lunedì 16 dicembre 2013

New Club Elite - anche il Tribunale di Milano libera i consumatori dal certificato di associazione

Nuova sentenza favorevole ai consumatori possessori dei certificati di associazione proposti da New Club Elite, attraverso alcuni promotori italiani.

Il caso affrontato dal giudice milanese ha ad oggetto la vendita di un certificato di associazione a New Club Elite, realizzato attraverso la società Dreams Club, soggetto che ha sollecitato l'acquisto di questi prodotti vacanza in diverse città d'Italia e la cui attività è stata oggetto di condanna anche a Genova di recente (vedi).

Il Tribunale di Milano ha, con una recente pronuncia che potete leggere di seguito, accertato e dichiarato la nullità della vendita del certificato di associazione "New Club Elite", riconoscendo la indeterminatezza dell'oggetto del contratto.

Il Giudice milanese, riprendendo argomentazioni già affrontate da altri tribunali in vicende analoghe (vedi), ha sostenuto che "Come già accennato, il contratto in questione avrebbe ad oggetto la cessione di un certificato associativo che dovrebbe attribuire agli attori la possibilità di godere di un periodo di villeggiatura annuale presso una delle strutture non meglio identificate, a disposizione della stessa convenuta ____. Si tratta di un contratto che di fatto viene a riproporre, con alcune modifiche, profili già presenti nell'istituto della multiproprietà, e cioè di una fattispecie di godimento di una unità immobiliare, la cui qualificazione giuridica, come è noto, ancora risulta discussa sia in dottrina che in giurisprudenza. Ciò che ai presenti fini rileva, tuttavia è il principio generale per cui in ogni caso un contratto avente ad oggetto la cessione di un periodo di godimento su un bene immobile deve comunque presentare adeguati requisiti di determinatezza o determinabilità," e che quindi "Non vi è, infatti, alcun concreto elemento di individuazione del periodo dell'anno in cui era possibile esercitare il godimento della settimana di vacanze, così come, in realtà, neppure è ben chiaro quale fosse l'oggetto di tale "godimento", stanti i contraddittori (o confusori) riferimenti, ora alla proprietà, ora ad un non meglio determinato diritto di godimento, ora ad un semplice periodo di vacanze presso un club turistico. Particolarmente incidente sul profilo dell'incertezza è poi il sistema di godimento di tipo "flottante", in quanto nè nel contratto, e neppure nelle condizioni e nel regolamento allegati, è possibile comprendere quale fosse il criterio di individuazione della settimana di godimento. Manca, in tutto l'insieme delle previsioni che dovevano regolare il diritto associativo, qualunque regola che permettesse di stabilire le modalità ed i termini con i quali il singolo associato avrebbe dovuto esprimere la sua scelta del periodo di godimento, così come manca alcuna forma di garanzia in ordine al fatto che tale periodo di godimento potesse avvenire in alta stagione. In sintesi, l'esame di tutti documenti prodotti dagli attori rende evidente che la determinazione del luogo e del periodo di godimento che discendeva dalla titolarità del certificato associativo risultava del tutto indeterminata ed aleatoria, conducendo ad una vera e propria indeterminatezza dell'oggetto della prestazione che gli attori potevano lecitamente attendersi.".

Il Giudice milanese, con la medesima sentenza, ha riconosciuto anche il diritto dei consumatori ad ottenere la restituzione dei denari spesi per il finanziamento per l'acquisto del certificato di associazione, esistendo un chiaro ed indiscutibile collegamento tra i due contratti, sicché la nullità del primo (quello di vendita del certificato New Club Elite) comporta la nullità del secondo (quello di finanziamento).

Quale conseguenza? riportiamo la sentenza del Tribunale di Milano "La declaratoria di nullità del contratto di finanziamento, tuttavia, fa sì che il finanziamento medesimo erogato dalla ______ alla ______ venga a costituire vero e proprio indebito oggettivo, legittimando, conseguentemente, la stessa _____ alla ripetizione della somma erogata all'altra convenuta, e conduce, conseguentemente all'accoglimento della domanda riconvenzionale impropria formulata da _____ (e regolarmente notificata all'altra convenuta), volta ad ottenere la restituzione del suddetto importo, comprensivo degli interessi dalla data della erogazione (doc. 10 attori) al saldo effettivo."

Di seguito, potete leggere tutta la sentenza del Tribunale di Milano.

4 commenti:

  1. Anch'io sono entrato in questo circuito, avendo firmato un contratto con la società Travelsok di Roma, in un albergo in Romagna dove ero stato invitato per telefono.
    Al telefono mi era stato promesso un buono viaggio se avessi partecipato all'incontro....senza alcun impegno.
    Ed invece, alla fine, mi sono trovato questo diritto vacanza con New Club Elte di cui non usufruisco.
    Vorrei uscirne. a chi posso rivolgermi?

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  2. La invito a valutare attentamente i Suoi contratti e comprendere se è interessato a continuare il Suo rapporto con New Club Elite. Se non dovesse essere soddisfatto del diritto vacanza, può cominciare scrivendo a New Club al fine di contestare i comportamenti carenti.
    Nel caso in cui voglia far visionare il contratto, scriva all'indirizzo di posta elettronica del blog.

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  3. Purtroppo è un'agenzia che usa sistemi fraudolenti. Cerca di uscirne il prima possibile...purtroppo parlo per esperienza. Se cerchi su internet troverai altre info.

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    1. Vi invitiamo a prestare attenzione a tutte le agenzie. Per info multiproprieta@consumatoreinformato.it

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