giovedì 18 novembre 2010

Da Trentino inBlu al blog: cancellare la multiproprietà? ecco i possibili rimedi


La multiproprietà può ad un certo punto non piacere più, magari perché non si è mai usufruito del proprio diritto nel periodo preferito, oppure perché non si è mai riusciti a partecipare alla roulette del circuito di scambi, od anche perché le spese annuali di multiproprietà sono diventate veramente esose.


Il disamoramento della multiproprietà acquistata non è una eccezione, ma anzi una tendenza in netto aumento in questi ultimi anni, come dimostra una recente indagine pubblicata sul Sole24Ore e dalla quale risulta che più della metà degli intervistati, indipendentemente dal periodo di acquisto, segnali un peggioramento del proprio stato di soddisfazione.
Se a ciò aggiungiamo la difficile congiuntura economica appare logico comprendere come si sia sviluppata tra i multiproprietari la voglia di disfarsi del proprio diritto, diventato uno spiacevole e costoso incomodo.

Cosa fare?

L'argomento è stato già trattato da questo blog, il quale ha evidenziato le due strade più battute dai multiproprietari per liberarsi del loro time-sharing: la cessione del diritto di multiproprietà attraverso società specializzate (la rottamazione) o il ricorso al tribunale (vedasi "multiproprietà: sentenza vs. rottamazione 5 buone ragioni per preferire la via del tribunale").

1. La prima soluzione consiste in una cessione a titolo gratuito del diritto ad altro soggetto ed è quindi una modalità di risoluzione stragiudiziale, ossia in assenza di intervento del giudice. Usualmente questa operazione avviene attraverso società (o associazioni) che promettono, dietro il pagamento, di liberare il multiproprietario dal proprio timeshare.

In molti casi, viene sottoposto al multiproprietario un generico contratto di mandato con il quale la società si impegna a cedere a titolo gratuito (o a prezzo simbolico) la multiproprietà.

Per questa attività, la società si fa pagare anticipatamente e senza garantire alcun risultato, ma solo di cercare altra persona interessata ad acquistare il diritto vacanze.

Queste società chiedono, al fine di poter svolgere la propria attività, che il multiproprietario abbia regolarmente versato le spese di gestione negli anni precedenti, ossia non sia rimasto adempiente nei confronti del resort.

Trascorso un periodo di tempo senza che vi sia stato alcun significativo progresso, la società propone al multiproprietario di cambiare la propria multiproprietà con un diverso diritto di godimento, come ad esempio i punti vacanze o le vacanze floating time di alcuni giorni.

Il multiproprietario, in tutte queste circostanze, cede il proprio diritto acquistandone un nuovo, realizzando di fatto una semplice operazione di permuta.

Occorre notare che con le nuove norme introdotte con la Direttiva 2008/122/CE che troverà attuazione nel nostro ordinamento entro i primi mesi del 2011, la rottamazione della multiproprietà diventerà più difficile in quanto la società che si impegna a riacquistare il diritto o a rivenderlo a terzi, non potrà, tra l'altro, percepire alcun acconto (sulle novità introdotte dalla direttiva rimandiamo a "Da Trentino inBlu al blog: la sollecitazione all'acquisto di una multiproprietà - alcuni suggerimenti").

2. Nel secondo caso, il consumatore si rivolge al tribunale per richiedere la cancellazione del proprio diritto, o meglio che tale diritto venga dichiarato inesistente (nullo).

In questo caso, la sentenza produce l'effetto di cancellare il diritto di multiproprietà e dunque la società proprietaria dell'immobile non potrà più pretendere dal consumatore alcun pagamento di spese condominiali o di altri oneri.

Le sentenze che hanno dichiarato la nullità del contratto di multiproprietà sono in deciso aumento ed oramai i tribunali italiani riconoscono l'assenza di elementi necessari per considerare valido il contratto di multiproprietà.

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