martedì 4 marzo 2025

In liquidazione Travel S.r.l., intermediario di certificati New Club Elite

Abbiamo ricevuto conferma che una delle società più attive nella vendita di certificati New Club Elite è stata posta in procedura di liquidazione.

Stiamo parlando di Travel S.r.l., una delle società che abbiamo avuto modo di poter seguire negli ultimi anni, segnalando la nullità dei contratti fatti concludere ai consumatori in giro per l'Italia (per un esempio, clicca qui).

La società ha offerto i certificati di iscrizione a New Club Elite, e al circuito Interval negli ultimi anni, a partire dal 2010, operando in diverse città italiane.

La società ha offerto il certificato di iscrizione a New Club Elite con la possibilità, teorica, di poter usufruire di periodi vacanze in alcuni resort (tra gli altri, Club Aldea del Mar, Club Jardines Paraisol, Club Gemelos, Club Meditterenean Cala Pi, Fenice Resort, Meridie Resort etc..).

La società risulta essere stata posta in procedura di liquidazione volontaria, ed probabilmente prossima la sua chiusura.


 

venerdì 21 febbraio 2025

“My energy world”: non è valido il contratto di iscrizione a Club Getaway. Stop spese di gestione!

Siamo lieti di segnalare un nuovo risultato positivo nella travagliata vicenda che riguarda coloro che sono stati iscritti ad uno di questi "club" inglesi, nel caso di specie a Club Getaway (per maggiori informazioni e valutazioni, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it o multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Il Tribunale di Monza è stato chiamato a valutare la regolarità e validità del contratto "My energy world" con iscrizione dei consumatori a Club Getaway, dichiarando la nullità del contratto per le ragioni di seguito evidenziate.

- La vicenda: "My energy world" e l'iscrizione a Club Getaway 
 
La vicenda che ha visto coinvolti due consumatori monzesi presenta punti comuni già raccontati da altri consumatori, ma che vogliamo di seguito richiamare.

- Nel 2019, i consumatori vengono contattati da un promotore della Energy S.r.l., il quale si complimenta con loro per essere risultati vincitori di un buono vacanza.

Durante la telefonata, viene proposto ai consumatori un incontro presso la loro abitazione per la consegna dell'omaggio di euro 150,00.

- All'incontro previsto a casa dei malcapitati consumatori, il promotore illustra il prodotto commerciale “My energy world”, presentato come una forma di investimento in vacanze alternativo, dinamico e al passo con i tempi, con la possibilità di poter soggiornare in centinaia di strutture alberghiere, sparse in vari paesi del mondo, oppure cederlo a terzi.

La prenotazione era possibile per tutta la famiglia e per eventuali parenti/amici.

- I consumatori chiedevano delucidazioni sul punto e, dopo essere stati rassicurati dalle suadenti parole ricevute, procedono con la firma del contratto e provvedono, nelle settimane successive, a pagare l'importo a mezzo di cambiali firmate con successivi incontri.

- I nostri sfortunati amici usufruivano del buono vacanza promesso e soggiornavano una settimana presso una struttura in Sardegna e in quella sede venivano a conoscenza di tutte le limitazioni previste da questo diritto vacanza ed in particolare, come confermato dal certificato di iscrizione a Club Getaway, di essere iscritti ad un club con la possibilità di soggiorno per due sole persone (iscrizione "basic") in poche località turistiche, "previa disponibilità" durante l'anno.

- Per contro, l'iscrizione "basic" a Club Getaway è al 31.12.2053, con obbligo di pagamento delle spese annuali.

- I consumatori, compresa la reale natura del contratto, si sono rivolti ad Energy S.r.l. chiedendo alla società di voler provvedere al riacquisto del certificato con restituzione del capitale investito senza ottenere risposta.

sabato 1 febbraio 2025

In liquidazione giudiziale una delle società che ha venduto certificati Getaway - chiude Happiness

Termina con la liquidazione giudiziale l'attività di vendita di certificati Getaway di una società molto attiva negli ultimi anni.

Stiamo parlando di Happiness S.r.l. (già Travel Sun e successivamente Atlantis), società che ha piazzato certificati del club inglese sul territorio nazionale negli ultimi dieci anni (per maggiori informazioni, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it o multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Occorre ricordare che le vendite di questi certificati sono state dichiarate, in più circostanze, non valide dai tribunali italiani per evidenti carenze informative e violazioni del Codice del Consumo (vedi qui).

Più di recente, un altro giudice ha contestato la carenza di trasparenza sia nella condotta tenuta dai promotori della società che nel contratto concluso dai consumatori, con conseguente nullità del contratto (clicca qui).

Il Tribunale di Roma, con procedura avviata alcuni mesi addietro, ha proceduto alla dichiarazione di liquidazione con determinazione dell'eventuale patrimonio da suddividere tra i creditori, con successiva cancellazione del soggetto giuridico.

Qui di seguito, l'estratto della procedura di liquidazione giudiziaria n. 580/2024 del Tribunale di Roma (visibile con browser Opera - VPN attivo)  

giovedì 30 gennaio 2025

Nelle controversie relative alla multiproprietà si può applicare il diritto di uno stato estero

Con questo nostro intervento vi segnaliamo la recente sentenza n. 1.427/2024 del tribunale supremo spagnolo, chiamato a decidere su due questioni di rilievo in materia di multiproprietà, ossia la giurisdizione e il diritto applicabile ai contratti di contratti di multiproprietà stipulati su territorio spagnolo da cittadini esteri (inglesi, nel caso di specie)?

Nel caso di specie, alcuni cittadini britannici avevano sottoscritto un contratto di acquisto di quote parziali di un diritto reale di un immobile situato in  Santa Cruz di Tenerife, ove erano stati firmati i contratti tra i consumatori e la società inglese Diamond Resorts, attraverso la propria succursale spagnola. 

A fronte della contestazione della validità sollevata dai consumatori, la società Diamond aveva eccepito, in ritardo, la competenza del giudice inglese invece di quello spagnolo.

Il punto è stato risolto dal tribunale supremo spagnolo, il quale ha ritenuto non meritevole di valutazione dell'eccezione di competenza giurisdizionale sollevata dalla società, in quanto non impugnata tempestivamente dalla società inglese.

Interessante, invece, è la questione relativa al diritto applicabile per la risoluzione della controversia, in quanto la società straniera aveva eccepito l'inapplicabilità del diritto spagnolo, in quanto entrambi i contraenti del contratto erano inglesi e il contratto prevedeva l' applicazione della legge inglese.

Il giudice supremo spagnolo ha voluto risolvere la questione richiamando le norme previste in materia, ed in primis il Regolamento n. 593/2008 (c.d. Regolamento Roma I) che disciplina la legge applicabile nel caso di controversie internazionali (che prevedono un elemento di estraneità).

L'art. 3 stabilisce che le parti possono liberamente stabilire la legge applicabile al contratto, tant'è che le parti avevano deciso quale diritto del contratto quello britannico, circostanza che avrebbe dovuto indurre il giudice spagnolo a seguire la normativa inglese.

Un secondo punto, però, viene affrontato dal giudice supremo spagnolo: il giudice spagnolo deve tenere in considerazione, ai fini della decisione, le norme ad applicazione necessaria, e nel caso di specie, la Ley 4/2012 - norma imperativa in Spagna in materia di multiproprietà?

Il giudice spagnolo richiama la giurisprudenza comunitaria (in particolare, le sentenze del 14 settembre 2023 nei casi C-632/21 e C-821/21) e risponde negativamente a questo quesito, in quanto ritiene prevalente la decisione assunta dalle parti, ossia la scelta del diritto inglese, peraltro applicabile in quanto i consumatori risiedevano nel Regno Unito.

La legge spagnola è imperativa sul territorio iberico, ma non al di fuori della Spagna, e poiché non vi è prova che le parti abbiano voluto includere tale norma con l'accordo, la Ley 4/2012 non può essere utilizzata ai fini della decisione della controversia, in quanto non voluta dalle parti e non collegata al contratto.

Di seguito, la sentenza del tribunale supremo spagnolo.

giovedì 16 gennaio 2025

Club Getaway: mai più spese di gestione. A Modena vengono liberati altri due consumatori

Nuovo intervento di un tribunale che, ancora una volta, ordina la cancellazione di due associati da club Getaway, liberandoli dall'obbligo di dover pagare le spese di gestione fino al 2053 (per una valutazione della posizione, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it o info@consumatoreinformato.it).
Il Tribunale di Modena, chiamato ad affrontare una vicenda avente ad oggetto la sollecitazione all'acquisto di un non meglio precisato diritto vacanza, ha ritenuto di dover far dichiarare non valido il contratto di acquisto concluso con una delle società interessate alla vendita di certificati vacanza, seguendo già una precedente sua interpretazione delle norme avvenuta per altra storia molto simile (leggi qui).

sabato 14 dicembre 2024

"Ti aiutiamo a liberarti dal tuo certificato". Ed invece è una truffa

Da Londra arriva una nuova segnalazione di truffe che riguardano il settore dei servizi di multiproprietà o adesione a diritti vacanza similari.

La vicenda riguarda il c.d. timeshare exit industry, ossia quel mercato formato da società che offrono a malcapitati multiproprietari la promessa di uscire dal sistema vacanze dietro il pagamento di importanti somme.

Come abbiamo già avuto modo di accertare nella nostra realtà, esistono molte società che si presentano ed offrono servizi di cancellazione o rottamazione della multiproprietà, a costi elevati e con dubbia efficacia.

Come è noto, abbiamo sempre espresso qualche dubbio in relazione a queste società, non comprendendo in modo pieno quale sia la loro attività, e se alle promesse seguano risultati attendibili. E ciò anche alla luce di regolamenti di alcuni di questi sedicenti club ove viene limitata la cessione del diritto a soli soggetti fisici, escludendo ogni vendita verso società o altri soggetti giuridici.

Dal Regno Unito è arrivata una segnalazione relativa ad una presunta truffa avviata da alcune società che operano nel settore multiproprietà o club vacanze e che dura da alcuni anni.

La Polizia britannica ha tratto in arresto cinque persone, sospettate di aver creato una rete criminale organizzata al fine di raggirare proprietari di multiproprietà.

In particolare, i criminali erano soliti telefonare alle potenziali vittime offrendo una via di uscita dalla multiproprietà o dal club e promettendo anche un risarcimento per le spese di gestione versate. 

Per tale generica attività, basata su modelli contrattuali altrettanto vaghi, i truffatori chiedevano (ed ottenevano) il pagamento anticipato per la propria attività, senza svolgere alcuna successiva attività promessa.

L'attività truffaldina, avviata nel gennaio 2018 e portata avanti quantomeno fino al settembre 2024, ha riguardato molti cittadini britannici, già disperati dal non poter cedere le proprie quote di multiproprietà e coinvolti in un nuovo raggiro.

Questo tipo di iniziative stragiudiziali sono diffuse anche in Italia, ove i proprietari di una multiproprietà o di altro tipo di certificato vacanza sono oggetto di telefonate con proposte strane e tutt'altro che serie: non possiamo che ribadire l'invito a prestare la massima attenzione a questo tipo di iniziative.

sabato 30 novembre 2024

Multiproprietà e giudice competente. Vince il foro del consumatore

Quale giudice deve decidere le cause in materia di multiproprietà reale? quello del luogo ove è situato l'immobile o quello di residenza del consumatore?

La questione è stata affrontata e risolta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12630/2021, a cui si è rivolta una società commerciale chiedendo di dichiararsi la competenza del luogo ove è ubicato l'immobile invece di quello di residenza dei consumatori.

La società ha proposto ricorso, chiedendo l'applicazione dell'art. 23 cod. proc. civ., trattandosi di controversia avente natura "condominiale", cosicché ogni causa dovrebbe essere decisa dal giudice del luogo ove sono situati i beni comuni.

La Suprema Corte ha respinto tale tesi, in quanto deve prevalere il superiore principio di tutela dei consumatori anche sotto il profilo del tutela giudiziaria, aggiungendo che: "nei termini indicati si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 8419 del 2019), e non vi sono ragioni per mutare indirizzo, senza dire che la qualifica di consumatore è stata riconosciuta all'intero condominio (Cass. 10679 del 2015), e che sul punto si è espressa di recente in senso favorevole la Corte di giustizia (sentenza 2 aprile 2020, C - 329 del 2019)".

In conclusione, anche quando si tratta di un diritto in multiproprietà immobiliare, tutte le controversie devono essere decise dal giudice ove sono residenti i consumatori.

Di seguito, Cassazione n. 12630/2021 (visibile con browser Opera - VPN attivo)

Modifica il post