La recente sentenza del Tribunale di Milano si inserisce in questo filone e rappresenta un ulteriore, importante passo avanti nella tutela dei consumatori, in quanto chiarisce quanto sia importante che il contratto di vendita contenga, al suo interno, informazioni complete, chiare e trasparenti, non potendo rinviare l'adempimento di tale obbligo ad altri documenti o, ancor peggio, ad un sito web.
La domanda che i consumatori si rivolgono, all'esito di questa vicenda, è sempre la stessa: ma alla fine cosa abbiamo acquistato? in cosa consiste il certificato Getaway?
Ed usualmente la risposta a questi quesiti le dovremmo trovare nel documento contrattuale, ossia quella di vendita del certificato Getaway e che dovrebbe attestare l’adesione a un club turistico internazionale, con la promessa di vantaggi, soggiorni, sconti e opportunità di viaggio.
Il problema, evidenziato ormai da numerose pronunce, è sempre lo stesso:
il contratto non spiega in modo chiaro e comprensibile quali diritti concreti spettino al consumatore e quindi niente indicazioni precise su:
- strutture utilizzabili,
- periodi garantiti,
- modalità di prenotazione,
- limiti o condizioni reali di utilizzo.
In compenso, però, risultano chiarissimi gli obblighi economici: pagamenti immediati e spese di gestione per anni.
La decisione del Tribunale di Milano
Il Tribunale di Milano ha affrontato la questione in modo netto, andando al cuore del problema: l’oggetto del contratto.
Secondo il giudice, dal contratto e dal certificato non è possibile comprendere: (A) quale sia la prestazione effettivamente promessa; (B) se e come il consumatore possa usufruire dei servizi; (C) quale sia il valore reale di ciò che viene venduto.
In altre parole, il consumatore firma senza sapere davvero cosa sta comprando, come viene spiegato in modo chiaro dallo stesso giudice: "Invero, il contratto in questione all’art. 1 indica come oggetto l’iscrizione al club inglese denominato “Club Getaway”, con conseguente fruizione di tutti i servizi turistici offerti dal club medesimo. Detti servizi non vengono individuati e specificati; ivi si legge soltanto del diritto di pernottamento gratuito per una settimana all’anno oppure per 2/3 weekend a scelta entro 12 mesi, per due persone, nei complessi turistici affiliati al club, senza alcuna descrizione dei servizi, come pure delle strutture alle quali gli associati avrebbero il diritto di accedere, nonché del “godimento” attribuito.".
Ma le medesime informazioni non si evincono con chiarezza e trasparenza nemmeno dal certificato di iscrizione a Getaway, ossia il documento che viene inviato ai consumatori a distanza di mesi, a volte anni: "Neppure il certificato n. xxx (doc. 4), intestato ai ricorrenti, contiene una descrizione del diritto acquistato con il contratto del....".
Per questo motivo il Tribunale ha dichiarato il contratto nullo, ritenendo violato un principio fondamentale del diritto: un contratto è valido solo se il suo contenuto è determinato o almeno determinabile.
In parole più semplici e chiare per i consumatori, il contratto che non informa non vale perché questo documento non ha solo il fine di vincolare le parti, ma anche di dare informazioni ad una di esse, il consumatore, al fine di consentirgli di capire cosa sta acquisendo.
Ecco perché la sentenza richiama implicitamente anche le regole del Codice del Consumo, che impongono al professionista:
(A) informazioni chiare,
(B) trasparenza,
(C) comprensibilità delle clausole,
E questi principi devono essere rispettati in particolar modo quando il destinatario del contratto è un consumatore, come nel caso della vendita del certificato Getaway, ove queste regole non sono state rispettate.
Cosa succede dopo la nullità ?
Le conseguenze pratiche sono molto importanti per i consumatori:
- cessazione di ogni obbligo di pagamento futuro, incluse le spese di gestione;
- cancellazione dal club Getaway, senza ulteriori vincoli.
La decisione del Tribunale di Milano non è isolata. Si affianca a quelle già pronunciate da altri tribunali (Monza, Vicenza, Sondrio, Trieste, Belluno, Pesaro, Bologna, Verona, Firenze, Torino e altri), confermando un orientamento sempre più solido: non basta chiamare “certificato” un documento per renderlo valido, se il contenuto è vago, se i diritti del consumatore sono indefiniti e se le informazioni sono incomplete, il contratto non regge davanti al giudice.



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