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Il caso: un contratto dai contorni non troppo chiari
Il contratto prevedeva il versamento di una somma iniziale rilevante per l'adesione al Club, oltre a un obbligo di corrispondere una quota annuale per mantenere attivi i diritti associativi.
Fin qui, nulla di anomalo in apparenza.
Tuttavia, proprio i servizi inclusi nell'iscrizione — ovvero la possibilità di soggiornare in strutture turistiche selezionate — risultavano descritti in modo vago e generico.
Il giudice, sul punto, è chiaro nell'affermare che i servizi offerti avrebbero dovuto essere esposti in modo chiaro e specifico, con l'indicazione dei complessi turistici, la modalità di prenotazione, la disponibilità e caratteristiche.
In altre parole, non si può chiedere ai consumatori di impegnarsi economicamente senza fornire informazioni precise su ciò che riceveranno in cambio, anche perché vi è uno squilibrio tra gli obblighi previsti tra le parti: preciso quello del consumatore, più generico quello assunto dal professionista.
Il principio giuridico: La determinatezza dell’oggetto - violazione art. 1346 c.c.
Il cuore della decisione ruota attorno a un principio cardine del diritto contrattuale: la determinatezza dell’oggetto, sancita dall’articolo 1346 del Codice Civile. Secondo la giurisprudenza, per essere valido, un contratto deve indicare in modo chiaro e completo i suoi elementi essenziali, in modo che le parti sappiano esattamente a cosa si stanno obbligando.
Nel caso specifico, il giudice ha rilevato che: "la determinatezza dell’oggetto implica l’integrale predisposizione ad opera delle parti dei termini contrattuali, attuata nella piena consapevolezza di assumere un vincolo negoziale, ne discende che le lacune nell’oggetto del contratto per cui è causa ne viziano irrimediabilmente la validità ex articolo 1346 c.c."
In sostanza, un contratto che lascia nell’incertezza aspetti essenziali come i servizi inclusi, le loro modalità e le strutture disponibili, è affetto da nullità.
Violazione dell'art. 1346 c.c. - contratto nullo e consumatori liberi
Quale conseguenza se l'oggetto del contratto è indeterminato?
Come previsto dalla legge, la dichiarazione di nullità produce l'effetto di cancellazione integrale di tutti gli effetti ab origine, con conseguente venire meno del rapporto associativo e dell’iscrizione del ricorrente al Club.
Tradotto in termini pratici, ciò significa che il consumatore non solo viene liberato da ogni obbligo futuro nei confronti del Club, ma può anche richiedere la restituzione delle somme eventualmente versate.