lunedì 16 dicembre 2013

New Club Elite - anche il Tribunale di Milano libera i consumatori dal certificato di associazione

Nuova sentenza favorevole ai consumatori possessori dei certificati di associazione proposti da New Club Elite, attraverso alcuni promotori italiani.

Il caso affrontato dal giudice milanese ha ad oggetto la vendita di un certificato di associazione a New Club Elite, realizzato attraverso la società Dreams Club, soggetto che ha sollecitato l'acquisto di questi prodotti vacanza in diverse città d'Italia e la cui attività è stata oggetto di condanna anche a Genova di recente (vedi).

Il Tribunale di Milano ha, con una recente pronuncia che potete leggere di seguito, accertato e dichiarato la nullità della vendita del certificato di associazione "New Club Elite", riconoscendo la indeterminatezza dell'oggetto del contratto.

Il Giudice milanese, riprendendo argomentazioni già affrontate da altri tribunali in vicende analoghe (vedi), ha sostenuto che "Come già accennato, il contratto in questione avrebbe ad oggetto la cessione di un certificato associativo che dovrebbe attribuire agli attori la possibilità di godere di un periodo di villeggiatura annuale presso una delle strutture non meglio identificate, a disposizione della stessa convenuta ____. Si tratta di un contratto che di fatto viene a riproporre, con alcune modifiche, profili già presenti nell'istituto della multiproprietà, e cioè di una fattispecie di godimento di una unità immobiliare, la cui qualificazione giuridica, come è noto, ancora risulta discussa sia in dottrina che in giurisprudenza. Ciò che ai presenti fini rileva, tuttavia è il principio generale per cui in ogni caso un contratto avente ad oggetto la cessione di un periodo di godimento su un bene immobile deve comunque presentare adeguati requisiti di determinatezza o determinabilità," e che quindi "Non vi è, infatti, alcun concreto elemento di individuazione del periodo dell'anno in cui era possibile esercitare il godimento della settimana di vacanze, così come, in realtà, neppure è ben chiaro quale fosse l'oggetto di tale "godimento", stanti i contraddittori (o confusori) riferimenti, ora alla proprietà, ora ad un non meglio determinato diritto di godimento, ora ad un semplice periodo di vacanze presso un club turistico. Particolarmente incidente sul profilo dell'incertezza è poi il sistema di godimento di tipo "flottante", in quanto nè nel contratto, e neppure nelle condizioni e nel regolamento allegati, è possibile comprendere quale fosse il criterio di individuazione della settimana di godimento. Manca, in tutto l'insieme delle previsioni che dovevano regolare il diritto associativo, qualunque regola che permettesse di stabilire le modalità ed i termini con i quali il singolo associato avrebbe dovuto esprimere la sua scelta del periodo di godimento, così come manca alcuna forma di garanzia in ordine al fatto che tale periodo di godimento potesse avvenire in alta stagione. In sintesi, l'esame di tutti documenti prodotti dagli attori rende evidente che la determinazione del luogo e del periodo di godimento che discendeva dalla titolarità del certificato associativo risultava del tutto indeterminata ed aleatoria, conducendo ad una vera e propria indeterminatezza dell'oggetto della prestazione che gli attori potevano lecitamente attendersi.".

Il Giudice milanese, con la medesima sentenza, ha riconosciuto anche il diritto dei consumatori ad ottenere la restituzione dei denari spesi per il finanziamento per l'acquisto del certificato di associazione, esistendo un chiaro ed indiscutibile collegamento tra i due contratti, sicché la nullità del primo (quello di vendita del certificato New Club Elite) comporta la nullità del secondo (quello di finanziamento).

Quale conseguenza? riportiamo la sentenza del Tribunale di Milano "La declaratoria di nullità del contratto di finanziamento, tuttavia, fa sì che il finanziamento medesimo erogato dalla ______ alla ______ venga a costituire vero e proprio indebito oggettivo, legittimando, conseguentemente, la stessa _____ alla ripetizione della somma erogata all'altra convenuta, e conduce, conseguentemente all'accoglimento della domanda riconvenzionale impropria formulata da _____ (e regolarmente notificata all'altra convenuta), volta ad ottenere la restituzione del suddetto importo, comprensivo degli interessi dalla data della erogazione (doc. 10 attori) al saldo effettivo."

Di seguito, potete leggere tutta la sentenza del Tribunale di Milano.

martedì 26 novembre 2013

Certificato vacanza Mediterrenean Cala Pi nullo se il contratto è troppo generico

La sentenza di questa domenica affronta un argomento già trattato in questo blog, ossia la (in)validità del certificato di godimento d’uso turnario presso un centro vacanza spagnolo, il Mediterrenean Cala Pi. 

Il Tribunale di Verona, a cui si era rivolta una consumatrice che aveva acquistato questo diritto vacanza, ha considerato nullo il contratto sottoscritto dalla signora con la società promotrice, la Mediterraneo Srl, perché privo di tutti gli elementi richiesti dalla normativa di settore, come indicati all'art. 1 del D. Lgs. n. 427/1998 ( norma applicabile ratione temporis e successivamente confluito nel Codice del Consumo). 

Il Giudice veronese ha evidenziato una serie di carenze contrattuali, ed in particolare l’assenza di  "ogni specificazione in ordine al tipo di associazione cui il contraente si è associato - persona giuridica o ente di fatto - così come non vi è alcuna indicazione è fornita in relazione al regolamento di tale ente", considerando il contratto non conforme alle norme previste a tutela del consumatore. 

Nel caso di specie, osserva ancora il Tribunale di Verona, "Con riferimento al diritto di godimento, vi è solo un generico riferimento al tipo di appartamento con indicazione dei posti letto e alla usufruibilità per una settimana l'anno senza indicazione della natura e delle condizioni di esercizio del diritto e la stessa descrizione dell'immobile" (vedi).

Il Giudice ha riconosciuto la nullità del contratto, liberando la consumatrice dall’ obbligo di dover pagare le spese di gestione.

Di seguito la sentenza.

venerdì 25 ottobre 2013

Estela Dorada invia richieste di pagamento delle spese di gestione ai multiproprietari morosi

Abbiamo ricevuto molte segnalazioni da parte di possessori di diritti vacanza presso il complesso turistico Estela Dorada, i quali avrebbero ricevuto lettera di richiesta di pagamento delle spese di gestione da parte di società di recupero crediti.

La richiesta di pagamento sarebbe stata inviata a molti consumatori morosi, i quali non riescono più a sostenere i costi annuali del proprio diritto vacanza e che, quindi, hanno deciso di non versare più alcun euro ad Estela Dorada.

La pretesa avanzata dalla società non si limiterebbe alle sole spese di gestione, ma riguarderebbe anche gli interessi di mora maturati negli anni, nonché le spese di recupero credito e gli oneri fiscali.

In alcuni casi, tale richiesta non è nemmeno supportata da documenti che giustifichino l'importo richiesto dal complesso Estela Dorada, la quale si limita ad intimare al pagamento i multiproprietari, minacciando azioni legali.

Vi invitiamo a prestare attenzione a queste richieste di pagamento, accertando se sono legittime e, in particolare, se pienamente valide.

domenica 13 ottobre 2013

Chiude Punta del Este, una delle società portoghesi che ha venduto multiproprietà

La notizia è passata del tutto inosservata, ma un'altra società che ha venduto diritti di multiproprietà ed altri diritti vacanza a molti consumatori italiani pare aver chiuso i battenti, scomparendo dal mondo del timeshare.

Stiamo parlando di Punta del Este Inmobiliaria, società intermediaria di Madeira (Portogallo), che ha avviato procedura di liquidazione dal Registro delle imprese della stessa città.

Alcuni lettori del blog ci hanno informato di tale novità, rendendoci noto che la società sarebbe stata oggetto di provvedimento di cancellazione da parte delle autorità locali, e pronunciato lo scorso maggio.

Siamo venuti a conoscenza, sempre da multiproprietari, che i dipendenti di Punta del Este non risponderebbero più alle richieste telefoniche di chiarimento, né sarebbe più attiva alcuna comunicazione elettronica.

Se avete delle novità, vi chiediamo di informarci con mail a multiproprieta@consumatoreinformato.it 

giovedì 8 agosto 2013

New Club Elite: il giudice libera i consumatori dal contratto.....e restituisce loro i soldi!

Girando in internet è facile trovare forum dove la domanda è la seguente

Mi posso liberare del contratto con New Club Elite?

I titolari di questo diritto vacanza, commercializzato dalla società Dreams, prima, e successivamente dalla Rubino Srl (poi Golden Crown), è uno dei prodotti del settore più venduti, e che sta costringendo i consumatori a pagare inutili spese di gestione annuali.

Per maggiori informazioni, scrivi a info@consumatoreinformato.it

Si sprecano, quindi, i post in rete dove ci si confronta per trovare una soluzione definitiva, con chi racconta la propria storia, e chi propone soluzioni più o meno assurde.

Non manca, inoltre, la solita proposta di rottamazione attraverso una società che si limita ad operare una mera cessione a titolo gratuito del diritto vacanza, salvo farsi pagare laute commissioni per il proprio servizio.

E le storie si moltiplicano, come chi ha acquistato New Club Elite, sottoscrivendo cambiali per poter pagare il prezzo pattuito; o ancora chi si è affidato ad un legale solo per ottenere il riconoscimento del proprio diritto vacanza.

Non manca chi si rammarica di essere stato contattato telefonicamente da qualche promotore, al fin di poter ottenere il famigerato “certificato”, salvo poi accorgersi di possedere un mero pezzo di carta.

I forum si concludono con la solita affermazione “non esiste alcuna possibilità di poter uscire dal contratto di Club Elite” e quindi si è costretti a rimanere legati a questo rapporto contrattuale, versando spese annuali che, anno dopo anno, diventano sempre più elevate.

Ancora una volta, e con estremo piacere, possiamo citare una recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Mantova, con la quale due consumatori virgiliani hanno ottenuto un risultato eccezionale, vedendosi liberati dalla multiproprietà ed ottenendo la restituzione di parte consistente della somma pagata per l'acquisto di un certificato New Club Elite.

Il caso affrontato dal giudice mantovano ha ad oggetto la vendita di un certificato di associazione a New Club Elite, realizzato attraverso la società Dreams Club (anche Dreams Travel), soggetto che ha sollecitato l'acquisto di questi prodotti vacanza in diverse città d'Italia e la cui attività è stata oggetto di condanna anche a Genova di recente (vedi).
  1. La vicenda
La vicenda inizia sempre con la medesima modalità, ossia i consumatori vengono contattati telefonicamente ed invitati in un hotel vicino a Mantova per il ritiro di un omaggio.

Si recano presso la struttura convinti di dover ritirare il regalo, e invece incontrano alcuni promotori della società Dreams Club che propongono loro l'acquisto di un diritto di godimento di un appartamento in vari villaggi della New Club Elite.

I promotori insistono nella loro proposta, sostenendo che tale contratto avrebbe permesso ai consumatori di poter effettuare periodi di vacanza in vari villaggi turistici della New Club Elite Limited e del circuito New Club Elite Platinum.

I consumatori, inoltre, potevano scambiare il proprio diritto vacanza, acquistato con il certificato di partecipazione a New Club Elite, attraverso il circuito Interval.

Questi ultimi riuscivano a farsi convincere a rinviare per la decisione al giorno successivo, allorché vi sarebbe stato un nuovo appuntamento presso la loro abitazione.

E il giorno successivo, alla presenza di una promotrice di Dreams Club s.r.l., i consumatori si facevano convincere a sottoscrivere il contratto di acquisto di “certificato” con il quale agli acquirenti veniva attribuito il diritto ad utilizzare un appartamento con due posti letto, per una settimana l’anno, in “periodi settimanali floating”.

L'importo di acquisto era di oltre 15000,00 euro, che i malcapitati consumatori dovevano pagare alla società Dreams Club.

Ma i consumatori dichiaravano candidamente alla dipendente della società “Noi non disponiamo di questa cifra”.

E altrettanto candidamente, quest'ultima rispondeva “Tranquilli, possiamo fare un finanziamento”, si che la somma veniva concessa dalla finanziaria Carifin, con contratto firmato lo stesso giorno.

I consumatori hanno provato, negli anni, ad utilizzare il diritto vacanza ottenuto, ma non hanno mai potuto prenotare alcuna settimana vacanza, in quanto ogni richiesta veniva respinta dal servizio prenotazioni di New Club Elite.

In altri termini, i due consumatori sono stati costretti a pagare il finanziamento per ottenere un diritto vacanza dal quale non hanno mai tratto alcun effettivo vantaggio.

E alla fine, stretti dalle richieste di pagamento delle spese annuali, hanno deciso di intentare causa contro la società venditrice e contro la finanziaria.

  1. Tribunale di Mantova – Il contratto di vendita del certificato New Club Elite e il contratto di finanziamento sono nulli
Il Tribunale di Mantova ha accolto le domande proposte dagli attori, dichiarando la nullità sia del contratto di vendita del certificato New Club Elite, che del contratto di finanziamento sottoscritto dai consumatori con Carifin.

Il Giudice, dopo aver attentamente controllato i contratti firmati dai consumatori, ha ritenuto che è legittima la richiesta di questi ultimi ad ottenere la restituzione del prezzo versato.

Il contratto di vendita del certificato New Club Elite è stato considerato nullo dal Tribunale di Mantova per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto “dalla lettura del contratto non emerge infatti alcun elemento sicuro sul diritto acquistato dai ricorrenti, consistente in un “certificato” che attribuirebbe il diritto di godere e utilizzare per un periodo di una settimana all'anno di una suite/appartamento in “uno dei complessi turistici residenziali facenti parte del club “New elite” e “in periodi ricompresi tra la n. 1 e la n. 52 di ogni anno solare da stabilirsi annualmente (settimane variabili floating)”.

Il Tribunale virgiliano ha considerato totalmente generico l'oggetto di tale contratto, in quanto lo stesso non prevede in modo preciso né i luoghi ove l'acquirente può godere del suo diritto, né le modalità di godimento.

Il Giudice ha anche ritenuto del tutto generico il diritto di godimento descritto dal contratto, con riferimento alla natura del diritto venduto, alle condizioni d'esercizio, alla tipologia di immobili e ai servizi offerti e al periodo di godimento.

Tutte queste evidenti carenze contrattuali hanno portato il Giudice a ritenere totalmente invalido il contratto di acquisto del certificato New Club Elite, sottoscritto tra i consumatori e l'allora Dreams Club.


Il Tribunale di Mantova, però, si è spinto oltre ed ha considerato altresì nullo il contratto di finanziamento sottoscritto, sostenendo l'esistenza di un collegamento funzionale tra il finanziamento e l'acquisto del certificato vacanza: “Nonostante infatti nel contratto di finanziamento la descrizione sia del tutto generica (Club Elite), non è contestata la finalità del finanziamento e gli importi corrispondono esattamente a quanto pattuito in entrambi i contratti. Non vi sono quindi ostacoli a ritenere l'evidente collegamento dei due contratti con le conseguenze pacificamente ricondotte dalla giurisprudenza al collegamento negoziale.....”.

Il Giudice, in buona sostanza, ha intravisto un collegamento inscindibile tra i due contratti, si che il secondo (finanziamento) poteva trovare origine e fondamento solo dall'esistenza del primo (contratto di acquisto del certificato).

Conseguentemente, accertata e dichiarata la nullità del contratto di acquisto del prodotto New Club Elite, tale effetto deve ricadere anche verso il contratto sottoscritto tra i consumatori e la Carifin.

  1. Considerazioni conclusive – Con la sentenza non si devono più pagare le spese annuali e si può ottenere la restituzione della somma pagata per l'acquisto del certificato New Club Elite
In buona sostanza, cosa hanno ottenuto i nostri amici mantovani che hanno deciso di agire in giudizio nei confronti di Dreams e Carifin?

a. non fanno più parte di questa circuito;
b. non devono più pagare a New Club Elite le spese di gestione annuale degli anni precedenti;
c. non dovranno più pagare le spese di gestione per gli anni successivi;
d. hanno ottenuto la restituzione di oltre il 90% della somma versata.

Lasciamo a voi ogni ulteriore commento.

Aggiornamento

lunedì 15 luglio 2013

Il Tribunale di Verona dichiara la nullità del contratto di Mediterraneo Srl!

Siamo lieti di segnalare una nuova significativa vittoria dei multiproprietari nei confronti delle società che hanno venduto loro diritti vacanza risultati, successivamente, del tutto inutilizzabili.

Una multiproprietaria si è rivolta al Tribunale di Verona chiedendo che venisse dichiarata la nullità di un certificato di associazione sottoscritto nel 2003 con la società Mediterraneo Srl, ed avente ad oggetto l'acquisto di un non preciso diritto vacanza, simile alla multiproprietà, da utilizzare nel complesso turistico Mediterranean Club Cala PI.

Il periodo di godimento era compreso tra la settimana 1 e la settimana 52 di ogni anno solare, previa prenotazione/comunicazione da inoltrare all'ente gestore, il quale poteva anche rifiutare la richiesta del multiproprietario.

Il Tribunale di Verona ha considerato il contratto di Mediterraneo Srl, che potete visionare in questo post, nullo perché privo di tutti gli elementi richiesti dalla normativa di settore, come indicati all'art. 1 del D. Lgs. n. 427/1998 ( norma applicabile ratione temporis e successivamente confluito nel Codice del Consumo).

Nella sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona sono evidenziate tutte le carenze contrattuali del contratto di Mediterraneo Srl, evidenziando che "manca, infatti, ogni specificazione in ordine al tipo di associazione cui il contraente si è associato - persona giuridica o ente di fatto - così come non vi è alcuna indicazione è fornita in relazione al regolamento di tale ente".

Nel caso di specie, osserva ancora il Tribunale di Verona, "Con riferimento al diritto di godimento, vi è solo un generico riferimento al tipo di appartamento con indicazione dei posti letto e alla usufruibilità per una settimana l'anno senza indicazione della natura e delle condizioni di esercizio del diritto e la stessa descrizione dell'immobile".

In assenza di tali elementi, il Tribunale di Verona ha considerato nullo il contratto di vendita del certificato di associazione, che potete vedere di seguito, ed ha condannato la società a restituire i denari alla consumatrice.

Quest'ultima, inoltre, è liberata dall'obbligo di dover pagare le spese di gestione annuali nei confronti del resort Mediterranean Cala PI.




giovedì 21 marzo 2013

Il giudice dichiara la nullità del certificato di associazione del resort “Marbesa Club Coronado”

Il certificato di associazione attribuiva ai consumatori il diritto di poter utilizzare un appartamento bilocale per una settimana l’anno, prevedendo l’obbligo di pagare delle spese condominiali.

Le spese di gestione non erano state specificate nel contratto e il promotore della società che vendeva questi diritti vacanza, l’allora Summertime, sosteneva che “tranquilli, le spese di gestione che pagate ogni anno sono minime. Comprare questo diritto vacanza è un vero affare. Un investimento.”. 

Invece che un affare per gli acquirenti la multiproprietà si è rivelata un vero e proprio problema, perché non sono mai riusciti ad andare al resort e sono stati costretti per anni a pagare le spese condominiali alla società di gestione, la Heritage resorts.

Abbiamo già raccontato storie simili, anche perché molte persone si sono avvicinate alla nostra Associazione raccontandoci la loro vicenda e mostrandoci le richieste di pagamento di esose spese di gestione annuali provenienti da resorts spagnoli.

Queste spese, in molti casi, sono prive di giustificazione e si fondano su contratti di vendita di multiproprietà o diritti similari non sempre regolari e rispettosi della normativa di settore. 

Tale conclusione è stata confermata dal Tribunale di Biella, il quale di recente ha dichiarato la nullità del contratto con cui due consumatori biellesi avevano acquistato un certificato di associazione in uno dei famosi resort spagnoli: il Marbesa Club Coronado.

Il giudice ha dichiarato invalido il contratto di acquisto del diritto vacanza, premettendo che “Le condizioni del contratto prevedono che il certificato di associazione “attribuisce al titolare il diritto omissis di occupare, godere ed utilizzare, in via piena ed esclusiva, un appartamento Bilocale – 4 posti letto di superficie pari a circa 50 mq., descritto nel Certificato di Associazione medesimo, in periodi settimanali di ‘fascia rossa’ – cioè in periodi di alta stagione che vanno dalla settimana n. 9 alla settimana n. 47 dell’anno solare – da comunicare alla Società di Gestione


Il Tribunale di Biella ha osservato, di seguito, che “Dal contenuto del contratto, come sopra riportato, non è possibile ricavare in quale settimana dell’anno gli acquirenti siano legittimati a godere dell’immobile, né emergono le precise modalità con le quali gli attori possono scegliere il periodo di godimento; in particolare, non è precisato se la comunicazione alla società di gestione della settimana prescelta sia di per sé sufficiente ad attribuire il diritto di godere dell’immobile durante tale settimana, oppure se sia necessaria una autorizzazione o una manifestazione di consenso da parte della società di gestione. Inoltre, l’appartamento oggetto del contratto non risulta in alcun modo specificato, non essendo stata indicata la precisa ubicazione dell’immobile, con conseguente impossibilità di individuare il concreto appartamento oggetto del diritto di godimento.”.

In effetti, il contratto sottoscritto dai consumatori biellesi era pieno di lacune, tant’è che risultava del tutto impossibile determinare in modo preciso il diritto acquisto.

Il Tribunale di Biella ha concluso osservando che “la mancanza degli elementi appena menzionati si traduce in un difetto di determinatezza e determinabilità dell’oggetto del contratto, in violazione del disposto di cui all’art. 1346 c.c.”, disponendo di fatto che i consumatori non devono più pagare le spese di gestione alla Heritage Resorts Marbesa Club.

Il risultato ottenuto è particolarmente importante perché la sentenza è stata pronunciata direttamente contro la società spagnola titolare del certificato di associazione venduto mediante società italiane.

La condanna del resort consente ai consumatori della Provincia di Biella che hanno agito in giudizio di poter dormire sonni tranquilli in quanto non dovranno più “sborsare” alcun euro per le spese di gestione.

domenica 24 febbraio 2013

Petchey Leisure Group, gestore dei resort di Fuerteventura, è stata acquisita da MGM

Un associato ci ha reso noto che la società Petchey Leisure Limited, gestore di alcuni resort di Fuerteventura (Tenerife), sarebbe stata di recente acquisita da Magnum Global Holdings Singapore Pte Limited.

Quest'ultima società avrebbe inviato una comunicazione a tutti i multiproprietari, rendendo nota la novità, ossia che Petchey sarebbe stata acquisita da MGM, come potete leggere di seguito.


La società di Singapore avrebbe inviato ai multiproprietari una ulteriore lettera ove presenta la sua struttura amministrativa, le strategie perseguite e i servizi offerti ai propri associati. 




Per coloro che sono titolari di un diritto di multiproprietà presso un resort amministrato da Petchey, vi invitiamo ad informarvi in merito e verificare se Petchey è ancora il soggetto legittimato a chiedere il pagamento delle spese di gestione annuali.

Inviateci qualsiasi aggiornamento a info@consumatoreinformato.it

Modifica il post