giovedì 16 novembre 2023

Golden Eagle Travel & Service: nullo il travel service box con la vendita del certificato New Club Elite

La Corte di Appello di Milano ha accertato che un altro contratto "travel & service box" non è valido e non può vincolare i consumatori al club inglese denominato "New Club Elite".

Il provvedimento è importante, in quanto arriva da un giudice di secondo grado che detta i principi che devono seguire anche gli altri tribunali chiamati a trattare questo tipo di vicende.

La Corte ha trattato un contratto di acquisto del prodotto denominato “Travel & Service Box con il quale ai consumatori è stato venduto:

  • un iPad mini Apple wifi 16GB con software dedicato;
  • buoni sconto presso alcuni importanti operatori del settore commercio e petrolio;
  • una quota associativa al N.C.E. Tour Operator, con diritto di godere di una settimana all’anno di pernottamento gratuito presso uno dei complessi residenziali di N.C.E

La validità del contratto è stata oggetto del contezioso che i consumatori hanno avvito verso Golden Eagle Travel & Service, società venditrice, dopo aver capito che a causa di quella firma erano stati iscritti a New Club Elite fino al 31 gennaio 2053.

La triste ed inaspettata scoperta è avvenuta allorché i consumatori hanno preso visione del certificato inviato (qui potete vedere un esempio di certificato), scoprendo che:

sono iscritti fino al 2053 ad un club inglese

la tipologia di iscrizione è "basic"

devono pagare le spese di gestione ogni anno

la settimana promessa è solo per due persone

i resort ove prenotare sono solo 4/5

la prenotazione è "previa disponibilità" per una settimana floating

Come abbiamo appurato in molte vicende raccontate dai consumatori che ci hanno segnalato la loro vicenda (potete scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it) nessuno aveva spiegato loro, fino al contatto con il club, il contenuto della tipologia basic (o mid); e solo a seguito di un incontro presso una delle strutture convenzionate, situata in Provincia di Olbia, sono venuti a conoscenza dei limiti sopra evidenziati. La proposta di una iscrizione premium è l'ultimo passaggio che caratterizza queste vendite.

La Corte di Appello di Milano ha voluto vederci chiaro, osservando che se taluni obblighi nascenti dal contratto sono ben definiti (ad esempio la vendita dell'Ipad), per altri servizi non è chiaro cosa viene venduto al consumatore.

Ed è il caso della parte più importante del contratto, ossia la citata iscrizione o comunque, come chiarito dalla Corte di Appello di Milano, delle attività "[...] connesse all’acquisto di una quota associativa al N.C.E. Tour operator, con diritto di godere di una settimana all’anno di pernottamento gratuito nelle strutture convenzionate che vengono genericamente ed esemplificativamente indicate, con servizi tipologia basic: non risulta infatti chiarito in quali strutture il diritto avrebbe potuto essere esercitato e quali fossero il contenuto il servizio basic, la durata del contratto e la settimana dell’anno in cui sarebbe stato possibile usufruire del soggiorno.".

II giudice si chiede, quindi, se gli elementi che caratterizzano questo contratto sono ben individuati e sono esposti in modo chiaro e trasparente, in modo tale che il consumatore possa comprendere cosa stia acquistando.

La risposta a questo quesito è negativa, nel senso che nel contratto travel & service box risulta vaga:

  • la descrizione del resort e degli immobili ove il consumatore può soggiornare e la loro ubicazione (si parla genericamente di "uno dei complessi residenziali N.C.E.");
  • la settimana dove il consumatore può esercitare il suo diritto. Sul punto, il contratto è non è chiaro e il periodo di prenotazione è indeterminato;
  • l'indicazione dei servizi offerti dal club, in quanto il contratto accenna ad un generico servizio "basic", ma non si capisce che cosa abbia diritto il consumatore;
  • è la durata del contratto, non chiarendo che l'iscrizione è fino al 2053 con obbligo di pagamento delle spese annuali fino a tale data.

Ci sembra interessante evidenziare un passaggio ove il giudice commenta una parte del testo contrattuale, enfatizzando le informazioni assenti o generiche: "Ancora più generica è la previsione di cui al punto 1-2 del contratto, in cui si prevede che "il club mette a disposizione, tramite Agenzie viaggi partners, tour operator e network affiliati servizi come viaggi aerei, terrestri, marittimi e pacchetti vacanze a condizioni privilegiate”, trattandosi di pattuizione del tutto indeterminata e di impossibile determinazione. La genericità e fumosità delle clausole contrattuali, in mancanza di una previsione negoziale dei criteri che consentano di integrarle, esclude, dunque, la determinatezza dell’oggetto del contratto, dando luogo alla nullità dello stesso.".

La carenza di queste importanti informazioni inerenti il rapporto obbligatorio creato tra consumatore e club, non consentono al contraente debole (il consumatore) di poter esprimere un consenso informato e consapevole.

Questa mancanza è, come si può ben comprendere da una lettura complessiva del provvedimento reso dalla Corte, rende non valido il contratto concluso tra Golden Eagle Travel & Service e i consumatori.

La Corte di Appello di Milano conclude riformando la sentenza di primo grado, dichiarando la nullità del contratto di vendita travel & service box e condannando Golden Eagle Travel & Service alla restituzione ai consumatori della somma ricevuta.       

Nessun commento:

Posta un commento

Modifica il post