domenica 17 dicembre 2023
Michelangelo Hotel & Resort: l'“upgrade” di Elodie non è valido
domenica 10 dicembre 2023
giovedì 30 novembre 2023
Multiproprietà: consumatore tutelato anche nel caso di contratto che deroga la legge applicabile
Possono le parti derogare all'applicazione delle norme previste a tutela del consumatore acquirente un diritto in multiproprietà? esiste una tutela del consumatore in questi casi?
La questione è stata affrontata, e risolta, dalla Corte di Giustizia, chiamata al risolvere la questione dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción di Granadilla de Abona dal quale proviene la vicenda arrivata davanti al giudice comunitario.
La vicenda
Nel caso di specie, due cittadini inglesi avevano concluso un contratto di acquisto di un diritto obbligatorio in timeshare con Diamond Resorts Europe, diventando proprietari di un periodo all'anno in una struttura vacanza situata in Spagna.
Il contratto sottoscritto dai consumatori prevedeva una clausola con deroga dell'applicazione della della legge spagnola in favore di quella inglese.
I consumatori decidevano di agire contro la società avanti al giudice spagnolo, ed in particolare al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción di Granadilla de Abona al quale chiedevano di accertare la nullità del contratto, liberandoli dal vincolo con Diamond.
La domanda giudiziale si fondava sull'applicazione del diritto spagnolo, il quale prevede una migliore tutela del consumatore per questo tipo di contratti, in particolare prevedendo la nullità dei contratti di multiproprietà ove non sia fissata la durata del diritto vacanza e identificando l'immobile oggetto di timeshare.
La società inglese si costituiva in giudizio eccependo che l'oggetto del contratto era la vendita di un diritto personale, e non di un diritto reale parziale, sicché il giudice avrebbe dovuto applicare al contratto la legge inglese, così come voluto dalle parti con la clausola contrattuale.
Sul punto, il giudice spagnolo si rivolge alla Corte di giustizia dell'Unione europea al fine di ottenere un chiarimento in merito al Regolamento Roma I e alla sua applicabilità della legge spagnola anche per i cittadini residenti in altro paese e nel caso di clausola contrattuale che deroghi le norme previste a tutela del consumatore.
Il Juzgado solleva anche un ulteriore quesito, ossia se un contratto di multiproprietà abbia ad oggetto con acquisto di diritti reali su beni immobili o diritti di credito, e quindi, se debba trovare applicazione l’art. 4, par. 1, lett. c) (legge applicabile a contratti aventi ad oggetti diritti immobiliari o diritti di locazione, in difetto di scelta), nel primo caso; ovvero considerandoli diritti di locazione di immobili ai fini dell’art. 4, par. 1, lett. c), o di prestazione di servizi (art. 4, par. 1, lett. b) nel secondo caso.
La pronuncia della Corte di giustizia
Il giudice comunitario premette che ai fini della legge applicabile al contratto sia del tutto irrilevante la cittadinanza dei consumatori, mentre deve darsi applicazione alla clausola contrattuale che prevede la deroga della legge applicabile spagnola in favore di quella inglese.
Osserva il giudice che nel caso di un contratto di acquisto di punti vacanza con iscrizione ad un club, le parti possono derogare la legge applicabile e "In tal senso, il regolamento Roma I prevede, al suo capo II, norme uniformi che sanciscono il principio secondo cui è data priorità alla volontà delle parti, alle quali è riconosciuta, all’articolo 3 di tale regolamento, la libertà di scegliere la legge applicabile al contratto.".
Le parti possono, come avvenuto, derogare alla legge applicabile, scegliendo un proprio corpo normativo per la tutela degli interessi.
Allo stesso tempo, però, la Corte riafferma il principio secondo il quale anche nel caso di deroga alla legge applicabile, il consumatore ha diritto ad usufruire di tutte le tutele previste dalla normativa comunitaria.
La Convenzione di Roma, peraltro, prevede che la legge del paese di residenza abituale del consumatore stabilisce unicamente lo standard minimo di protezione in favore del contraente debole al di sotto del quale non il contratto non può scendere.
Ne consegue, in conclusione, che se la legge applicabile al contratto è meno protettiva di quella della residenza abituale del consumatore, quest'ultimo ha comunque diritto a veder applicate le norme a lui più favorevole, escludendo il corpo normativo deciso dalle parti e previsto dal contratto.
Qui il provvedimento della Corte di giustizia dell'Unione europea.
giovedì 16 novembre 2023
Golden Eagle Travel & Service: nullo il travel service box con la vendita del certificato New Club Elite
Il provvedimento è importante, in quanto arriva da un giudice di secondo grado che detta i principi che devono seguire anche gli altri tribunali chiamati a trattare questo tipo di vicende.
La Corte ha trattato un contratto di acquisto del prodotto denominato “Travel & Service Box” con il quale ai consumatori è stato venduto:
- un iPad mini Apple wifi 16GB con software dedicato;
- buoni sconto presso alcuni importanti operatori del settore commercio e petrolio;
- una quota associativa al N.C.E. Tour Operator, con diritto di godere di una settimana all’anno di pernottamento gratuito presso uno dei complessi residenziali di N.C.E
La triste ed inaspettata scoperta è avvenuta allorché i consumatori hanno preso visione del certificato inviato (qui potete vedere un esempio di certificato), scoprendo che:
➨sono iscritti fino al 2053 ad un club inglese
➨la tipologia di iscrizione è "basic"
➨devono pagare le spese di gestione ogni anno
➨la settimana promessa è solo per due persone
➨i resort ove prenotare sono solo 4/5
➨la prenotazione è "previa disponibilità" per una settimana floating
martedì 12 settembre 2023
Multiproprietà: preliminare non adempiuto. Che succede?
Sono molti i casi, anche segnalati a questa associazione, di contratti preliminare per l'acquisto di un diritto reale parziale - multiproprietà - rimasti disattesi e non adempiuti da parte della società promittente venditrice.
La particolarità di queste vicende è che, nonostante al preliminare non sia succeduto il contratto definitivo di trasferimento della porzione di bene immobile, le famose settimane, il promissario acquirente entra nel possesso del bene, potendo godere della settimana, ma in particolar modo dovendo pagare le spese di gestione annuali.
Viene a crearsi, in questi casi, una netta distinzione tra la situazione giuridica (obbligo inadempiuto alla conclusione del rogito notarile - mancanza di proprietà piena da parte del consumatore) e la situazione reale (godimento del diritto vacanza - obbligo al pagamento delle spese di gestione annuali).
A ciò si deve aggiungere che il promissario acquirente paga la somma prevista per l'acquisto del diritto reale all'atto della conclusione del preliminare, anche in assenza del successivo atto traslativo dei millesimi di proprietà.
Non di rado, inoltre, il promissario acquirente non viene convocato alle assemblee previste tra i multiproprietari, in quanto non legittimato a partecipare e votare le decisioni assunte in quella sede.
Come uscire da questo inghippo? il Tribunale di Roma ci offre una buona descrizione della vicenda, chiarendo i vari punti che contraddistinguono questi rapporti e la necessità da parte del consumatore di invitare alla conclusione del definitivo e, in seguito, chiedere la restituzione della somma versata con il preliminare.
Il giudice romano chiarisce, richiamando l'orientamento costante della Cassazione, che il creditore che intenda contestare la risoluzione del contratto preliminare, deve fornire prova dell'esistenza del rapporto da cui nasce il suo diritto (quello alla conclusione del definitivo), mentre può limitarsi ad allegare (affermare) che la controparte (il promittente venditore) non abbia adempiuto all'obbligo assunto con la firma del contratto.
Sarà quest'ultimo a dover dimostrare di aver adempiuto all'obbligo contrattuale e, nel caso di specie, aver invitato il promissario acquirente al rogito notarile.
Il promissario acquirente deve limitarsi a chiedere alla controparte di concludere, entro un congruo termine, il contratto definitivo, ossia il rogito notarile con il passaggio della proprietà in favore del consumatore.
Nel caso in cui questo termine non sia rispettato, il preliminare verrà considerato come inadempiuto e il promissario acquirente avrà il diritto alla restituzione della somma versata alla controparte con il preliminare.
E' chiaro, sul punto, il Tribunale di Roma laddove osserva che: " Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di contratti a prestazioni corrispettive, la diffida ad adempiere ha lo scopo di realizzare, pur in mancanza di una clausola risolutiva espressa, gli effetti che a detta clausola si ricollegano e, cioè, la rapida risoluzione del rapporto mediante la fissazione di un termine essenziale nell'interesse della parte adempiente, cui è rimessa la valutazione di farne valere la decorrenza e che può rinunciare ad avvalersi della risoluzione già verificatasi; tale diffida è stabilita nell'interesse della parte adempiente e costituisce non un obbligo ma una facoltà che si esprime a priori nella libertà di scegliere questo mezzo di risoluzione del contratto a preferenza di altri e a posteriori nella possibilità di rinunciare agli effetti risolutori già prodotti, il che rientra nell'ambito delle facoltà connesse all'esercizio dell'autonomia privata al pari della rinuncia al potere di ricorrere al congegno risolutorio di cui all'art. 1454 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 23315 dell'8/11/2007).".
Il giudice romano puntualizza che: "Va comunque aggiunto che l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento (v. Cass. Civ., Sez. II, 04/09/2014, n. 18696; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. II, 18/04/2007, n. 9314).".
La diffida ha il compito di rendere inadempiuto il preliminare non eseguito, mentre il provvedimento del giudice ha l'ulteriore fine di legittimare il promissario acquirente ad ottenere la restituzione della somma versata in sede di preliminare.
sabato 26 agosto 2023
Non è chiaro cosa Happiness ha venduto? a Milano il giudice cancella l'iscrizione a Club Getaway
Vi hanno iscritto a Club Getaway? il solito promotore "Marco" si è presentato a casa vostra, sostenendo che la firma del contratto con Happiness (o Travel Sun o Atlantis) rappresenta una forma di investimento? avete scoperto di dover pagare le spese di gestione fino al 2053 dopo aver ricevuto il certificato vacanza? e cosa ne pensate dell'iscrizione per due persone quando dovete portare in vacanza anche vostro figlio?
Insomma, è valido questo legame con Club Getaway, fondato su un contratto molto spesso poco chiaro e su promesse "a voce" rimaste in seguito non soddisfatte?
Il Tribunale di Milano ha accertato la nullità del contratto concluso con Happiness e ordinato alla società di provvedere alla cancellazione dei consumatori da Club Getaway.
E il giudice milanese si letto per bene il contratto di Happiness, giungendo alla conclusione che il testo contrattuale non ha chiarito ai consumatori cosa stavano acquistando dalla società romana: ".....non è innanzitutto chiaro se il contratto abbia per oggetto la vendita di un bene o di un servizio o l’iscrizione ad un Club; - che non è chiaro, in particolare, il diritto conseguito dai ricorrenti con l’acquisto di tale certificato, e di conseguenza la prestazione a cui è tenuta la parte venditrice (odierna resistente); - che testo contrattuale non chiarisce inoltre cosa debba intendersi per servizi offerti con tipologia “mid”, in quanto non definisce tali servizi, limitandosi a indicare la possibilità di fruizione di una settimana all’anno presso gli alloggi residenziali affiliati al Club; - che in tal senso, tra l’altro, oltre a non essere specificatamente indicate le strutture, non vengono fornite indicazioni in merito ai periodi di vacanza, alle località, alle modalità di prenotazione".
Trattasi di informazioni decisive per consentire al consumatore di poter esprimere un consenso informato, così come accertato da altri giudici in procedimenti analoghi (vedi qui per un approfondimento), ovverosia vincolandosi al club inglese fino al 2053.
Il giudice milanese ha concluso, anche in questo caso, condannando la società Happiness a provvedere alla cancellazione dei consumatori dal club, dichiarando che questi ultimi non sono tenuti a pagare alcuna spesa di gestione sulla base di un contratto non valido.
domenica 18 giugno 2023
Bergamo: proposti come pacchetti vacanze, ma in realtà sono certificati di iscrizione ad un club
Le caratteristiche della vendita, però, ricordano da vicino le dinamiche già raccontate nel blog, ossia un incontro con promotori di una agenzia viaggi di Padova, l'offerta di un presunto pacchetto vacanza, sconti anche del 40% sui viaggi e pernottamenti, offerta valida per i prossimi anni.
L'offerta viene proposta come forma di investimento, assolutamente falso, e che il malcapitato consumatore viene invitato a provare il sistema vacanze per un anno e poi, se non soddisfatto, potrà rivenderlo o restituirlo alla stessa società.
Pare che le richieste di acquisto del presunto "pacchetto vacanze" siano tra i 5000,00 e i 7.000,00 euro, con successivo incontro presso l'abitazione dei consumatori per perfezionare l'acquisto.
Il contratto contiene la generica indicazione secondo la quale “[...] pacchetto turistico conferisce all’acquirente il diritto di usufruire… in villaggi, residence, hotel…”, ma nulla viene detto in merito a natura ed oggetto del contratto, quale servizio sia venduto ai consumatori, alle località ove il servizio può essere usufruito.
martedì 21 marzo 2023
Contratto poco chiaro - non è valida l'iscrizione a New Club Elite
Ancora una volta la conseguenza è chiara: non è valido il contratto di iscrizione a New Club Elite!
A stabilirlo è, in questa circostanza, la Corte d'Appello di Milano, chiamata a riformare un provvedimento di primo grado che aveva respinto la richiesta di restituzione della somma di denaro spesa avanzata da un consumatore.
La società chiamata a chiarire la posizione è Golden Eagle Travel & Service S.r.l., la quale ha venduto prodotti vacanza definiti timeshare negli ultimi anni.
La Corte d'Appello concentra la propria attenzione su due aspetti del contratto concluso dai consumatori con GETS, ed in particolare:
1.- prestazioni del contratto ben chiare e determinate;
2.- informazioni fornite al contraente debole in modo completo e trasparente.