giovedì 30 gennaio 2025

Nelle controversie relative alla multiproprietà si può applicare il diritto di uno stato estero

Con questo nostro intervento vi segnaliamo la recente sentenza n. 1.427/2024 del tribunale supremo spagnolo, chiamato a decidere su due questioni di rilievo in materia di multiproprietà, ossia la giurisdizione e il diritto applicabile ai contratti di contratti di multiproprietà stipulati su territorio spagnolo da cittadini esteri (inglesi, nel caso di specie)?

Nel caso di specie, alcuni cittadini britannici avevano sottoscritto un contratto di acquisto di quote parziali di un diritto reale di un immobile situato in  Santa Cruz di Tenerife, ove erano stati firmati i contratti tra i consumatori e la società inglese Diamond Resorts, attraverso la propria succursale spagnola. 

A fronte della contestazione della validità sollevata dai consumatori, la società Diamond aveva eccepito, in ritardo, la competenza del giudice inglese invece di quello spagnolo.

Il punto è stato risolto dal tribunale supremo spagnolo, il quale ha ritenuto non meritevole di valutazione dell'eccezione di competenza giurisdizionale sollevata dalla società, in quanto non impugnata tempestivamente dalla società inglese.

Interessante, invece, è la questione relativa al diritto applicabile per la risoluzione della controversia, in quanto la società straniera aveva eccepito l'inapplicabilità del diritto spagnolo, in quanto entrambi i contraenti del contratto erano inglesi e il contratto prevedeva l' applicazione della legge inglese.

Il giudice supremo spagnolo ha voluto risolvere la questione richiamando le norme previste in materia, ed in primis il Regolamento n. 593/2008 (c.d. Regolamento Roma I) che disciplina la legge applicabile nel caso di controversie internazionali (che prevedono un elemento di estraneità).

L'art. 3 stabilisce che le parti possono liberamente stabilire la legge applicabile al contratto, tant'è che le parti avevano deciso quale diritto del contratto quello britannico, circostanza che avrebbe dovuto indurre il giudice spagnolo a seguire la normativa inglese.

Un secondo punto, però, viene affrontato dal giudice supremo spagnolo: il giudice spagnolo deve tenere in considerazione, ai fini della decisione, le norme ad applicazione necessaria, e nel caso di specie, la Ley 4/2012 - norma imperativa in Spagna in materia di multiproprietà?

Il giudice spagnolo richiama la giurisprudenza comunitaria (in particolare, le sentenze del 14 settembre 2023 nei casi C-632/21 e C-821/21) e risponde negativamente a questo quesito, in quanto ritiene prevalente la decisione assunta dalle parti, ossia la scelta del diritto inglese, peraltro applicabile in quanto i consumatori risiedevano nel Regno Unito.

La legge spagnola è imperativa sul territorio iberico, ma non al di fuori della Spagna, e poiché non vi è prova che le parti abbiano voluto includere tale norma con l'accordo, la Ley 4/2012 non può essere utilizzata ai fini della decisione della controversia, in quanto non voluta dalle parti e non collegata al contratto.

Di seguito, la sentenza del tribunale supremo spagnolo.

giovedì 16 gennaio 2025

Club Getaway: mai più spese di gestione. A Modena vengono liberati altri due consumatori

Nuovo intervento di un tribunale che, ancora una volta, ordina la cancellazione di due associati da club Getaway, liberandoli dall'obbligo di dover pagare le spese di gestione fino al 2053 (per una valutazione della posizione, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it o info@consumatoreinformato.it).
Il Tribunale di Modena, chiamato ad affrontare una vicenda avente ad oggetto la sollecitazione all'acquisto di un non meglio precisato diritto vacanza, ha ritenuto di dover far dichiarare non valido il contratto di acquisto concluso con una delle società interessate alla vendita di certificati vacanza, seguendo già una precedente sua interpretazione delle norme avvenuta per altra storia molto simile (leggi qui).

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