mercoledì 23 aprile 2025
Bene il Tribunale di Firenze che accerta l'iscrizione irregolare a Club Getaway
martedì 15 aprile 2025
Multiproprietà e aspetti fiscali: uno sguardo sulle tasse da pagare in Italia e all'estero
Con questo sintetico intervento, torniamo a trattare la multiproprietà reale che è, come più evidenziato, è una forma di possesso condiviso di un immobile, in cui più soggetti detengono diritti reali di utilizzo dell'immobile per determinati periodi dell’anno.
Il modello si è sviluppato in Italia tra negli anni '90 ed ha trovato la sua diffusione presso le località turistiche, presentata come la possibilità di una casa turistica.
Tuttavia, anche se il possesso è parziale o legato a un uso temporaneo, esistono obblighi fiscali ben precisi che vogliamo trattare con il presente contributo, ove tratteremo anche il caso della proprietà di un diritto indiviso all’estero.
A.- Sono proprietario di una multiproprietà in Italia: quali tasse devo pagare?
Il proprietario di una quota di diritto in multiproprietà presso una struttura situata in Italia è tenuto al versamento delle imposte previste sugli immobili nella quota di proprietà.
Ricordiamo che tali imposte vengono raccolte dal gestore della multiproprietà, e successivamente addebitate al singolo multiproprietario con le spese di gestione annuali (qui puoi approfondire il punto).
1.- Obbligo dichiarazione dei redditi
Il multiproprietario reale deve indicare il proprio diritto reale nelle dichiarazioni dei redditi annuali, dovendo seguire le medesime regole previste per gli altri immobili. Peraltro, laddove ne tragga un vantaggio economico (ad esempio, subaffitto a terzi), il reddito dovrebbe essere oggetto di dichiarazione e tassazione.
2.- IMU (Imposta Municipale Unica)
Il proprietario di un diritto reale parziale per alcune settimane all’anno è tenuto al versamento dell’IMU nella porzione della quota quota posseduta e che è obbligato a pagare anche se non utilizza l'alloggio durante la settimana prevista in suo favore.
3. TARI (Tassa sui Rifiuti)
Allo stesso tempo, il multiproprietario è tenuto a pagare la tassa sui rifiuti, la TARI, perché l’immobile è comunque potenzialmente produttivo di rifiuti e che varia, anche in questo caso, al secondo del comune e al periodo stagionale di uso.
martedì 4 marzo 2025
In liquidazione Travel S.r.l., intermediario di certificati New Club Elite
Stiamo parlando di Travel S.r.l., una delle società che abbiamo avuto modo di poter seguire negli ultimi anni, segnalando la nullità dei contratti fatti concludere ai consumatori in giro per l'Italia (per un esempio, clicca qui).
venerdì 21 febbraio 2025
“My energy world”: non è valido il contratto di iscrizione a Club Getaway. Stop spese di gestione!
Siamo lieti di segnalare un nuovo risultato positivo nella travagliata vicenda che riguarda coloro che sono stati iscritti ad uno di questi "club" inglesi, nel caso di specie a Club Getaway (per maggiori informazioni e valutazioni, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it o multiproprieta@consumatoreinformato.it).sabato 1 febbraio 2025
In liquidazione giudiziale una delle società che ha venduto certificati Getaway - chiude Happiness
Termina con la liquidazione giudiziale l'attività di vendita di certificati Getaway di una società molto attiva negli ultimi anni.
Stiamo parlando di Happiness S.r.l. (già Travel Sun e successivamente Atlantis), società che ha piazzato certificati del club inglese sul territorio nazionale negli ultimi dieci anni (per maggiori informazioni, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it o multiproprieta@consumatoreinformato.it).
Qui di seguito, l'estratto della procedura di liquidazione giudiziaria n. 580/2024 del Tribunale di Roma (visibile con browser Opera - VPN attivo)
giovedì 30 gennaio 2025
Nelle controversie relative alla multiproprietà si può applicare il diritto di uno stato estero
Con questo nostro intervento vi segnaliamo la recente sentenza n. 1.427/2024 del tribunale supremo spagnolo, chiamato a decidere su due questioni di rilievo in materia di multiproprietà, ossia la giurisdizione e il diritto applicabile ai contratti di contratti di multiproprietà stipulati su territorio spagnolo da cittadini esteri (inglesi, nel caso di specie)?
Nel caso di specie, alcuni cittadini britannici avevano sottoscritto un contratto di acquisto di quote parziali di un diritto reale di un immobile situato in Santa Cruz di Tenerife, ove erano stati firmati i contratti tra i consumatori e la società inglese Diamond Resorts, attraverso la propria succursale spagnola.
A fronte della contestazione della validità sollevata dai consumatori, la società Diamond aveva eccepito, in ritardo, la competenza del giudice inglese invece di quello spagnolo.
Il punto è stato risolto dal tribunale supremo spagnolo, il quale ha ritenuto non meritevole di valutazione dell'eccezione di competenza giurisdizionale sollevata dalla società, in quanto non impugnata tempestivamente dalla società inglese.
Interessante, invece, è la questione relativa al diritto applicabile per la risoluzione della controversia, in quanto la società straniera aveva eccepito l'inapplicabilità del diritto spagnolo, in quanto entrambi i contraenti del contratto erano inglesi e il contratto prevedeva l' applicazione della legge inglese.
Il giudice supremo spagnolo ha voluto risolvere la questione richiamando le norme previste in materia, ed in primis il Regolamento n. 593/2008 (c.d. Regolamento Roma I) che disciplina la legge applicabile nel caso di controversie internazionali (che prevedono un elemento di estraneità).
L'art. 3 stabilisce che le parti possono liberamente stabilire la legge applicabile al contratto, tant'è che le parti avevano deciso quale diritto del contratto quello britannico, circostanza che avrebbe dovuto indurre il giudice spagnolo a seguire la normativa inglese.
Un secondo punto, però, viene affrontato dal giudice supremo spagnolo: il giudice spagnolo deve tenere in considerazione, ai fini della decisione, le norme ad applicazione necessaria, e nel caso di specie, la Ley 4/2012 - norma imperativa in Spagna in materia di multiproprietà?
Il giudice spagnolo richiama la giurisprudenza comunitaria (in particolare, le sentenze del 14 settembre 2023 nei casi C-632/21 e C-821/21) e risponde negativamente a questo quesito, in quanto ritiene prevalente la decisione assunta dalle parti, ossia la scelta del diritto inglese, peraltro applicabile in quanto i consumatori risiedevano nel Regno Unito.
La legge spagnola è imperativa sul territorio iberico, ma non al di fuori della Spagna, e poiché non vi è prova che le parti abbiano voluto includere tale norma con l'accordo, la Ley 4/2012 non può essere utilizzata ai fini della decisione della controversia, in quanto non voluta dalle parti e non collegata al contratto.
Di seguito, la sentenza del tribunale supremo spagnolo.

