
"My Energy World" è il prodotto vacanza venduto negli ultimi anni per affiliare i consumatori italiani a Club Getaway, fino al 2053 con obbligo di pagamento delle spese di gestione annuali (per maggiori info, puoi scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it).
La vicenda è nota e dopo un primo colloquio telefonico con il quale i malcapitati consumatori venivano informati di aver "vinto un buono vacanza", con consegna presso la loro abitazione.
All'esito dell'incontro, caratterizzato da promesse ed inviti, arriva la firma senza che i consumatori abbiano veramente capito a cosa vanno incontro.
Dopo alcuni mesi, arriva il certificato di Club Getaway e qui viene a galla la verità, ossia:
- risultano iscritti ad un club inglese di cui non hanno compreso la tipologia;
- l'iscrizione è basic e quindi riferita solo a qualche servizio e località di soggiorno;
- l'iscrizione è valida per due persone e non può essere estesa a parenti ed amici;
- l'iscrizione permane fino al 2053;
- gli associati sono obbligati a pagare le spese di gestione ogni anno fino al 2053.
E' valido questo contratto? sono costretto a pagare le spese di gestione?
- il Tribunale di Milano: nullo quel contratto - cancellate quella iscrizione
Il Tribunale di Milano, seguendo quanto già disposto dal giudice di Monza (vedi qui), ha considerato non valido il contratto di Energy, individuando una serie di carenze informative tali da non considerarlo rispettoso del Codice del Consumo.
Osserva il giudice milanese: "In particolare, dal contenuto del contratto non è dato evincere il diritto di cui l’acquirente sarebbe divenuto titolare con l’acquisito del diritto di iscrizione al Club Getaway e di conseguenza quale sarebbe la prestazione a carico della venditrice. Il contratto si riferisce genericamente ad un certificato di iscrizione (cedibile) al Club Getaway attraverso il quale sembra che l’acquirente possa usufruire di servizi turistici che però non vengono definiti, né in riferimento agli alloggi residenziali facenti parte dei complessi turistici e alla loro ubicazione, né in riferimento al trattamento nel periodo di soggiorno, né in relazione alle modalità e condizioni di prenotazione e neppure al periodo, genericamente indicato in una settimana all’anno.".
Nè tale finalità informativa viene ottemperata da Energy attraverso la documentazione informativa, come osserva sempre il Tribunale di Milano: "Lo stesso dicasi dell’allegato A del contratto denominato “formulario informativo”, contenente informazioni di carattere generico.".
E il certificato? si tratta di informazioni fornite solo dopo anni (tre) e che comunque offrono una descrizione parziale del diritto vacanza: "Neppure il certificato n. xxxx, pervenuto ai ricorrenti dopo quasi tre anni rispetto alla sottoscrizione del contratto contiene una descrizione del diritto attribuito dalla compravendita in questione (v. doc. 5 ricorrente). Tale documento, infatti, indica che i ricorrenti sono divenuti soci del Club Getaway e riproduce le condizioni negli stessi termini lacunosi del contratto, senza neppure precisare il contenuto della tipologia basic dei servizi, che sarebbe stata scelta dai ricorrenti.".
Il contratto è nullo secondo il Tribunale di Milano e quali sono le conseguenze?
Sono ben descritte dallo stesso giudice milanese:
- restituzione da parte di Energy delle somme pagate dai consumatori
"Pertanto, la società Energy s.r.l. va condannata a restituire ai ricorrenti la somma dagli stessi versata pari a € xxxxx, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo."
- Inesistenza dell'obbligo di pagare le spese di gestione a Club Getaway
"In conseguenza della nullità del contratto, deve essere parimenti accolta la domanda proposta dai ricorrenti di essere tenuti indenni dall’obbligo di pagamento delle spese di gestione in favore del Getaway Club...."
- Obbligo di cancellazione dei consumatori dal Registro dei soci di Club Getway
"....nonché di cancellazione dal registro degli associati al Getaway Club a cura e spese della resistente".