domenica 14 dicembre 2014

Anthea - se il consumatore viene raggirato, la vendita della multiproprietà non è valida

Anche il Tribunale di Lodi si è espresso in favore dei consumatori nella ormai prolungata vicenda delle vendite di multiproprietà o certificati di associazione similari, condannando una società che ha a lungo operato nel settore: Anthea.

L'intervento giurisprudenziale è interessante, in quanto il Tribunale di Lodi ha accertato che nella concreta fattispecie i consumatori erano stati raggirati dai promotori della società Anthea, i quali, dopo il rituale incontro di presentazione presso una struttura alberghiera, avevano incontrato le loro potenziali vittime presso l'abitazione di queste ultime.

In quella sede, ai consumatori veniva fatto sottoscrivere un contratto di acquisto di un diritto vacanza presso il "club GVC Pinelake Resort Carnforth Lancashire England", nella convinzione che se non avessero dato seguito alla proposta contrattuale, avrebbero dovuto versare una ingente somma a titolo di penale.

Contestualmente, gli acquirenti sottoscrivevano un contratto di finanziamento con l'allora Finemiro, con il quale "finanziavano" parte dell'acquisto del prodotto vacanza in oggetto.

Il Tribunale di Lodi ha considerato non corretta l'attività di Anthea, così definendola "In buona sostanza dunque la truffa sopra descritta è stata realizzata da società venete collegate tra loro (avendo la medesima sede legale e gli stessi amministratori) venditrici di una forma particolare di multiproprietà - detta floating time - mediante la contemporanea sottoscrizione di un modulo di finanziamento Finemiro proprio per la vendita di quel particolarissimo prodotto".

Il giudice lombardo ha accertato che la volontà degli acquirenti era stata falsata dai promotori di Anthea, i quali avevano reso informazioni non veritiere rispetto al prodotto vacanza oggetto di vendita e all'impossibilità di esercitare il diritto di recesso, così come potete leggere nella sentenza che trovate qui di seguito.

Con la sentenza, inoltre, viene accertata l'esistenza del collegamento negoziale tra il contratto di vendita del prodotto vacanza e il finanziamento, con conseguente condanna della finanziaria a restituire ai consumatori la somma finanziata.

Leggi la sentenza di seguito. 

lunedì 24 novembre 2014

Il resort vi propone di riprendersi il diritto vacanza? vediamoci chiaro

Resort vacancy beach
Nelle ultime settimane sono giunte alla nostra casella di posta elettronica(multiproprieta@consumatoreinformato.it) numerose segnalazioni da parte di titolari di certificati di iscrizione a circuiti vacanza, o possessori di diritti di godimento turnario, i quali ci hanno reso noto di essere stati contattati dalle società di gestione del resort con il fine di riottenere il diritto vacanza a titolo gratuito.

A quanto pare, coloro che sono stati contattati dalle società versano in una situazione critica, non avendo pagato le spese di gestione per alcune annualità, sicché si sono visti "congelare" il proprio diritto di godimento da parte della società proprietaria del/dei resort.

Quest'ultima, dopo aver minacciato lo sfortunato possessore del diritto vacanza in merito alla possibilità di essere oggetto di una azione esecutiva per il recupero coattivo del credito, sottopone al consumatore questa singolare proposta:

"comprendiamo la tua particolare posizione debitoria nei nostri confronti e quindi ti proponiamo di riprenderci gratuitamente il tuo diritto vacanza, a patto che tu provveda al pagamento delle spese di gestione arretrate".

Come comportarsi in queste circostanze? questa strada può essere percorsa?

Vi forniamo alcuni suggerimenti che potrebbero esservi di aiuto:





In primo luogo, devi essere sicuro della provenienza della proposta, che in termini più semplici vuol dire: la società che ti chiede di riprendersi il diritto vacanza è quella che "controlla il resort" o comunque ha un diritto ad ottenere il vostro certificato?

Alcuni Club, come molti di voi sanno, subordinano l'accettazione del cambio di nominativo di un loro certificato vacanza ad una accettazione da parte del loro organo di controllo, oppure acconsentono alla trasmissione del diritto vacanza solo se passa da una persona fisica ad un'altra.

Questo primo passaggio è importante al fine di evitare di pagare inutili spese e poi trovarsi ancora possessori del medesimo diritto vacanza.

Nel caso di proposte avanzate da soggetti terzi, ovverossia esterni rispetto al resort, potrebbe risultare utile ottenere alcuni dati societari al fine di accertarsi in merito all'effettiva esistenza del soggetto giuridico proponente e del potenziale acquirente (persona fisica).






<<le parole volano, gli scritti rimangono>>.... e quindi, le proposte telefoniche non hanno alcun valore!

Chi si trova a leggere questo post ha avuto modo di affrontare una proposta di acquisto di un diritto di multiproprietà, o prodotti vacanza simili, e quindi ben sa quale differenza intercorre tra le promesse ricevute a voce, e quello che risulta dal contratto sottoscritto in seguito.

E quindi, se avete ricevuto una delusione la prima volta, vedete di non caderci ancora e chiedete alla società che vi propone di acquisire il vostro diritto vacanza, o almeno così manifesta la propria intenzione via telefono, di confermare tale volontà anche per iscritto, magari con lettera raccomandata inviata alla vostra residenza.

Tale ulteriore prova dimostra, da un lato, la reale intenzione della proponente, e dall'altra vi consente di avere un documento dal quale deve risultare in modo incontestabile la volontà da parte della proponente di riprendersi il diritto vacanza.

Fatevi consegnare il modulo contrattuale e chiedete di poterlo leggere, magari confrontandovi con un legale o con qualcuno esperto in materia, e solo dopo aver compreso e valutato la bontà della proposta, procedete con la sottoscrizione.

Il vecchio adagio è sempre valido: la fretta è cattiva consigliera!





La maggior parte delle proposte di cessione a titolo gratuito del certificato di associazione subordinano la trasmissione del diritto vacanza al pagamento delle spese di gestione pregresse da parte del venditore, ossia voi.

Orbene, questo adempimento deve essere subordinato al ricevimento di una proposta scritta e firmata, in quanto il versamento dei denari deve avvenire da parte vostra solo in seguito ad una garanzia di soluzione definitiva della vostra posizione, con cancellazione dal registro dei titolari del diritto vacanza presso la società titolare del resort.





Alla conclusione di tutta questa vicenda dovete ricevere dal resort, o dalla società che gestisce il resort, una comunicazione di avvenuto trasferimento del vostro diritto vacanza, con conseguente venir meno degli obblighi contrattuali nati con il contratto sottoscritto al momento dell'acquisto del certificato: la lettera liberatoria.

Vi conviene stabilire sin da subito che questa lettera deve pervenire al vostro domicilio prima possibile, al fine di evitare spiacevoli sorprese. Questa garanzia può essere pattuita nel contratto, tanto da obbligare il soggetto acquirente (presumibilmente la stessa società che gestisce il resort) ad inviarvi questa comunicazione quanto prima.






Al di là di tutti i piccoli, e speriamo utili, consigli che vi abbiamo proposto con questo nostro intervento (e se avete qualche suggerimento o esperienza, utilizzate pure questo blog per condividere con noi), riteniamo che l'aspetto più rilevante da tenere in considerazione è la buona fede contrattuale.

Cosa vuol dire in parole molto semplici? cercate sempre di valutare con accuratezza cosa vi viene proposto, e come si comporta la controparte. Non esitate a chiedere, puntualizzare, ed eventualmente riservatevi prima di assumere la decisione finale.

Diffidate di chi vi chiede di decidere entro un determinato termine, decorso il quale la gentile offerta viene ritirata dalla società che gestisce il resort o il club: non state pagando le tasse e, molto semplicemente, state regalando ciò che avevate acquistato versando un importo a volte molto elevato.


martedì 9 settembre 2014

La società Alliance Italia è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia

Una nuova società che ha intermediato certificati di associazioni, ed altri diritti vacanza, ha chiuso la propria attività, come segnalatoci di recente da un legale che ringraziamo.

Si tratta della società Alliance Italia S.r.l., la quale ha offerto i certificati di iscrizione a New Club Elite, e al circuito Interval, a partire dal 2009, operando in diverse città italiane.

La società ha offerto il certificato di iscrizione a New Club Elite con la possibilità, teorica, di poter usufruire di periodi vacanze in alcuni resort spagnoli (tra gli altri, Club Aldea del Mar, Club Jardines Paraisol, Club Gemelos, Club Meditterenean Cala Pii etc..), e italiani.

La società risulta essere stata dichiarata fallita con sentenza pronunciata dal Tribunale di Venezia, dallo scorso mese di settembre 2013.

In data 19 novembre 2013, inoltre, si è tenuta l'udienza di esame del passivo della suddetta società, certificando l'avvio della procedura di estinzione di Alliance Italia S.r.l., e che dovrebbe chiudersi nei prossimi mesi. 

sabato 9 agosto 2014

Resort La Dorada - anche il giudice spagnolo condanna la vendita del diritto di godimento turnario

La pratica commerciale con la quale vengono venduti diritti di godimento turnario o certificati di iscrizione a club vacanza, con la possibilità di utilizzare le strutture vacanziere messe a disposizione dal soggetto commerciale, rientra nel fenomeno denominato "timeshare" e riguarda molti consumatori europei.

E se in Italia queste vendite hanno trovato terreno fertile, la Spagna è probabilmente il paese leader europeo di questo tipo di vendite e dove è possibile trovare più località con appartamenti/resort venduti in multiproprietà o attraverso un apposito contrato de aprovechamiento por turnos de inmuebles turisticos.

Le modalità di vendita delle multiproprietà e degli altri diritti vacanza sono le medesime utilizzate nel nostro paese, con il rituale invito telefonico, la conferenza offerta, il successivo incontro presso l'abitazione del consumatore e la firma del contratto, magari con annesso finanziamento.

Ricordiamo che le regole di vendita di questi prodotti vacanza applicate nel territorio spagnolo sono le medesime previste in Italia, in quanto entrambi i paesi devono sottostare alle direttive comunitarie approvate negli ultimi anni.

Ed anche in Spagna, come in Italia, si sono ripetuti gli interventi dei giudici che hanno condannato le pratiche di vendita utilizzate dalle società che hanno offerto i certificati di iscrizione ai club o il diritto di godimento turnario.

Riteniamo interessante analizzare la recente sentenza del Tribunale di Barcellona, il quale ha affrontato una vicenda simile a quella vissuta da molti consumatori italiani, ove un promotore aveva venduto a sprovveduti consumatori un diritto di godimento turnario, con allegato contratto di finanziamento.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Barcellona, due consumatori erano stati avvicinati da promotori di una società di vendita di derecho de aprovechamiento por turnos, i quali erano riusciti a convincerli ad acquistare una settimana vacanza presso il club "La Dorada".

Ed ai consumatori, che non disponevano dell'intera somma nell'immediatezza, veniva fatto sottoscrivere un contratto di finanziamento, con il quale potevano diventare titolari del diritto vacanza.

Il giudice spagnolo, ribaltando la sentenza di primo grado, ha ritenuto sussistere le contestazioni sollevate dai consumatori, accertando una grave carenza informativa contenuta nel contratto di acquisto sottoposto ai consumatori dalla società di vendita, il quale contiene informazioni poco chiare e precise in merito ai diritti acquisiti .

L'omissione dell'adempimento dell'obbligo informativo comporta, come in Italia, la nullità del contratto di vendita, con conseguente scioglimento di ogni vincolo tra gli acquirenti e il resort, con obbligo da parte di quest'ultimo di cancellare il nominativo dei consumatori dal registro del club.

Il Tribunale di Barcellona affronta, inoltre, la questione relativa al contratto di finanziamento collegato al contratto di vendita del diritto di godimento turnario, riconoscendo il carattere accessorio del secondo accordo rispetto a quello sottoscritto per l'acquisto del diritto vacanza presso La Dorada.

L'organo giudicante, riconosciuta l'esistenza del vincolo/collegamento tra i due contratti, ha ritenuto di estendere gli effetti della nullità del contratto di vendita del diritto turnario anche al finanziamento, con conseguente obbligo da parte della finanziaria di restituire la somma di denaro rimborsata dal consumatore.

Il giudice spagnolo, applicando le norme nazionali e quelle europee, è giunto alle stesse conclusioni raggiunte dal giudice italiano in vicende del tutto simili, a dimostrazione che la pratica commerciale è stata (ed è tuttora) la medesima, e gli interventi giurisprudenziali sono del tutto speculari.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Barcellona in lingua originale.

giovedì 13 marzo 2014

Rottamazione multiproprietà - Free Time Service condannata per lite temeraria

La rottamazione della multiproprietà è un argomento che Consumatore Informato ha trattato con  frequenza anche in questo blog, sottolineando che colui che intenda intraprendere questa strada per vedersi cancellato il proprio diritto vacanza si assume evidenti rischi di insuccesso.

Non sempre, infatti, l'attività di rivendita/cessione a titolo gratuito del diritto vacanza è accompagnata da una corretta informazione in favore del consumatore, ed anzi vi sono dei casi in cui la rottamazione può tradursi nello scambio/permuta della vecchia multiproprietà in un nuovo certificato di associazione, o altro diritto di godimento turnario.

La vicenda che viene affrontata dal Tribunale di Verona, e che potete leggere in calce a questo intervento, ha ad oggetto uno scambio (permuta) di un certificato di associazione presso il famoso resort Castillo Beach con altro diritto vacanza, con il quale i consumatori si sono trovati costretti a dover pagare altre spese di gestione.

La sentenza affronta, quindi, un caso tipico che molti proprietari di certificati di associazione si sono trovati a dover affrontare, ossia ricevere una telefonata, a cui segue un incontro, con un promotore di una società che si impegna a rivendervi (oppure cedervi a titolo gratuito) il vecchio diritto vacanza, proponendone uno nuovo e diverso.

In molti casi, come dimostra l'intervento giurisprudenziale, la rottamazione si conclude in un nulla di fatto, o meglio il malcapitato consumatore si trova costretto a dover versare altri denari di spese di gestione.

1. La vicenda
La vicenda oggetto della sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona ha inizio nel 2001, allorché all'esito di un incontro in un albergo, un consumatore veronese diviene titolare di un diritto di godimento turnario presso Castillo Beach Club di Fuerteventura.

In seguito, il multiproprietario veniva contattato dalla società Free Time Service, operatore specializzato nella fornitura di servizi finalizzati alla ricerca di acquirenti di multiproprietà in Italia, la quale di rivendere il diritto vacanza ad altro soggetto.

Decorsi alcuni mesi, quasi un anno, Free Time Service comunicava al consumatore di non essere riuscita a rivendere il diritto vacanza e gli proponeva di la permuta del suo diritto vacanza con altro diritto vacanza, presso la struttura Country House Caberto II.

F.T.S. si impegnava con il consumatore a ricomprare il diritto ceduto al prezzo fissato al momento dell'accordo, eventualmente aumentato di un percentuale tra il 5% e il 10%.

Il consumatore concludeva il contratto di permuta, trasferendo il diritto di multiproprietà e corrispondendo alla società F.T.S. ulteriori 5.000 euro.

In seguito, il multiproprietario aveva manifestato la propria intenzione ad F.T.S. di rivendere la multiproprietà presso Country House Caberto II, chiedendo l'applicazione dell'art. 11 del regolamento contrattuale.

La società convenuta non aveva mai adempiuto alle obbligazione che aveva assunto con l'accordo sottoscritto nel 2008, rifiutandosi di riacquistare la multiproprietà.

2. La decisione del Tribunale - lite temeraria
Il giudice veronese ha accolto la domanda del consumatore, premettendo che Free Time Service non diede corso alla richiesta di riacquisto avanzata dal multiproprietario, anche se specificamente pattuito all'art. 11 delle condizioni contrattuali.

Tale omissione viene qualificata dal Tribunale come una grave forma di inadempimento degli obblighi contrattuali, priva di valida giustificazione fornita dalla società convenuta in giudizio.

Il giudice osserva che la circostanza, lamentata da Free Time Service, secondo la quale il consumatore non avrebbe inviato delega notarile a vendere il diritto vacanza presso Castillo Beach, non consentendole di rivendere il suddetto diritto vacanza sarebbe smentita dai fatti di causa, in quanto "dalla documentazione prodotta dalla convenuta emerge poi, piuttosto chiaramente, che l'attore aveva consegnato alla F.T.S. l'originale del certificato attestante il proprio diritto di godimento sulla struttura alberghiera sopra citata e che questo rappresentava l'unico adempimento formale al quale si era obbligato".

La consegna del citato documento (il certificato di associazione) sarebbe risultato sufficiente per l'adempimento dell'obbligo da parte di Free Time Service, ossia la cancellazione del diritto vacanza in oggetto, non risultando necessaria alcuna procura notarile conferita dal consumatore.

Riteniamo utile richiamare la sentenza sul punto "Quanto poi all'ulteriore omissione che la convenuta ha contestato all'attore, ossia di non averle consegnato la procura notarile, deve osservarsi come il rilievo sia innanzitutto generico, atteso che, anche alla luce delle modalità di trasferimento della titolarità delle quote di multiproprietà, che, secondo la convenuta, dovevano essere osservate, non si comprende quale funzione tale atto potesse assolvere. Qualora poi si tratti della procura ad negotia alla quale si fa cenno nell'atto di impegno sottoscritto dalle parti sempre il 22 aprile 2008 (v. doc. 8), non risulta che tale prestazione sia stata mai richiesta all'O. prima del presente giudizio"  

Insomma, conclude il giudice, "nulla può addebitarsi in proposito all'attore", riconoscendo l'esclusiva responsabilità di Free Time Service, la quale viene condannata a corrispondere all'attore l'intera somma versata in esecuzione del contratto rimasto inadempiuto.

Free Time Service, però, viene condannata per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., terzo comma, come disciplinato dalla Legge n. 69/2009, avendo la società resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Dove risiede la colpa grave per il Tribunale di Verona? "Nel caso di specie è sufficientemente sintomatica di una colpa grave connotante la condotta processuale della convenuta la circostanza che alcuni dei suoi assunti, come si è meglio evidenziato sopra, sono stati smentiti dalla documentazione che essa stessa ha prodotto.".

3. Conclusione
Come sanno coloro che hanno letto questo intervento, il mercato della rottamazione della multiproprietà è estremamente florido, e sono molte le società che offrono il servizio di rivendita/cessione a titolo gratuito/permuta del diritto vacanza.

La vicenda affrontata dal Tribunale di Verona dimostra, ancora una volta, che molte di queste società offrono servizi non sempre vantaggiosi per il consumatore, promettendo determinate prestazioni che non vengono in seguito eseguite.

I modelli contrattuali sottoposti all'attenzione dei consumatori sono, in molte circostanze, estremamente generici, in particolar modo laddove devono essere specificati i servizi offerti e i costi totali dovuti per la rottamazione.

Molto spesso questa genericità del contratto scritto viene sopperita dalle indicazioni offerte dal promotore intervenuto presso la vostra abitazione, le quali, come hanno già sperimentato molti di voi, non hanno alcun valore quando "le cose non vanno bene": verba volant, scripta manent

E' vostro pieno diritto quello di essere edotti, per iscritto, di tutti gli elementi caratterizzanti il contratto e, quindi:

- il servizio offerto (tipologia, tempi di svolgimento, attività svolte);

- modalità di pagamento (avete il pieno diritto di pretendere che parte della somma pattuita sia corrisposta solo all'esito dell'attività offerta dalla società).

- diritto di recesso - potete esercitare il recesso entro giorni 10 dalla sottoscrizione (quattordici giorni a partire da giugno 2014) senza dover versare alla società penali o importi privi di giustificazione.

In generale, vi consigliamo di comprendere con chiarezza quale attività viene svolta dalla società e monitorare, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, l'effettivo svolgimento degli obblighi contrattuali da parte della società.

Di seguito, potete leggere la sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona.

martedì 4 marzo 2014

Rottamazione timeshare: attenzione è un tentativo di phishing!



Abbiamo ricevuto una segnalazione da parte di un multiproprietario, il quale ci informa di aver ricevuto, alcuni giorni addietro, una mail con la quale gli veniva proposta la rottamazione del suo diritto vacanza.

La proposta è pervenuta alla sua casella di posta elettronica, come potete leggere di seguito, da un indirizzo anonimo, con una mail dal titolo emblematico: "timeshare??".

Lo scarso contenuto della mail chiede informazioni in merito alla multiproprietà, rimandando ad un link per avere più informazioni in merito ad una possibile soluzione.

Abbiamo controllato il link e risulta che si tratti di un mero tentativo di furto di dati personali, in particolare del numero della carta di credito, che viene tentato nei confronti dei consumatori.

Vi invitiamo, quindi, a prestare la massima attenzione e non accedere al sito web di questa società, divulgando i vostri dati personali che potrebbero essere utilizzati per attività illegali. 

Di seguito, il testo della mail.



From   "xxxx" [xxxx@xx.com]   
To   xxxxxx
Subject 
timeshare??
Date  28/02/2014 06:08
Headers 

Hello,Is your timeshare still available for sale? Please advise me


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