domenica 21 novembre 2010

Il Tribunale di Pordenone ribadisce il principio del collegamento negoziale tra multiproprietà e finanziaria: ancora una volta il consumatore può cancellare la multiproprietà e riprendersi quanto pagato!

La sentenza che vi proponiamo di seguito è l'ennesima vittoria di un multiproprietario rispetto alla società che gli ha venduto la quota di diritto di godimento ripartito.
Il Giudice ha quindi dichiarato la nullità del contratto di multiproprietà ed ha "liberato" il consumatore dal dover pagare nuove spese condominiali annuali nei confronti del resort.
La vicenda, nata secondo le usuali modalità dell'invito ad un meeting, presenta anche l'ulteriore elemento del finanziamento: il multiproprietario, infatti, aveva sottoscritto un contratto di finanziamento per poter pagare a rate la propria quota di diritto di godimento.
Il Tribunale di Pordenone, seguendo un filone giurisprudenziale oramai affermato, ha accertato l'esistenza di un collegamento tra i due contratti, quello di multiproprietà e quello di finanziamento, sicché alla nullità del primo è seguita la nullità dell'accordo stipulato tra il consumatore e la società finanziaria.
Il multiproprietario, quindi, ha potuto riottenere tutti i soldi spesi per l'acquisto della multiproprietà.

Di seguito la sentenza

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Tribunale di Pordenone, in in persona del giudice monocratico dott.ssa Francesca Clochiatti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2208 del Ruolo Generale dell'anno 2005 posta in deliberazione all'udeinza del 27.01.2010 e vertente 
tra
_________ rappresentati e difesi da __________________

attori
contro
________ in persona del legale rappresentante pro tempore e rappresentata e difesa da__________________

convenuta

contro
________ in persona del legale rappresentate pro tempore

convenuta contumace

OGGETTO
accertamento nullità contratti collegati

CONCLUSIONI:

per l'attore
"Piaccia al Tribunale Ill.mo
IN VIA PRINCIPALE a norma degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c,c, o comunque artt. 3 e 7, comma 3, d. lgs. 427/98 dichiarare la nullità del contratto stipulato dalla signora_________ con_________ in data 9 aprile 2001, stante l'assoluta indeterminatezza e indeterminabilità del suo oggetto, nonché la mancanza degli elementi indicati nel d.lgs cit. Per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento con _______________ ex art. 8 D.Lgs. 427/98.
IN VIA INCIDENTALE dichiarare nulla ed inefficace la clausola n. 3 del contratto della___________ in quanto in contrasto con le disposizioni del c.c. ed in particolare con gli artt. 1341, 1342 e 1468 bis e seguenti del codice civile;
IN SUBORDINE, pronunciare l'annullamento di tale ocntratto a norma dell'art. 1439 c.c. e per l'effetto dichiarare nullo per difetto di causa il contratto di mutuo;
COMUNQUE, dichiarare tenute e condannare la _________________ convenuta alla restituzione in favore degli attori della somma complessiva di €_____________o dell'importo che risulterà versato dagli stessi alla fine della controversia, oltre interessi legali nel frattempo maturati;
IN OGNI CASO, col favore delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, oltre maggiorazione 12,50% ex art. 15 Tar. Prof., IVA e CPA come per legge".
"In via istruttoria
Si chiede ammettersi prova per testi, che si indicano fin d'ora nella persona della signora__________, residnete in via__________, a________________, sui fatti esposti in narrativa, ai punti 4) a) e 5) a) da intendersi, premessa la locuzione "vero che", quali capitoli di prova.
Con ogni più ampia rserva istruttoria".
per la convenuta, come da foglio allegato al verbale dell'udienza del 04.03.2009.

RAGIONI DELLA DECISIONE
I. L'azione di nullità del contratto di compravendita del certificato di associazione e di locazione di porzione di immobile in time share è fondata.
Invero come hanno già avuto modo di statuire ormai numerose sentenze di merito che si sono occupate di cause del tutto analoghe se non identiche intentate da malcapitati consumatori - e in particolare l'ormai nota Tribuanel di Firenze 2 aprile 2004 - il contratto firmato dall'odierna attrice è radicalmente nullo per inditerminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c. come richiamato dall'art. 1418 c.c..
In sintesi l'estensore della sopra nominata sentenza nota, con considerazioni del tutto estensibili all'odierna fattispecie, che è assolutamente incerta la natura del c.d. certificato di associazione che sembrerebbe oggetto di una compravendita. Non si precisa il tipo di titolo venduto, la sua legge di circolazione, né la natura dell'associazione a cui fa riferimento. Non si precisa se si tratta della partecipazione a una persona giuridica, a un ente di fatto, a un fondo, a un patrimonio separato o a una società commerciale. La lettura della premessa non aiuta a comprendere l'oggetto del contratto: si fa riferimento a un periodo di godimento settimanale presso il complesso turistico a Fuerteventura nelle Isole Canarie, ma non si intende in nessun modo quale sia il collegamento tra il periodo di godimento e il certificato di associazione. Si precisa che il periodo di godimento non è stabilito e quindi resta del tutto oscura la durata e la collocazione dello stesso. Si fa poi riferimento all'iscrizione al circuito Interval International di cui non è assolutamente chiarita né la natura né le conseguenze, tranne quella di poter scambiare la propria settimana di godimento; altra annotazione incomprensibile è qulla di fruire di altre dodici settimane di vacanza (dove a che prezzo? fornite da chi?). Non è assolutamente precisato il costo di tale iscrizione che dopo tre anni è posta a carico del cliente. Si fa poi riferimento a una società di gestione, la_____________, terza rispetto al contratto; sempra quindi di capire che chi aderisce al contratto non ha alcuna possibilità di ammnistrare o gestire il complesso né di per sè scambiare la settimana di godimento. L'incertezza in ordine all'oggetto del contratto aumenta con la lettura delle successive clausole sotto il titolo "condizioni generali di contratto". Ancora si fa riferimento al certificato di associazione senza che possa capirsi cosa sia. Non si caisce quale è la consegunza giuridica del rilascio del certificato di associazione.
Di particolare nel nostro caso, rispetto a quello esaminato dal Tribuanel di Firenze, c'è che dopo la firma del contratto di acquisto del certificato di associazione fu fatto firmare all'odieran attrice anche un foglio intestao "verbale di consegna n. 38/c" la cui lettura desta ilarità considerato che in nessun modo si riesce a capire quale sia l'oggetto della consegna, ilmodulo contendo solo un riepilogo dei pagamenti a cui i malcapitati attori si erano obbligati. Non si comprende quale sia il grado di autonomia di tale pattuizione rispetto all'altra già esaminata. Da un lato sembra un sunto dell'altro "tipologia fluttuante" da godere presso lo stesso villaggio turistico, con l'obbligo di fissare ogni anno la settimana di spettanza. Si fa poi riferimento a "scontati omaggi contrattuali del valore di 1.990.000 Lire.
 In conclusione è evidente che l'attrice non è stata messa in grado di capire in cambio di che cosa avrebbe dovuto sborsare ben 20.000.000 delle vecchie lire, oltre 6.414.000 di interessi (vedi doc. n. 5). Il contratto è quindi radicalmente nullo per indeterminatezza dell'oggetto. Inoltre è nullo anche ai sensi dell'art. 3 D.L.vo 427/98 (ora trasfuso nel c.d. codice del consumo, artt. 69 e ss. D. L.vo 206/05) sui contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento ripartito di bene immobile: infatti se è vero che quella disposizione di legge prevede la nullità del contratto se difetta la forma scritta, è altrettanto vero che questo requisito deve essere interpretato in senso sostanziale come la necessità che tutti gli elementi, previsti dalle stesse disposizioni di legge come requisiti inderogabili ed essenziali del contratto, risultino chiaramente dal testo scritto dello stesso. Ed allora non chi non veda che un contratto del tutto carente di alcune delle indicazioni previste agli artt. 2 e 3 del decreto 427/98 (ora 70 e 71 codice del consumo) tra cui l'indicazione precisa del periodo di tempo del godimento; la durata del contratto e il termine a partire dal quale può essere esercitato il godimento; la possibilità di vendere il diritto; i costi dei sistemi di scambio e di vendita del diritto; una clausola che esclude spese ulteriori a quelle stabilite in contratto; le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell'immobile; informazini circa le modalità per risolvere il contratto di finanziamento connesso al contratto base etc; o con requisiti espressi in modo sommario e ingannevole come quelli sopra esaminati é nullo proprio perchè l'omessa indicazione di quegli elementi, o la loro indicaizone in modo impreciso e incomprensibile, viola il diritto del consumatore acquirente ad una piena consapevolezza del proprio operato negoziale.
Ciò premesso in punto nullità del contratto di acquisto e condannata la____________a rifondere alla signora _____________quanto versato quale anticipo - 3000.000 lire in spinosa questione dell'esistenza o meno del collegamento negoziale fra il contratto di acquisto delbene di consumo e il contratto di finanziamento che l'attrice ha contestaulamnte stipulato sempre indata 09 aprile 2001 con ____________ora__________al fine di corrispondere a_____________il residuo del prezzo stabilito, cioè 15.000.000 di Lire.
Infatti solo rilevando un collegamento funzionale fra i due contratti (e in particolare il collegamento funzionale del mutuo con il contratto di consumo) è possibile affermare che le vicende del contratto di acquisto si riverberano su quelle del contratto di finanziamento quanto alla validità e all'efficacia, e specificatamente che essendo nullo il contratto base di acquisto lo è anche il contratto di finanziamento.
Come noto la Corte di Cassazione esige che l'esistenza del collegamento funzionale sia puntualmente motivata. La motivazione deve dar conto del processo logico con cui partendo dai dati su cui si fonda l'interpretazione del contratto e in particolare della volontà delle parti si giunge a ritenere che le parti abbiano nella loro autonomia negoziale attivato un meccanismo attraverso il quale hanno perseguito un risultato economico unitario e complesso che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contrati i quali conservano una causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento di reciproci interessi (in tal senso tra le molte Cass. 7074/06); il collegamento deve dipendere dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza che almento uno dei due negozi (collegamento unilaterale) trovi la propria causa nell'altro, dall'intento specifoco delle parti di coordinare i due negozi così instaurando tra di essi una connessione teleologica (Cass. 12567/04). 
Ebbene si ritiene che nel caso di specie sussista collegamento funzionale fra il contratto di finanziamento erogato da ________ e il contratto di acquisto del diritto di godimento di immobile, nel senso che il contratto di finanziamento era finalizzato solo ed esclusivamente all'acquisto del diritto di godimento e in quest'ultimo acquisto trova la causa ultima della sua stipula. questa configurazione negoziale, che come vederemo risulta chiaramente evincibile da clausole contrattuali e da fatti successivamente accaduti che ne indirizzano l'interpretazione, rispondeva effettivamente all'intento e agli interessi economici delle parti così come coinvolti nell'operazione de quo.
Nello specifico collegamento fra i due negozi risulta: 1) dalla circostanza importantissima che non si tratta di un finanziamento che________ha avuto procurarsi per conto suo ma che al contrario gli è stato propsettato ed offerto dagli stessi operatori di______; 2) dalla circostanza che nella richiesta di finanziamento firmata dall'attrice è prevista in bella mostra all'inizio del testo contrattuale la clausola che prevede la delega di_______a _____ a versare direttamente a _______l'importo di finanziamento; 3) dalla circostanza che nel contratto di finanziamento è indicato l'oggetto del contratto di acquisto che viene indicato come multiproprietà in time share con la specificazione del periodo di godimento (floating) e l'individuazione ed ubicazione dell'immobile, ovviamente con tutta l'indeterminatezza con cui le medesime indicazioni si ritrovano nel contratto di acquisto; 4) dalla circostanza che anche nel contratto di acquisto, clausola 2.2 è indicato che il pagamento del saldo sarebbe avvenuto a mezzo finanziamento, e cioè il modulo di______ 5) dalla circostanza che come avviene sempre in questi casi i moduli di finanziamento erano nella disponibilità di __________; 6) infine dalla circostanza notoria che la stipula di finanziamento con_______veniva sostanzialmente presentata dagli operatori di_________come un passaggio inevitabile dell'operazione (ammantato di convenienza per il cliente che poteva così pagare a rate). Per completezza va osservato che come si desume dal documento n. 22 prodotto da convenuta, il 31 maggio 2010_______metteva a disposizione di_______l'intero prodotto finanziario con bonifico bancario.
In altre parole è evidente da un lato la funzionalizzazione del mutuo all'acquisto del bene o servizio previsto dal contratto base; dall'altro emerge la trilateralità dell'operazione economica e giuridica essendo____parte attiva della stessa sia nel momento della stipula della convenzione sia nel momento dell'erogazione del finanziamento direttamente alla ditta convenzionata.
Non sfugge al giudicante che non tutti i contratti di finanziamento sono stati giudicati dalla S.C. come snz'altro avvinti da un collegamento negoziale con il contratto di consumo (si veda la nota Cass. 12567/04); ma va osservato che nei casi esaminati dalla Corte il rapporto si caratterizzzava per l'assoluta estraneità della Banca finanziatrice alla vicenda del contrato di compravendita che al momento della stipula del mutuo era stato già concluso dal consumatore d'accordo col venditore senza alcun intervento della banca e sempre d'accordo col venditore era stato risolto.
Nel caso di specie ricorre invece lo specifico collegamento negoziale noto come mutuo di scopo ( o finanziamento finalizzato) consistente nella erogazione del credito a medio o lungo termine in cui acquista rilievo accanto alla causa creditizia il motivo specifico per il quale il utuo viene concesso.
La destinazione da imprimersi alle somme mutuate dalla sfera dei motivi si inserisce nel negozio fino a tradursi nella sua funzione; l'impiego del capitale da motivo estraneo alla struttura entra a far parte del regolamento contrattuale. Il mutuante deve solitamente erogare la somma direttamente al venditore, il mutuatario da parte sua non può comunque impiegarla se non nel modo previsto.
Questo tipo di muuto, che è contratto obbligatorio e non reale, vede la finalità dell'erogazione della somma inserirsi nel sinallagma contrattuale e di conseguenza se viene meno il contratto per cui il mutuo è stato concesso il mutuante è legittimato a chiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario, che di essa non ha sostanzialmente beneficiato, ma direttamente ed esclusivamente al venditore che rispetto al mutuo rimane terzo, ma ceh invece di esso direttamente beneficia. Infatti nell'ambito della funzione complessiva dei negozi collegati essendo lo scopo del mutuo legato al contratto di acquisto - in quanto la somma concessa a mutuo viene inderogabilmente destinata al pagamento del prezzo del bene - venuta meno la compravendita il finanziamento non ha più ragione di essere. In difetto del sinallagma della fattispecie complessiva risultante dal collegamento negoziale il venditore che riceve la somma mutuata deve restituirla e la richiesta di restituzione non va proposta nei confronti del mutuatario ma direttamente ed esclusivamente nei confronti del venditore (vedi in questi termini la nota Cass. 5966/01).
I requisiti del mutuo di scopo nella vicenda che ci occupa ci sono tutti siccome analiticamente elencati nei paragrafi che precedono. E da essi discende che deve essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta da________legittimata a chiedere la restituzion di quanto erogato direttamente ed esclusivamente a__________e non all' attrice che di quell'erogazione non ha mai minimamente beneficiato.
A diversa conclusione non può conudurre la presenza nel contratto di finanziamento de quo della clausola di esclusione della responsabilità del finanziatore per la mancata o ritardata consegna del bene, o per eventuali vizi dello stesso (clausola 3 delle condizioni generali di Finanziamento, doc.to 5 attori).
Infatti una volta che si è stabilito aliunde il mutuo di scopo e il collegamento negoziale, la richiamata clausola si pone come clausola limitativa delle eccezioni opponibili nell'ambito dei negozi collegati (sul punto vedi ancora Cass. 5699/01) ed è indubbiamente vessatoria ai sensi dell'art. 1469 bis c.c. (in vigore dal 1996 e ora trasfuso nel D.L.vo 206/05) che pone in generale l'inefficacia delle clausole che escludonon o limitano le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista, o di altra parte, in caso di inadempimento totale o parziale ed inoltre statuisce la vessatorietà delle clausole che, malgrado la buona fede, determinano per il consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. 
Non può certo dubitarsi dell'applicabilità al caso di specie degli artt. 1469 bis e ss. c.c., ivi compreso l'art. 1469 quinquiest che stabilisce l'assoluta inefficacia delle clausole in questione, essendo senz'altro gli attori dei consumatori_____e_______professionisti. In altre parole una volta che si è stabilito il rapporto sinallagmatico fra la somma erogata in finanziamento e ricevimento della prestazione (in questo caso prestazione di servizi essendo escluso che si trattasse di vera multiproprietà ossia di un diritto reale) è evidente che l'inopponibilità alla finanziaria delle eccezioni concernenti i servizi (totale mancanza o vizi degli stessi) si pone come assolutamente vessatoria considerando che proprio all'esclusivo fine di ricevere quei servizi la consumatrice si era risolta a stipulare il contratto di mutuo e che la loro assoluta mancanza fa venir meno la causa del muuto stesso. Senza contare il clamorso squilibrio tra diritti e obblighi che una siffatta clausola introduce a carico del consumatore: egli resterebbe obbligato a pagare l'intero prezzo pur non avendo ricevuto alcuna controprestazione.
Quanto infine alla presenza nel D.L.vo 206/05 dell'art. 42(prima 125 D.L.vo 385/93) intitolato "Credito al consumo. Inadempimento del fornitore" e dell'art. 77 (prima art. 8 D.L.vo 427/98) intitolato Risoluzione del contratto di concessione di credito, norme entrambe invocate dalla conventa per escludere il collegamento negoziale nel caso di specie (avuto riguardo alle circostanze che gli attori non hanno esercitato il recesso nei termini di legge ex art. 77 e che fra _______ e ___________ non risulta vi sia stato un rapporto di concesssione del credito in esclusiva come richiesto dall'art. 42) si osserva che tali norme prevedono ipotesi legali e tipizzate di collegamento funzionale fra il contratto di acquisto e il credito al consumo il che non vuol dire affatto che al di fuori di tali previsioni di legge il giudice non possa ravvisare circostanze di fatto come quelle fin qui enunciate che indipendentemente dalla previsione legislativa consentano di individuare un collegamento negoziale con conseguente possibile comunicazione fra i contratti stessi dei vizi di validità ed efficacia. 
E tale interpretazione sistematica si impone giocoforza sol che si tenga presente che si tratta pur sempre di norme che hanno come finailità la uttela del consumatore e non la restrizione dei diritti che lo stesso ha in applicazione delle normativa generale. Inoltre si tratta di norme adottate in sede di applicazione di direttive comunitarie che come noto stabiliscono una tutela minimale che il legislatore statale può ampliare come desidera.
In conclusione statuito il collegamento negoziale fra il contrato assolutamente nullo per indeterminatezza dell'oggetto che la sig.ra_____stipulò con ________e il contratto di finanziamento che l'attrice stipulò in pari data con______deve dichiararsi che anche quest'ultimo contratto è assolutamente nullo e che l'attrice ha il diritto divedersi restituire le rate vesrate dal giugno 2001 all'aprile 2004 per il complessivo importo di €_________, oltre interessi.
L'accoglimento delle domande principali proposte dall'attrice dispensa dall'esame delle subordinate. Quanto alla riconvenzionale proposta dalla convenuta nei confronti dell'attrice per il pagamento dell'importo residuo del finanziamento di essa si è già detto a proposito del mutuo di scopo ed è comunque evidente che niente ________può pretendere in esecuizone di un contratto nullo.
In virtù degli artt. 19 e 20 della Convenzione stipulata tra _______ e _________S.rl. dovrà, invece, essere accolta la domanda riconvenzionale svolta dalla conventa nei confronti della terza chiamata, ma dovrà essere rigettata la domanda di risarcimento del danno per assoluto difetto di allegazione dei fatti proposti a fondamento della stessa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dell'allegata nota.
P.Q.M.
Il Tribunal definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe, ogini diversa istanza, eccezione e difesa così decide:
1) dichiara la nullità del contratto intercoroso fra _________ e ____________ Srl e per l'effetto,
2) condanna quest'ultima a restituire all'attrice la somma di _____________ oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo;
3) dichaira la nullità del contratto di finanziamento intercorso fra________e__________, già______e per l'effetto,
4) condanna______s.p.a. a restituire all'attrice €________oltre interessi legali dalla data dei pagamenti delle rate al saldo;
[....]    

 

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