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venerdì 21 novembre 2025
"My Energy world": nullo il contratto e fine dell'iscrizione a Club Getaway

giovedì 30 ottobre 2025
Club Getaway: un nuovo certificato cancellato dal giudice
Il Tribunale di Firenze ha condannato la società Energy S.r.l. di Roma in favore di un consumatore toscano, il quale ha ottenuto la restituzione dei soldi versati per l'iscrizione al club inglese.
E' noto, infatti, che questa società ha venduto contratti denominati "My energy world", offrendoli come sistema vacanze alternativo e assolutamente vantaggioso, celando informazioni importanti e chiedendo il pagamento di somme prima del diritto di recesso, come già da noi segnalato con un altro intervento (clicca qui per un approfondimento).
Questa vicenda, però, ci consente anche di fornirvi alcuni suggerimenti al fine di evitare di firmare un contratto di cui potreste, in seguito, pentirvi.
a.- La vendita del certificato Getaway
La vicenda analizzata dal giudice ha inizio con una visita a domicilio di due incaricati della società, presentata come un’opportunità per conoscere alcuni servizi turistici, senza impegno, con in omaggio una vacanza “di prova” gratuita.
Al contrario, per poter accedere al secondo incontro, il consumatore era stato indotto a firmare un contratto di “certificato di associazione” e a versare immediatamente somme di denaro, in particolare 200 euro in contanti ed un assegno.
Quando, pochi giorni dopo, era stato organizzato il secondo incontro, il consumatore aveva ottenuto solo un dépliant generico, senza informazioni precise su cosa realmente stesse acquistando. Nel contratto non erano indicati: ubicazione e caratteristiche degli alloggi, periodo esatto di utilizzo, servizi inclusi, eventuali costi aggiuntivi. Solo formule vaghe come “offerte speciali” o “strutture affiliate” sparse in località non specificate.
A distanza di mesi, lo sfortunato amico toscano ha ricevuto il certificato di iscrizione a Club Getaway, comprendendo le conseguenze della firma del contratto, ossia l'adesione "basic" ad un club inglese fino al 2053, con obbligo di pagamento delle spese annuali.
domenica 19 ottobre 2025
RTA - come devono essere suddivise le spese di gestione?
La recente sentenza n. 173/2025 della Corte d’Appello di Brescia offre l’occasione per chiarire il funzionamento giuridico e pratico delle residenze a destinazione turistico alberghiera (RTA), una formula sempre più diffusa nel mercato immobiliare, soprattutto nelle località turistiche.
- Cosa sono le RTA?
Le residenze turistico alberghiere sono strutture ricettive che uniscono l’aspetto residenziale con quello alberghiero.
Formalmente, sono complessi immobiliari in cui le singole unità (appartamenti, suite, villette) vengono vendute a privati, i quali però non acquisiscono la piena e libera disponibilità gestionale del proprio immobile. La peculiarità delle RTA, infatti, è che la gestione dell’intera struttura – e quindi anche delle singole unità – viene affidata in via esclusiva a una società di gestione alberghiera, che ne cura l’operatività turistica: prenotazioni, accoglienza, servizi comuni, manutenzioni, promozione commerciale, ecc.
Chi acquista un immobile in una RTA accetta sin da subito un vincolo di destinazione: la propria unità dovrà essere inserita stabilmente nel circuito turistico-alberghiero gestito dalla società incaricata. Tale vincolo è spesso previsto negli atti di compravendita e nei regolamenti contrattuali che disciplinano il funzionamento del complesso.
- Il nodo delle spese di gestione
Proprio la particolarità di questa forma di gestione ha dato origine alla controversia decisa dalla Corte d’Appello di Brescia. Nella vicenda, un’usufruttuaria non aveva corrisposto le somme richieste dalla società di gestione per le spese di esercizio. Mentre il Tribunale di primo grado aveva assimilato la ripartizione delle spese a quella di un normale condominio (giungendo a revocare un decreto ingiuntivo), la Corte d’Appello ha invece chiarito che in simili strutture non si applicano le ordinarie norme condominiali.
Infatti, secondo la Corte, i rapporti economici fra i proprietari e la società di gestione sono regolati da un contratto atipico, stipulato al momento dell’acquisto, che definisce le modalità di gestione e ripartizione delle spese. In tale schema, le spese non derivano da delibere condominiali, ma da deliberazioni societarie vincolanti, che disciplinano il funzionamento dell’intero complesso ricettivo.
- Quali conseguenze per i proprietari?
Il principio affermato dalla Corte è di particolare rilevanza per tutti coloro che sono proprietari di un immobile in RTA, in quanto non deve valutare la proprietà secondo i canoni del condominio.
La gestione centralizzata impone ai proprietari l’obbligo di rispettare le decisioni adottate dagli organi societari in tema di bilanci e ripartizione dei costi, con effetti vincolanti simili a quelli di un contratto di mandato.
In caso di mancato pagamento, la società può avviare azioni esecutive senza dover passare attraverso le più complesse procedure condominiali, risultando più agevole il recupero delle spese da parte dell'ente di gestione.
Va evidenziato, inoltre, che eventuali contestazioni sulle delibere devono essere sollevate nei termini previsti dal diritto societario; in mancanza, esse diventano definitive e obbligatorie per tutti i soci-proprietari.
Corte di Appello di Brescia - Sez. II^ sentenza n. 173/2025 (visibile con browser Opera - VPN attivo).
lunedì 15 settembre 2025
Vittoria per i consumatori: a Sondrio dichiarato nullo il contratto di Iscrizione al Club Getaway
Per raccontare la vostra vicenda e una prima valutazione, potete scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it.
Il caso: un contratto dai contorni non troppo chiari
Il contratto prevedeva il versamento di una somma iniziale rilevante per l'adesione al Club, oltre a un obbligo di corrispondere una quota annuale per mantenere attivi i diritti associativi.
Fin qui, nulla di anomalo in apparenza.
Tuttavia, proprio i servizi inclusi nell'iscrizione — ovvero la possibilità di soggiornare in strutture turistiche selezionate — risultavano descritti in modo vago e generico.
Il giudice, sul punto, è chiaro nell'affermare che i servizi offerti avrebbero dovuto essere esposti in modo chiaro e specifico, con l'indicazione dei complessi turistici, la modalità di prenotazione, la disponibilità e caratteristiche.
In altre parole, non si può chiedere ai consumatori di impegnarsi economicamente senza fornire informazioni precise su ciò che riceveranno in cambio, anche perché vi è uno squilibrio tra gli obblighi previsti tra le parti: preciso quello del consumatore, più generico quello assunto dal professionista.
Il principio giuridico: La determinatezza dell’oggetto - violazione art. 1346 c.c.
Il cuore della decisione ruota attorno a un principio cardine del diritto contrattuale: la determinatezza dell’oggetto, sancita dall’articolo 1346 del Codice Civile. Secondo la giurisprudenza, per essere valido, un contratto deve indicare in modo chiaro e completo i suoi elementi essenziali, in modo che le parti sappiano esattamente a cosa si stanno obbligando.
Nel caso specifico, il giudice ha rilevato che: "la determinatezza dell’oggetto implica l’integrale predisposizione ad opera delle parti dei termini contrattuali, attuata nella piena consapevolezza di assumere un vincolo negoziale, ne discende che le lacune nell’oggetto del contratto per cui è causa ne viziano irrimediabilmente la validità ex articolo 1346 c.c."
In sostanza, un contratto che lascia nell’incertezza aspetti essenziali come i servizi inclusi, le loro modalità e le strutture disponibili, è affetto da nullità.
Violazione dell'art. 1346 c.c. - contratto nullo e consumatori liberi
Quale conseguenza se l'oggetto del contratto è indeterminato?
Come previsto dalla legge, la dichiarazione di nullità produce l'effetto di cancellazione integrale di tutti gli effetti ab origine, con conseguente venire meno del rapporto associativo e dell’iscrizione del ricorrente al Club.
Tradotto in termini pratici, ciò significa che il consumatore non solo viene liberato da ogni obbligo futuro nei confronti del Club, ma può anche richiedere la restituzione delle somme eventualmente versate.
lunedì 28 luglio 2025
Nullo il contratto di acquisto del certificato di Club Michelangelo - non dovute le spese ad Elodie
Questa vicenda ci consente anche di ragionare in merito al soggetto economico che gestisce queste attività, in quanto l'associato non viene informato in modo completo e trasparente in merito all'esistenza del club.
In termini più semplici, vi siete mai chiesti se esistano mail di convocazione dell’assemblea o un bilancio annuale? E, soprattutto, dove finiscono i soldi versati per gli oneri di gestione annuali?
sabato 12 luglio 2025
Bene il Tribunale di Varese che respinge la richiesta di pagamento delle spese di gestione di Elodie
Buona notizia per chi ha acquistato un certificato Michelangelo Hotel e deve pagare le spese di gestione annuali, ma non riesce a prenotare in una delle strutture gestite dalla società svizzera Elodie S.A. a causa dell'overbooking nei mesi caldi (per un controllo della vostra posizione, potete scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it).
La recente sentenza del Tribunale di Varese ha affrontato la questione, ritenendo che il contratto fatto concludere dalla società svizzera, attraverso i promotori, contiene una serie di elementi generici che rendono l'oggetto del contratto indeterminato.
1.- Il caso affrontato dal Tribunale di Varese
Il provvedimento del giudice lombardo ha riconosciuto fondate le eccezioni sollevate da un consumatore che aveva sottoscritto un contratto per l'acquisto di un certificato associativo, proposto all'esito di una sollecitazione ricevuta da parte dei promotori della società venditrice.
All'esito della visione della documentazione contrattuale è emerso che:
- Non esisteva alcun diritto concreto su uno specifico immobile;
- L’uso della “settimana di soggiorno” era subordinato alla disponibilità di strutture indicate genericamente e modificabili in base ad accordi commerciali del gestore;
- Mancava qualsiasi garanzia sulla fruizione certa del soggiorno annuale promesso;
- L’indicazione delle tipologie di alloggio risultava vaga o incoerente con quanto riportato nei formulari informativi;
- I servizi promessi (viaggi, sconti, trasporti) erano illustrati solo in termini generici, senza contenuti verificabili o esigibili.
In altri termini, il contratto presentava una serie di elementi talmente vaghi da non consentire al consumatore di poter comprendere la natura del negozio concluso con la società venditrice.
Al consumatore non veniva spiegato quali effetti sarebbero conseguiti con la conclusione del contratto e l'adesione a Club Michelangelo Hotel & Resort, salvo l'obbligo di dover pagare le spese di gestione annuali.E le informazioni richieste non erano rese nemmeno attraverso il certificato vacanza inviato mesi dopo da parte di Elodie S.A..
lunedì 30 giugno 2025
Preliminare di acquisto di una multiproprietà. Entro quale termine si deve arrivare al rogito?
Esiste un termine entro il quale le parti devono arrivare alla conclusione di un contratto definitivo con il trasferimento di un diritto in multiproprietà?
La questione viene affrontata e, forse, risolta dal Tribunale di Catania con il provvedimento che trovate di seguito, ove il giudice si è soffermato sui principali aspetti del negozio giuridico e i diritti spettanti ai consumatori.
a.- Il caso: un preliminare che non porta al definitivo
Occorre ripercorrere la vicenda sottoposta al giudizio del tribunale perché ci consente di poter meglio affrontare i punti giuridici della controversia.
Nel caso di specie, l'acquirente aveva sottoscritto un contratto preliminare di compravendita con una società, finalizzato a trasferire, entro un anno, una nuova unità immobiliare in multiproprietà, a fronte del pagamento di €7.000 e della cessione di una precedente multiproprietà del valore di €13.500.
Nonostante il pagamento effettuato e la cessione della vecchia multiproprietà, il contratto definitivo non veniva mai stipulato.
Ne derivava una situazione di incertezza e frustrazione per l'acquirente, che si vedeva privato sia del bene originario che di quello promesso, stante la non conclusione del rogito.
- La posizione delle parti
L'acquirente chiedeva al Giudice:
- La risoluzione del contratto preliminare,
- La restituzione dell'importo complessivo di €20.500 (somma versata e valore della multiproprietà ceduta).
La società convenuta si difendeva affermando di aver inviato le comunicazioni necessarie per procedere al rogito e sostenendo che, in ogni caso, il termine previsto nel preliminare per la stipula non fosse essenziale e che la mancata conclusione del definitivo dipendesse anche dall'inattività della controparte.
b.- La decisione del Tribunale: mutuo dissenso e restituzioni
Il Tribunale ha affrontato la questione centrale: la natura del termine previsto nel contratto preliminare per la stipula del definitivo.
Richiamando i principi giurisprudenziali consolidati, il Giudice ha chiarito che il termine previsto nel preliminare era da considerarsi semplice e non essenziale, ovvero la sua scadenza non comportava automaticamente la risoluzione del contratto. Tuttavia, ha osservato che entrambe le parti, per un lungo periodo, avevano mantenuto un comportamento inerte, senza compiere azioni concrete per portare a conclusione la vicenda.
Questa inerzia reciproca è stata interpretata come espressione di mutuo dissenso, ossia una tacita e condivisa volontà di non procedere oltre.
Le conseguenze pratiche:
- Il contratto preliminare è stato dichiarato risolto;
- L'acquirente conserverà la multiproprietà originariamente ceduta alla società;
- La società dovrà restituire all'acquirente la somma di €7.000 corrisposta per la nuova multiproprietà.
c.- Perché è importante per i consumatori
Questa sentenza offre alcuni spunti chiari che tutti i consumatori dovrebbero conoscere prima di impegnarsi in operazioni legate alle multiproprietà:
- Prestate attenzione al termine indicato nel contratto preliminare: anche se non contiene un termine "essenziale", non può restare sospeso nel tempo senza conseguenze.
- è molto importante il comportamento che viene tenuto in concreto: l'inerzia delle parti può essere letta dal giudice come volontà di sciogliere l'accordo.
- Un ultimo aspetto riguarda la tutela economica: il Tribunale di Catania ha assunto un particolare atteggiamento, decidendo di tutelare l'equilibrio patrimoniale tra le parti, disponendo la restituzione delle somme versate e delle quote di multiproprietà, evitando un ingiusto arricchimento.
Di seguito, il provvedimento del Tribunale di Catania




