domenica 13 maggio 2012

L'Antitrust torna ad affrontare le pratiche commerciali riguardanti la multiproprietà

Questa domenica concentriamo la nostra attenzione sul recente provvedimento pronunciato da AGCM nei confronti di Executive Travel Company e relativo ad alcune pratiche commerciali avviate da quest'ultima attraverso siti internet.

1. Premessa - sanzione amministrativa verso Holiday Business Consulting SpA
Con provvedimento n. 18545 del 25 giugno 2008, l'Autorità Garante Concorrenza e Mercato aveva sanzionatola società Holiday Business Consulting SpA  per violazione degli artt. 20, 21, 22 del Codice del Consumo, avendo quest'ultima posto in essere una pratica commerciale scorretta con danno nei confronti dei consumatori.
L'Autorità, in particolare, aveva contestato alla società di aver diffuso dei messaggi ingannevoli volti a promuovere l'adesione di un club - "Genesis Vacation Club Gold" con l'acquisizione di punti vacanza. L'adesione a questo club avveniva attraverso la cessione di settimane vacanza e la conversione nei punti da utilizzare per potere usufruire dei servizi turistici.
Il potenziale acquirente, però, non veniva reso edotto dalla società di varie informazioni utili per potere evincere le condizioni economiche di fruizione del servizio reclamizzato e la convenienza economica dell'offerta.

2. febbraio 2011 - nuova segnalazione    
Nel febbraio 2011, uno studio legale, per conto di diversi consumatori, ha segnalato che la pratica commerciale oggetto del provvedimento n. 18545 è stata reiterata da altra società, Executive Travel Company.
Il segnalante ha in particolare contestato che la pratica commerciale scorretta di HBC è proseguita con altri soggetti commerciali "HBC S.r.l. aveva mutato la propria denominazione in Mediatime Group S.r.l. (attiva tra il 9 maggio 2007 e il 14 giugno 2010, in quanto cancellata il 20 maggio 2011) e poneva in essere una campagna pubblicitaria sul sito www.clubvacanzenavigator.com, destinata a possessori di multiproprietà o di vacanze a punti, avente ad oggetto l'adesione al "Club Vacanze Navigator" con modalità sostanzialmente analoghe a quelle censurate dall'Autorità con il citato provvedimento n. 18545 del 2008. Parimenti, posta in liquidazione Mediatime Group S.r.l. il 13 maggio 2010 anche la società ETC S.r.l., costituita il 29 luglio 2009, diffondeva su internet messaggi pubblicitari diretti a commercializzare l'adesione ad altro club, "Expo Vacation Club", che attribuiva il diritto a usufruire di servizi turistici senza corredare detti messaggi delle informazioni rilevanti necessarie al fine della valutazione del costo dei predetti servizi e, dunque, della convenienza economica dell'offerta [...]" (Provvedimento 23350).

Il legale segnalante ha proposto una serie di elementi di analogia tra la condotta sanzionata da AGCM con il provvedimento n. 18545 e la pratica commerciale avviata da ETC, deducendo la continuità dell'attività pubblicitaria.
  
Sulla base di questa segnalazione, l'Antitrust ha deciso di avviare una procedimento nei confronti di Executive Travel Company (vedi).

3. le difese di ETC
La società, invitata da AGCM a prendere posizione, ha contestato qualsiasi collegamento tra l'attività dell'allora HBC e la propria, affermando di essere soggetto giuridico assolutamente autonomo e diverso da Holiday Business Consulting "ETC S.r.l. [...] escludeva la sussistenza di una ipotesi di inottemperanza rimarcando di essere un soggetto giuridico ben distinto da HBC S.r.l. e negando di essere una società e negando di essere una società "riorganizzata" al fine di eludere la delibera dell'Autorità. A tal fine il professionista invocava il carattere personale della responsabilità che osta al configurarsi di una responsabilità di una persona (fisica o giuridica) che non sia autrice di una infrazione, rilevando come l’Autorità avrebbe conferito eccessivo valore alla circostanza che il signor xxx rivestiva, dapprima, la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione di HBC S.r.l. e di amministratore unico di ETC S.r.l., poi, trattandosi di manager di grande esperienza e conteso tra le società del settore.

ETC S.r.l. aggiungeva che i messaggi pubblicitari apparsi sul sito www.clubvacanzenavigator.com non sarebbero in alcun modo riferibili alla società e che le segnalazioni avversarie apparivano generiche e non circostanziate facendo riferimento ad una imprecisata pluralità di imprese operanti nel settore turistico.

Il professionista, poi, evidenziava la peculiarità dei prodotti commercializzati e dei canali di diffusione dei messaggi pubblicitari utilizzati; invero, a suo avviso, mentre il prodotto “Genesis”, commercializzato da HBC S.r.l. sul sito, 
prevedeva la rottamazione della multiproprietà attraverso la conversione di quest’ultima in punti e l’acquisto di una 
quota vacanza, il differente prodotto “Expo”, pubblicizzato sui diversi siti www.expovacationclub.com e , non si 
caratterizzava per un sistema a punti, ma veniva venduto con modalità “porta a porta” in tre differenti versioni (in 
base alla durata triennale, quinquennale o decennale). 

Quanto ai costi, ETC S.r.l. riferiva l’assoluta chiarezza e 
trasparenza dei documenti contrattuali comunicando di applicare un prezzo di listino e una quota da versare all’ atto 

della prenotazione, di importo variabile, compreso tra 99 e 249 euro (in relazione a diversi fattori, quali il periodo, 
l’ubicazione, il pregio del resort, le disponibilità residue al momento della prenotazione, l’andamento economico globale 
del settore, ecc.).
(Provvedimento 23350)
.

Per tali ragioni, ETC ha sostenuto la infondatezza delle contestazioni sollevate e l'assoluta legittimità della propria condotta. Ha in seguito riaffermato, con altra memoria, l'assoluta autonomia giuridica tra la stessa società e HBC.



4. L'Antitrust sanziona come pratica commerciale scorretta l'attività di ETC

L'Antitrust ha deciso, però, di non accogliere le difese proposte da Executive Travel Consulting per le seguenti ragioni.


(a) continuità di imprese

L'Antitrust ha individuato una serie di elementi dai quali risulta provato che esiste una continuità societaria tra HBC - Mediatime Group - ETC "
in particolare, ciò risulta comprovato da una molteplicità dei fattori: la sostanziale continuazione della medesima attività imprenditoriale, l’impiego dei medesimi dipendenti, “trasmigrati” da una società all’altra, dei medesimi venditori, dei medesimi fornitori (ivi compresa la web agency: all. nn. 45-51 al doc. n. 37 bis), il ricorso ai medesimi partner commerciali, alla nomina di un medesimo liquidatore e di un medesimo legale. Inoltre, particolarmente significativa è la stessa presenza del signor Marengo prima nella veste di presidente del Consiglio di Amministrazione di HBC S.r.l., poi, in quella di amministratore unico di Mediatime Group S.r.l. ed, infine, di ETC S.r.l..

A completare il quadro, dalle visure Cerved (all. nn. 1-3 al doc. 12) risulta la coincidenza della sede sociale per HBC S.r.l. e Mediatime Group S.r.l. in Piazzale Cadorna (MI).
La ricorrenza di una pluralità di siffatti fattori di identità così significativi porta a ritenere sussistente la continuità delle tre imprese."
(Provvedimento 23350).


(b) identità della pratica commerciale
Accertata la continuità tra le società, l'Autorità amministrativa di controllo ha altresì ritenuto esistere una identità tra la condotta commerciale posta in essere dall'allora HBC, e oggetto di sanzioni amministrativa, e la proposta contrattuale di Executive Travel Consulting, evidenziando che entrambe le comunicazioni commerciali facevano leva sulla rottamazione della multiproprietà.
Così AGCM solleva la contestazione a Executive Travel Consulting "A sostegno dell’identità della pratica commerciale convergono numerosi fattori. In primo luogo, l’offerta di adesione ad un club dietro pagamento di una somma di denaro, la sostanziale identità dei servizi turistici offerti con i medesimi partner commerciali (ad es.: cruisetime, vacanzetime), la presentazione di servizi turistici su siti internet, connotata da modalità analoghe sia per la carenza delle informazioni sulle condizioni economiche applicate, sia per la descrizione delle offerte attraverso link a pagine web anche graficamente molto simili. A ciò si aggiunge il ricorso a medesime tecniche di vendita e di marketing. A livello pubblicitario una evidente similitudine si è registrata con riferimento al ricorso al medesimo slogan “il cliente è sempre al primo posto” per promuovere il prodotto “Navigator” (doc. 17), già utilizzato per il prodotto “Genesis” (provvedimento sanzionatorio n. 18545).
Non possono essere, quindi, condivise le argomentazioni di ETC S.r.l. in merito alla diversità dei prodotti commercializzati che solo formalmente sono contraddistinti da una diversa denominazione.
In secondo luogo, le affermazioni di ETC S.r.l. di non svolgere attività di rottamazione della multiproprietà risultano 
smentite per tabulas dai documenti acquisti nel corso dell’istruttoria. Infatti, oltre ad essere stati prodotti diversi 
articoli di stampa che pongono enfasi sulla rottamazione della multiproprietà (doc. 30 e all. nn. 42 - 43 al doc. 54), 

numerosi segnalanti lamentano di esser stati indotti a cedere la multiproprietà pur senza aver ricevuto complete 
informazioni in ordine all’operazione contrattuale. Si segnalano, inoltre, le pagine sulla campagna di rottamazione della 
multiproprietà recanti il logo ETC, all’indirizzo www.rottamazionemultiproprieta.com (all. n. 43 al doc. n. 37 bis), anche 

la presenza del cristallino claim “Grazie a Expo Vacation Club puoi cedere definitivamente la tua multiproprietà” 

riportato su un volantino pubblicitario (all. n. 54 al doc. 54) ovvero del claim “Hai una multiproprietà? Passa a Expo 
Vacation Club e recuperi tutto l’investimento e i costi sostenuti” su altro volantino (all. n. 36 al doc. n. 37 bis).
Inoltre, all’indirizzo , compare l’apposito web form recante il quesito ben evidenziato in neretto: “Hai una 
multiproprietà? Inserisci qui i riferimenti”, seguito dai riquadri relativi a nome del residence, ubicazione, circuito di 
affiliazione, anno di acquisto e numero di settimane (doc. 16 e 30). Una schermata similare appare anche all’indirizzo 
www.clubvacanzenavigator.com/iniziative_speciali.php con l’espresso invito “Liberati dalla tua multiproprietà” (all. n. 7 
al doc. 12).

Giova, poi, aggiungere che lo stesso operatore telefonico contattato al numero 02.89092179, riportato sul sito 
www.expovacationclub.com accanto all’indirizzo di ETC S.r.l., confermava che l’attività realizzata con riferimento al club 
“Expo” era quella di rivendita di multiproprietà in cambio di servizi turistici (doc. 15).

Altro elemento degno di considerazione, sul piano operativo, è il fatto che in tutte e tre le attività delle società è 
stato riprodotto il medesimo modello articolato su tre figure: quella del marketer italiano che cura la distribuzione e 
commercializzazione del prodotto; quella del developer straniero, ossia la società che provvede alla progettazione e 
realizzazione del prodotto e che ne è proprietaria (Pechey Leisure Group per “Navigator” e Hayward Ventures Ldt. per 
“Expo”), del trustee che amministra il club (Hutchinson & Co. Trust Company Ltd. sia per “Genesis” che per “Navigator” 
e per “Expo”).

La documentazione in atti ha, pertanto, confermato, sul piano sostanziale, l’identità e continuità economica tra i 
soggetti HBC S.r.l., Mediatime Group S.r.l. ed ETC S.r.l., ossia che la persona giuridica che ha posto in essere la pratica 
commerciale censurata nel provvedimento n. 18545 del 2008 (ovvero, HBC S.r.l.) non è più attiva sul mercato e che, 
di fatto, l’attività di promozione dell’associazione a club turistici è stata proseguita con modalità sostanzialmente 
analoghe a quelle censurate dall’Autorità, dapprima, da Mediatime Group S.r.l. la quale pubblicizzava sul sito 
www.clubvacanzenavigator.com l’adesione al “Club Vacanze Navigator”, successivamente, da ETC S.r.l. la quale 
pubblicizzava sui siti e www.programmaexpo.com, l’adesione al club “Expo Vacation Club”.

In conclusione, si è registrata la sostanziale reiterazione della diffusione su internet di messaggi volti a 
reclamizzare dei prodotti associativi che attribuivano diritti a servizi turistici, pur presentati con denominazioni differenti
– al prodotto “Genesis” è stato sostituito il prodotto “Navigator” e poi quello “Expo” –, sempre con una 
ambigua descrizione dell’offerta perché carente delle informazioni sui costi e sulle condizioni economiche di fruizione 
dei servizi reclamizzati e, quindi, sulla effettiva convenienza economica.

Giova precisare che il sistema a punti che connotava il prodotto “Genesis” non appare un aspetto qualificante tale da 
incidere sulla prestazione che aveva ad oggetto servizi turistici.

Sotto il profilo oggettivo, pertanto, la pratica commerciale realizzata da ETC S.r.l e le modalità organizzative impiegate 
coincidono con quelle poste in essere da HBC S.r.l. e da Mediatime Group S.r.l..
(Provvedimento 23350).


(c) Provvedimento n. 18545 del 2008 - imputabilità a ETC - sanzione amministrativa

L'Antitrust ritiene, in conclusione, di dover sanzionare ETC per la condotta commerciale avviata via internet e volta a rottamare la multiproprietà.

La sanzione amministrativa viene irrogata ad ETC, in quanto l'Antitrust ritiene che la società avrebbe posto in essere una condotta commerciale speculare a quella già oggetto di sanzione amministrativa nei confronti di una società estinta, realizzando una 
“continuazione” delle 

violazioni del diritto della concorrenza. 

L'Autorità ha ritenuto che "Alla luce delle risultanze istruttorie e delle superiori considerazioni si ritiene che la condotta illecita in esame risulti unitariamente imputabile alla società ETC S.r.l.. Pertanto, il comportamento posto in essere dalla società Executive Travel Company S.r.l. costituisce inottemperanza alla delibera del 25 giugno 2008, n. 18545.(Provvedimento 23350)

Occorre ricordare che ETC può impugnare il provvedimento amministrativo richiamato davanti al TAR e contestarne la fondatezza.

5. Considerazioni conclusive
Premesso che la società sanzionata potrà vedere cancellata la sanzione amministrativa comminata dall'AGCM e quindi riconosciuta la legittimità della propria pratica commerciale, Consumatore Informato ritiene comunque positivo il nuovo intervento dell'Autorità garante volto a sanzionare pratiche commerciali collegate alla vendita di questi diritti.
Con questo intervento, l'Antitrust conferma il proprio ruolo di vigilanza anche per le offerte commerciali che vengono proposte via internet e con le quali molte società propongono i propri servizi in modo non del tutto trasparente.
Molto spesso, specialmente in materia di multiproprietà o punti vacanza, vi sono società che utilizzano in modo strumentale termini quale "rottamazione" o "rivendita" senza chiarire compiutamente i termini del rapporto contrattuale che viene instaurato con il potenziale cliente.
Il provvedimento che vi proponiamo di seguito affronta in modo corretto, a nostro parere, l'obbligo per il professionista di fornire in modo completo e trasparente al potenziale cliente le condizioni che caratterizzano la propria offerta.




ProvvedimentoAGCM ETC

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