lunedì 18 febbraio 2019

Firenze - nuova cancellazione di un certificato Club Elite

Dal Tribunale di Firenze arriva una nuova vittoria contro le società che hanno venduto i certificati New Club Elite, costringendo i consumatori a dover versare le spese di gestione sino al 2053. Nel caso di specie, due consumatori fiorentini erano stati avvicinati dalla società Travel (oggi in liquidazione), con la promessa di acquisto di un prodotto vacanza innovativo e dal quale, se non soddisfatti, sarebbero potuti "uscire" dopo dodici mesi.

Il Tribunale di Firenze, chiamato a decidere in merito alla validità del contratto sottoscritto dai consumatori, ne ha rilevato la violazione delle norme del Codice del Consumo, accertando un forte carattere di genericità e contraddittorietà delle norme ivi contenute al suo interno, così come rilevato da altri giudici (vedi qui).

All'esito del contenzioso civile, il giudice ha dichiarato la nullità del contratto di acquisto del certificato vacanza New Club Elite, condannando la società Travel alla cancellazione del nominativo dei consumatori dal registro del club.

Per maggiori informazioni, scrivi a multiproprietà@consumatoreinformato.it

martedì 12 febbraio 2019

Ancora sulla nullità del contratto di finanziamento per l'acquisto di una multiproprietà

Torniamo a trattare, con il presente intervento, un argomento caro al nostro blog, ossia la validità del contratto di finanziamento collegato all'acquisto di una multiproprietà od altro diritto vacanza turnario, ovvero l'iscrizione ad un club.

Gli interventi in materia, come potete leggere già in questo blog, sono molteplici e non sempre chiari, tant'è che ancora oggi la Suprema Corte di Cassazione è dovuta intervenire per delineare la materia e spiegare quando la nullità del contratto principale comporta anche l'invalidità del contratto di finanziamento sottoscritto.

Abbiamo ripetutamente trattato il punto, evidenziando anche la necessità di proporre una valida prova dell'esistenza della stretta connessione tra i due rapporti contrattuali sottoscritti dal cliente (vedi qui).

Anche nel caso di specie, i consumatori hanno assunto l'esistenza di uno stretto collegamento tra il contratto di finanziamento e quello di acquisto del diritto vacanza, derivante da una serie di elementi.

Corte di Cassazione ha ritenuto, per le ragioni che potete leggere nella sentenza, di accogliere la domanda dei consumatori, dichiarando la nullità del finanziamento e l'obbligo di restituzione ai ricorrenti della somma pagata alla finanziaria.

In particolare, il giudice di legittimità ha ritenuto irrilevante, ai fini della configurazione del collegamento negoziale tra i due contratti, la circostanza che il finanziamento presenti una clausola di esclusione della responsabilità della banca per eventuali inadempimenti da parte del venditore.

Qui di seguito, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione.

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