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giovedì 30 ottobre 2025

Club Getaway: un nuovo certificato cancellato dal giudice

Non possiamo che essere lieti di segnalare una nuova vittoria dei consumatori nei confronti di una delle società che ha venduto certificati di adesione a Club Getaway negli ultimi anni (per un controllo, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it).

Il Tribunale di Firenze ha condannato la società Energy S.r.l. di Roma in favore di un consumatore toscano, il quale ha ottenuto la restituzione dei soldi versati per l'iscrizione al club inglese. 

E' noto, infatti, che questa società ha venduto contratti denominati "My energy world", offrendoli come sistema vacanze alternativo e assolutamente vantaggioso, celando informazioni importanti e chiedendo il pagamento di somme prima del diritto di recesso, come già da noi segnalato con un altro intervento (clicca qui per un approfondimento).

Questa vicenda, però, ci consente anche di fornirvi alcuni suggerimenti al fine di evitare di firmare un contratto di cui potreste, in seguito, pentirvi.


a.- La vendita del certificato Getaway

La vicenda analizzata dal giudice ha inizio con una visita a domicilio di due incaricati della società, presentata come un’opportunità per conoscere alcuni servizi turistici, senza impegno, con in omaggio una vacanza “di prova” gratuita. 

Al contrario, per poter accedere al secondo incontro, il consumatore era stato indotto a firmare un contratto di “certificato di associazione” e a versare immediatamente somme di denaro, in particolare 200 euro in contanti ed un assegno.

Quando, pochi giorni dopo, era stato organizzato il secondo incontro, il consumatore aveva ottenuto solo un dépliant generico, senza informazioni precise su cosa realmente stesse acquistando. Nel contratto non erano indicati: ubicazione e caratteristiche degli alloggi, periodo esatto di utilizzo, servizi inclusi, eventuali costi aggiuntivi. Solo formule vaghe come “offerte speciali” o “strutture affiliate” sparse in località non specificate.

A distanza di mesi, lo sfortunato amico toscano ha ricevuto il certificato di iscrizione a Club Getaway, comprendendo le conseguenze della firma del contratto, ossia l'adesione "basic" ad un club inglese fino al 2053, con obbligo di pagamento delle spese annuali.

domenica 19 ottobre 2025

RTA - come devono essere suddivise le spese di gestione?

La recente sentenza n. 173/2025 della Corte d’Appello di Brescia offre l’occasione per chiarire il funzionamento giuridico e pratico delle residenze a destinazione turistico alberghiera (RTA), una formula sempre più diffusa nel mercato immobiliare, soprattutto nelle località turistiche.


- Cosa sono le RTA?

Le residenze turistico alberghiere sono strutture ricettive che uniscono l’aspetto residenziale con quello alberghiero. 

Formalmente, sono complessi immobiliari in cui le singole unità (appartamenti, suite, villette) vengono vendute a privati, i quali però non acquisiscono la piena e libera disponibilità gestionale del proprio immobile. La peculiarità delle RTA, infatti, è che la gestione dell’intera struttura – e quindi anche delle singole unità – viene affidata in via esclusiva a una società di gestione alberghiera, che ne cura l’operatività turistica: prenotazioni, accoglienza, servizi comuni, manutenzioni, promozione commerciale, ecc.

Chi acquista un immobile in una RTA accetta sin da subito un vincolo di destinazione: la propria unità dovrà essere inserita stabilmente nel circuito turistico-alberghiero gestito dalla società incaricata. Tale vincolo è spesso previsto negli atti di compravendita e nei regolamenti contrattuali che disciplinano il funzionamento del complesso.


- Il nodo delle spese di gestione

Proprio la particolarità di questa forma di gestione ha dato origine alla controversia decisa dalla Corte d’Appello di Brescia. Nella vicenda, un’usufruttuaria non aveva corrisposto le somme richieste dalla società di gestione per le spese di esercizio. Mentre il Tribunale di primo grado aveva assimilato la ripartizione delle spese a quella di un normale condominio (giungendo a revocare un decreto ingiuntivo), la Corte d’Appello ha invece chiarito che in simili strutture non si applicano le ordinarie norme condominiali.

Infatti, secondo la Corte, i rapporti economici fra i proprietari e la società di gestione sono regolati da un contratto atipico, stipulato al momento dell’acquisto, che definisce le modalità di gestione e ripartizione delle spese. In tale schema, le spese non derivano da delibere condominiali, ma da deliberazioni societarie vincolanti, che disciplinano il funzionamento dell’intero complesso ricettivo.


- Quali conseguenze per i proprietari?

Il principio affermato dalla Corte è di particolare rilevanza per tutti coloro che sono proprietari di un immobile in RTA, in quanto non deve valutare la proprietà secondo i canoni del condominio. 

La gestione centralizzata impone ai proprietari l’obbligo di rispettare le decisioni adottate dagli organi societari in tema di bilanci e ripartizione dei costi, con effetti vincolanti simili a quelli di un contratto di mandato. 

In caso di mancato pagamento, la società può avviare azioni esecutive senza dover passare attraverso le più complesse procedure condominiali, risultando più agevole il recupero delle spese da parte dell'ente di gestione.

Va evidenziato, inoltre, che eventuali contestazioni sulle delibere devono essere sollevate nei termini previsti dal diritto societario; in mancanza, esse diventano definitive e obbligatorie per tutti i soci-proprietari.

Corte di Appello di Brescia - Sez. II^ sentenza n. 173/2025 (visibile con browser Opera - VPN attivo).

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