All'inizio la vendita di periodi di vacanza presso località turistiche avveniva con la formula della multiproprietà: il consumatore acquistava il diritto reale di godimento per una/due settimane presso un resort.
Come ogni diritto reale di godimento, anche la multiproprietà immobiliare era (ed è) un diritto assoluto, trasmissibile, ereditabile e che si trasferisce mediante rogito notarile.
In seguito, è arrivato il diritto di uso temporaneo, con il quale l'acquirente non diventava proprietario di alcun diritto reale, ma del mero diritto di utilizzare un appartamento o una stanza d'albergo per un turno (la famosa "settimana rossa" o ancora il "turno 43").
Una versione alternativa del diritto d'uso temporaneo è il certificato di associazione: il povero consumatore veniva iscritto al Club (membership) con tanto di certificato consegnato in una bellissima pergamena.
L'iscrizione garantiva al consumatore la possibilità di poter prenotare dei giorni vacanza presso una struttura del resort.
Successivamente sono arrivati i punti vacanza: il consumatore acquistava punti vacanza che poteva utilizzare in varie strutture messe a sua disposizione dal Club per periodi pre determinati.
Le società di intermediazione di questi prodotti vacanza vendevano i "vacation points" anche attraverso una permuta (rottamazione) della multiproprietà.
Tutti questi diversi modi di acquisto di diritti vacanza temporaneo presentano due caratteristiche comuni:
1. non avete mai utilizzato il diritto acquistato (anche perché quando telefone per prenotare la sua settimana, il responsabile del resort vi comunica che in quella settimana non è possibile soggiornare);
2. continuate a pagare esose spese di gestione annuali;
Per non parlare della famosa affermazione "potete scambiare il vostro diritto con altri attraverso il circuito RCI o Interval": chi mai è riuscito a scambiare con continuità il proprio diritto di vacanza temporanea?

La Corte d'Appello di Trieste ha brillantemente ricostruito il fenomeno della vendita di multiproprietà e simili, sostenendo che per tutte queste vendite si possa parlare di truffa contrattuale"Perciò il suo consenso è stato carpito con l’inganno e con artifizi idonei a indebolire vistosamente la sua capacità di critica e di giudizio, oltreché la sua stessa volontà:in ciò consiste, a giudizio di questo collegio, la truffa contrattuale: il contraente giunge a esprimere il consenso dopo essere stato manipolato da un contraente che, oltre a non rappresentare in modo trasparente e completo i dati della operazione (ben sapendo che in tal modo mai avrebbe conquistato l’interesse del cliente) - in assoluta violazione dei principi di correttezza e buona fede che devono ispirare qualsivoglia lecita operazione negoziale (artt 1337 cod civ) – lo conduce ad acquistare un prodotto e ad assumere una obbligazione che egli mai avrebbe accettato di sottoscrivere se fosse stato esattamente informato del contenuto e degli effetti del contratto." (vedi qui).
L'ultima frontiera che arriva dal mondo della multiproprietà ha un nome accattivante: floating time.
La vacanza floating time è, a detta di coloro che lo offrono, una forma di multiproprietà caratterizzata per la sua estrema praticità: il consumatore può prenotare i giorni vacanza, anche meno di una settimana, qualche giorno prima del periodo in cui intende utilizzare il suo diritto di floating time....sempre che riesca a trovare la disponibilità di una struttura disposta ad accoglierlo.
I sostenitori del floating time affermano che l'acquirente di questo diritto sostiene le spese di gestione solo qualora eserciti il suo diritto.
Anche tale aspetto lascia qualche dubbio perché a colui che acquista una vacanza floating time non è permesso di poter sapere, in anticipo, a quali spese potrebbe andare incontro nel caso in cui decida di esercitare il suo diritto di vacanza.
Insomma, la flessibilità è solo apparente ed in realtà anche con la vacanza floating time è elevato il rischio di pagare per un prodotto vacanza di cui non si usufruisce quasi mai.
Vi invitiamo, quindi, a leggere con attenzione i contratti che vi sottopongono e non sottoscrivere alcun accordo se non siete realmente convinti.
Vi ricordiamo che chi vi propone l'acquisto di un prodotto vacanza simile ad una multiproprietà deve rispettare le seguenti norme previste agli artt. 70 e seguenti del Codice del Consumo:
Art. 70. (Pubblicita') 1. Se un contratto di multiproprieta', un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell'ambito di una promozione o di un'iniziativa di vendita, l'operatore indica chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, sono a disposizione del consumatore in qualsiasi momento durante l'evento. 2. E' fatto obbligo all'operatore di specificare in ogni pubblicita' la possibilita' di ottenere le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, e di indicare le modalita' sul come ottenerle. 3. Una multiproprieta' o un prodotto per le vacanze di lungo termine non sono commercializzati o venduti come investimenti.)
Art. 71. (Informazioni precontrattuali) 1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta, l'operatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti, secondo le seguenti modalita': a) nel caso di un contratto di multiproprieta', tramite il formulario informativo di cui all'allegato II- bis e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario; b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-ter e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario; c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-quater e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario; d) nel caso di un contratto di scambio, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-quinquies e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito dall'operatore su carta o altro supporto durevole facilmente accessibile al consumatore. 3. Le informazioni di cui al comma 1, sono redatte nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui e' cittadino, a scelta di quest'ultimo, purche' si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.))
Art. 72. (Requisiti del contratto) 1. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullita', su carta o altro supporto durevole, nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui e' cittadino, a sua scelta, purche' si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea. 2. Nel caso di un contratto di multiproprieta' relativo a un bene immobile specifico, e' fatto obbligo all'operatore di fornire al consumatore anche una traduzione conforme del contratto nella lingua dello Stato dell'Unione europea in cui e' situato l'immobile. 3. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto disciplinato dal presente Capo, all'operatore che svolge la propria attivita' di vendita nel territorio nazionale e' fatto obbligo di fornire al consumatore il relativo contratto anche nella lingua italiana. 4. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e non possono essere modificate salvo qualora vi sia l'accordo esplicito delle parti oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volonta' dell'operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono comunicate al consumatore su carta o altro supporto durevole a lui facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto. 5. Il contratto contiene, oltre alle informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, i seguenti ulteriori elementi: a) l'identita', il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti; b) la data e il luogo di conclusione del contratto. 6. Prima della conclusione del contratto l'operatore informa il consumatore sulle clausole contrattuali concernenti l'esistenza del diritto di recesso, la durata del periodo di recesso di cui all'articolo 73 e il divieto di versare acconti durante il periodo di recesso di cui all'articolo 76, le quali devono essere sottoscritte separatamente dal consumatore. Il contratto include un formulario separato di recesso, come riportato nell'allegato II-sexies, inteso ad agevolare l'esercizio del diritto di recesso in conformita' all'articolo 73. 7. Il consumatore riceve una copia o piu' copie del contratto all'atto della sua conclusione.
ART. 72-bis
(Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprieta') 1. L'operatore non avente la forma giuridica di societa' di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato e' obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto. 2. L'operatore e' in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando l'alloggio oggetto del contratto di multiproprieta' sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori. 3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di multiproprieta' a pena di nullita'. 4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre al consumatore la preventiva esclusione dell'operatore.))
Art. 73. ((Diritto di recesso) 1. Al consumatore e' concesso un periodo di quattordici giorni, naturali e consecutivi, per recedere, senza specificare il motivo, dal contratto di multiproprieta', dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, dal contratto di rivendita e di scambio. 2. Il periodo di recesso si calcola: a) dal giorno della conclusione del contratto definitivo o del contratto preliminare; b) dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto definitivo o il contratto preliminare, se posteriore alla data di cui alla lettera a). 3. Il periodo di recesso scade: a) dopo un anno e quattordici giorni a decorrere dalla data di cui al comma 2 del presente articolo se il formulario di recesso separato previsto all'articolo 72, comma 4, non e' stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole; b) dopo tre mesi e quattordici giorni a partire dalla data di cui al comma 2 del presente articolo se le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da III a VI, non sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole. 4. Se il formulario separato di recesso previsto all'articolo 72, comma 4, e' stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro un anno dalla data di cui al comma 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tale formulario. Analogamente, se le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da III a VI, sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro tre mesi dal giorno di cui al comma 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tali informazioni. 5. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto al consumatore contestualmente al contratto di multiproprieta', ai due contratti si applica un unico periodo di recesso conformemente al comma 1. Il periodo di recesso per i due contratti e' calcolato secondo le disposizioni del comma 2.
Per maggiori informazioni sulla multiproprietà ed affini potete trovare altri spunti in questi articoli.
(Sentenza vs. rottamazione)
(Sollecitazione all'acquisto di una multiproprietà)
(1° sentenza di rottamazione della mulitproprietà)
(Disfarsi definitivamente della multiproprietà si può)
Buongiorno, qualche giorno fa si è presentato un signore a nome della società Service Tur. Era a conoscenza del fatto che ho acquistato un certificato di associazione e mi ha assicurato che se voglio loro riescono a venderlo.
RispondiEliminaIo non sono mai riuscito a venderlo e nemmeno a regalarlo. Non so se fidarmi di queste persone. Voi dell'Assocaizione sapete qualcosa di questa possibilità? tutto ok? avete ricevuto segnalazioni?
Servicetur non si occupa di acquisto e/o rivendita di multiproprietà bensì di cancellazione dei diritti acquistati.
EliminaMah...sarà..a me quelli di Service hanno proposto di rivendere gratuitamente la multiproprietà: mi hanno chiesto 5.500 euro...non molto gratuito!
EliminaIo sono stata contattata dalla Palma Immo 2000 s.l. via posta elettronica. Mi hanno fatto una proposta di scambio della multiproprietà.
RispondiEliminaSapete qualcosa di questa società? E' una cosa seria?
Mah....sono stato contattato da diverse di queste società che promettono di liberarci dalla multiproprietà. Sono tutti dei furfanti....diffidate gente, diffidate
RispondiEliminanoi abbiamo ricevuto un operatore service tur e sinceramente ora siamo liberi! è vero dei 5000 euro, confermiamo anche noi, ma un bel peso se n'è andato.
RispondiEliminaNoi siamo stati contattati dalla società service tur. Ci hanno detto che se non accettiamo la loro proposta, arriva il decreto ingiuntivo del resort per le spese condominiali. É vera questa cosa?
RispondiEliminaIn merito a questo argomento, l'Associazione sta per pubblicare un post dove vengono chiariti tutti gli aspetti relativi al famigerato "decreto ingiuntivo europeo". Abbiamo ricevuto segnalazioni di persone che sono state contattate ed invitate, per evitare il decreto ingiuntivo europeo, a pagare le spese condominiali annuali.
EliminaNei prossimi giorni tratteremo questo argomento.