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martedì 13 aprile 2021

Happiness condannata anche a Torino: si cancelli l'iscrizione a Club Getaway!

La proposta di iscrizione al Club Getaway era stata scoperta un anno dopo, quando i consumatori avevano ricevuto a casa il certificato del club inglese.

In quella occasione, come altri casi, i nostri amici consumatori avevano compreso in cosa erano rimasti "intrappolati", ovvero una iscrizione fino al 2053 ad un club straniero per poter usufruire di una settimana vacanza presso una struttura alberghiera convenzionata, "a seconda della disponibilità".

Cosa vuol dire? beh....se c'è posto, puoi avere una stanza per 2 persone (magari 3 - 4 persone la prima volta....ma poi devi passare al "platinum"), altrimenti aspetti e passi all'anno dopo.

Nel frattempo, però, il consumatore deve pagare le spese di gestione annuali (290 euro annui che salgono di anno in anno).

Tradotto: diritto incerto - obbligo (di pagamento delle spese di gestione) certo

Il consumatore si trova, in buona sostanza, a dover pagare le spese di gestione ogni anno poter poter, forse, usufruire di una settimana in una struttura decisa dal club (Sardegna o Calabria), in un periodo deciso dal club, nella stanza decisa dal club, alle condizioni decise dal club.

Questa situazione viene originata, come nel caso affrontato dal Tribunale di Torino, dalla firma del contratto con la società venditrice, accompagnato da promesse e rassicurazioni verbali rimaste successivamente fatalmente disattese.

lunedì 29 marzo 2021

Fallita Vallefiorita immobiliare S.r.l.

Alcuni lettori del blog ci hanno segnalato che lo scorso dicembre 2020 è stato dichiarato il  fallimento della società Vallefiorita immobiliare S.r.l., ossia colei che ha costruito la "Residenza   Vallefiorita" di Rocchetta a Volturno 

La struttura turistica è stata oggetto di vendita in multiproprietà, con appartamenti rimasti negli ultimi anni inutilizzati dai vari multiproprietari, anche alla luce della recente crisi pandemica.

Vedremo di tenervi aggiornati in merito all'esito del fallimento e alle sorti che riguarderanno la struttura ed i titolari del diritto reale parziario.

domenica 1 novembre 2020

New Club Elite: a Brescia viene riconosciuta la nullità del certificato venduto da Golden Eagle Travel & Service

Outlet Travel System è l'intrigante denominazione attribuita al contratto commercializzato, tra la fine 2016 ed i primi mesi del 2017, dall'agenzia padovana Golden Eagle Travel & Service, con il quale sono stati venduti ai consumatori alcuni servizi vacanza ed in particolare l'iscrizione a N.C.E. tour operator. A distanza di qualche anno, due consumatori bresciani sono riusciti ad ottenere la dichiarazione di nullità del contratto e la condanna delle società alla loro cancellazione dal club inglese New Club Elite (per maggiori informazioni potete scrivere a info@consumatoreinformato.it).

Ebbene si, anche nel caso affrontato dal Tribunale di Brescia è risultato che il modello contrattuale sottoposto ai malcapitati consumatori consisteva nell'iscrizione al club inglese sino al 31 dicembre 2053, con obbligo di pagamento delle spese annuali. 

Chi si è trovato coinvolto in questo tipo di vicende ben conosce la dinamica che porta alla conclusione del contratto outlet travel system, sottoscritto all'esito di un appuntamento presso un albergo ove vengono illustrate le potenzialità del prodotto.

domenica 18 ottobre 2020

Multiproprietà e credito al consumo: vecchia e nuova disciplina a confronto

A distanza di quasi vent’anni dai fatti, la Cassazione n. 19778 del 2018, ci fa tornare indietro ad un caso, l’ennesimo, di multiproprietà risalente addirittura al 2001 e acquistata con un finanziamento che la banca aveva versato direttamente nelle casse dell’intermediario turistico. 

La multiproprietà, prodotto turistico che fino agli anni duemila rappresentava uno status symbol per coloro che si vantavano di avere una “seconda casa” ai tropici o nel Mar Rosso, oggi è più un impiccio per i loro figli o nipoti, che non vogliono spese di gestione sul groppone e, se proprio devono andare in vacanza, optano per il “mordi e fuggi” o restano in Italia. 

Lo sappiamo, disfarsi dei certificati di multiproprietà è un’impresa. Venderli è quasi impossibile perché ci si imbatte in delle permute, cessioni o soluzioni farlocche (qui un esempio): la soluzione preferibile, dunque, è andare per le vie legali. E, finché si tratta di trovare un difetto di contenuto nel contratto di multiproprietà, la strada è in pianura. Per intenderci, tutti i contratti turistici (e la multiproprietà rientra tra quelli) devono indicare in modo chiaro e comprensibile in cosa consistono, altrimenti sono nulli: rare volte il sistema time sharing, oscuro persino nell’espressione, è stato ritenuto chiaro dai giudici. 

Il problema maggiore si presenta quando si tratta di recuperare i soldi spesi per acquistare questi vetusti certificati, perché ci si scontra contro le ambiguità che gli intermediari di allora ponevano in essere: quella di tenere riservati i rapporti con le banche che erano disposte a finanziare le multiproprietà oppure, se proprio questi rapporti erano palesi, quella di vietare al consumatore di opporre alle banche eccezioni relative al rapporto col venditore.

Per capire il perché di questi comportamenti, dobbiamo parlare brevemente di collegamento funzionale tra contratti. L’espressione è abbastanza semplice da afferrare, perché indica una pratica molto diffusa nella pratica commerciale: le parti si prefiggono un obiettivo e, per raggiungerlo, usano una “catena” di contratti, tutti diversi tra loro, ma saldamente uniti verso il fine. Nel nostro caso, si parla appunto di “mutuo di scopo”: al posto di dare i soldi al cliente, la banca finanzia direttamente il venditore del servizio. 

Vista così, sembrerebbe che i destini dei contratti appartenenti alla catena (quello di multiproprietà e il finanziamento) sia strettamente legato, dipendendo gli uni dagli altri. Riversando questo ragionamento nel nostro caso, si potrebbe dire che, se l’intermediario turistico non mi mettesse a disposizione la casa in multiproprietà, allora potrei chiedere direttamente alla banca di essere rimborsato. 

In realtà, questo ragionamento non è stato così immediato, come testimonia la rigogliosissima dottrina e giurisprudenza in materia. 

Vi è stato un “prima” e un “dopo”, la cui linea di spartiacque è stata segnata dalla normativa in materia di credito al consumo introdotta dal d.lgs.13 agosto 2010, n. 141. 

Per farla semplice, prima del 2010, ed in presenza del vecchio art. 125, comma 4, Testo Unico Bancario si riteneva che, per esserci un vero e proprio collegamento funzionale, ci dovesse essere un vincolo di esclusiva tra banca e venditore del prodotto. Soltanto in quel caso il cliente avrebbe potuto formulare alla banca le eccezioni d’inadempimento da indirizzare al venditore.

Due erano i problemi che si ponevano, uno di ordine pratico e l’altro sul piano dei principi. 

Anzitutto, come avrebbe fatto il consumatore, in un eventuale giudizio contro la banca, a provare il “vincolo di esclusiva”, dal momento che bastava nasconderlo o escluderlo?  

E, poi, perché il consumatore avrebbe dovuto sopportare un prodotto difettoso e, allo stesso tempo, restituire alla finanziaria le rate per l’acquisto? 

Per far fronte a questi problemi e venire incontro al consumatore, una parte della giurisprudenza è andata oltre alla lettera del Testo Unico Bancario e ha elaborato alcuni “indici rivelatori”, indici in presenza dei quali si può dire che esiste un collegamento negoziale. 

Li conosciamo già (qui puoi approfondire), ma val la pena di riprenderli, perché sono all’ordine del giorno nelle sentenze in cui i giudici si sono occupati delle multiproprietà stipulate prima del 2010:

  1) il modulo prestampato della banca nelle mani del venditore; 

  2) l’annotazione del contratto di compravendita nel modulo prestampato; 

  3) la circostanza, assai importante, che la finanziaria eroga il finanziamento direttamente nel conto del venditore. 

Veniamo, ora, al decreto legislativo n. 141 del 2010 che abbiamo citato, e più precisamente all’articolo 121, comma 1, lett. d). 

Esso ha rappresentato un tentativo da parte del nostro legislatore di recepire alcuni indirizzi dell’Unione Europea, per la quale, in presenza di un’operazione commerciale oggettivamente unica, vi deve essere collegamento negoziale.

In realtà, la formula usata nel decreto legislativo si scosta un poco dagli indirizzi ricevuti, ma non è questa la sede per parlarne: basti, per noi, sapere che oggi il “credito collegato” è definito come “quel contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifico se ricorre almeno una delle due condizioni ivi previste: 

1) che il finanziatore si sia avvalso, per promuovere o concludere il contratto di credito, della cooperazione professionale del fornitore;

2) che il contratto di credito individui esplicitamente il bene o il servizio che si intende acquistare con il finanziamento.”

Almeno a nostro avviso, la disposizione poteva essere scritta meglio. Le norme comunitarie, ma anche la giurisprudenza interna, si riferiscono ad operazioni commerciali unitarie e complesse per stabilire una connessione giuridica tra contratto di finanziamento e vendita, con tutti gli effetti che ne conseguono.

Non si vede, dunque, perché scrivere una norma che stabilisce ulteriori criteri - utili, ma non risolutivi – e tralasciare l’operazione economica nel suo complesso, che apre lo spazio ad altri criteri, che la giurisprudenza senz’altro individua e individuerà per tutelare il consumatore.

Qui potete leggere l'Ordinanza n. 19778/2018.

mercoledì 29 luglio 2020

Anche Pesaro contro la "classifica di Travel": non è valida l'iscrizione a New Club Elite!

Un altro contratto di vendita del certificato New Club Elite è stato dichiarato privo di validità e un'altra coppia di consumatori sono stati liberati dall'obbligo di pagare le spese di gestione fino al 31 dicembre 2053 (per maggiori informazioni, scrivete a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Abbiamo seguito anche questa vicenda, riuscendo ad aiutare i consumatori marchigiani che erano entrati nel circuito Club Elite a seguito di un incontro presso un albergo con alcuni promotori della società Travel Srl, i quali li avevano convinti a firmare il contratto dietro la garanzia, tra le altre, che se non avessero usufruito della vacanza, la stessa società venditrice si sarebbe ripresa il diritto vacanza.

Purtroppo, ancora una volta, le promesse di Travel non sono rimaste soddisfatte, ed i consumatori non sono mai riusciti ad usufruire di alcun buono vacanza, venendo invece contattati da New Club Elite per il pagamento delle spese annuali.

Solo dopo aver ricevuto il certificato vacanza, i consumatori comprendevano di essere stati iscritti ad un club con modalità "basic" sino al 2053, per due sole persone.

I nostri amici hanno provato a chiedere a Travel di procedere alla vendita del proprio diritto vacanza, ma i promotori della società hanno sempre risposto: "siete in classifica per la vendita"......ma quale classifica?

Tribunale di Pesaro - il contratto di Travel non è valido
Anche il Tribunale di Pesaro, come altri giudici che sono stati chiamati a valutare questi contratti, ha riconosciuto la nullità del modello fatto sottoscrivere da Travel Srl ai consumatori, evidenziando che:"nel caso di specie il contratto concluso tra la Travel srl e xxx non ha un oggetto determinato e neppure determinabile sulla base del contenuto del contratto e certamente non contiene tutti gli elementi voluti dalla legislazione speciale a tutela del consumatore. Nel contratto si prevede che xxxxx acquista l’iscrizione a N.C.E. Ltd. by London in formula di trust, definito Club e che potrà usufruire di tutti i servizi turistici offerti dal club – che non sono però descritti – tra cui un pernottamento all’anno per due persone come da statuto del Club, ma senza indicare la destinazione e neppure il periodo nell’arco dell’anno (il rinvio generico ad un depliant non è sufficiente per soddisfare i requisiti di determinatezza imposti dalla legge a tutela del consumatore). Tale assoluta genericità compromette la posizione della parte acquirente che non è messa in grado di conoscere esattamente ciò che sta comprando."

Ed anche i consumatori pesaresi, grazie al giudice, possono farsi cancellare dal Registro dei soci di New Club Elite in modo certo e definitivo.

domenica 26 luglio 2020

Mancata cessione di una multiproprietà: inadempimento e risarcimento del danno

Negli ultimi anni sono aumentate le proposte, spesso farlocche, di vendita e/o cessione gratuita delle quote di multiproprietà, od anche la rivendita del certificato di iscrizione ad un club.

Sono molte le società che contattano i proprietari di multiproprietà, con proposte fantasiose, con promesse di rivendita con guadagni di 15.000,00/20.000,00 euro, dietro la richiesta di qualche migliaio di euro per la consulenza.

Società svizzere, spagnole, italiane che, in alcuni casi, si viene a scoprire che non esistono oppure sono guidate da persone poco raccomandabili.

E molti di questi contratti risultano, al controllo del giudice, non validi e rispettosi delle norme previste a tutela del consumatore (vedi questo esempio).

La sentenza che vi proponiamo di seguito affronta, invece, il diverso caso ove la società, dopo aver promesso la cessione del contratto di multiproprietà, non da adempimento al proprio obbligo contrattuale.

Nel caso di specie, una società aveva proposto ad un multiproprietario di procedere, dietro il pagamento anticipato della propria consulenza, alla cessione del diritto reale in multiproprietà ad altro privato.

La società si impegnava a trovare la persona incaricata, chiedendo al multiproprietario di inviare l'originale dell'atto notarile di acquisto del diritto reale. Quest'ultimo dava adempimento al proprio obbligo, intimando la società a provvedere alla cessione gratuita della quota della multiproprietà.

E purtroppo, la società non dava adempimento a quanto stabilito dal contratto, incassando i soldi e non procedendo all'atto notarile.

La vicenda finisce davanti al Tribunale di Pordenone, il quale dichiara la risoluzione del contratto e il diritto al consumatore di ricevere congruo risarcimento del danno.

Il giudice friulano, infatti, riconosce che nonostante il consumatore avesse dato adempimento a tutti gli obblighi sullo stesso gravanti, utili per la cessione della quota di multiproprietà, la società non aveva dato seguito a quanto stabilito, tanto da crearsi "una ingiustificabile inerzia che aveva creato uno stallo nei rapporti fra l'attore e la società, di diritto iberico, che gestiva la ceduta quota di multiproprietà. Infatti, il ___ essendo rimasto ancora, rispetto appunto, alla società estera di gestione, il titolare del bene, del quale peraltro non aveva usufruito dopo il contratto di cessione del 3.3.2006, aveva finito per dover sopportare tutti gli oneri condominali dal 2007 in poi...".

E per tali ragioni, il giudice ha ritenuto sussistere un inadempimento di non scarsa importanza da parte della società convenuta, per non essersi attivata alla cessione della quota di multiproprietà del consumatore, così come previsto dal contratto: "si verte, per certo, su un inadempimento di non scarsa importanza, in considerazione sia dell'ammontare del debito maturato, sia delle caratteristiche del comportamento tenuto dalla convenuta, non solo specificamente inadempiente bensì totalmente ingnavia ed inerte nel dare una definizione anche formale al negozio di trasferimento della proprietà del bene".

Alla risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. consegue, come correttamente individuato dal giudice, il diritto al risarcimento del danno in favore del consumatore.

Tribunale di Pordenone - sentenza n. 188/15.

mercoledì 15 luglio 2020

False case vacanza - i suggerimenti della Polizia per evitare il raggiro

Fonte: Polizia Postale
L’identikit del truffatore: E’ sempre all'estero. Che sia italiano o straniero, il proprietario che propone l’immobile immancabilmente non vive nei paraggi. Per fugare eventuali dubbi, fornirà spiegazioni non richieste sulle ragioni di lavoro che lo hanno portato a trasferirsi. La trattativa a distanza è il preludio di una richiesta di un bonifico internazionale.

E’ molto (troppo) professionale. Avete appena chiesto alcune informazioni ed eccolo già a inviarvi bozza di contratto già compilato. Vi domanda carta di identità e codice fiscale, meglio se in foto. Quello che appare come un modo di fare serio è in realtà il preludio ad un furto di identità.

Vi mette fretta. Cercherà di farvi dire sì entro 24 ore. Spacciandosi per professionista impegnato, lascerà intendere che non ha tempo da perdere, perché questo sarebbe il tempo previsto dalle piattaforme digitali su cui si appoggia per concludere la transazione. I suoi messaggi si faranno insistenti.

Dice di fare affari con Airbnb. Per rassicurare la vittima, comincerà a mettere in mezzo la piattaforma. Frasi come: “Ecco qui la fattura di Airbnb”, “ho dato incarico ad Airbnb che le mostrerà l’appartamento”, “Presenterò io ad Airbnb i suoi documenti” sono tutti indizi se non prove del tentativo di raggiro.

Richiede una congrua caparra. Eccoci al dunque: l’invio di denaro a titolo di acconto attraverso un servizio di money transfer oppure un bonifico a un conto personale presso una banca estera. Con la promessa di restituire la somma se l’affare non dovesse andare in porto.

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