mercoledì 29 luglio 2020

Anche Pesaro contro la "classifica di Travel": non è valida l'iscrizione a New Club Elite!

Un altro contratto di vendita del certificato New Club Elite è stato dichiarato privo di validità e un'altra coppia di consumatori sono stati liberati dall'obbligo di pagare le spese di gestione fino al 31 dicembre 2053 (per maggiori informazioni, scrivete a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Abbiamo seguito anche questa vicenda, riuscendo ad aiutare i consumatori marchigiani che erano entrati nel circuito Club Elite a seguito di un incontro presso un albergo con alcuni promotori della società Travel Srl, i quali li avevano convinti a firmare il contratto dietro la garanzia, tra le altre, che se non avessero usufruito della vacanza, la stessa società venditrice si sarebbe ripresa il diritto vacanza.

Purtroppo, ancora una volta, le promesse di Travel non sono rimaste soddisfatte, ed i consumatori non sono mai riusciti ad usufruire di alcun buono vacanza, venendo invece contattati da New Club Elite per il pagamento delle spese annuali.

Solo dopo aver ricevuto il certificato vacanza, i consumatori comprendevano di essere stati iscritti ad un club con modalità "basic" sino al 2053, per due sole persone.

I nostri amici hanno provato a chiedere a Travel di procedere alla vendita del proprio diritto vacanza, ma i promotori della società hanno sempre risposto: "siete in classifica per la vendita"......ma quale classifica?

Tribunale di Pesaro - il contratto di Travel non è valido
Anche il Tribunale di Pesaro, come altri giudici che sono stati chiamati a valutare questi contratti, ha riconosciuto la nullità del modello fatto sottoscrivere da Travel Srl ai consumatori, evidenziando che:"nel caso di specie il contratto concluso tra la Travel srl e xxx non ha un oggetto determinato e neppure determinabile sulla base del contenuto del contratto e certamente non contiene tutti gli elementi voluti dalla legislazione speciale a tutela del consumatore. Nel contratto si prevede che xxxxx acquista l’iscrizione a N.C.E. Ltd. by London in formula di trust, definito Club e che potrà usufruire di tutti i servizi turistici offerti dal club – che non sono però descritti – tra cui un pernottamento all’anno per due persone come da statuto del Club, ma senza indicare la destinazione e neppure il periodo nell’arco dell’anno (il rinvio generico ad un depliant non è sufficiente per soddisfare i requisiti di determinatezza imposti dalla legge a tutela del consumatore). Tale assoluta genericità compromette la posizione della parte acquirente che non è messa in grado di conoscere esattamente ciò che sta comprando."

Ed anche i consumatori pesaresi, grazie al giudice, possono farsi cancellare dal Registro dei soci di New Club Elite in modo certo e definitivo.

domenica 26 luglio 2020

Mancata cessione di una multiproprietà: inadempimento e risarcimento del danno

Negli ultimi anni sono aumentate le proposte, spesso farlocche, di vendita e/o cessione gratuita delle quote di multiproprietà, od anche la rivendita del certificato di iscrizione ad un club.

Sono molte le società che contattano i proprietari di multiproprietà, con proposte fantasiose, con promesse di rivendita con guadagni di 15.000,00/20.000,00 euro, dietro la richiesta di qualche migliaio di euro per la consulenza.

Società svizzere, spagnole, italiane che, in alcuni casi, si viene a scoprire che non esistono oppure sono guidate da persone poco raccomandabili.

E molti di questi contratti risultano, al controllo del giudice, non validi e rispettosi delle norme previste a tutela del consumatore (vedi questo esempio).

La sentenza che vi proponiamo di seguito affronta, invece, il diverso caso ove la società, dopo aver promesso la cessione del contratto di multiproprietà, non da adempimento al proprio obbligo contrattuale.

Nel caso di specie, una società aveva proposto ad un multiproprietario di procedere, dietro il pagamento anticipato della propria consulenza, alla cessione del diritto reale in multiproprietà ad altro privato.

La società si impegnava a trovare la persona incaricata, chiedendo al multiproprietario di inviare l'originale dell'atto notarile di acquisto del diritto reale. Quest'ultimo dava adempimento al proprio obbligo, intimando la società a provvedere alla cessione gratuita della quota della multiproprietà.

E purtroppo, la società non dava adempimento a quanto stabilito dal contratto, incassando i soldi e non procedendo all'atto notarile.

La vicenda finisce davanti al Tribunale di Pordenone, il quale dichiara la risoluzione del contratto e il diritto al consumatore di ricevere congruo risarcimento del danno.

Il giudice friulano, infatti, riconosce che nonostante il consumatore avesse dato adempimento a tutti gli obblighi sullo stesso gravanti, utili per la cessione della quota di multiproprietà, la società non aveva dato seguito a quanto stabilito, tanto da crearsi "una ingiustificabile inerzia che aveva creato uno stallo nei rapporti fra l'attore e la società, di diritto iberico, che gestiva la ceduta quota di multiproprietà. Infatti, il ___ essendo rimasto ancora, rispetto appunto, alla società estera di gestione, il titolare del bene, del quale peraltro non aveva usufruito dopo il contratto di cessione del 3.3.2006, aveva finito per dover sopportare tutti gli oneri condominali dal 2007 in poi...".

E per tali ragioni, il giudice ha ritenuto sussistere un inadempimento di non scarsa importanza da parte della società convenuta, per non essersi attivata alla cessione della quota di multiproprietà del consumatore, così come previsto dal contratto: "si verte, per certo, su un inadempimento di non scarsa importanza, in considerazione sia dell'ammontare del debito maturato, sia delle caratteristiche del comportamento tenuto dalla convenuta, non solo specificamente inadempiente bensì totalmente ingnavia ed inerte nel dare una definizione anche formale al negozio di trasferimento della proprietà del bene".

Alla risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. consegue, come correttamente individuato dal giudice, il diritto al risarcimento del danno in favore del consumatore.

Tribunale di Pordenone - sentenza n. 188/15.

mercoledì 15 luglio 2020

False case vacanza - i suggerimenti della Polizia per evitare il raggiro

Fonte: Polizia Postale
L’identikit del truffatore: E’ sempre all'estero. Che sia italiano o straniero, il proprietario che propone l’immobile immancabilmente non vive nei paraggi. Per fugare eventuali dubbi, fornirà spiegazioni non richieste sulle ragioni di lavoro che lo hanno portato a trasferirsi. La trattativa a distanza è il preludio di una richiesta di un bonifico internazionale.

E’ molto (troppo) professionale. Avete appena chiesto alcune informazioni ed eccolo già a inviarvi bozza di contratto già compilato. Vi domanda carta di identità e codice fiscale, meglio se in foto. Quello che appare come un modo di fare serio è in realtà il preludio ad un furto di identità.

Vi mette fretta. Cercherà di farvi dire sì entro 24 ore. Spacciandosi per professionista impegnato, lascerà intendere che non ha tempo da perdere, perché questo sarebbe il tempo previsto dalle piattaforme digitali su cui si appoggia per concludere la transazione. I suoi messaggi si faranno insistenti.

Dice di fare affari con Airbnb. Per rassicurare la vittima, comincerà a mettere in mezzo la piattaforma. Frasi come: “Ecco qui la fattura di Airbnb”, “ho dato incarico ad Airbnb che le mostrerà l’appartamento”, “Presenterò io ad Airbnb i suoi documenti” sono tutti indizi se non prove del tentativo di raggiro.

Richiede una congrua caparra. Eccoci al dunque: l’invio di denaro a titolo di acconto attraverso un servizio di money transfer oppure un bonifico a un conto personale presso una banca estera. Con la promessa di restituire la somma se l’affare non dovesse andare in porto.

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