giovedì 10 giugno 2021

Ma è vero che le multiproprietà sono organizzate da "tour operator"? vediamoci chiaro

Non di rado, l'offerta di diritti vacanza (multiproprietà od altro) viene accompagnata da informazioni parziali o fuorvianti in relazione al soggetto che organizza ed offre il periodo all'associato.

Abbiamo notato che molti format contrattuali, o documenti informativi, indicano come il soggetto che gestisce i resort è un tour operator, ovvero un soggetto organizzatore con una struttura amministrativa e professionale.

Poi, in seguito, è stato accertato che nei contratti era stato usato a sproposito il termine "tour operator", facendo intendere all'acquirente che dietro l'operazione commerciale era presente un soggetto navigato in materia di organizzazione di tour vacanzieri.

Ma un tour operator può vendere multiproprietà od essere organizzatore di multiproprietà o timesharing

Abbiamo ritenuto doveroso approfondire l'argomento, trattando sinteticamente i vari punti che riguardano il tour operator al fine di consentire al lettore di dare risposta al quesito: il tour operator organizza multiproprietà?

1.- PREMESSA - TOUR OPERATOR

L’indicazione, da parte di un soggetto sprovvisto dei requisiti e delle condizioni relative all’esercizio dell’attività, della dicitura “tour operator” costituisce un atto ingannevole e fuorviante nei confronti del cliente viaggiatore, il quale ripone il proprio affidamento sulla professionalità del soggetto che ne fa uso nel contratto, sotto differenti profili (affidabilità e onorabilità, garanzia patrimoniale in caso di insolvenza, la prestazione di coperture assicurative in caso di insolvenza o fallimento etc.).

Il Codice del Turismo definisce il tour operator come l'organizzatore di un pacchetto viaggio che consiste nella combinazione di almeno due elementi (trasporto, alloggio, noleggio di veicoli, altri servizi non accessori al trasporto, alloggio e noleggio).  

Occorre, quindi, partire da tale premessa per analizzare l'attività di soggetti commerciali che si spacciano per tour operator, ma non offrono i servizi commerciali appena richiamati.

Quanto alle condizioni previste per l’apertura e l’esercizio dell’attività, nel nostro ordinamento il tour operator è assoggettato ad una specifica disciplina di diritto amministrativo, ripartita tra lo Stato, il quale detta le norme di cornice, e le Regioni.

2.- INQUADRAMENTO DELLA FIGURA DEL TOUR OPERATOR

Preliminarmente, occorre chiarire il suo inquadramento e, a tale riguardo, non si può sostenere che il tour operator non condivida con l’agenzia di viaggio i medesimi requisiti per apertura e l’esercizio (per intenderci e come vedremo a breve, la forma imprenditoriale, l’assoggettamento alla SCIA, i requisiti di professionalità, la previsione del direttore tecnico etc.).

Detta figura è da inquadrarsi all’interno della categoria delle “agenzia di viaggio e turismo”, più volte menzionata sia dal Codice del Turismo (v. artt. 4 e 18, anche se quest’ultimo articolo è stato dichiarata incostituzionale per eccesso di delega) che, prima ancora, dal d.p.c.m. 13 settembre 2002, il quale ha recepito l’art. 1, comma 2°, lettera b, punto 4 e lettera f dell’atto di accordo tra Stato e Regioni. Va ricordato, infatti, che la materia del turismo è compresa, in virtù dell’articolo 117, comma 4, tra quelle di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province Autonome: da qui l’enfasi riposta sull’atto di accordo tra lo Stato e le Regioni. 

Soffermandoci, appunto, su queste due ultime norme, si nota che la prima individua come imprese turistiche le “attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo” che corrispondono all’esercizio congiunto o disgiunto di “attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni”; a sua volta, la lettera f afferma che le agenzie di viaggio e turismo svolgono, tra l’altro, “attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi”. 

In altre parole, l’agenzia di viaggio e turismo si pone come una figura unitaria e di sintesi, all’interno della quale si individuano due “attività distintive”: da un lato abbiamo i tour operator (appunto, le agenzie che producono pacchetti turistici, cioè un completo servizio di viaggio); dall’altro gli intermediari o travel agent (le agenzie che si limitano a fornire viaggi già confezionati da altri o a gestire prenotazioni e servizi turistici isolati). 

Le leggi regionali, poi, si limitano ad accogliere la definizione di agenzia di viaggio e turismo fornita dalla legislazione statale, così come formulata nell’atto di accordo. 

3.- I REQUISITI E LE CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO IN ITALIA

Veniamo, ora, ai requisiti che condizionano l’esercizio dell’attività di tour operator; requisiti in assenza dei quali ci si trova semplicemente di fronte ad un’impresa che non svolge detta attività e che nemmeno può fuorviare il turista-viaggiatore mediante il richiamo ad espressioni equivoche ed indeterminate (quali “mediatore turistico”, “consulente turistico” o, peggio ancora, “tour operator”).

3.1.- La forma di impresa 

L’agenzia di viaggio e turismo, anzitutto, è definita come impresa (vedi art. 9 legge n. 217 del 1983; poi nel d.lgs. 392 del 1991; infine nel 4, Cod. Tur.). Ovviamente, la definizione e il richiamo rimandano alla “normale” nozione di impresa, desumibile dagli articoli 2082 e 2555 codice civile (v. Corte Costituzionale, sent. n. 362 del 1988, punto 3, in diritto). 

3.2.- L’autorizzazione all'apertura dell'attività: la segnalazione certificata di inizio attività

L’accesso alle attività economiche attraverso l’istituto della SCIA, a livello statale, è previsto sia dall’articolo 21 del Codice Turismo (benché incostituzionale per eccesso di delega) che, più in generale, dall’articolo 17 del d.lgs. 59 del 2010 e s.m.i., il quale ha attuato la “direttiva Bolkestein” (la dir. n. 123 del 2006) sulla liberalizzazione delle attività di servizio.

Peraltro, se si esaminano gli articoli dal 2 al 7 di detto d.lgs., ci si avvede che l’attività di agenzia di viaggio e turismo (appunto, un’attività di servizio) non compare tra le attività escluse: di conseguenza, a detta attività si deve applicare la SCIA. 

3.3.- Onorabilità e professionalità

Con riguardo ai requisiti di onorabilità e professionalità, presupposto per “l’autorizzazione” all’apertura dell’agenzia di viaggio e turismo è costituito dal provvedimento di abilitazione all’esercizio della professione di agente di viaggio e turismo (abilitazione estesa sia all’intermediario che al tour operator, dal momento che queste due attività rientrano all’interno della categoria dell’agenzia di viaggio e turismo, come abbiamo visto poc’anzi). 

In altre parole, all’interno dell’impresa vi deve essere, quantomeno, un soggetto professionalmente abilitato il quale assume la qualifica di direttore tecnico: ciò pare naturale, dal momento che l’attività in parola richiede ampie e articolate competenze linguistiche, manageriali e geografiche.

Due, nella buona sostanza, sono i modi riconosciuti per ottenere l’abilitazione. 

(1)  In primo luogo, superando il relativo esame di abilitazione professionale (v. già art. 9, legge 217 del 1983; poi articolo 20 Codice del Turismo, benché dichiarato incostituzionale per eccesso di delega). Ogni Regione, in ossequio all’indirizzo unitario offerto dallo Stato, bandisce la prova di esame. 

(2)  Se il soggetto esercita l’attività corrispondente a quella del tour operator in uno Stato Membro della UE, il D.lgs. n. 206 del 2007 (emanato in recepimento delle direttive 2005/36/CE e 2006/100/CE) disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in quello stato. 

In particolare l’art. 27 del citato d.lgs. stabilisce che «Per le attività elencate nell’allegato IV il cui accesso o esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, il riconoscimento professionale è subordinato alla dimostrazione dell’esercizio effettivo dell’attività in questione in un altro Stato membro ai sensi degli articoli 28, 29 e 30».

L’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio rientra nella lista II dell’allegato IV disciplinato dall’art. 29.

3.4.- Polizze di copertura della responsabilità civile 

Al fine di garanzia finanziaria nei confronti del turista-viaggiatore, l’articolo 19 e 50 del Codice del Turismo evidenziano l’obbligo, a carico delle agenzie di viaggio e turismo (organizzatori ed intermediari, appunto), di stipulare polizze di assicurazione (o garanzie bancarie) per garantire al turista l’esatto adempimento degli obblighi dedotti nei contratti per il turismo. 

Peraltro, allo stesso fine, già prima del Codice del Turismo diverse Regioni (Marche, Toscana, Emilia-Romagna etc.) obbligavano le agenzie a stipulare polizze per la garanzia della responsabilità civile.

In definitiva, dell’osservanza dei predetti requisiti, peraltro rilevanti sotto il profilo amministrativo e sanzionabili da parte delle autorità locali, si deve dare atto nelle informazioni relative al tour operator, affinché il turista-viaggiatore possa individuare se tale figura è in possesso dei requisiti che lo rendono affidabile, sotto il profilo professionale e di garanzia patrimoniale.

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