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domenica 17 dicembre 2023

Michelangelo Hotel & Resort: l'“upgrade” di Elodie non è valido

Il caso è noto: dopo essere stati iscritti ad un club straniero (Getaway - New Club Elite), i consumatori vengono invitati a provare il circuito vacanze, recandosi presso uno dei residence gestiti da questi soggetti, usualmente in Sardegna e Calabria.

Unica piccola richiesta, partecipare ad un incontro di 45/60 minuti dove un promotore, il quale vi dice comunica che la vostra iscrizione è decisamente "limitata" proponendovi un miglioramento ("upgrade") con la possibilità di soggiornare in più di due persone, presso molte strutture alberghiere (resort) convenzionate in tutto il mondo.

Il contratto "platinum" sembra la vera soluzione per le vacanze, ma poco dopo il consumatore si rende conto che, di fatto, si ritrova iscritto al club Michelangelo, con pagamento di spese di gestione più elevate.

Al Tribunale di Bologna è stata sottoposta questa vicenda, la firma di un contratto platinum con upgrade della posizione del cliente, e il giudice ha avuto modo di verificare la validità del testo contrattuale concluso presso un resort in Sardegna (per un controllo della posizione, scrivi a info@consumatoreinformato.it)

Nel caso di specie, il consumatore aveva firmato un contratto di iscrizione a Club Getaway, ed in seguito si era recato in Sardegna ed in quella sede aveva concluso un ulteriore contratto, prospettato come upgrade con più servizi e condizioni contrattuali favorevoli.

giovedì 30 novembre 2023

Multiproprietà: consumatore tutelato anche nel caso di contratto che deroga la legge applicabile

Possono le parti derogare all'applicazione delle norme previste a tutela del consumatore acquirente un diritto in multiproprietà? esiste una tutela del consumatore in questi casi?

La questione è stata affrontata, e risolta, dalla Corte di Giustizia, chiamata al risolvere la questione dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción di Granadilla de Abona dal quale proviene la vicenda arrivata davanti al giudice comunitario.

La vicenda

Nel caso di specie, due cittadini inglesi avevano concluso un contratto di acquisto di un diritto obbligatorio in timeshare con Diamond Resorts Europe, diventando proprietari di un periodo all'anno in una struttura vacanza situata in Spagna. 

Il contratto sottoscritto dai consumatori prevedeva una clausola con deroga dell'applicazione della della legge spagnola in favore di quella inglese. 

I consumatori decidevano di agire contro la società avanti al giudice spagnolo, ed in particolare al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción di Granadilla de Abona al quale chiedevano  di accertare la nullità del contratto, liberandoli dal vincolo con Diamond.

La domanda giudiziale si fondava sull'applicazione del diritto spagnolo, il quale prevede una migliore tutela del consumatore per questo tipo di contratti, in particolare prevedendo la nullità dei contratti di multiproprietà ove non sia fissata la durata del diritto vacanza e identificando l'immobile oggetto di timeshare.

La società inglese si costituiva in giudizio eccependo che l'oggetto del contratto era la vendita di un diritto personale, e non di un diritto reale parziale, sicché il giudice avrebbe dovuto applicare al contratto la legge inglese, così come voluto dalle parti con la clausola contrattuale.

Sul punto, il giudice spagnolo si rivolge alla Corte di giustizia dell'Unione europea al fine di ottenere un chiarimento in merito al Regolamento Roma I e alla sua applicabilità della legge spagnola anche per i cittadini residenti in altro paese e nel caso di clausola contrattuale che deroghi le norme previste a tutela del consumatore.

Il Juzgado solleva anche un ulteriore quesito, ossia se un contratto di multiproprietà abbia ad oggetto con acquisto di diritti reali su beni immobili o diritti di credito, e quindi, se debba trovare applicazione l’art. 4, par. 1, lett. c) (legge applicabile a contratti aventi ad oggetti diritti immobiliari o diritti di locazione, in difetto di scelta), nel primo caso; ovvero considerandoli diritti di locazione di immobili ai fini dell’art. 4, par. 1, lett. c), o di prestazione di servizi (art. 4, par. 1, lett. b) nel secondo caso.

La pronuncia della Corte di giustizia

Il giudice comunitario premette che ai fini della legge applicabile al contratto sia del tutto irrilevante la cittadinanza dei consumatori, mentre deve darsi applicazione alla clausola contrattuale che prevede la deroga della legge applicabile spagnola in favore di quella inglese.

Osserva il giudice che nel caso di un contratto di acquisto di punti vacanza con iscrizione ad un club, le parti possono derogare la legge applicabile e "In tal senso, il regolamento Roma I prevede, al suo capo II, norme uniformi che sanciscono il principio secondo cui è data priorità alla volontà delle parti, alle quali è riconosciuta, all’articolo 3 di tale regolamento, la libertà di scegliere la legge applicabile al contratto.".

Le parti possono, come avvenuto, derogare alla legge applicabile, scegliendo un proprio corpo normativo per la tutela degli interessi.

Allo stesso tempo, però, la Corte riafferma il principio secondo il quale anche nel caso di deroga alla legge applicabile, il consumatore ha diritto ad usufruire di tutte le tutele previste dalla normativa comunitaria.

La Convenzione di Roma, peraltro, prevede che la legge del paese di residenza abituale del consumatore stabilisce unicamente lo standard minimo di protezione in favore del contraente debole al di sotto del quale non il contratto non può scendere.

Ne consegue, in conclusione, che se la legge applicabile al contratto è meno protettiva di quella della residenza abituale del consumatore, quest'ultimo ha comunque diritto a veder applicate le norme a lui più favorevole, escludendo il corpo normativo deciso dalle parti e previsto dal contratto.

Qui il provvedimento della Corte di giustizia dell'Unione europea. 

giovedì 16 novembre 2023

Golden Eagle Travel & Service: nullo il travel service box con la vendita del certificato New Club Elite

La Corte di Appello di Milano ha accertato che un altro contratto "travel & service box" non è valido e non può vincolare i consumatori al club inglese denominato "New Club Elite".

Il provvedimento è importante, in quanto arriva da un giudice di secondo grado che detta i principi che devono seguire anche gli altri tribunali chiamati a trattare questo tipo di vicende.

La Corte ha trattato un contratto di acquisto del prodotto denominato “Travel & Service Box con il quale ai consumatori è stato venduto:

  • un iPad mini Apple wifi 16GB con software dedicato;
  • buoni sconto presso alcuni importanti operatori del settore commercio e petrolio;
  • una quota associativa al N.C.E. Tour Operator, con diritto di godere di una settimana all’anno di pernottamento gratuito presso uno dei complessi residenziali di N.C.E

La validità del contratto è stata oggetto del contezioso che i consumatori hanno avvito verso Golden Eagle Travel & Service, società venditrice, dopo aver capito che a causa di quella firma erano stati iscritti a New Club Elite fino al 31 gennaio 2053.

La triste ed inaspettata scoperta è avvenuta allorché i consumatori hanno preso visione del certificato inviato (qui potete vedere un esempio di certificato), scoprendo che:

sono iscritti fino al 2053 ad un club inglese

la tipologia di iscrizione è "basic"

devono pagare le spese di gestione ogni anno

la settimana promessa è solo per due persone

i resort ove prenotare sono solo 4/5

la prenotazione è "previa disponibilità" per una settimana floating

martedì 12 settembre 2023

Multiproprietà: preliminare non adempiuto. Che succede?

Sono molti i casi, anche segnalati a questa associazione, di contratti preliminare per l'acquisto di un diritto reale parziale - multiproprietà - rimasti disattesi e non adempiuti da parte della società promittente venditrice.

La particolarità di queste vicende è che, nonostante al preliminare non sia succeduto il contratto definitivo di trasferimento della porzione di bene immobile, le famose settimane, il promissario acquirente entra nel possesso del bene, potendo godere della settimana, ma in particolar modo dovendo pagare le spese di gestione annuali.

Viene a crearsi, in questi casi, una netta distinzione tra la situazione giuridica (obbligo inadempiuto alla conclusione del rogito notarile - mancanza di proprietà piena da parte del consumatore) e la situazione reale (godimento del diritto vacanza - obbligo al pagamento delle spese di gestione annuali).

A ciò si deve aggiungere che il promissario acquirente paga la somma prevista per l'acquisto del diritto reale all'atto della conclusione del preliminare, anche in assenza del successivo atto traslativo dei millesimi di proprietà.

Non di rado, inoltre, il promissario acquirente non viene convocato alle assemblee previste tra i multiproprietari, in quanto non legittimato a partecipare e votare le decisioni assunte in quella sede. 

Come uscire da questo inghippo? il Tribunale di Roma ci offre una buona descrizione della vicenda, chiarendo i vari punti che contraddistinguono questi rapporti e la necessità da parte del consumatore di invitare alla conclusione del definitivo e, in seguito, chiedere la restituzione della somma versata con il preliminare.

Il giudice romano chiarisce, richiamando l'orientamento costante della Cassazione, che il creditore che intenda contestare la risoluzione del contratto preliminare, deve fornire prova dell'esistenza del rapporto da cui nasce il suo diritto (quello alla conclusione del definitivo), mentre può limitarsi ad allegare (affermare) che la controparte (il promittente venditore) non abbia adempiuto all'obbligo assunto con la firma del contratto.

Sarà quest'ultimo a dover dimostrare di aver adempiuto all'obbligo contrattuale e, nel caso di specie, aver invitato il promissario acquirente al rogito notarile.

Il promissario acquirente deve limitarsi a chiedere alla controparte di concludere, entro un congruo termine, il contratto definitivo, ossia il rogito notarile con il passaggio della proprietà in favore del consumatore.

Nel caso in cui questo termine non sia rispettato, il preliminare verrà considerato come inadempiuto e il promissario acquirente avrà il diritto alla restituzione della somma versata alla controparte con il preliminare.

E' chiaro, sul punto, il Tribunale di Roma laddove osserva che: " Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di contratti a prestazioni corrispettive, la diffida ad adempiere ha lo scopo di realizzare, pur in mancanza di una clausola risolutiva espressa, gli effetti che a detta clausola si ricollegano e, cioè, la rapida risoluzione del rapporto mediante la fissazione di un termine essenziale nell'interesse della parte adempiente, cui è rimessa la valutazione di farne valere la decorrenza e che può rinunciare ad avvalersi della risoluzione già verificatasi; tale diffida è stabilita nell'interesse della parte adempiente e costituisce non un obbligo ma una facoltà che si esprime a priori nella libertà di scegliere questo mezzo di risoluzione del contratto a preferenza di altri e a posteriori nella possibilità di rinunciare agli effetti risolutori già prodotti, il che rientra nell'ambito delle facoltà connesse all'esercizio dell'autonomia privata al pari della rinuncia al potere di ricorrere al congegno risolutorio di cui all'art. 1454 c.c. (cfr. Cass. Civ. n.  23315 dell'8/11/2007).". 

Il giudice romano puntualizza che: "Va comunque aggiunto che l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art.  1454 c.c., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento (v. Cass. Civ., Sez. II, 04/09/2014, n. 18696; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. II, 18/04/2007, n. 9314).".

La diffida ha il compito di rendere inadempiuto il preliminare non eseguito, mentre il provvedimento del giudice ha l'ulteriore fine di legittimare il promissario acquirente ad ottenere la restituzione della somma versata in sede di preliminare. 

Di seguito, Tribunale di Roma - sentenza n. 3266/2023 del 27 febbraio 2023

sabato 26 agosto 2023

Non è chiaro cosa Happiness ha venduto? a Milano il giudice cancella l'iscrizione a Club Getaway

Vi hanno iscritto a Club Getaway? il solito promotore "Marco" si è presentato a casa vostra, sostenendo che la firma del contratto con Happiness (o Travel Sun o Atlantis) rappresenta una forma di investimento? avete scoperto di dover pagare le spese di gestione fino al 2053 dopo aver ricevuto il certificato vacanza? e cosa ne pensate dell'iscrizione per due persone quando dovete portare in vacanza anche vostro figlio?

Insomma, è valido questo legame con Club Getaway, fondato su un contratto molto spesso poco chiaro e su promesse "a voce" rimaste in seguito non soddisfatte?

Il Tribunale di Milano ha accertato la nullità del contratto concluso con Happiness e ordinato alla società di provvedere alla cancellazione dei consumatori da Club Getaway.

E il giudice milanese si letto per bene il contratto di Happiness, giungendo alla conclusione che il testo contrattuale non ha chiarito ai consumatori cosa stavano acquistando dalla società romana: ".....non è innanzitutto chiaro se il contratto abbia per oggetto la vendita di un bene o di un servizio o l’iscrizione ad un Club; - che non è chiaro, in particolare, il diritto conseguito dai ricorrenti con l’acquisto di tale certificato, e di conseguenza la prestazione a cui è tenuta la parte venditrice (odierna resistente); - che testo contrattuale non chiarisce inoltre cosa debba intendersi per servizi offerti con tipologia “mid”, in quanto non definisce tali servizi, limitandosi a indicare la possibilità di fruizione di una settimana all’anno presso gli alloggi residenziali affiliati al Club; - che in tal senso, tra l’altro, oltre a non essere specificatamente indicate le strutture, non vengono fornite indicazioni in merito ai periodi di vacanza, alle località, alle modalità di prenotazione".

Trattasi di informazioni decisive per consentire al consumatore di poter esprimere un consenso informato, così come accertato da altri giudici in procedimenti analoghi (vedi qui per un approfondimento), ovverosia vincolandosi al club inglese fino al 2053.

Il giudice milanese ha concluso, anche in questo caso, condannando la società Happiness a provvedere alla cancellazione dei consumatori dal club, dichiarando che questi ultimi non sono tenuti a pagare alcuna spesa di gestione sulla base di un contratto non valido.

domenica 18 giugno 2023

Bergamo: proposti come pacchetti vacanze, ma in realtà sono certificati di iscrizione ad un club

Alcuni lettori del blog ci segnalano che nelle ultime settimane sono stati organizzati a Bergamo una serie di incontri finalizzati alla vendita di presunti pacchetti vacanza.

Le caratteristiche della vendita, però, ricordano da vicino le dinamiche già raccontate nel blog, ossia un incontro con promotori di una agenzia viaggi di Padova, l'offerta di un presunto pacchetto vacanza, sconti anche del 40% sui viaggi e pernottamenti, offerta valida per i prossimi anni.

L'offerta viene proposta come forma di investimento, assolutamente falso, e che il malcapitato consumatore viene invitato a provare il sistema vacanze per un anno e poi, se non soddisfatto, potrà rivenderlo o restituirlo alla stessa società.

Pare che le richieste di acquisto del presunto "pacchetto vacanze" siano tra i 5000,00 e i 7.000,00 euro, con successivo incontro presso l'abitazione dei consumatori per perfezionare l'acquisto.

Il contratto contiene la generica indicazione secondo la quale “[...] pacchetto turistico conferisce all’acquirente il diritto di usufruire… in villaggi, residence, hotel…”, ma nulla viene detto in merito a natura ed oggetto del contratto, quale servizio sia venduto ai consumatori, alle località ove il servizio può essere usufruito.

martedì 21 marzo 2023

Contratto poco chiaro - non è valida l'iscrizione a New Club Elite

Il contratto non è chiaro? non sono indicati in modo preciso i resort ove il consumatore può esercitare il suo diritto vacanza? non è determinato l'oggetto del contratto?

Ancora una volta la conseguenza è chiara: non è valido il contratto di iscrizione a New Club Elite!

A stabilirlo è, in questa circostanza, la Corte d'Appello di Milano, chiamata a riformare un provvedimento di primo grado che aveva respinto la richiesta di restituzione della somma di denaro spesa avanzata da un consumatore.

La società chiamata a chiarire la posizione è Golden Eagle Travel & Service S.r.l., la quale ha venduto prodotti vacanza definiti timeshare negli ultimi anni.

La Corte d'Appello concentra la propria attenzione su due aspetti del contratto concluso dai consumatori con GETS, ed in particolare:

1.- prestazioni del contratto ben chiare e determinate;

2.- informazioni fornite al contraente debole in modo completo e trasparente.

venerdì 24 febbraio 2023

Club Getaway: un esempio di certificato vacanza cancellato dal Tribunale di Aosta


Questo è un esempio di certificato Getaway, ossia il documento che viene rilasciato a coloro che vengono iscritti al club inglese dopo aver concluso il contratto con la società Happiness (o Atlantis).

Purtroppo, alcuni consumatori non hanno mai ricevuto questo documento, nonostante abbiano concluso il contratto, versando migliaia di euro alla società romana, nonché diverse annualità all'ente gestore.

Anche questo certificato è stato, all'esito del procedimento civile avviato dai consumatori ad Aosta, cancellato, o meglio la società venditrice è stata condannata alla rimozione dei nomi dal registro dei soci del club.

Eh si, chi ha acquistato questo tipo di timeshare sa che uno dei problemi ricorrenti è la sua iscrizione nel club e l'impossibilità di potersi affrancare dal club, a meno che non intervenga in modo risolutorio il tribunale.

Nel caso di specie, il giudice aostano ha riconosciuto l'assoluta genericità del contratto, dalla cui lettura non viene consentito all'acquirente di comprendere "[...] la natura e l’oggetto del diritto acquistato, consistente nell’affiliazione ad un Club; difetta l’indicazione precisa del periodo di tempo in cui gli odierni ricorrenti avrebbero potuto esercitare il godimento; risulta omessa l’indicazione specifica degli immobili presso i quali esercitare il diritto di vacanza; manca ogni tipo di indicazione circa le modalità di esercizio del diritto acquistato, la descrizione dei servizi e delle strutture a cui hanno diritto di accedere gli acquirenti."

Il contratto di Happiness, inoltre, viola anche il Codice del consumo, non fornendo le informazioni previste ex lege, come accertato dal Tribunale di Aosta:" l’indicazione del diritto oggetto del contratto, con specificazione del periodo durante il quale il diritto può essere esercitato e della data di decorrenza, della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l’immobile, nonché la descrizione dell’immobile e la sua ubicazione, gli estremi del permesso di costruire, i costi gravanti sull’acquirente. Tali informazioni devono necessariamente essere inserite nell’atto, a tutela del consumatore, in modo che egli possa rendersi conto di ciò che acquista o che pattuisce e possa eventualmente fare le verifiche del caso.".

Informazioni mancanti e che giustificano la nullità del contratto, così come sentenziato dal Tribunale di Aosta: "In ragione della dichiarata nullità del contratto, deve altresì accertarsi l’inesistenza di alcun obbligo dei ricorrenti di pagare le spese di gestione del Club Geteway; la società convenuta deve inoltre essere condannata a cancellare i ricorrenti dal registro degli associati al Club Geteway."

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