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sabato 7 giugno 2025

Torna la truffa delle prenotazioni online: come difendersi e cosa fare in caso di raggiro

Con l’arrivo della stagione estiva, cresce il desiderio di prenotare una meritata vacanza. Ma insieme all’aumento delle ricerche su hotel, B&B, case vacanza e resort, cresce anche l’attività dei truffatori digitali. 

Abbiamo segnalato, in più circostanze, questi tentativi di raggiro verso i consumatori (guarda qui e qui), offrendo i sempre utili suggerimenti della Polizia postale (qui un approfondimento).

L'estate 2025 si apre con l’ultima minaccia si chiama "truffa delle prenotazioni", attività illecita avviata via web e che è già oggetto di segnalazioni e denunce in numerose città italiane.


Come funziona la truffa delle prenotazioni

Il meccanismo è tanto semplice quanto insidioso: dopo aver effettuato una prenotazione su una piattaforma online affidabile, l’utente riceve una mail apparentemente legittima, che segnala un problema nel pagamento. 

Nel testo si legge spesso un messaggio d’urgenza che invita a cliccare su un link per "ripetere la transazione" e non perdere la prenotazione.

La comunicazione è spesso ben costruita, con logo, grafica e linguaggio simili a quelli ufficiali del portale, tanto da ingannare anche i più attenti. Il tutto è studiato per sfruttare:

  • la fiducia riposta nei portali ufficiali di prenotazione;
  • l’urgenza emotiva di non perdere l’occasione (sconti, offerte last-minute, alta domanda per la struttura scelta).

Quale risultato? I consumatori, nel panico, inseriscono i propri dati bancari e personali su un sito truffa, autorizzando inconsapevolmente un pagamento a favore dei criminali.

venerdì 23 maggio 2025

Mancato rispetto dell'art. 71 del Codice del Consumo - invalido il contratto di iscrizione al club

Il contratto di vendita/iscrizione ad un club/associazione deve contenere tutte le informazioni inerenti diritti ed obblighi connessi alla firma, garantendo al consumatore trasparenza e correttezza da parte del professionista (per verificare la correttezza del contratto e di tutti i documenti allegati, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).
Il Tribunale di Lecco è intervenuto in materia ed ha ribadito il principio, pacifico, secondo il quale l'art. 71 del Codice del Consumo prevede una serie di informazioni che devono essere incluse nel contratto di vendita, pena la nullità.

Il giudice lombardo ha osservato, in particolare, che l'art. 71 del Codice del Consumo oltre a richiedere per il contratto l'obbligo di forma scritta, dispone anche in modo particolare gli ulteriori elementi informativi che devono essere resi noti al consumatore, attraverso il documento contrattuale.

In particolare, il giudice ha osservato che tali informazioni devono individuare, in modo chiaro ed univoco, quale sia il diritto di godimento oggetto del contratto, la natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto, con la descrizione dell'immobile, della sua ubicazione, del periodo di godimento non inferiore alla settimana, in cui siano disciplinati e chiaramente indicati gli estremi del regolamento della comunione e le porzioni temporali con le relative indicazioni inerenti le modalità di esercizio del diritto.

L'assenza di tali informazioni rendono invalido il contratto e non vincolante per il consumatore, in quanto la disciplina prevista agli artt. 70 e 71 del Codice del Consumo hanno una finalità protezionistica, sicché è necessario che tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni di legge, come requisiti inderogabili ed essenziali del contratto, devono risultare chiaramente dal testo del contratto sottoscritto.

Pertanto nel caso di assenza o scarsa indicazione degli elementi indispensabili all'esatta individuazione del bene oggetto del diritto turnario e del periodo di godimento, il contratto non può essere considrato valido per violazione del citato art. 71 del Codice del Consumo, nonchè degli artt. 1346 e 1418 c.c..

"Dalla lettura del contratto prodotto in atti (doc. 2 fasc. opponente) non è possibile procedere alla esatta individuazione delle strutture oggetto del godimento turnario né risulta alcuna ulteriore specificazione in ordine alle località in cui tali complessi si trovano né nulla è detto circa la collocazione temporale nell'arco dell'anno in cui l'acquirente potrebbe usufruire dell'ipotetico bene, ne è possibile ricavare quali siano le modalità attraverso cui parte attrice possa scegliere il periodo di godimento, essendo genericamente previsto solo che si tratti indistintamente di una settimana all'anno.".

mercoledì 23 aprile 2025

Bene il Tribunale di Firenze che accerta l'iscrizione irregolare a Club Getaway

Ancora una volta un tribunale italiano accerta l'irregolarità della vendita di un certificato Club Getaway, dichiara la nullità del contratto, così disponendo che il consumatore non è tenuto a versare le spese di gestione fino al 2053 (per maggiori informazioni e per un controllo, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Anche in questa vicenda, il contratto era stato fatto sottoscrivere ai consumatori dall'allora Travel Sun S.r.l. (successivamente mutata in Happiness S.r.l.), dopo un primo incontro presso un hotel nelle vicinanze di Firenze a cui era seguito un secondo incontro presso l'abitazione delle "vittime".

In quella sede, i promotori della società avevano illustrato (con fogli bianchi riempiti di fantasiose formule) la possibilità di viaggiare in giro per il mondo, o addirittura l'opportunità di poter trarre un beneficio monetario dall'affitto della settimana vacanza.

A detta dei promotori "è un circuito pieno di resort di prima categoria, e comunque se non vi piace, lo provate e poi ve lo ricompriamo noi.", così prospettando l'idea del utilizzo momentaneo.

Ed invece, successivamente i nostri amici fiorentini hanno scoperto che: 

- risultano iscritti presso un club inglese denominato Club Getaway; 

- l’iscrizione permane sino al 31 dicembre 2053, con obbligo di pagamento delle spese annuali;

- l’iscrizione è definita come “mid”, senza comprendere il contenuto di tale iscrizione ed i servizi  collegati alla partecipazione al club; 

- l’iscrizione risulterebbe per un generico e variabile periodo di una settimana all’anno (c.d. floating) legato alla disponibilità del club. 

martedì 15 aprile 2025

Multiproprietà e aspetti fiscali: uno sguardo sulle tasse da pagare in Italia e all'estero

Con questo sintetico intervento, torniamo a trattare la multiproprietà reale che è, come più evidenziato, è una forma di possesso condiviso di un immobile, in cui più soggetti detengono diritti reali di utilizzo dell'immobile per determinati periodi dell’anno. 

Il modello si è sviluppato in Italia tra negli anni '90 ed ha trovato la sua diffusione presso le località turistiche, presentata come la possibilità di una casa turistica. 

Tuttavia, anche se il possesso è parziale o legato a un uso temporaneo, esistono obblighi fiscali ben precisi che vogliamo trattare con il presente contributo, ove tratteremo anche il caso della proprietà di un diritto indiviso all’estero.

A.- Sono proprietario di una multiproprietà in Italia: quali tasse devo pagare?

Il proprietario di una quota di diritto in multiproprietà presso una struttura situata in Italia è tenuto al versamento delle imposte previste sugli immobili nella quota di proprietà.

Ricordiamo che tali imposte vengono raccolte dal gestore della multiproprietà, e successivamente addebitate al singolo multiproprietario con le spese di gestione annuali (qui puoi approfondire il punto).

        1.- Obbligo dichiarazione dei redditi

Il multiproprietario reale deve indicare il proprio diritto reale nelle dichiarazioni dei redditi annuali, dovendo seguire le medesime regole previste per gli altri immobili. Peraltro, laddove ne tragga un vantaggio economico (ad esempio, subaffitto a terzi), il reddito dovrebbe essere oggetto di dichiarazione e tassazione.

        2.- IMU (Imposta Municipale Unica)

Il proprietario di un diritto reale parziale per alcune settimane all’anno è tenuto al versamento dell’IMU nella porzione della quota quota posseduta e che è obbligato a pagare anche se non utilizza l'alloggio durante la settimana prevista in suo favore.

        3. TARI (Tassa sui Rifiuti)

Allo stesso tempo, il multiproprietario è tenuto a pagare la tassa sui rifiuti, la TARI, perché l’immobile è comunque potenzialmente produttivo di rifiuti e che varia, anche in questo caso, al secondo del comune e al periodo stagionale di uso.

martedì 4 marzo 2025

In liquidazione Travel S.r.l., intermediario di certificati New Club Elite

Abbiamo ricevuto conferma che una delle società più attive nella vendita di certificati New Club Elite è stata posta in procedura di liquidazione.

Stiamo parlando di Travel S.r.l., una delle società che abbiamo avuto modo di poter seguire negli ultimi anni, segnalando la nullità dei contratti fatti concludere ai consumatori in giro per l'Italia (per un esempio, clicca qui).

La società ha offerto i certificati di iscrizione a New Club Elite, e al circuito Interval negli ultimi anni, a partire dal 2010, operando in diverse città italiane.

La società ha offerto il certificato di iscrizione a New Club Elite con la possibilità, teorica, di poter usufruire di periodi vacanze in alcuni resort (tra gli altri, Club Aldea del Mar, Club Jardines Paraisol, Club Gemelos, Club Meditterenean Cala Pi, Fenice Resort, Meridie Resort etc..).

La società risulta essere stata posta in procedura di liquidazione volontaria, ed probabilmente prossima la sua chiusura.


 

venerdì 21 febbraio 2025

“My energy world”: non è valido il contratto di iscrizione a Club Getaway. Stop spese di gestione!

Siamo lieti di segnalare un nuovo risultato positivo nella travagliata vicenda che riguarda coloro che sono stati iscritti ad uno di questi "club" inglesi, nel caso di specie a Club Getaway (per maggiori informazioni e valutazioni, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it o multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Il Tribunale di Monza è stato chiamato a valutare la regolarità e validità del contratto "My energy world" con iscrizione dei consumatori a Club Getaway, dichiarando la nullità del contratto per le ragioni di seguito evidenziate.

- La vicenda: "My energy world" e l'iscrizione a Club Getaway 
 
La vicenda che ha visto coinvolti due consumatori monzesi presenta punti comuni già raccontati da altri consumatori, ma che vogliamo di seguito richiamare.

- Nel 2019, i consumatori vengono contattati da un promotore della Energy S.r.l., il quale si complimenta con loro per essere risultati vincitori di un buono vacanza.

Durante la telefonata, viene proposto ai consumatori un incontro presso la loro abitazione per la consegna dell'omaggio di euro 150,00.

- All'incontro previsto a casa dei malcapitati consumatori, il promotore illustra il prodotto commerciale “My energy world”, presentato come una forma di investimento in vacanze alternativo, dinamico e al passo con i tempi, con la possibilità di poter soggiornare in centinaia di strutture alberghiere, sparse in vari paesi del mondo, oppure cederlo a terzi.

La prenotazione era possibile per tutta la famiglia e per eventuali parenti/amici.

- I consumatori chiedevano delucidazioni sul punto e, dopo essere stati rassicurati dalle suadenti parole ricevute, procedono con la firma del contratto e provvedono, nelle settimane successive, a pagare l'importo a mezzo di cambiali firmate con successivi incontri.

- I nostri sfortunati amici usufruivano del buono vacanza promesso e soggiornavano una settimana presso una struttura in Sardegna e in quella sede venivano a conoscenza di tutte le limitazioni previste da questo diritto vacanza ed in particolare, come confermato dal certificato di iscrizione a Club Getaway, di essere iscritti ad un club con la possibilità di soggiorno per due sole persone (iscrizione "basic") in poche località turistiche, "previa disponibilità" durante l'anno.

- Per contro, l'iscrizione "basic" a Club Getaway è al 31.12.2053, con obbligo di pagamento delle spese annuali.

- I consumatori, compresa la reale natura del contratto, si sono rivolti ad Energy S.r.l. chiedendo alla società di voler provvedere al riacquisto del certificato con restituzione del capitale investito senza ottenere risposta.

sabato 1 febbraio 2025

In liquidazione giudiziale una delle società che ha venduto certificati Getaway - chiude Happiness

Termina con la liquidazione giudiziale l'attività di vendita di certificati Getaway di una società molto attiva negli ultimi anni.

Stiamo parlando di Happiness S.r.l. (già Travel Sun e successivamente Atlantis), società che ha piazzato certificati del club inglese sul territorio nazionale negli ultimi dieci anni (per maggiori informazioni, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it o multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Occorre ricordare che le vendite di questi certificati sono state dichiarate, in più circostanze, non valide dai tribunali italiani per evidenti carenze informative e violazioni del Codice del Consumo (vedi qui).

Più di recente, un altro giudice ha contestato la carenza di trasparenza sia nella condotta tenuta dai promotori della società che nel contratto concluso dai consumatori, con conseguente nullità del contratto (clicca qui).

Il Tribunale di Roma, con procedura avviata alcuni mesi addietro, ha proceduto alla dichiarazione di liquidazione con determinazione dell'eventuale patrimonio da suddividere tra i creditori, con successiva cancellazione del soggetto giuridico.

Qui di seguito, l'estratto della procedura di liquidazione giudiziaria n. 580/2024 del Tribunale di Roma (visibile con browser Opera - VPN attivo)  

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