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martedì 29 giugno 2021

Certificato Castillo Beach - cancellato al Tribunale di Forlì

Anche Il Tribunale di Forlì ha dichiarato  la nullità del contratto concluso tra due consumatori e l'allora Tour le Monde (poi mutata in Blu Voyage) per l'iscrizione a Castillo Beach Vistas (per maggiori informazioni, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it), facendo proprie delle conclusioni già raggiunte dal Tribunale di Trento (approfondisci qui).

I consumatori, dopo il rituale incontro presso una struttura alberghiera vicino a Forlì, erano stati sollecitati alla firma del contratto con Tour le Monde, con la garanzia che avrebbero potuto rivendere il certificato, o comunque restituirlo recuperando il capitale versato al venditore.

Successivamente, avevano scoperto di essere risultati iscritti al Castillo Beach, quando avevano ricevuto un certificato simile a quello riportato qui di seguito.


giovedì 10 giugno 2021

Ma è vero che le multiproprietà sono organizzate da "tour operator"? vediamoci chiaro

Non di rado, l'offerta di diritti vacanza (multiproprietà od altro) viene accompagnata da informazioni parziali o fuorvianti in relazione al soggetto che organizza ed offre il periodo all'associato.

Abbiamo notato che molti format contrattuali, o documenti informativi, indicano come il soggetto che gestisce i resort è un tour operator, ovvero un soggetto organizzatore con una struttura amministrativa e professionale.

Poi, in seguito, è stato accertato che nei contratti era stato usato a sproposito il termine "tour operator", facendo intendere all'acquirente che dietro l'operazione commerciale era presente un soggetto navigato in materia di organizzazione di tour vacanzieri.

Ma un tour operator può vendere multiproprietà od essere organizzatore di multiproprietà o timesharing

Abbiamo ritenuto doveroso approfondire l'argomento, trattando sinteticamente i vari punti che riguardano il tour operator al fine di consentire al lettore di dare risposta al quesito: il tour operator organizza multiproprietà?

sabato 29 maggio 2021

Travel & Service Box: anche Vicenza cancella l'iscrizione a New Club Elite

Una nuova buona notizia per i consumatori rimasti iscritti a New Club Elite, i cui certificati sono stati venduti da varie agenzie negli ultimi anni in tutta Italia (per maggiori informazioni, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Nel caso di specie, l'iscrizione dei consumatori vicentini è arrivata a seguito del contratto concluso con l'agenzia Golden Eagle Travel & Service, dopo il rituale incontro presso un albergo nella provincia berica.

La modalità di sollecitazione alla conclusione del contratto è avvenuta secondo condotte già analizzate in questo blog (puoi leggere qui), ossia in assenza di una completa e trasparente informativa in merito alle condizioni contrattuali.

Con la conclusione del Travel & Service Box, gli acquirenti si sono ritrovati associati al club inglese, New Club Elite, ricevendo il certificato direttamente da quest'ultimo, come potete vedere qui di seguito.

esempio certificato New Club Elite by Consumatore Informato on Scribd

martedì 13 aprile 2021

Happiness condannata anche a Torino: si cancelli l'iscrizione a Club Getaway!

La proposta di iscrizione al Club Getaway era stata scoperta un anno dopo, quando i consumatori avevano ricevuto a casa il certificato del club inglese.

In quella occasione, come altri casi, i nostri amici consumatori avevano compreso in cosa erano rimasti "intrappolati", ovvero una iscrizione fino al 2053 ad un club straniero per poter usufruire di una settimana vacanza presso una struttura alberghiera convenzionata, "a seconda della disponibilità".

Cosa vuol dire? beh....se c'è posto, puoi avere una stanza per 2 persone (magari 3 - 4 persone la prima volta....ma poi devi passare al "platinum"), altrimenti aspetti e passi all'anno dopo.

Nel frattempo, però, il consumatore deve pagare le spese di gestione annuali (290 euro annui che salgono di anno in anno).

Tradotto: diritto incerto - obbligo (di pagamento delle spese di gestione) certo

Il consumatore si trova, in buona sostanza, a dover pagare le spese di gestione ogni anno poter poter, forse, usufruire di una settimana in una struttura decisa dal club (Sardegna o Calabria), in un periodo deciso dal club, nella stanza decisa dal club, alle condizioni decise dal club.

Questa situazione viene originata, come nel caso affrontato dal Tribunale di Torino, dalla firma del contratto con la società venditrice, accompagnato da promesse e rassicurazioni verbali rimaste successivamente fatalmente disattese.

lunedì 29 marzo 2021

Fallita Vallefiorita immobiliare S.r.l.

Alcuni lettori del blog ci hanno segnalato che lo scorso dicembre 2020 è stato dichiarato il  fallimento della società Vallefiorita immobiliare S.r.l., ossia colei che ha costruito la "Residenza   Vallefiorita" di Rocchetta a Volturno 

La struttura turistica è stata oggetto di vendita in multiproprietà, con appartamenti rimasti negli ultimi anni inutilizzati dai vari multiproprietari, anche alla luce della recente crisi pandemica.

Vedremo di tenervi aggiornati in merito all'esito del fallimento e alle sorti che riguarderanno la struttura ed i titolari del diritto reale parziario.

domenica 1 novembre 2020

New Club Elite: a Brescia viene riconosciuta la nullità del certificato venduto da Golden Eagle Travel & Service

Outlet Travel System è l'intrigante denominazione attribuita al contratto commercializzato, tra la fine 2016 ed i primi mesi del 2017, dall'agenzia padovana Golden Eagle Travel & Service, con il quale sono stati venduti ai consumatori alcuni servizi vacanza ed in particolare l'iscrizione a N.C.E. tour operator. A distanza di qualche anno, due consumatori bresciani sono riusciti ad ottenere la dichiarazione di nullità del contratto e la condanna delle società alla loro cancellazione dal club inglese New Club Elite (per maggiori informazioni potete scrivere a info@consumatoreinformato.it).

Ebbene si, anche nel caso affrontato dal Tribunale di Brescia è risultato che il modello contrattuale sottoposto ai malcapitati consumatori consisteva nell'iscrizione al club inglese sino al 31 dicembre 2053, con obbligo di pagamento delle spese annuali. 

Chi si è trovato coinvolto in questo tipo di vicende ben conosce la dinamica che porta alla conclusione del contratto outlet travel system, sottoscritto all'esito di un appuntamento presso un albergo ove vengono illustrate le potenzialità del prodotto.

domenica 18 ottobre 2020

Multiproprietà e credito al consumo: vecchia e nuova disciplina a confronto

A distanza di quasi vent’anni dai fatti, la Cassazione n. 19778 del 2018, ci fa tornare indietro ad un caso, l’ennesimo, di multiproprietà risalente addirittura al 2001 e acquistata con un finanziamento che la banca aveva versato direttamente nelle casse dell’intermediario turistico. 

La multiproprietà, prodotto turistico che fino agli anni duemila rappresentava uno status symbol per coloro che si vantavano di avere una “seconda casa” ai tropici o nel Mar Rosso, oggi è più un impiccio per i loro figli o nipoti, che non vogliono spese di gestione sul groppone e, se proprio devono andare in vacanza, optano per il “mordi e fuggi” o restano in Italia. 

Lo sappiamo, disfarsi dei certificati di multiproprietà è un’impresa. Venderli è quasi impossibile perché ci si imbatte in delle permute, cessioni o soluzioni farlocche (qui un esempio): la soluzione preferibile, dunque, è andare per le vie legali. E, finché si tratta di trovare un difetto di contenuto nel contratto di multiproprietà, la strada è in pianura. Per intenderci, tutti i contratti turistici (e la multiproprietà rientra tra quelli) devono indicare in modo chiaro e comprensibile in cosa consistono, altrimenti sono nulli: rare volte il sistema time sharing, oscuro persino nell’espressione, è stato ritenuto chiaro dai giudici. 

Il problema maggiore si presenta quando si tratta di recuperare i soldi spesi per acquistare questi vetusti certificati, perché ci si scontra contro le ambiguità che gli intermediari di allora ponevano in essere: quella di tenere riservati i rapporti con le banche che erano disposte a finanziare le multiproprietà oppure, se proprio questi rapporti erano palesi, quella di vietare al consumatore di opporre alle banche eccezioni relative al rapporto col venditore.

Per capire il perché di questi comportamenti, dobbiamo parlare brevemente di collegamento funzionale tra contratti. L’espressione è abbastanza semplice da afferrare, perché indica una pratica molto diffusa nella pratica commerciale: le parti si prefiggono un obiettivo e, per raggiungerlo, usano una “catena” di contratti, tutti diversi tra loro, ma saldamente uniti verso il fine. Nel nostro caso, si parla appunto di “mutuo di scopo”: al posto di dare i soldi al cliente, la banca finanzia direttamente il venditore del servizio. 

Vista così, sembrerebbe che i destini dei contratti appartenenti alla catena (quello di multiproprietà e il finanziamento) sia strettamente legato, dipendendo gli uni dagli altri. Riversando questo ragionamento nel nostro caso, si potrebbe dire che, se l’intermediario turistico non mi mettesse a disposizione la casa in multiproprietà, allora potrei chiedere direttamente alla banca di essere rimborsato. 

In realtà, questo ragionamento non è stato così immediato, come testimonia la rigogliosissima dottrina e giurisprudenza in materia. 

Vi è stato un “prima” e un “dopo”, la cui linea di spartiacque è stata segnata dalla normativa in materia di credito al consumo introdotta dal d.lgs.13 agosto 2010, n. 141. 

Per farla semplice, prima del 2010, ed in presenza del vecchio art. 125, comma 4, Testo Unico Bancario si riteneva che, per esserci un vero e proprio collegamento funzionale, ci dovesse essere un vincolo di esclusiva tra banca e venditore del prodotto. Soltanto in quel caso il cliente avrebbe potuto formulare alla banca le eccezioni d’inadempimento da indirizzare al venditore.

Due erano i problemi che si ponevano, uno di ordine pratico e l’altro sul piano dei principi. 

Anzitutto, come avrebbe fatto il consumatore, in un eventuale giudizio contro la banca, a provare il “vincolo di esclusiva”, dal momento che bastava nasconderlo o escluderlo?  

E, poi, perché il consumatore avrebbe dovuto sopportare un prodotto difettoso e, allo stesso tempo, restituire alla finanziaria le rate per l’acquisto? 

Per far fronte a questi problemi e venire incontro al consumatore, una parte della giurisprudenza è andata oltre alla lettera del Testo Unico Bancario e ha elaborato alcuni “indici rivelatori”, indici in presenza dei quali si può dire che esiste un collegamento negoziale. 

Li conosciamo già (qui puoi approfondire), ma val la pena di riprenderli, perché sono all’ordine del giorno nelle sentenze in cui i giudici si sono occupati delle multiproprietà stipulate prima del 2010:

  1) il modulo prestampato della banca nelle mani del venditore; 

  2) l’annotazione del contratto di compravendita nel modulo prestampato; 

  3) la circostanza, assai importante, che la finanziaria eroga il finanziamento direttamente nel conto del venditore. 

Veniamo, ora, al decreto legislativo n. 141 del 2010 che abbiamo citato, e più precisamente all’articolo 121, comma 1, lett. d). 

Esso ha rappresentato un tentativo da parte del nostro legislatore di recepire alcuni indirizzi dell’Unione Europea, per la quale, in presenza di un’operazione commerciale oggettivamente unica, vi deve essere collegamento negoziale.

In realtà, la formula usata nel decreto legislativo si scosta un poco dagli indirizzi ricevuti, ma non è questa la sede per parlarne: basti, per noi, sapere che oggi il “credito collegato” è definito come “quel contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifico se ricorre almeno una delle due condizioni ivi previste: 

1) che il finanziatore si sia avvalso, per promuovere o concludere il contratto di credito, della cooperazione professionale del fornitore;

2) che il contratto di credito individui esplicitamente il bene o il servizio che si intende acquistare con il finanziamento.”

Almeno a nostro avviso, la disposizione poteva essere scritta meglio. Le norme comunitarie, ma anche la giurisprudenza interna, si riferiscono ad operazioni commerciali unitarie e complesse per stabilire una connessione giuridica tra contratto di finanziamento e vendita, con tutti gli effetti che ne conseguono.

Non si vede, dunque, perché scrivere una norma che stabilisce ulteriori criteri - utili, ma non risolutivi – e tralasciare l’operazione economica nel suo complesso, che apre lo spazio ad altri criteri, che la giurisprudenza senz’altro individua e individuerà per tutelare il consumatore.

Qui potete leggere l'Ordinanza n. 19778/2018.

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