giovedì 13 marzo 2014

Rottamazione multiproprietà - Free Time Service condannata per lite temeraria

La rottamazione della multiproprietà è un argomento che Consumatore Informato ha trattato con  frequenza anche in questo blog, sottolineando che colui che intenda intraprendere questa strada per vedersi cancellato il proprio diritto vacanza si assume evidenti rischi di insuccesso.

Non sempre, infatti, l'attività di rivendita/cessione a titolo gratuito del diritto vacanza è accompagnata da una corretta informazione in favore del consumatore, ed anzi vi sono dei casi in cui la rottamazione può tradursi nello scambio/permuta della vecchia multiproprietà in un nuovo certificato di associazione, o altro diritto di godimento turnario.

La vicenda che viene affrontata dal Tribunale di Verona, e che potete leggere in calce a questo intervento, ha ad oggetto uno scambio (permuta) di un certificato di associazione presso il famoso resort Castillo Beach con altro diritto vacanza, con il quale i consumatori si sono trovati costretti a dover pagare altre spese di gestione.

La sentenza affronta, quindi, un caso tipico che molti proprietari di certificati di associazione si sono trovati a dover affrontare, ossia ricevere una telefonata, a cui segue un incontro, con un promotore di una società che si impegna a rivendervi (oppure cedervi a titolo gratuito) il vecchio diritto vacanza, proponendone uno nuovo e diverso.

In molti casi, come dimostra l'intervento giurisprudenziale, la rottamazione si conclude in un nulla di fatto, o meglio il malcapitato consumatore si trova costretto a dover versare altri denari di spese di gestione.

1. La vicenda
La vicenda oggetto della sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona ha inizio nel 2001, allorché all'esito di un incontro in un albergo, un consumatore veronese diviene titolare di un diritto di godimento turnario presso Castillo Beach Club di Fuerteventura.

In seguito, il multiproprietario veniva contattato dalla società Free Time Service, operatore specializzato nella fornitura di servizi finalizzati alla ricerca di acquirenti di multiproprietà in Italia, la quale di rivendere il diritto vacanza ad altro soggetto.

Decorsi alcuni mesi, quasi un anno, Free Time Service comunicava al consumatore di non essere riuscita a rivendere il diritto vacanza e gli proponeva di la permuta del suo diritto vacanza con altro diritto vacanza, presso la struttura Country House Caberto II.

F.T.S. si impegnava con il consumatore a ricomprare il diritto ceduto al prezzo fissato al momento dell'accordo, eventualmente aumentato di un percentuale tra il 5% e il 10%.

Il consumatore concludeva il contratto di permuta, trasferendo il diritto di multiproprietà e corrispondendo alla società F.T.S. ulteriori 5.000 euro.

In seguito, il multiproprietario aveva manifestato la propria intenzione ad F.T.S. di rivendere la multiproprietà presso Country House Caberto II, chiedendo l'applicazione dell'art. 11 del regolamento contrattuale.

La società convenuta non aveva mai adempiuto alle obbligazione che aveva assunto con l'accordo sottoscritto nel 2008, rifiutandosi di riacquistare la multiproprietà.

2. La decisione del Tribunale - lite temeraria
Il giudice veronese ha accolto la domanda del consumatore, premettendo che Free Time Service non diede corso alla richiesta di riacquisto avanzata dal multiproprietario, anche se specificamente pattuito all'art. 11 delle condizioni contrattuali.

Tale omissione viene qualificata dal Tribunale come una grave forma di inadempimento degli obblighi contrattuali, priva di valida giustificazione fornita dalla società convenuta in giudizio.

Il giudice osserva che la circostanza, lamentata da Free Time Service, secondo la quale il consumatore non avrebbe inviato delega notarile a vendere il diritto vacanza presso Castillo Beach, non consentendole di rivendere il suddetto diritto vacanza sarebbe smentita dai fatti di causa, in quanto "dalla documentazione prodotta dalla convenuta emerge poi, piuttosto chiaramente, che l'attore aveva consegnato alla F.T.S. l'originale del certificato attestante il proprio diritto di godimento sulla struttura alberghiera sopra citata e che questo rappresentava l'unico adempimento formale al quale si era obbligato".

La consegna del citato documento (il certificato di associazione) sarebbe risultato sufficiente per l'adempimento dell'obbligo da parte di Free Time Service, ossia la cancellazione del diritto vacanza in oggetto, non risultando necessaria alcuna procura notarile conferita dal consumatore.

Riteniamo utile richiamare la sentenza sul punto "Quanto poi all'ulteriore omissione che la convenuta ha contestato all'attore, ossia di non averle consegnato la procura notarile, deve osservarsi come il rilievo sia innanzitutto generico, atteso che, anche alla luce delle modalità di trasferimento della titolarità delle quote di multiproprietà, che, secondo la convenuta, dovevano essere osservate, non si comprende quale funzione tale atto potesse assolvere. Qualora poi si tratti della procura ad negotia alla quale si fa cenno nell'atto di impegno sottoscritto dalle parti sempre il 22 aprile 2008 (v. doc. 8), non risulta che tale prestazione sia stata mai richiesta all'O. prima del presente giudizio"  

Insomma, conclude il giudice, "nulla può addebitarsi in proposito all'attore", riconoscendo l'esclusiva responsabilità di Free Time Service, la quale viene condannata a corrispondere all'attore l'intera somma versata in esecuzione del contratto rimasto inadempiuto.

Free Time Service, però, viene condannata per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., terzo comma, come disciplinato dalla Legge n. 69/2009, avendo la società resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Dove risiede la colpa grave per il Tribunale di Verona? "Nel caso di specie è sufficientemente sintomatica di una colpa grave connotante la condotta processuale della convenuta la circostanza che alcuni dei suoi assunti, come si è meglio evidenziato sopra, sono stati smentiti dalla documentazione che essa stessa ha prodotto.".

3. Conclusione
Come sanno coloro che hanno letto questo intervento, il mercato della rottamazione della multiproprietà è estremamente florido, e sono molte le società che offrono il servizio di rivendita/cessione a titolo gratuito/permuta del diritto vacanza.

La vicenda affrontata dal Tribunale di Verona dimostra, ancora una volta, che molte di queste società offrono servizi non sempre vantaggiosi per il consumatore, promettendo determinate prestazioni che non vengono in seguito eseguite.

I modelli contrattuali sottoposti all'attenzione dei consumatori sono, in molte circostanze, estremamente generici, in particolar modo laddove devono essere specificati i servizi offerti e i costi totali dovuti per la rottamazione.

Molto spesso questa genericità del contratto scritto viene sopperita dalle indicazioni offerte dal promotore intervenuto presso la vostra abitazione, le quali, come hanno già sperimentato molti di voi, non hanno alcun valore quando "le cose non vanno bene": verba volant, scripta manent

E' vostro pieno diritto quello di essere edotti, per iscritto, di tutti gli elementi caratterizzanti il contratto e, quindi:

- il servizio offerto (tipologia, tempi di svolgimento, attività svolte);

- modalità di pagamento (avete il pieno diritto di pretendere che parte della somma pattuita sia corrisposta solo all'esito dell'attività offerta dalla società).

- diritto di recesso - potete esercitare il recesso entro giorni 10 dalla sottoscrizione (quattordici giorni a partire da giugno 2014) senza dover versare alla società penali o importi privi di giustificazione.

In generale, vi consigliamo di comprendere con chiarezza quale attività viene svolta dalla società e monitorare, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, l'effettivo svolgimento degli obblighi contrattuali da parte della società.

Di seguito, potete leggere la sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona.

martedì 4 marzo 2014

Rottamazione timeshare: attenzione è un tentativo di phishing!



Abbiamo ricevuto una segnalazione da parte di un multiproprietario, il quale ci informa di aver ricevuto, alcuni giorni addietro, una mail con la quale gli veniva proposta la rottamazione del suo diritto vacanza.

La proposta è pervenuta alla sua casella di posta elettronica, come potete leggere di seguito, da un indirizzo anonimo, con una mail dal titolo emblematico: "timeshare??".

Lo scarso contenuto della mail chiede informazioni in merito alla multiproprietà, rimandando ad un link per avere più informazioni in merito ad una possibile soluzione.

Abbiamo controllato il link e risulta che si tratti di un mero tentativo di furto di dati personali, in particolare del numero della carta di credito, che viene tentato nei confronti dei consumatori.

Vi invitiamo, quindi, a prestare la massima attenzione e non accedere al sito web di questa società, divulgando i vostri dati personali che potrebbero essere utilizzati per attività illegali. 

Di seguito, il testo della mail.



From   "xxxx" [xxxx@xx.com]   
To   xxxxxx
Subject 
timeshare??
Date  28/02/2014 06:08
Headers 

Hello,Is your timeshare still available for sale? Please advise me


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I am waiting for your answer, urgently!!!!

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