Nuova sentenza favorevole ai consumatori possessori dei certificati di associazione proposti da New Club Elite, attraverso alcuni promotori italiani.
Il caso affrontato dal giudice milanese ha ad oggetto la vendita di un certificato di associazione a New Club Elite, realizzato attraverso la società Dreams Club, soggetto che ha sollecitato l'acquisto di questi prodotti vacanza in diverse città d'Italia e la cui attività è stata oggetto di condanna anche a Genova di recente (vedi).
Il Tribunale di Milano ha, con una recente pronuncia che potete leggere di seguito, accertato e dichiarato la nullità della vendita del certificato di associazione "New Club Elite", riconoscendo la indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Il Giudice milanese, riprendendo argomentazioni già affrontate da altri tribunali in vicende analoghe (vedi), ha sostenuto che "Come
già accennato, il contratto in questione avrebbe ad oggetto la
cessione di un certificato associativo che dovrebbe attribuire agli
attori la possibilità di godere di un periodo di villeggiatura
annuale presso una delle strutture non meglio identificate, a
disposizione della stessa convenuta ____. Si tratta di un
contratto che di fatto viene a riproporre, con alcune modifiche,
profili già presenti nell'istituto della multiproprietà, e cioè di
una fattispecie di godimento di una unità immobiliare, la cui
qualificazione giuridica, come è noto, ancora risulta discussa sia
in dottrina che in giurisprudenza. Ciò che ai presenti fini
rileva, tuttavia è il principio generale per cui in ogni caso un
contratto avente ad oggetto la cessione di un periodo di godimento su
un bene immobile deve comunque presentare adeguati requisiti di
determinatezza o determinabilità," e che quindi "Non
vi è, infatti, alcun concreto elemento di individuazione del periodo
dell'anno in cui era possibile esercitare il godimento della
settimana di vacanze, così come, in realtà, neppure è ben chiaro
quale fosse l'oggetto di tale "godimento", stanti i
contraddittori (o confusori) riferimenti, ora alla proprietà, ora ad
un non meglio determinato diritto di godimento, ora ad un semplice
periodo di vacanze presso un club turistico. Particolarmente
incidente sul profilo dell'incertezza è poi il sistema di godimento
di tipo "flottante", in quanto nè nel contratto, e neppure
nelle condizioni e nel regolamento allegati, è possibile comprendere
quale fosse il criterio di individuazione della settimana di
godimento. Manca, in tutto l'insieme delle previsioni che
dovevano regolare il diritto associativo, qualunque regola che
permettesse di stabilire le modalità ed i termini con i quali il
singolo associato avrebbe dovuto esprimere la sua scelta del periodo
di godimento, così come manca alcuna forma di garanzia in ordine al
fatto che tale periodo di godimento potesse avvenire in alta
stagione. In sintesi, l'esame di tutti documenti prodotti dagli
attori rende evidente che la determinazione del luogo e del periodo
di godimento che discendeva dalla titolarità del certificato
associativo risultava del tutto indeterminata ed aleatoria,
conducendo ad una vera e propria indeterminatezza dell'oggetto della
prestazione che gli attori potevano lecitamente attendersi.".
Il Giudice milanese, con la medesima sentenza, ha riconosciuto anche il diritto dei consumatori ad ottenere la restituzione dei denari spesi per il finanziamento per l'acquisto del certificato di associazione, esistendo un chiaro ed indiscutibile collegamento tra i due contratti, sicché la nullità del primo (quello di vendita del certificato New Club Elite) comporta la nullità del secondo (quello di finanziamento).
Quale conseguenza? riportiamo la sentenza del Tribunale di Milano "La
declaratoria di nullità del contratto di finanziamento, tuttavia, fa
sì che il finanziamento medesimo erogato dalla ______ alla ______
venga a costituire vero e proprio indebito oggettivo, legittimando,
conseguentemente, la stessa _____ alla ripetizione della somma
erogata all'altra convenuta, e conduce, conseguentemente
all'accoglimento della domanda riconvenzionale impropria formulata da
_____ (e regolarmente notificata all'altra convenuta), volta ad
ottenere la restituzione del suddetto importo, comprensivo degli
interessi dalla data della erogazione (doc. 10 attori) al saldo
effettivo."
Di seguito, potete leggere tutta la sentenza del Tribunale di Milano.