martedì 21 marzo 2023

Contratto poco chiaro - non è valida l'iscrizione a New Club Elite

Il contratto non è chiaro? non sono indicati in modo preciso i resort ove il consumatore può esercitare il suo diritto vacanza? non è determinato l'oggetto del contratto?

Ancora una volta la conseguenza è chiara: non è valido il contratto di iscrizione a New Club Elite!

A stabilirlo è, in questa circostanza, la Corte d'Appello di Milano, chiamata a riformare un provvedimento di primo grado che aveva respinto la richiesta di restituzione della somma di denaro spesa avanzata da un consumatore.

La società chiamata a chiarire la posizione è Golden Eagle Travel & Service S.r.l., la quale ha venduto prodotti vacanza definiti timeshare negli ultimi anni.

La Corte d'Appello concentra la propria attenzione su due aspetti del contratto concluso dai consumatori con GETS, ed in particolare:

1.- prestazioni del contratto ben chiare e determinate;

2.- informazioni fornite al contraente debole in modo completo e trasparente.

Sotto il primo profilo, il giudice osserva che il contratto è vago e non specifica quali obblighi assume il venditore (Golden Eagle Travel & Service) nei confronti del consumatore, a parte consegnare un IPAD e, forse, qualche buono benzina.

Altri impegni contrattuali di GETS invece:"......non lo sono, e tra queste, anzitutto, quelle connesse all’acquisto di una quota associativa al N.C.E. Tour operator, con diritto di godere di una settimana all’anno di pernottamento gratuito nelle strutture convenzionate che vengono genericamente ed esemplificativamente indicate, con servizi tipologia basic: non risulta infatti chiarito in quali strutture il diritto avrebbe potuto essere esercitato e quali fossero il contenuto il servizio basic, la durata del contratto e la settimana dell’anno in cui sarebbe stato possibile usufruire del soggiorno."

Trattasi di questione centrale, in quanto il contratto rappresenta il "cuore pulsante" da cui sorge il rapporto tra le parti, con i rispettivi obblighi ed è necessario che sia ben comprensibile, oltre al dovere di pagare la somma pattuita (ben specificato in questi contratti e nei relativi allegati), anche le prestazioni dovute dal professionista.

In generale, abbiamo più volte sostenuto la necessità che il professionista informi il consumatore che a seguito della firma del contratto, quest'ultimo viene iscritto in un club inglese fino al 2053 e fino a tale data è obbligato a pagare annualmente la sua iscrizione.

La Corte d'Appello di Milano, però, affronta anche l'ulteriore e decisivo aspetto delle informazioni offerte dal professionista al consumatore che, come poc'anzi evidenziato, sono decisive nella formazione della volontà negoziale, consentendo a quest'ultimo di comprendere la tipologia di acquisto che sta realizzando.

Il giudice è chiaro nell'evidenziare quanto siano poco chiare le informazioni offerte dal professionista ai consumatori:"- è vaga la descrizione degli immobili e della loro ubicazione, in quanto il riferimento ad “uno dei complessi residenziali del N.C.E.”, solo tre dei quali vengono esemplificativamente indicati, rimanda ad un dato suscettibile di variare nel tempo, in modo incontrollabile dall’acquirente, il cui diritto potrebbe restringersi in modo rilevante (ad esempio i resort nella disponibilità del Club potrebbero ridursi anche ad uno solo, nel corso del tempo);

- la settimana in cui può essere esercitato il diritto rimane indeterminata anche considerando quanto afferma l’appellata, ossia che essa si collocherebbe in un periodo variabile secondo le esigenze ed i desideri del cliente e da concordarsi di anno in anno: la necessità di un accordo implica che l’acquirente potrebbe non raggiungerlo nel periodo da lui scelto, in quanto, essendo alcuni periodi dell’anno maggiormente ambiti per le vacanze, il Club non potrebbe soddisfare tutte le richieste, senza che nulla venga detto in merito ai criteri di priorità delle domande proposte ovvero alla previsione di una rotazione tra gli aspiranti, così rimanendo indeterminata la stessa possibilità di godimento del bene (è evidente che, sotto tale profilo, non può avere la stessa incidenza, ad esempio, la diponibilità di un bene in una località marina in una settimana compresa nei mesi di luglio o agosto o piuttosto in altri periodi dell'anno);

- nemmeno risulta chiaro e comprensibile il dato relativo alla qualità dei servizi cui l’acquirente avrebbe diritto, essendo inadeguata e generica l’indicazione “basic”, a fronte delle specifiche diversità di trattamento di ciascuna struttura, a maggior ragione in assenza di un elenco completo delle strutture fruibili;

- ancora, rispetto alla mancata specificazione della durata del contratto, non appare dirimente la possibilità per gli acquirenti di reperire lo statuto del Club, che prevede la durata fino all’anno 2053, non solo perché manca alcun rinvio, nel contratto, a tale previsione, ma anche perché la multiproprietà è generalmente intesa, salvo diverse specificazioni, non come proprietà assoggettata ad un termine finale, bensì come proprietà piena, seppure circoscritta a determinati periodi dell’anno e dunque ciclica.".

La Corte d'Appello di Milano ha ritenuto, per tutte le ragioni qui esposte, non valido il contratto concluso tra i consumatori e Golden Eagle Travel & Service, condannata a restituire i soldi ricevuti per l'iscrizione a New Club Elite.

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