione a New Club Elite, realizzato attraverso la società Dreams Club, soggetto che ha sollecitato l'acquisto di questi prodotti vacanza in diverse città d'Italia e la cui attività è stata oggetto di condanna anche a Genova di recente (vedi).

Il Tribunale di Milano ha, con una recente pronuncia che potete leggere di seguito, accertato e dichiarato la nullità della vendita del certificato di associazione "New Club Elite", riconoscendo la indeterminatezza dell'oggetto del contratto.

Il Giudice milanese, riprendendo argomentazioni già affrontate da altri tribunali in vicende analoghe (vedi), ha sostenuto che "Come già accennato, il contratto in questione avrebbe ad oggetto la cessione di un certificato associativo che dovrebbe attribuire agli attori la possibilità di godere di un periodo di villeggiatura annuale presso una delle strutture non meglio identificate, a disposizione della stessa convenuta ____. Si tratta di un contratto che di fatto viene a riproporre, con alcune modifiche, profili già presenti nell'istituto della multiproprietà, e cioè di una fattispecie di godimento di una unità immobiliare, la cui qualificazione giuridica, come è noto, ancora risulta discussa sia in dottrina che in giurisprudenza. Ciò che ai presenti fini rileva, tuttavia è il principio generale per cui in ogni caso un contratto avente ad oggetto la cessione di un periodo di godimento su un bene immobile deve comunque presentare adeguati requisiti di determinatezza o determinabilità," e che quindi "Non vi è, infatti, alcun concreto elemento di individuazione del periodo dell'anno in cui era possibile esercitare il godimento della settimana di vacanze, così come, in realtà, neppure è ben chiaro quale fosse l'oggetto di tale "godimento", stanti i contraddittori (o confusori) riferimenti, ora alla proprietà, ora ad un non meglio determinato diritto di godimento, ora ad un semplice periodo di vacanze presso un club turistico. Particolarmente incidente sul profilo dell'incertezza è poi il sistema di godimento di tipo "flottante", in quanto nè nel contratto, e neppure nelle condizioni e nel regolamento allegati, è possibile comprendere quale fosse il criterio di individuazione della settimana di godimento. Manca, in tutto l'insieme delle previsioni che dovevano regolare il diritto associativo, qualunque regola che permettesse di stabilire le modalità ed i termini con i quali il singolo associato avrebbe dovuto esprimere la sua scelta del periodo di godimento, così come manca alcuna forma di garanzia in ordine al fatto che tale periodo di godimento potesse avvenire in alta stagione. In sintesi, l'esame di tutti documenti prodotti dagli attori rende evidente che la determinazione del luogo e del periodo di godimento che discendeva dalla titolarità del certificato associativo risultava del tutto indeterminata ed aleatoria, conducendo ad una vera e propria indeterminatezza dell'oggetto della prestazione che gli attori potevano lecitamente attendersi.".

Il Giudice milanese, con la medesima sentenza, ha riconosciuto anche il diritto dei consumatori ad ottenere la restituzione dei denari spesi per il finanziamento per l'acquisto del certificato di associazione, esistendo un chiaro ed indiscutibile collegamento tra i due contratti, sicché la nullità del primo (quello di vendita del certificato New Club Elite) comporta la nullità del secondo (quello di finanziamento).

Quale conseguenza? riportiamo la sentenza del Tribunale di Milano "La declaratoria di nullità del contratto di finanziamento, tuttavia, fa sì che il finanziamento medesimo erogato dalla ______ alla ______ venga a costituire vero e proprio indebito oggettivo, legittimando, conseguentemente, la stessa _____ alla ripetizione della somma erogata all'altra convenuta, e conduce, conseguentemente all'accoglimento della domanda riconvenzionale impropria formulata da _____ (e regolarmente notificata all'altra convenuta), volta ad ottenere la restituzione del suddetto importo, comprensivo degli interessi dalla data della erogazione (doc. 10 attori) al saldo effettivo."

Di seguito, potete leggere tutta la sentenza del Tribunale di Milano.

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