Siamo lieti di segnalare un nuovo risultato positivo nella travagliata vicenda che riguarda coloro che sono stati iscritti ad uno di questi "club" inglesi, nel caso di specie a Club Getaway (per maggiori informazioni e valutazioni, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it o multiproprieta@consumatoreinformato.it).venerdì 21 febbraio 2025
“My energy world”: non è valido il contratto di iscrizione a Club Getaway. Stop spese di gestione!
Siamo lieti di segnalare un nuovo risultato positivo nella travagliata vicenda che riguarda coloro che sono stati iscritti ad uno di questi "club" inglesi, nel caso di specie a Club Getaway (per maggiori informazioni e valutazioni, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it o multiproprieta@consumatoreinformato.it).sabato 1 febbraio 2025
In liquidazione giudiziale una delle società che ha venduto certificati Getaway - chiude Happiness
Termina con la liquidazione giudiziale l'attività di vendita di certificati Getaway di una società molto attiva negli ultimi anni.
Stiamo parlando di Happiness S.r.l. (già Travel Sun e successivamente Atlantis), società che ha piazzato certificati del club inglese sul territorio nazionale negli ultimi dieci anni (per maggiori informazioni, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it o multiproprieta@consumatoreinformato.it).
Qui di seguito, l'estratto della procedura di liquidazione giudiziaria n. 580/2024 del Tribunale di Roma (visibile con browser Opera - VPN attivo)
giovedì 30 gennaio 2025
Nelle controversie relative alla multiproprietà si può applicare il diritto di uno stato estero
Con questo nostro intervento vi segnaliamo la recente sentenza n. 1.427/2024 del tribunale supremo spagnolo, chiamato a decidere su due questioni di rilievo in materia di multiproprietà, ossia la giurisdizione e il diritto applicabile ai contratti di contratti di multiproprietà stipulati su territorio spagnolo da cittadini esteri (inglesi, nel caso di specie)?
Nel caso di specie, alcuni cittadini britannici avevano sottoscritto un contratto di acquisto di quote parziali di un diritto reale di un immobile situato in Santa Cruz di Tenerife, ove erano stati firmati i contratti tra i consumatori e la società inglese Diamond Resorts, attraverso la propria succursale spagnola.
A fronte della contestazione della validità sollevata dai consumatori, la società Diamond aveva eccepito, in ritardo, la competenza del giudice inglese invece di quello spagnolo.
Il punto è stato risolto dal tribunale supremo spagnolo, il quale ha ritenuto non meritevole di valutazione dell'eccezione di competenza giurisdizionale sollevata dalla società, in quanto non impugnata tempestivamente dalla società inglese.
Interessante, invece, è la questione relativa al diritto applicabile per la risoluzione della controversia, in quanto la società straniera aveva eccepito l'inapplicabilità del diritto spagnolo, in quanto entrambi i contraenti del contratto erano inglesi e il contratto prevedeva l' applicazione della legge inglese.
Il giudice supremo spagnolo ha voluto risolvere la questione richiamando le norme previste in materia, ed in primis il Regolamento n. 593/2008 (c.d. Regolamento Roma I) che disciplina la legge applicabile nel caso di controversie internazionali (che prevedono un elemento di estraneità).
L'art. 3 stabilisce che le parti possono liberamente stabilire la legge applicabile al contratto, tant'è che le parti avevano deciso quale diritto del contratto quello britannico, circostanza che avrebbe dovuto indurre il giudice spagnolo a seguire la normativa inglese.
Un secondo punto, però, viene affrontato dal giudice supremo spagnolo: il giudice spagnolo deve tenere in considerazione, ai fini della decisione, le norme ad applicazione necessaria, e nel caso di specie, la Ley 4/2012 - norma imperativa in Spagna in materia di multiproprietà?
Il giudice spagnolo richiama la giurisprudenza comunitaria (in particolare, le sentenze del 14 settembre 2023 nei casi C-632/21 e C-821/21) e risponde negativamente a questo quesito, in quanto ritiene prevalente la decisione assunta dalle parti, ossia la scelta del diritto inglese, peraltro applicabile in quanto i consumatori risiedevano nel Regno Unito.
La legge spagnola è imperativa sul territorio iberico, ma non al di fuori della Spagna, e poiché non vi è prova che le parti abbiano voluto includere tale norma con l'accordo, la Ley 4/2012 non può essere utilizzata ai fini della decisione della controversia, in quanto non voluta dalle parti e non collegata al contratto.
Di seguito, la sentenza del tribunale supremo spagnolo.
giovedì 16 gennaio 2025
Club Getaway: mai più spese di gestione. A Modena vengono liberati altri due consumatori
sabato 14 dicembre 2024
"Ti aiutiamo a liberarti dal tuo certificato". Ed invece è una truffa
Da Londra arriva una nuova segnalazione di truffe che riguardano il settore dei servizi di multiproprietà o adesione a diritti vacanza similari.
La vicenda riguarda il c.d. timeshare exit industry, ossia quel mercato formato da società che offrono a malcapitati multiproprietari la promessa di uscire dal sistema vacanze dietro il pagamento di importanti somme.
Come abbiamo già avuto modo di accertare nella nostra realtà, esistono molte società che si presentano ed offrono servizi di cancellazione o rottamazione della multiproprietà, a costi elevati e con dubbia efficacia.
Come è noto, abbiamo sempre espresso qualche dubbio in relazione a queste società, non comprendendo in modo pieno quale sia la loro attività, e se alle promesse seguano risultati attendibili. E ciò anche alla luce di regolamenti di alcuni di questi sedicenti club ove viene limitata la cessione del diritto a soli soggetti fisici, escludendo ogni vendita verso società o altri soggetti giuridici.
Dal Regno Unito è arrivata una segnalazione relativa ad una presunta truffa avviata da alcune società che operano nel settore multiproprietà o club vacanze e che dura da alcuni anni.
La Polizia britannica ha tratto in arresto cinque persone, sospettate di aver creato una rete criminale organizzata al fine di raggirare proprietari di multiproprietà.
In particolare, i criminali erano soliti telefonare alle potenziali vittime offrendo una via di uscita dalla multiproprietà o dal club e promettendo anche un risarcimento per le spese di gestione versate.
Per tale generica attività, basata su modelli contrattuali altrettanto vaghi, i truffatori chiedevano (ed ottenevano) il pagamento anticipato per la propria attività, senza svolgere alcuna successiva attività promessa.
L'attività truffaldina, avviata nel gennaio 2018 e portata avanti quantomeno fino al settembre 2024, ha riguardato molti cittadini britannici, già disperati dal non poter cedere le proprie quote di multiproprietà e coinvolti in un nuovo raggiro.
Questo tipo di iniziative stragiudiziali sono diffuse anche in Italia, ove i proprietari di una multiproprietà o di altro tipo di certificato vacanza sono oggetto di telefonate con proposte strane e tutt'altro che serie: non possiamo che ribadire l'invito a prestare la massima attenzione a questo tipo di iniziative.
sabato 30 novembre 2024
Multiproprietà e giudice competente. Vince il foro del consumatore
Quale giudice deve decidere le cause in materia di multiproprietà reale? quello del luogo ove è situato l'immobile o quello di residenza del consumatore?
La questione è stata affrontata e risolta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12630/2021, a cui si è rivolta una società commerciale chiedendo di dichiararsi la competenza del luogo ove è ubicato l'immobile invece di quello di residenza dei consumatori.
La società ha proposto ricorso, chiedendo l'applicazione dell'art. 23 cod. proc. civ., trattandosi di controversia avente natura "condominiale", cosicché ogni causa dovrebbe essere decisa dal giudice del luogo ove sono situati i beni comuni.
La Suprema Corte ha respinto tale tesi, in quanto deve prevalere il superiore principio di tutela dei consumatori anche sotto il profilo del tutela giudiziaria, aggiungendo che: "nei termini indicati si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 8419 del 2019), e non vi sono ragioni per mutare indirizzo, senza dire che la qualifica di consumatore è stata riconosciuta all'intero condominio (Cass. 10679 del 2015), e che sul punto si è espressa di recente in senso favorevole la Corte di giustizia (sentenza 2 aprile 2020, C - 329 del 2019)".
In conclusione, anche quando si tratta di un diritto in multiproprietà immobiliare, tutte le controversie devono essere decise dal giudice ove sono residenti i consumatori.
Di seguito, Cassazione n. 12630/2021 (visibile con browser Opera - VPN attivo)
sabato 16 novembre 2024
Multiproprietà - valido il contratto che contiene informazioni trasparenti, chiare e complete
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo, con la recente sentenza n. 25599/2023, di tratteggiare alcuni aspetti rilevanti che riguardano i contratti di acquisto di un diritto reale in multiproprietà, nonché i contratti vacanza a lungo termine.
Questo tipo di vicende sono oggetto di trattazione periodica in questo blog e quindi ci è sembrato corretto aggiornare l'orientamento della Cassazione in questa materia.
Questo tipo di contratti sono stati oggetto, negli ultimi anni, di diversi interventi giurisprudenziali che hanno dichiarato la nullità del contratto di compravendita di una multiproprietà reale o obbligatoria per violazione degli artt. 1418 e 1346 c.c., ossia per totale indeterminatezza dell'oggetto.
I documenti contrattuali, infatti, non indicano in modo chiaro né l'oggetto del contratto, né il contenuto dei diritti/obblighi, prevedendo anche l'adesione ad un club straniero, non identificato e per un periodo molto lungo.
Molto spesso, i contratti non indicano non solo il tipo di titolo venduto, ma anche la sua legge di circolazione, e neppure i dati dell’associazione alla quale viene fatto riferimento, né la natura di tale iscrizione, rimandando ad altri documenti o ad un sito web.
La Cassazione, pur affrontando un caso di multiproprietà immobiliare, ha avuto modo di affrontare il fenomeno, chiarendo come la normativa (oggetto di una prima disciplina con la Direttiva 94/47/CE introdotta in Italia con il D. Lgs. 427/1998) è stata oggetto di un successivo intervento europeo (direttiva 2008/122/ce) attuato in Italia con D. Lgs. n. 79/2011.
La normativa del 2011 ha portato ad una sostanziale distinzione tra contratti di multiproprietà e vacanze a lungo termine, prevedendo medesime tutele, specialmente sotto il profilo informativo.
Il contratto avente ad oggetto la vendita di questi diritti vacanza deve essere redatto in modo chiaro e trasparente, contenendo informazioni complete, chiare ed obiettivamente comprensibili, al fine di consentire al contraente debole di valutare in modo informato le conseguenze connesse alla firma.
Sul punto, la Suprema Corte chiarisce che il contratto deve descrivere in modo chiaro gli “[…] aspetti fondamentali volti all’individuazione della stessa tipologia di contratto rispetto alle molteplici possibilità offerte dall’iniziativa privata e dal principio di libertà negoziale […] e che comportano l’esigenza di individuare in modo dettagliato l’oggetto del contratto e, soprattutto, i diritti e gli obblighi posti a carico delle parti.” (Cassazione Civile Sez. II^ Sentenza n. 29599/2023).
Questa descrizione non può essere lasciata ad altri documenti o ad un sito web, ma deve essere esplicitata nel contratto principale firmato tra le parti.
Corte di Cassazione - Sez. II^ Civ. sentenza n. 25599/2023 (visibile con browser Opera VPN attivo)