lunedì 6 marzo 2017

New Club Elite non può vantare alcun diritto sul contratto nullo - così decide il Tribunale di Mantova

Ancora una volta il Tribunale di Mantova ha dichiarato la nullità di un altro contratto di acquisto del certificato New Club Elite per carenze di chiare informazioni, e venduto attraverso la società Travel S.r.l. (oggi in liquidazione) nell'anno 2010.

Il Giudice mantovano, richiamando altri precedenti dello stesso Tribunale (vedi), ha considrato non valido il contratto di vendita stipulato tra due consumatori virgiliani e la società romana Travel S.r.l., osservando in particolare:

"Come già evidenziato in altre pronunce in casi analoghi, anche di questo Tribunale e di questo stesso giudice (vv. docc. 6-8), tal sorta di contratti è volontariamente generica quanto alle obbligazioni assunte dal proponente con conseguente indeterminatezza dell’oggetto contrattuale. Dalla lettura del contratto doc. 2 non emerge infatti alcun elemento sicuro sul diritto acquistato dai ricorrenti, costituente nella “vendita” di un’iscrizione a un club New Club Elite (NCE) che attribuirebbe il diritto “a un pernottamento gratuito all’anno per la durata di 7 giorni per minimo 2 pax nelle destinazioni turistiche offerte dal N.C.E. identificate nei depliant.. oppure tramite offerte speciali”.

Dalla lettura integrale del contratto appare evidente come questo non preveda alcunché di preciso in ordine a quali siano i complessi turistici residenziali, dove si trovino, come vengano individuati, e sono soprattutto del tutto indeterminate le modalità con le quale dovrebbe individuarsi la settimana acquistata.

Deve inoltre condividersi quanto già argomentato nella richiamata giurisprudenza secondo cui, atteso che i ricorrenti hanno contratto nella loro veste di consumatori, deve applicarsi anche il disposto degli artt. 70 e 71 del Codice del Consumo, essendo palese come il modello contrattuale intercorso tra i ricorrenti e la TRAVEL srl sia da ricondursi alla c.d. “multiproprietà” di cui al d. lgs. 427/98 (godimento a tempo parziale di beni immobili). A fronte della specifica previsione della necessità di individuare l'immobile e il periodo in modo determinato o determinabile (art. 69 lett. a del d. lgs. 206/05), il contratto presenta le stesse carenze di determinatezza già esaminate in via generale e non contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 70 e richiamati dall'art. 71 quali requisiti di validità, tra cui quelli di cui alle lettere d) 1-2-3, e), g). Il diritto di godimento deve infatti essere identificato con indicazione specifica della natura e delle condizioni d'esercizio del diritto stesso indicando quindi l'immobile, l'ubicazione, il periodo di godimento o quantomeno le modalità precise per la sua individuazione di anno in anno: tutti elementi che non risultano dal contratto".

Il Giudice mantovano ha concluso affermando che lo stesso New Club Elite "non possa vantare alcun diritto sulla base del contratto nullo" così chiarendo che a fronte della nullità del contratto di acquisto, il Club inglese non potrà più inviare - via telefono o posta - alcuna richiesta di pagamento delle spese di gestione annuali.

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