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lunedì 15 agosto 2022

Club Getaway: il contratto di vendita è generico - nulla la vendita

Si è presentata prima come Travel Sun, successivamente mutata in Atlantis, infine trasformata in Happiness, ma questa società ha continuato a vendere un prodotto vacanza noto ai consumatori: il certificato Getaway.

I contratti proposti da questa società presentano, come accertato dai vari tribunali, una serie di caratteristiche comuni, quali:

1.- Il contratto viene concluso al secondo incontro, successivo al primo appuntamento presso un albergo, quando i promotori della società si recano presso l'abitazione dei consumatori;

2.- I promotori presentano questo prodotto come una possibilità di investimento alternativo, utilizzabile da tutti i componenti della famiglia e dal quale si può uscire a seguito di semplice richiesta, con recupero del capitale;

3.- Il testo contrattuale è generalmente generico e parziale, non fornendo tutte le informazioni all'iscrizione al club Getaway;

4.- Successivamente, usualmente dopo alcuni mesi, gli acquirenti ricevono un certificato di iscrizione a club Getaway, alla cui lettura comprendono perfettamente in cosa sono caduti, ovvero:

- iscrizione ad un club inglese fino al 2053;

- iscrizione "basic" - "mid" (ma cosa vuol dire?);

- obbligo di pagamento delle spese di gestione annuale.

5. Tutte queste informazioni rappresentano una novità per molti consumatori, i quali vengono poi invitati dal club a provare questo prodotto recandosi presso la struttura, magari usufruendo del buono ottenuto con il primo incontro.

mercoledì 20 luglio 2022

Programma vacanze sicure - contratto generico: si alla nullità

La sentenza di cui oggi offriamo il commento, la
numero 625 pubblicata dal Tribunale di Trieste il 9 novembre 2019,  ci permette di puntualizzare alcuni aspetti inerenti alla validità dei c.d. contratti vacanza.

Lo ricordiamo, ci troviamo di fronte a contratti atipici e ricorrenti nel settore (albergo, trasporto, alloggio, servizi collegati etc.) che oggi più che mai, a fronte della ingegnerizzazione dei processi turistici e della globalizzazione, sono collegati da rapporti di reciproca interdipendenza; rapporti che hanno come fulcro il turista che, al posto di definire con puntualità ed autonomia gli itinerari, si affida ai professionisti delle filiere (Organizzatori, Venditori etc.). 

Abbiamo già sviluppato la materia, ricordando che il diritto comunitario ha disciplinato la materia con la Direttiva 2008/122/EC, introdotta in Italia nel 2011.

La normativa è tesa a:

  • tutelare con più vigore il consumatore (questa volta nei panni del turista, soggetto “immancabilmente” sprovvisto di simmetria informativa rispetto ai professionisti del settore);
  • evitare che il professionista richieda al consumatore il pagamento anticipato di somme a qualsiasi titolo.

Fatta questa semplice premessa, dobbiamo capire come si coniuga l’esigenza di certezza e chiarezza da parte del turista con quella di offrire servizi flessibili e personalizzati

Flessibilità e chiarezza, almeno in astratto, sono  esigenze contrapposte: ciò che si determina prima di ufficializzare un rapporto (e quindi è chiaro), spesso viene posto in discussione dal modo di essere del rapporto nelle disparate circostanze ed eventualità (e quindi è flessibile). Tale flessibilità, però, può essere gestita con successo dal professionista che si attenga alle Linee Guida e alle buone prassi del settore. 

E tanto più quel professionista è in grado di prevedere e codificare le circostanze più ricorrenti nei servizi da lui offerti, e a farsene carico tramite la propria organizzazione imprenditoriale, quanto più è in grado di predeterminare il contenuto della propria offerta al pubblico. Un ruolo fondamentale, dunque, è giocato dall’informazione che il professionista offre al turista.  

Ad ogni buon conto, il Codice del consumo impone che tale offerta, e la successiva stipulazione nel contratto, sia sufficientemente chiara, completa e comprensibile

Brochure informative, opuscoli e successiva puntuazione vincolano il professionista alle prestazioni ivi determinate, e ciò per soddisfare l’esigenza di certezza del turista che si rivolge alla filiera del turismo. 

Veniamo, ora, all’esigenza di determinatezza dell’oggetto (articoli 1346 e 1418, comma 2, Codice Civile), ben nota causa strutturale e funzionale di invalidità del contratto. Per quanto, come abbiamo visto, l’andamento del rapporto sia flessibile e adattabile a posteriori, un conto è che il turista acceda a contenuti chiari e comprensibili; altro conto ancora è che l’oggetto delle prestazioni dedotto nel contratto sia determinabile. Infatti, può ben essere che il contenuto sia chiaro ed intellegibile, ma non per questo determinabile

A questo riguardo, l’istanza della flessibilità delle prestazioni incontra un limite invalicabile: come ha sottolineato nel 2017 la Cassazione, in una massima richiamata dalla sentenza in commento, la misura della prestazione può essere discrezionalmente determinata, anche in presenza di condizioni legittimanti, ma non da una soltanto delle parti.

Con riferimento al caso di specie, disparati erano i rinvii del contratto al sito internet per la determinabilità della qualità e della quantità delle prestazioni, e più segnatamente per:

  • l’individuazione delle mete turistiche accessibili con crociere a tariffa agevolata;
  • l’individuazione delle località nelle quali spendere un voucher di 500 Euro.

Sennonché il riferimento al sito internet (un link intertestuale) presenta svariati inconvenienti: tra questi, la possibilità da parte del gestore del sito di aggiornare e modificarne i contenuti, introducendo, posteriormente alla stipula, delle restrizioni ad insaputa del consumatore. Non è della legittimità del rinvio ai link che si discute (e nemmeno il Tribunale di Trieste ha discusso su questo), bensì dell’eventualità per nulla remota che il professionista, ad esempio, restringa la lista delle mete turistiche accessibili, a suo insindacabile giudizio e senza dimostrare quali sono stati i fatti esteriori e del tutto indipendenti dalla sua organizzazione (ad esempio, il rischio epidemiologico o terroristico di quella meta) che lo hanno indotto ad espungere la meta. 

Tribunale di Trieste - sentenza n. 625/2019.

domenica 29 maggio 2022

Club Getaway - Pesaro ordina la cancellazione al club. Basta spese di gestione fino al 2053

 Nuova buona notizia per gli iscritti a Club Getaway, a seguito di un contratto concluso con l'allora Travel Sun (successivamente mutata in Atlantis e, subito dopo, in Happiness), e che non vogliono più versare le spese di gestione fino al 31 dicembre 2053.

Il Tribunale di Pesaro ha riconosciuto l'invalidità del contratto di acquisto del certificato Club Getaway, ordinando alla società Happiness di voler provvedere alla cancellazione dei consumatori dal Registro degli iscritti al club inglese.

Contratto non valido - violazione artt. 71 e seguenti del Codice del Consumo

Il giudice pesarese è stato chiamato a valutare il rispetto delle regole nel contratto di vendita del certificato vacanza, individuando  una serie di carenze tali da non consentire al consumatore di poter comprendere con trasparenza la tipologia di diritto vacanza offerto dai promotori.

Qui, potete vedere un tipico contratto venduto negli scorsi anni dalla società di Roma, ove sono genericamente indicate le caratteristiche del prodotto vacanza ceduto ai consumatori.


Il Tribunale di Pesaro è, sul punto, abbastanza chiaro, laddove evidenzia che " Il contratto non indica, infatti, la natura e l'oggetto del diritto acquistato, consistente nell'affiliazione ad un Club; difetta l'indicazione precisa del periodo di tempo in cui gli odierni ricorrenti avrebbero potuto esercitare il godimento; risulta omessa l'indicazione specifica degli immobili presso i quali esercitare il diritto vacanza; manca ogni tipo di indicazione circa le modalità di esercizio del diritto acquistato, la descrizione dei servizi e delle strutture a cui hanno diritto di accedere gli acquirenti.".

giovedì 24 marzo 2022

Chiusa Time & Service, una delle società che ha venduto certificati vacanza negli ultimi anni

 Anche Time & Service, una delle società che ha piazzato più certificati New Club Elite negli ultimi anni, è stata chiusa e non svolgerà più la propria attività.

La società aveva sede in Provincia di Catanzaro ed era diventata famosa per la vendita dei certificati "platinum" che consentivano agli iscritti ad NCE di "migliorare" il proprio diritto vacanza.

Questi certificati, a detta dei promotori, consentivano di accedere a più strutture e portare in vacanza più di due persone, ossia il numero massimo consentito dal certificato "basic".

La società era stata messa in liquidazione e lo scorso 30 novembre 2021 è stata cancellata dal Registro delle Imprese di Catanzaro, con procedimento d'ufficio ex art. 2490 c.c..

venerdì 28 gennaio 2022

Busto Arsizio - ancora un certificato New Club Elite venduto da Golden Eagle Travel & Service viene cancellato

Un nuovo risultato positivo ci viene comunicato da Busto Arsizio, dove due consumatori lombardi sono stati liberati dall'obbligo di pagamento delle spese di gestione fino al 2053 a causa di un contratto concluso con Golden Eagle Travel & Service.

La società padovana aveva venduto il certificato vacanza all'esito di un meeting tenutosi presso un albergo a Olgiate Olona, provincia di Varese, tenutosi nel marzo 2016 ed al quale avevano partecipato dopo aver ricevuto una telefonata ove risultavano vincitori di un buono vacanza.

I consumatori erano entrati nell'hotel con l'idea di dover solo ritirare il regalo promesso e ne erano usciti con un contratto firmato, pieno di promesse e speranze.

Ben presto, però, le speranze sono risultate disattese, in quanto solo successivamente avevano scoperto che con la firma del contratto erano risultati iscritti nel club inglese New Club Elite, iscrizione "basic" così vincolati:

iscrizione fino al 31 dicembre 2053;

possibilità di poter accedere, per una settimana all’anno, in alcune strutture convenzionate. L'accesso è consentito solo per due persone, previa disponibilità;

obbligo di pagamento delle spese di gestione annuali.

I consumatori, tutt'altro che soddisfatti del contratto concluso, hanno deciso di rivolgersi al Tribunale di Busto Arsizio per ottenere giustizia, dopo aver invano chiesto alla società venditrice di voler provvedere alla loro cancellazione dal club, e quindi per non dover pagare le annuali spese di gestione.

domenica 12 dicembre 2021

Club Getaway: bene il Tribunale di Monza che cancella l'iscrizione floating

Buone notizie per i consumatori rimasti coinvolti in Club Getaway e chiamati, in queste settimane, a dover pagare le spese di gestione annuali, a seguito dell'ennesima richiesta proveniente dalla società inglese di gestione del club.

Ancora una volta, un giudice italiano  è stato chiamato a valutare la liceità del contratto di vendita del certificato vacanza ed ha accertato la genericità dell'oggetto del contratto e l'impossibilità per i consumatori di poter valutare compiutamente l'acquisto del prodotto.

Il Tribunale di Monza ha ordinato alla società venditrice, Happiness (a suo tempo Atlantis), di provvedere alla cancellazione dei consumatori da Club Getaway, con esonero di questi ultimi dall'obbligo di pagamento delle spese di gestione.

sabato 20 novembre 2021

Multiproprietà e diritti vacanza lungo termine - i suggerimenti dell'Unione europea

Fonte: Unione Europea
L'acquisto di una multiproprietà tradizionale (che consente di trascorrere un periodo di tempo nell'arco di più di un anno in una o più proprietà), nasconde molte insidie. Lo stesso vale per le offerte relative a vacanze di lungo termine, come ad esempio i club vacanze scontati, che danno il diritto a sconti sull'alloggio o su altri servizi correlati, a volte in combinazione con servizi di viaggio e di altro tipo, per più di un anno.

Sia le multiproprietà convenzionali sia le varie offerte di vacanze di lungo termine che sono nate nel corso degli anni possono prevedere un sostanziale impegno finanziario permanente o a lungo termine. Implicano inoltre dei costi ricorrenti aggiuntivi (ad esempio, imposte, manutenzione e assicurazione).

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