Caricamento notizie in corso...

lunedì 30 giugno 2025

Preliminare di acquisto di una multiproprietà. Entro quale termine si deve arrivare al rogito?

Esiste un termine entro il quale le parti devono arrivare alla conclusione di un contratto definitivo con il trasferimento di un diritto in multiproprietà?

La questione viene affrontata e, forse, risolta dal Tribunale di Catania con il provvedimento che trovate di seguito, ove il giudice si è soffermato sui principali aspetti del negozio giuridico e i diritti spettanti ai consumatori.


a.- Il caso: un preliminare che non porta al definitivo

Occorre ripercorrere la vicenda sottoposta al giudizio del tribunale perché ci consente di poter meglio affrontare i punti giuridici della controversia.

Nel caso di specie, l'acquirente aveva sottoscritto un contratto preliminare di compravendita con una società, finalizzato a trasferire, entro un anno, una nuova unità immobiliare in multiproprietà, a fronte del pagamento di €7.000 e della cessione di una precedente multiproprietà del valore di €13.500.

Nonostante il pagamento effettuato e la cessione della vecchia multiproprietà, il contratto definitivo non veniva mai stipulato. 

Ne derivava una situazione di incertezza e frustrazione per l'acquirente, che si vedeva privato sia del bene originario che di quello promesso, stante la non conclusione del rogito.

    - La posizione delle parti

L'acquirente chiedeva al Giudice:

        - La risoluzione del contratto preliminare,

      - La restituzione dell'importo complessivo di €20.500 (somma versata e valore della       multiproprietà ceduta).

La società convenuta si difendeva affermando di aver inviato le comunicazioni necessarie per procedere al rogito e sostenendo che, in ogni caso, il termine previsto nel preliminare per la stipula non fosse essenziale e che la mancata conclusione del definitivo dipendesse anche dall'inattività della controparte.


b.- La decisione del Tribunale: mutuo dissenso e restituzioni

Il Tribunale ha affrontato la questione centrale: la natura del termine previsto nel contratto preliminare per la stipula del definitivo.

Richiamando i principi giurisprudenziali consolidati, il Giudice ha chiarito che il termine previsto nel preliminare era da considerarsi semplice e non essenziale, ovvero la sua scadenza non comportava automaticamente la risoluzione del contratto. Tuttavia, ha osservato che entrambe le parti, per un lungo periodo, avevano mantenuto un comportamento inerte, senza compiere azioni concrete per portare a conclusione la vicenda.

Questa inerzia reciproca è stata interpretata come espressione di mutuo dissenso, ossia una tacita e condivisa volontà di non procedere oltre.

Le conseguenze pratiche:

- Il contratto preliminare è stato dichiarato risolto;

- L'acquirente conserverà la multiproprietà originariamente ceduta alla società;

- La società dovrà restituire all'acquirente la somma di €7.000 corrisposta per la nuova multiproprietà.


c.- Perché è importante per i consumatori

Questa sentenza offre alcuni spunti chiari che tutti i consumatori dovrebbero conoscere prima di impegnarsi in operazioni legate alle multiproprietà:

- Prestate attenzione al termine indicato nel contratto preliminare: anche se non contiene un termine "essenziale", non può restare sospeso nel tempo senza conseguenze.

- è molto importante il comportamento che viene tenuto in concreto: l'inerzia delle parti può essere letta dal giudice come volontà di sciogliere l'accordo.

- Un ultimo aspetto riguarda la tutela economica: il Tribunale di Catania ha assunto un particolare atteggiamento, decidendo di tutelare l'equilibrio patrimoniale tra le parti, disponendo la restituzione delle somme versate e delle quote di multiproprietà, evitando un ingiusto arricchimento.

Di seguito, il provvedimento del Tribunale di Catania 

sabato 7 giugno 2025

Torna la truffa delle prenotazioni online: come difendersi e cosa fare in caso di raggiro

Con l’arrivo della stagione estiva, cresce il desiderio di prenotare una meritata vacanza. Ma insieme all’aumento delle ricerche su hotel, B&B, case vacanza e resort, cresce anche l’attività dei truffatori digitali. 

Abbiamo segnalato, in più circostanze, questi tentativi di raggiro verso i consumatori (guarda qui e qui), offrendo i sempre utili suggerimenti della Polizia postale (qui un approfondimento).

L'estate 2025 si apre con l’ultima minaccia si chiama "truffa delle prenotazioni", attività illecita avviata via web e che è già oggetto di segnalazioni e denunce in numerose città italiane.


Come funziona la truffa delle prenotazioni

Il meccanismo è tanto semplice quanto insidioso: dopo aver effettuato una prenotazione su una piattaforma online affidabile, l’utente riceve una mail apparentemente legittima, che segnala un problema nel pagamento. 

Nel testo si legge spesso un messaggio d’urgenza che invita a cliccare su un link per "ripetere la transazione" e non perdere la prenotazione.

La comunicazione è spesso ben costruita, con logo, grafica e linguaggio simili a quelli ufficiali del portale, tanto da ingannare anche i più attenti. Il tutto è studiato per sfruttare:

  • la fiducia riposta nei portali ufficiali di prenotazione;
  • l’urgenza emotiva di non perdere l’occasione (sconti, offerte last-minute, alta domanda per la struttura scelta).

Quale risultato? I consumatori, nel panico, inseriscono i propri dati bancari e personali su un sito truffa, autorizzando inconsapevolmente un pagamento a favore dei criminali.

Modifica il post