venerdì 26 febbraio 2016

Immobile in Spagna - competente il giudice spagnolo per lo scioglimento della comproprietà

Le controversie aventi ad oggetto la divisione di una proprietà comune deve essere decisa dal giudice dello stato dell'Unione Europea in cui si trova il bene immobile. 

Il principio è stato stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea con la recente sentenza  del 17 dicembre 2015 (C-605/14), chiamata a risolvere una questione pregiudiziale sollevata dalla Corte suprema finlandese.
 

La controversia è sorta allorché alcuni cittadini finlandesi, comproprietari di immobili indivisi in Spagna, volevano procedere alla dismissione del loro diritto reale parziale.  Accertata l'assenza di uno specifico accordo di vendita, i cittadini finlandesi si erano rivolti al loro giudice per comprendere la competenza in merito alla decisione della vendita dei diritti reali.

E la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, investita della questione, non ha esitato a ribadire che per le controversie aventi ad oggetto un diritto reale relativo ad un bene comune indiviso trova applicazione l’articolo 22 del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale che attribuisce la giurisdizione al giudice dello Stato membro in cui l’immobile è situato per le questioni legate ai diritti reali immobiliari.

E la Corte ha chiarito, inoltre, che tale competenza è esclusiva e, quindi, per le controversie relative al bene immobile devono essere decise dal giudice ove si trova l'immobile (forum rei sitae) e che quindi si presume che abbia migliore conoscenza di tutte le questioni, non solo legali, collegate al bene immobile.

Ne consegue, quindi, che anche la domanda di scioglimento di una comproprietà su beni immobili rientra nella materia dei diritti reali e deve essere decisa dal giudice spagnolo, avente la competenza esclusiva.

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