giovedì 29 novembre 2012

Vacanza floating time: è solo un modo alternativo per riproporre la multiproprietà!


All'inizio la vendita di periodi di vacanza presso località turistiche avveniva con la formula della multiproprietà: il consumatore acquistava il diritto reale di godimento per una/due settimane presso un resort.

Come ogni diritto reale di godimento, anche la multiproprietà immobiliare era (ed è) un diritto assoluto, trasmissibile, ereditabile e che si trasferisce mediante rogito notarile.

In seguito, è arrivato il diritto di uso temporaneo, con il quale l'acquirente non diventava proprietario di alcun diritto reale, ma del mero diritto di utilizzare un appartamento o una stanza d'albergo per un turno (la famosa "settimana rossa" o ancora il "turno 43").

Una versione alternativa del diritto d'uso temporaneo è il certificato di associazione: il povero consumatore veniva iscritto al Club (membership) con tanto di certificato consegnato in una bellissima pergamena. 

L'iscrizione garantiva al consumatore la possibilità di poter prenotare dei giorni vacanza presso una struttura del resort. 

Successivamente sono arrivati i punti vacanza: il consumatore acquistava punti vacanza che poteva utilizzare in varie strutture messe a sua disposizione dal Club per periodi pre determinati.

Le società di intermediazione di questi prodotti vacanza vendevano i "vacation points" anche attraverso una permuta (rottamazione) della multiproprietà.

Tutti questi diversi modi di acquisto di diritti vacanza temporaneo presentano due caratteristiche comuni:

1. non avete mai utilizzato il diritto acquistato (anche perché quando telefone per prenotare la sua settimana, il responsabile del resort vi comunica che in quella settimana non è possibile soggiornare);

2. continuate a pagare esose spese di gestione annuali;

Per non parlare della famosa affermazione "potete scambiare il vostro diritto con altri attraverso il circuito RCI o Interval": chi mai è riuscito a scambiare con continuità il proprio diritto di vacanza temporanea?

Questo tipo di prodotti vacanza si sono dimostrati per quello che sono: tentativi di spillare soldi ai consumatori con operazioni commerciali tutt'altro che limpide. 

La Corte d'Appello di Trieste ha brillantemente ricostruito il fenomeno della vendita di multiproprietà e simili, sostenendo che per tutte queste vendite si possa parlare di truffa contrattuale"Perciò il suo consenso è stato carpito con l’inganno e con artifizi idonei a indebolire vistosamente la sua capacità di critica e di giudizio, oltreché la sua stessa volontà:in ciò consiste, a giudizio di questo collegio, la truffa contrattuale: il contraente giunge a esprimere il consenso dopo essere stato manipolato da un contraente che, oltre a non rappresentare in modo trasparente e completo i dati della operazione (ben sapendo che in tal modo mai avrebbe conquistato l’interesse del cliente) - in assoluta violazione dei principi di correttezza e buona fede che devono ispirare qualsivoglia lecita operazione negoziale (artt 1337 cod civ) – lo conduce ad acquistare un prodotto e ad assumere una obbligazione che egli mai avrebbe accettato di sottoscrivere se fosse stato esattamente informato del contenuto e degli effetti del contratto." (vedi qui).

L'ultima frontiera che arriva dal mondo della multiproprietà ha un nome accattivante: floating time.

La vacanza floating time è, a detta di coloro che lo offrono, una forma di multiproprietà caratterizzata per la sua estrema praticità: il consumatore può prenotare i giorni vacanza, anche meno di una settimana, qualche giorno prima del periodo in cui intende utilizzare il suo diritto di floating time....sempre che riesca a trovare la disponibilità di una struttura disposta ad accoglierlo.

I sostenitori del floating time affermano che l'acquirente di questo diritto sostiene le spese di gestione solo qualora eserciti il suo diritto.

Anche tale aspetto lascia qualche dubbio perché a colui che acquista una vacanza floating time non è permesso di poter sapere, in anticipo, a quali spese potrebbe andare incontro nel caso in cui decida di esercitare il suo diritto di vacanza.    

Insomma, la flessibilità è solo apparente ed in realtà anche con la vacanza floating time è elevato il rischio di pagare per un prodotto vacanza di cui non si usufruisce quasi mai.

Vi invitiamo, quindi, a leggere con attenzione i contratti che vi sottopongono e non sottoscrivere alcun accordo se non siete realmente convinti.

Vi ricordiamo che chi vi propone l'acquisto di un prodotto vacanza simile ad una multiproprietà deve rispettare le seguenti norme previste agli artt. 70 e seguenti del Codice del Consumo:


 Art. 70.
                            (Pubblicita')

  1.  Se  un contratto di multiproprieta', un contratto relativo a un
prodotto  per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita
o  di  scambio viene offerto al consumatore in persona nell'ambito di
una  promozione  o  di  un'iniziativa  di vendita, l'operatore indica
chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento.
Le  informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, sono a disposizione
del consumatore in qualsiasi momento durante l'evento.  2.   E'   fatto   obbligo  all'operatore  di  specificare  in  ogni
pubblicita'  la  possibilita'  di  ottenere  le  informazioni  di cui
all'articolo  71,  comma  1,  e  di  indicare  le  modalita' sul come
ottenerle.
  3.  Una  multiproprieta'  o  un  prodotto  per  le vacanze di lungo
termine non sono commercializzati o venduti come investimenti.)
 
 Art. 71.
                   (Informazioni precontrattuali)

  1. In tempo utile prima che il  consumatore  sia  vincolato  da  un
contratto o da un'offerta, l'operatore fornisce  al  consumatore,  in
maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e  sufficienti,
secondo le seguenti modalita':
    a) nel caso  di  un  contratto  di  multiproprieta',  tramite  il
formulario informativo di cui all'allegato II- bis e le  informazioni
elencate nella parte 3 di detto formulario;
    b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze
di  lungo  termine,  tramite  il  formulario   informativo   di   cui
all'allegato II-ter e le informazioni elencate nella parte 3 di detto
formulario;
    c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite  il  formulario
informativo di cui all'allegato II-quater e le informazioni  elencate
nella parte 3 di detto formulario;
    d) nel caso di un contratto di  scambio,  tramite  il  formulario
informativo  di  cui  all'allegato  II-quinquies  e  le  informazioni
elencate nella parte 3 di detto formulario.  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito
dall'operatore  su  carta  o  altro  supporto   durevole   facilmente
accessibile al consumatore.
  3. Le informazioni di cui al comma 1,  sono  redatte  nella  lingua
italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui
il consumatore risiede oppure  di  cui  e'  cittadino,  a  scelta  di
quest'ultimo, purche' si tratti di una lingua ufficiale della  Unione
europea.)) 

  Art. 72.
                      (Requisiti del contratto)

  1. Il contratto  deve  essere  redatto  per  iscritto,  a  pena  di
nullita', su carta o altro supporto durevole, nella lingua italiana e
in una delle  lingue  dello  Stato  dell'Unione  europea  in  cui  il
consumatore risiede oppure di cui e' cittadino, a sua scelta, purche'
si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.
  2. Nel caso di un contratto di multiproprieta' relativo a  un  bene
immobile specifico, e' fatto  obbligo  all'operatore  di  fornire  al
consumatore anche una traduzione conforme del contratto nella  lingua
dello Stato dell'Unione europea in cui e' situato l'immobile.
  3. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto  disciplinato  dal
presente Capo, all'operatore  che  svolge  la  propria  attivita'  di
vendita nel territorio nazionale  e'  fatto  obbligo  di  fornire  al
consumatore il relativo contratto anche nella lingua italiana.
  4. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma  1,  costituiscono
parte integrante e sostanziale del contratto  e  non  possono  essere
modificate salvo qualora  vi  sia  l'accordo  esplicito  delle  parti
oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze  eccezionali
e imprevedibili, indipendenti dalla volonta' dell'operatore,  le  cui
conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta
diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono
comunicate al consumatore su carta o altro supporto  durevole  a  lui
facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto.
  5.  Il  contratto  contiene,  oltre  alle   informazioni   di   cui
all'articolo 71, comma 1, i seguenti ulteriori elementi:
    a) l'identita', il luogo di residenza  e  la  firma  di  ciascuna
delle parti;
    b) la data e il luogo di conclusione del contratto.
  6. Prima della conclusione del  contratto  l'operatore  informa  il
consumatore sulle clausole contrattuali concernenti  l'esistenza  del
diritto  di  recesso,  la  durata  del  periodo  di  recesso  di  cui
all'articolo 73 e il divieto di versare acconti durante il periodo di
recesso di cui all'articolo 76, le quali devono  essere  sottoscritte
separatamente dal consumatore. Il  contratto  include  un  formulario
separato di recesso, come riportato nell'allegato  II-sexies,  inteso
ad agevolare  l'esercizio  del  diritto  di  recesso  in  conformita'
all'articolo 73.
  7. Il consumatore riceve una  copia  o  piu'  copie  del  contratto
all'atto della sua conclusione.
 
 
ART. 72-bis
     
(Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprieta')

  1.  L'operatore  non  avente  la  forma  giuridica  di  societa' di
capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000
euro  e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello
Stato   e'  obbligato  a  prestare  idonea  fideiussione  bancaria  o
assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
  2.  L'operatore  e'  in ogni caso obbligato a prestare fideiussione
bancaria  o assicurativa allorquando l'alloggio oggetto del contratto
di   multiproprieta'   sia   in  corso  di  costruzione,  a  garanzia
dell'ultimazione dei lavori.
  3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di
multiproprieta' a pena di nullita'.
  4.  Le  garanzie  di  cui  ai  commi  1  e 2 non possono imporre al
consumatore la preventiva esclusione dell'operatore.)) 



 Art. 73.
                        ((Diritto di recesso)

  1. Al consumatore e' concesso un  periodo  di  quattordici  giorni,
naturali e consecutivi, per recedere, senza  specificare  il  motivo,
dal contratto di multiproprieta', dal contratto relativo  a  prodotti
per le vacanze di lungo termine, dal  contratto  di  rivendita  e  di
scambio.
  2. Il periodo di recesso si calcola:
    a) dal giorno della conclusione del contratto  definitivo  o  del
contratto preliminare;
    b)  dal  giorno  in  cui  il  consumatore  riceve  il   contratto
definitivo o il contratto preliminare, se posteriore alla data di cui
alla lettera a).
  3. Il periodo di recesso scade:
    a) dopo un anno e quattordici giorni a decorrere  dalla  data  di
cui al comma 2 del presente articolo  se  il  formulario  di  recesso
separato previsto all'articolo 72, comma 4, non  e'  stato  compilato
dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su  carta  o
altro supporto durevole;
    b) dopo tre mesi e quattordici giorni a partire dalla data di cui
al  comma  2  del  presente  articolo  se  le  informazioni  di   cui
all'articolo  71,  comma  1,  incluso   il   formulario   informativo
applicabile di cui agli allegati da III a VI, non sono state  fornite
al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole.
  4. Se il formulario separato di recesso previsto  all'articolo  72,
comma  4,  e'  stato  compilato  dall'operatore   e   consegnato   al
consumatore per iscritto, su carta o altro supporto  durevole,  entro
un anno dalla data di cui  al  comma  2  del  presente  articolo,  il
periodo  di  recesso  inizia  a  decorrere  dal  giorno  in  cui   il
consumatore riceve tale formulario. Analogamente, se le  informazioni
di cui all'articolo 71, comma 1, incluso  il  formulario  informativo
applicabile di cui agli allegati da III a VI, sono state  fornite  al
consumatore per iscritto, su carta o altro supporto  durevole,  entro
tre mesi dal giorno di cui al  comma  2  del  presente  articolo,  il
periodo  di  recesso  inizia  a  decorrere  dal  giorno  in  cui   il
consumatore riceve tali informazioni.
  5. Nel  caso  in  cui  il  contratto  di  scambio  sia  offerto  al
consumatore contestualmente al contratto di multiproprieta',  ai  due
contratti si applica un unico periodo  di  recesso  conformemente  al
comma 1. Il periodo di recesso  per  i  due  contratti  e'  calcolato
secondo le disposizioni del comma 2.



Per maggiori informazioni sulla multiproprietà ed affini potete trovare altri spunti in questi articoli. 
(Sentenza vs. rottamazione)
(Sollecitazione all'acquisto di una multiproprietà)
(1° sentenza di rottamazione della mulitproprietà
(Disfarsi definitivamente della multiproprietà si può) 

  

Modifica il post