venerdì 26 febbraio 2016

Immobile in Spagna - competente il giudice spagnolo per lo scioglimento della comproprietà

Le controversie aventi ad oggetto la divisione di una proprietà comune deve essere decisa dal giudice dello stato dell'Unione Europea in cui si trova il bene immobile. 

Il principio è stato stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea con la recente sentenza  del 17 dicembre 2015 (C-605/14), chiamata a risolvere una questione pregiudiziale sollevata dalla Corte suprema finlandese.
 

La controversia è sorta allorché alcuni cittadini finlandesi, comproprietari di immobili indivisi in Spagna, volevano procedere alla dismissione del loro diritto reale parziale.  Accertata l'assenza di uno specifico accordo di vendita, i cittadini finlandesi si erano rivolti al loro giudice per comprendere la competenza in merito alla decisione della vendita dei diritti reali.

E la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, investita della questione, non ha esitato a ribadire che per le controversie aventi ad oggetto un diritto reale relativo ad un bene comune indiviso trova applicazione l’articolo 22 del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale che attribuisce la giurisdizione al giudice dello Stato membro in cui l’immobile è situato per le questioni legate ai diritti reali immobiliari.

E la Corte ha chiarito, inoltre, che tale competenza è esclusiva e, quindi, per le controversie relative al bene immobile devono essere decise dal giudice ove si trova l'immobile (forum rei sitae) e che quindi si presume che abbia migliore conoscenza di tutte le questioni, non solo legali, collegate al bene immobile.

Ne consegue, quindi, che anche la domanda di scioglimento di una comproprietà su beni immobili rientra nella materia dei diritti reali e deve essere decisa dal giudice spagnolo, avente la competenza esclusiva.

sabato 20 febbraio 2016

Multiproprietà & tasse: IMU deve essere pagata dalla società che amministra l'immobile

Chi deve versare l'IMU per gli immobili gestiti in multiproprietà? il quesito è stato affrontato di recente dalla Commissione Tributaria di primo grado di Trento, chiamata ad esprimersi in merito alla contestazione di alcuni avvisi di accertamento emessi verso una società di gestione di questi particolari alberghi.

Il Giudice tributario, dopo aver  operato un breve excursus storico in materia, in particolare laddove ricorda che per il pagamento dell'ICI il D. Lgs. n. 497/1998 prevedeva che tale obbligo dovesse gravare sul gestore dell'immobile, osserva che la novità fiscale dell'IMU non ha apportato alcun mutamento.

O meglio, la CTP di Trento ha osservato che l'introduzione dell'imposta IMU, avvenuta per l'anno 2012, non prevedeva di estendere anche per quest'ultima il principio di cui all'ICI, sicché ogni singolo proprietario avrebbe dovuto versare la propria quota di imposte in base alla proprietà dei millesimi all'interno del complesso turistico.

Solo con l'introduzione del comma 728-bis dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, il legislatore ha stabilito che per i beni immobili in regime di multiproprietà "a decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene.".

La modifica intervenuta consente, come nel precedente regime, all'amministratore di poter prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta ad ogni singolo aderente alla multiproprietà nel limite del proprio diritto reale.

Qui la sentenza della CTP di Trento.

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